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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 26829/2023

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NANZA sul ricorso 15614-2018proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 35 – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto R.G.N.15614/2018 Cron.

Rep.

C.C. 27/06/2023 giurisdizione Specificità dei progetti.

Conversione ope legis dei rapporti di lavoro. -2 - – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 843 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 2 4 nov embre 201 7 (R.G.N. 738/2016).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 27 giugno2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 843 del 2017, depositata il 24 novembre 2017, la Corte d’appello di Torino ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Asti, ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro l’avviso di addebito notificato il 30 ottobre 2014, emesso per l’importo di Euro 398.420,14, a titolo di contributi relativi al periodo da luglio 2009 a dicembre 2013, d’interessi e di sanzioni. 1.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che la specificità del progetto, n ei rapporti di collaborazione regolati dagli artt. 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha una «rilevanza caratterizzante», come emerge anche dall’art. 69, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che qualifica i rapporti di collaborazione instaurati senza l’individuazione d’uno specifico progetto come rapporti di lavoro subordinato a tempoindeterminato sin dalla data di costituz ione.

La conversione ope legisprescinde dall’accertamento delle concrete modalità di svolgimentodel rapporto e le previsioni imperative di legge devono essere interpretate in tal senso, anche prima dell’introduzione della norma d’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 24, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha fugato ogni dubbio sulla configurabilità d’una presunzione assoluta di subordinazione, senza precludere analogo esito ermeneutico anche per la disciplina previgente. -3 - 1.2.–Alla luce di ta li principi, ribaditi con le puntuali doglianze formulate dall’INPS nell’atto di gravame, anche il primo contratto stipulato il 30 giugno 2009 si rivela carente del requisito di specificità.

L’incarico affidato, difatti,concerne la responsabilità della gestione delle risorse umane degli stabilimenti di Pianezza e Villanova d’Asti, «attinente ad una funzione ordinaria e necessaria nell’ambito dell’organizzazione dell’azienda, e del tutto incompatibile con l’assegnazione di un progetto, per sua natura limitato nel tempo e tendente ad un risultato preciso e circoscritto» (pagine 11 e 12 della sentenza d’appello).

Le previsioni negoziali non indicanoun progetto, ma individuano esclusivamente gli adempimenti richiesti a un d irigente responsabile delle risorse umane. 1.3.– Ne consegue l’instaurazione d’un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto, senza alcuna necessità di procedere all’accertamento delle «modalità concrete dello svolgimento delle prestazioni» (pagina 13). 2.–[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino, con ricorso notificato il 18 ma ggi o 201 8 e illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 3.–L’INPS resist e con controricors o , notificat o il 20 giugno 2018 . 4.–Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. procede per tre motivi. -4 - 1.1.–Con il primo mezzo, rubricato come «violazione ed erronea applicazione dell’art. 434 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione d’inammissibilità dei tre motivi di gravame formulati dall’INPS, per inosservanza dei requisiti dell’art. 434 cod. proc. civ. 1.2.– Con la seconda censura , la ricorrente denuncia omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi, degli artt. 61 e 62 del d.lgs. n. 276 del 2003 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.),e omessa e contraddittoria motivazione (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.).

Avrebbe errato la Corte territoriale nel reputare generici i progetti, sulla scorta di un lacunoso esame della documentazione prodotta, che confermerebbe in maniera inequivocabile l’assenza d’ogni vincolo di subordinazione e identificherebbe un progetto specifico, concernente «una attività di altissima competenza professionale necessaria a supportare gli organi apicali nell’individuare le più opportune e necessarie scelte da effettuare al fine di evitare gli impatti negativi della crisi e scongiurare la chiusura» (pagina 14 del ricorso per cassazione).

La sentenza impugnata avrebbe trascurato, inoltre, di valutare il secondo contratto del 14 dicembre 2009, che avrebbe integrato quello stipulato il 30 giugno 2009 e avrebbe definito anche i compiti di supporto ai dirigenti dell’azienda nella gestione dei rapporti con i sindacati. 1.3.–Con la terza doglianza, formulata come «violazione e falsa applicazione degli artt. 433, 324 e 329 e seguenti cod. proc. civ.», come «erronea disamina dei motivi di appello con vizio di ultrapetizione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.», e -5 - come «erronea e falsa interpretazione e applicazione» dell’art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente censura, infine, la sentenza impugnata per aver pretermesso il passaggio ingiudicato delle statuizioni del Tribunale di Asti, che, per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, avrebbe considerato la presunzione di subordinazione passibile di prova contraria.

L’INPS avrebbe contestato soltanto la valutazione di merito sulla specificità dei progetti, senza revocare in dubbio i principi di diritto applicati dal giudice di prime cure.

Da tali principi la Corte territoriale non avrebbe dunque potuto discostarsi.

La fattispecie in esame, riconducibile all’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, avrebbe imposto ai giudici d’appello d i cimentarsi con l’accertamento in concreto della natura subordinata del rapporto di lavoro, senza poter fare leva sui meccanismi presuntivi, negati dalla pronuncia del Tribunale con statuizione non censurata. 2.–In linea preliminare, dev’essere disattesa, in quanto irrituale, l’istanza presentata dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa, nelle more del perfezionarsi della definizione agevolata prevista dalla legge 29dicembre 2022, n. 197.

Tale istanza si configura come mera unilaterale richiesta di rinvio, di per sé incompatibile con l’esigenza di definire in maniera sollecita i giudizi pendenti, e non palesa in maniera irrefutabile e immediata neppure una sopravvenuta carenza d’interesse all’impugnazione, che valga, già allo stato, a rendere inammissibile il ricorso. 3.–Il primo motivo è inammissibile. 3.1.–La parte ricorrente sostiene che la Corte d’appello di Torino abbia omesso di pronunciare sulle eccezioni d’inammissibilità del gravame e, in particolare, sull’inosservanza dei requisiti di specificità di cui all’art. 434 cod. proc. civ. -6 - 3.2.– I giudici d’appello, nell’esaminare il merito del gravame, hanno per ciò stesso superatole eccezioni d’inammissibilità che la parte ricorrente asserisce di aver sollevato.

In quest’ipotesi, l’implicita reiezione d’una tesi difensiva o di un’eccezione può essere denunciata mediante ricorso per cassazione non per omessa pronuncia e, dunque, per la violazione d’una norma sul procedimento, ma come violazione di legge e come difetto di motivazione, a condizione chela soluzione implicitamente privilegiata dal giudice di merito si riveli erronea e sia stata utilmente censurata sotto tale profilo (Cass., sez.

III, 8 maggio 2023, n. 12131). 3.3.–Presupposto, quest’ultimo, che si deve escludere.

La parte ricorrente, contro l’univoco rigetto delle eccezioni, si limita a dedurre irritualmenteil vizio di omessa pronuncia, senza indirizzare critiche pertinenti contro la statuizione della Corte d’appello e senza offrire elementi di sorta, idonei a suffragare l’erroneità della decisione adottata nel senso dell’insussistenza di profili preliminari preclusi vi dello scrutinio del merito.

Nessun ragguaglio particolareggiato il motivo di ricorso fornisce in ordine al tenore della pronuncia di primo grado, ai rilievi critici articolati dall’INPS, alle argomentazioni addotte a sostegno dell’inammissibilità del gravame.

Solo un siffatto corredo assertivo, debitamente avvalorato, avrebbe consentitoa questa Corte di cogliere la pertinenza e la decisività delle censure e di valutare ex actis la genericità de l gravame, che presupponeun analitico raffronto tra la pronuncia impugnata e i motivi d’appello, anche alla luce delle difese svolte a supporto dell’eccezione d’inammissibilità. 4.–Si deve esaminare, in quanto potenzialmente assorbente, il terzo mezzo, che si rivela infondato. 4.1.–L’assunto del ricorrente è che, nell’atto di gravame, l’Istituto non abbia censurato la regola applicata dal giudice di prime cure, volta -7 - a valorizzare, solo per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, la specificità del progetto come requisito indispensabile, con la conseguente conversione ope legis dei rapporti instaurati senza un progetto così connotato, a prescindere da ogni prova contraria sulla loro eventuale natura autonoma.

Le critiche sarebbero circoscritte alla valutazione di merito e non investirebbero la regola cui si sarebbe conformato il giudice di primo grado. 4.2.–Le doglianze sono contraddette per tabulas dalla pronuncia d’appello e poggiano su un presupposto fallace anche in linea teorica. 4.2.1.–Sotto il primo profilo, è sufficiente osservare che la Corte d’appello di Torino (pagina 13 della sentenza impugnata) si è fatta carico di esaminare la tematica e ha osservato che l’atto di gravame ha invocato ex professo la conversione dei rapporti di collabo razione instaurati senza l’individuazione d’uno specifico progetto in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data della loro costituzione.

Tale assunto, propugnato anche nel giudizio di primo grado (pagina 3 della sentenza d’appello, che ripercorre gli antefatti processuali), è stato reiterato a chiare lettere nel giudizio dinanzi alla Corte d’appello, come i giudici del gravame espongono nel passare in rassegna gli antecedenti processuali (pagina 6) e nel disattendere la specifica eccezione dell’odierna ricorrente.

Né, su tali argomentazioni, nitide ed esaurienti, la parte ricorrente ha formulato rilievi suscettibili di minarne la tenuta logica.

Le contestazioni, dunque, non sono confinate a un piano di mero fatto, ma investono anche il profilo della qualificazione giuridica e delle implicazioni che, dai fatti, i giudici hanno ritenuto di trarre. 4.2.2.–Anche a prescindere da tali considerazioni, le critiche della parte ricorrente comunque non colgono nel segno. -8 - Una volta che sia stata ritualmente devoluta, in fase di gravame, la questione della genericità dei progetti, che costituisce un autonomo tema d’indagine rispetto all’accertamento in concreto del vincolo di subordinazione, spetta ai giudici d’appello individuare la disciplina appropriata applicabile al caso di specie, alla stregua del generale principio Iura novit curia.

L’INPS, nell’interporre appello, ha polarizzato l’attenzione proprio sul meccanismo di automatica conversione del rapporto di collaborazione, meccanismo improntato a una finalità sanzionatoria, e non ha sottoposto al vaglio dei giudici del gravame la diversa fattispecie di cui all’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003.

Correttamente, dunque, la Corte di merito ha circoscritto il proprio esame al ricorrere d i un ’ipotesi di conversione, senza addentrarsi nell’analisi delle concrete modalità di estrinsecazione del rapporto, estranee al tema del decidere. 5.–Inammissibile, infine, è il secondo motivo. 5.1.–Come questa Corte ha ribadito anche di recente (Cass., sez. lav., 10 agosto 2023, n. 24447), anche nel vigore dell’originaria disciplina dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, antecedente alle innovazioni recate dalla legge n. 92 del 2012, il requisito della specificità dei progetti aveva carattere cogente e la sua inosservanza implicava la conversione ope legis dei rapporti di collaborazione a progetto in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza richiedere alcun accertamento in ordine al reale atteggiarsi del rapporto, in termini di autonomia o di subordinazione. 5.2.–Le censure affidate al secondo mezzo, nel giustapporre la violazione di legge e l’omesso esame d’un fatto decisivo, in realtà si prefiggono di sovvertire la valutazione che, in fatto, la sentenza impugnata ha compiuto con riferimento ai contratti sottoposti al suo esame, senza contravvenire ai principi enunciati da questa Corte e -9 - senza astenersi da un accurato vaglio delle argomentazioni di diverso segno, espresse dal Tribunale e dalla società ricorrente. 5.3.–Come questa Corte ha puntualizzato anche di recente, «La nozione di “ progetto specifico ” postula un ’ attività produttiva chiaramente descritta e identificata e funzionalmente ricollegata a un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore.

Non è necessario che il progetto specifico si riconnetta a un’attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto all’ordinaria e complessiva attività di impresa, in quanto tale accezione restrittiva non traspare dal dettato normativo, sia nella formulazione originaria sia nelle modificazioni che si sono avvicendate (Cass., sez. lav., 16 ottobre 2017, n. 24379).

Purtuttavia, il progetto concordato non può consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l’ordinaria attività aziendale (Cass., sez. lav., 6 settembre 2016, n. 17636).

Per quanto l ’ attività dedotta nel progetto non debba presentare i crismi dell ’ eccezionalità e dell’originalità, essa non si può neppure identificare in una routine ripetuta e prevedibile.

Il contenuto del progetto, difatti, dev’essere dettagliatamente articolato e illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dev’essere dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro (Cass., sez. lav., 25 febbraio 2019, n. 5418)» (Cass., sez. lav., 3 febbraio 2023, n. 3356, punto 4 delle “Ragioni della decisione”). 5.4.– D i tali principi la sentenza d’appello ha fatto corretta applicazione.

I giudici del gravamehanno preso le mosse dalla ricostruzione dello stato dell’arte, in ordine all’interpretazione del requisito dellaspecificità del progetto e alla ratio legis , e hanno quindi svolto, in concret o, la disamina delle pattuizioni concluse dalle parti. -10 - La pronuncia impugnata esclude che tali pattuizioni, complessivamente esaminate, tipizzino un progetto specifico, inteso come «risultato preciso e circoscritto», autonomo rispetto all’ordinaria attività aziendale e distinto dalle mansioni di un pur qualificato dirigente, responsabile delle risorse umane (pagine 11 e 12 della pronuncia).

Né il peculiare bagaglio professionale del collaboratore può di per sé supplire a un requisito che deve sussistere ab originee presuppone la predeterminazione analitica di compiti, finalità, tempi , in armonia con l’intento selettivo perseguito dalla legge.

La specificità del progetto non può sbiadire nell ’attribuzione di funzioniindeterminate, di notevole latitudine , o che collimino in tutto e per tutto con l’ordinaria attività prestata dai dipendenti, pur se di livello apicale, di chi ha conferito l’incarico di collaborazione.

Né può venire in rilievo il perseguimento di un obiettivo purchessia, che si proietti in un arco temporale indefinito.

Nel progetto, l’obiettivo non è relegato al rango di una finalità nebulosa e astratta, ma prende corpo e s’invera nell’indicazione circostanziata dei mezzi utili a raggiungerlo, del percorso prefigurato, delle sue tappe.

Indicazione che, ad avviso dei giudici d’appello, difetta nel caso di specie.

All’apprezzamento, ponderato ed esaustivo, delle risultanze di causa e di tutti gli elementi di valutazione pertinenti , così come consacrati nell’assetto d’interessi congegnato dalle parti, la parte ricorrente contrappone una diversa ricostruzione, che, in linea con il giudizio espresso dal Tribunale, enfatizza il ruolo ricoperto in forza del contratto di collaborazione e adombra un “obiettivo imprenditoriale”, suscettibile di assurgere a un progetto specifico, rispettoso dei dettami di legge. 5.5.–Le censure, lungi dal denunciare una violazione di legge o un omesso esame di fatti decisivi nei termini rigorosi definiti dal codice di rito (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053), pongono in risalto singoli -11 - dettagli, avulsi dalpiù ampio contesto di riferimento , e si sostanziano nell’apodittica contrapposizione di un coordinamento più appagante dei dati probatori, al fine di sovvertire la valutazione di genericità cui la Corte d’appello di Torino è giunta, in conformità al dettato normativo e in maniera aderente alle risultanze di causa.

Colgono, dunque, nel segno le eccezioni d’inammissibilità sollevate nel controricorso (pagine 3 e 4). 6.– In virtù dei rilievi svolti, il ricors o dev’essere, nel suo complesso, respinto. 7.–La parte ricorrente deve rifondere all’INPSle spese del presente giudizio (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.) , liquidate in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta. 8.–Il rigetto del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere all a part e controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 15614-2018proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione, da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell’ultimo difensore, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 35 – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto R.G.N.15614/2018 Cron. Rep. C.C. 27/06/2023 giurisdizione Specificità dei progetti. Conversione ope legis dei rapporti di lavoro. -2 - – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 843 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 2 4 nov embre 201 7 (R.G.N. 738/2016). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 27 giugno2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 843 del 2017, depositata il 24 novembre 2017, la Corte d’appello di Torino ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia del Tribunale di Asti, ha respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. contro l’avviso di addebito notificato il 30 ottobre 2014, emesso per l’importo di Euro 398.420,14, a titolo di contributi relativi al periodo da luglio 2009 a dicembre 2013, d’interessi e di sanzioni. 1.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che la specificità del progetto, n ei rapporti di collaborazione regolati dagli artt. 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha una «rilevanza caratterizzante», come emerge anche dall’art. 69, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che qualifica i rapporti di collaborazione instaurati senza l’individuazione d’uno specifico progetto come rapporti di lavoro subordinato a tempoindeterminato sin dalla data di costituz ione. La conversione ope legisprescinde dall’accertamento delle concrete modalità di svolgimentodel rapporto e le previsioni imperative di legge devono essere interpretate in tal senso, anche prima dell’introduzione della norma d’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 24, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che ha fugato ogni dubbio sulla configurabilità d’una presunzione assoluta di subordinazione, senza precludere analogo esito ermeneutico anche per la disciplina previgente. -3 - 1.2.–Alla luce di ta li principi, ribaditi con le puntuali doglianze formulate dall’INPS nell’atto di gravame, anche il primo contratto stipulato il 30 giugno 2009 si rivela carente del requisito di specificità. L’incarico affidato, difatti,concerne la responsabilità della gestione delle risorse umane degli stabilimenti di Pianezza e Villanova d’Asti, «attinente ad una funzione ordinaria e necessaria nell’ambito dell’organizzazione dell’azienda, e del tutto incompatibile con l’assegnazione di un progetto, per sua natura limitato nel tempo e tendente ad un risultato preciso e circoscritto» (pagine 11 e 12 della sentenza d’appello). Le previsioni negoziali non indicanoun progetto, ma individuano esclusivamente gli adempimenti richiesti a un d irigente responsabile delle risorse umane. 1.3.– Ne consegue l’instaurazione d’un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto, senza alcuna necessità di procedere all’accertamento delle «modalità concrete dello svolgimento delle prestazioni» (pagina 13). 2.–[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Torino, con ricorso notificato il 18 ma ggi o 201 8 e illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. 3.–L’INPS resist e con controricors o , notificat o il 20 giugno 2018 . 4.–Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 5.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 6.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. procede per tre motivi. -4 - 1.1.–Con il primo mezzo, rubricato come «violazione ed erronea applicazione dell’art. 434 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.», la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sull’eccezione d’inammissibilità dei tre motivi di gravame formulati dall’INPS, per inosservanza dei requisiti dell’art. 434 cod. proc. civ. 1.2.– Con la seconda censura , la ricorrente denuncia omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.), violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi, degli artt. 61 e 62 del d.lgs. n. 276 del 2003 (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.),e omessa e contraddittoria motivazione (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.). Avrebbe errato la Corte territoriale nel reputare generici i progetti, sulla scorta di un lacunoso esame della documentazione prodotta, che confermerebbe in maniera inequivocabile l’assenza d’ogni vincolo di subordinazione e identificherebbe un progetto specifico, concernente «una attività di altissima competenza professionale necessaria a supportare gli organi apicali nell’individuare le più opportune e necessarie scelte da effettuare al fine di evitare gli impatti negativi della crisi e scongiurare la chiusura» (pagina 14 del ricorso per cassazione). La sentenza impugnata avrebbe trascurato, inoltre, di valutare il secondo contratto del 14 dicembre 2009, che avrebbe integrato quello stipulato il 30 giugno 2009 e avrebbe definito anche i compiti di supporto ai dirigenti dell’azienda nella gestione dei rapporti con i sindacati. 1.3.–Con la terza doglianza, formulata come «violazione e falsa applicazione degli artt. 433, 324 e 329 e seguenti cod. proc. civ.», come «erronea disamina dei motivi di appello con vizio di ultrapetizione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.», e -5 - come «erronea e falsa interpretazione e applicazione» dell’art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003 (art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.), la ricorrente censura, infine, la sentenza impugnata per aver pretermesso il passaggio ingiudicato delle statuizioni del Tribunale di Asti, che, per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, avrebbe considerato la presunzione di subordinazione passibile di prova contraria. L’INPS avrebbe contestato soltanto la valutazione di merito sulla specificità dei progetti, senza revocare in dubbio i principi di diritto applicati dal giudice di prime cure. Da tali principi la Corte territoriale non avrebbe dunque potuto discostarsi. La fattispecie in esame, riconducibile all’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, avrebbe imposto ai giudici d’appello d i cimentarsi con l’accertamento in concreto della natura subordinata del rapporto di lavoro, senza poter fare leva sui meccanismi presuntivi, negati dalla pronuncia del Tribunale con statuizione non censurata. 2.–In linea preliminare, dev’essere disattesa, in quanto irrituale, l’istanza presentata dalla parte ricorrente nella memoria illustrativa, nelle more del perfezionarsi della definizione agevolata prevista dalla legge 29dicembre 2022, n. 197. Tale istanza si configura come mera unilaterale richiesta di rinvio, di per sé incompatibile con l’esigenza di definire in maniera sollecita i giudizi pendenti, e non palesa in maniera irrefutabile e immediata neppure una sopravvenuta carenza d’interesse all’impugnazione, che valga, già allo stato, a rendere inammissibile il ricorso. 3.–Il primo motivo è inammissibile. 3.1.–La parte ricorrente sostiene che la Corte d’appello di Torino abbia omesso di pronunciare sulle eccezioni d’inammissibilità del gravame e, in particolare, sull’inosservanza dei requisiti di specificità di cui all’art. 434 cod. proc. civ. -6 - 3.2.– I giudici d’appello, nell’esaminare il merito del gravame, hanno per ciò stesso superatole eccezioni d’inammissibilità che la parte ricorrente asserisce di aver sollevato. In quest’ipotesi, l’implicita reiezione d’una tesi difensiva o di un’eccezione può essere denunciata mediante ricorso per cassazione non per omessa pronuncia e, dunque, per la violazione d’una norma sul procedimento, ma come violazione di legge e come difetto di motivazione, a condizione chela soluzione implicitamente privilegiata dal giudice di merito si riveli erronea e sia stata utilmente censurata sotto tale profilo (Cass., sez. III, 8 maggio 2023, n. 12131). 3.3.–Presupposto, quest’ultimo, che si deve escludere. La parte ricorrente, contro l’univoco rigetto delle eccezioni, si limita a dedurre irritualmenteil vizio di omessa pronuncia, senza indirizzare critiche pertinenti contro la statuizione della Corte d’appello e senza offrire elementi di sorta, idonei a suffragare l’erroneità della decisione adottata nel senso dell’insussistenza di profili preliminari preclusi vi dello scrutinio del merito. Nessun ragguaglio particolareggiato il motivo di ricorso fornisce in ordine al tenore della pronuncia di primo grado, ai rilievi critici articolati dall’INPS, alle argomentazioni addotte a sostegno dell’inammissibilità del gravame. Solo un siffatto corredo assertivo, debitamente avvalorato, avrebbe consentitoa questa Corte di cogliere la pertinenza e la decisività delle censure e di valutare ex actis la genericità de l gravame, che presupponeun analitico raffronto tra la pronuncia impugnata e i motivi d’appello, anche alla luce delle difese svolte a supporto dell’eccezione d’inammissibilità. 4.–Si deve esaminare, in quanto potenzialmente assorbente, il terzo mezzo, che si rivela infondato. 4.1.–L’assunto del ricorrente è che, nell’atto di gravame, l’Istituto non abbia censurato la regola applicata dal giudice di prime cure, volta -7 - a valorizzare, solo per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, la specificità del progetto come requisito indispensabile, con la conseguente conversione ope legis dei rapporti instaurati senza un progetto così connotato, a prescindere da ogni prova contraria sulla loro eventuale natura autonoma. Le critiche sarebbero circoscritte alla valutazione di merito e non investirebbero la regola cui si sarebbe conformato il giudice di primo grado. 4.2.–Le doglianze sono contraddette per tabulas dalla pronuncia d’appello e poggiano su un presupposto fallace anche in linea teorica. 4.2.1.–Sotto il primo profilo, è sufficiente osservare che la Corte d’appello di Torino (pagina 13 della sentenza impugnata) si è fatta carico di esaminare la tematica e ha osservato che l’atto di gravame ha invocato ex professo la conversione dei rapporti di collabo razione instaurati senza l’individuazione d’uno specifico progetto in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data della loro costituzione. Tale assunto, propugnato anche nel giudizio di primo grado (pagina 3 della sentenza d’appello, che ripercorre gli antefatti processuali), è stato reiterato a chiare lettere nel giudizio dinanzi alla Corte d’appello, come i giudici del gravame espongono nel passare in rassegna gli antecedenti processuali (pagina 6) e nel disattendere la specifica eccezione dell’odierna ricorrente. Né, su tali argomentazioni, nitide ed esaurienti, la parte ricorrente ha formulato rilievi suscettibili di minarne la tenuta logica. Le contestazioni, dunque, non sono confinate a un piano di mero fatto, ma investono anche il profilo della qualificazione giuridica e delle implicazioni che, dai fatti, i giudici hanno ritenuto di trarre. 4.2.2.–Anche a prescindere da tali considerazioni, le critiche della parte ricorrente comunque non colgono nel segno. -8 - Una volta che sia stata ritualmente devoluta, in fase di gravame, la questione della genericità dei progetti, che costituisce un autonomo tema d’indagine rispetto all’accertamento in concreto del vincolo di subordinazione, spetta ai giudici d’appello individuare la disciplina appropriata applicabile al caso di specie, alla stregua del generale principio Iura novit curia. L’INPS, nell’interporre appello, ha polarizzato l’attenzione proprio sul meccanismo di automatica conversione del rapporto di collaborazione, meccanismo improntato a una finalità sanzionatoria, e non ha sottoposto al vaglio dei giudici del gravame la diversa fattispecie di cui all’art. 69, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003. Correttamente, dunque, la Corte di merito ha circoscritto il proprio esame al ricorrere d i un ’ipotesi di conversione, senza addentrarsi nell’analisi delle concrete modalità di estrinsecazione del rapporto, estranee al tema del decidere. 5.–Inammissibile, infine, è il secondo motivo. 5.1.–Come questa Corte ha ribadito anche di recente (Cass., sez. lav., 10 agosto 2023, n. 24447), anche nel vigore dell’originaria disciplina dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, antecedente alle innovazioni recate dalla legge n. 92 del 2012, il requisito della specificità dei progetti aveva carattere cogente e la sua inosservanza implicava la conversione ope legis dei rapporti di collaborazione a progetto in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza richiedere alcun accertamento in ordine al reale atteggiarsi del rapporto, in termini di autonomia o di subordinazione. 5.2.–Le censure affidate al secondo mezzo, nel giustapporre la violazione di legge e l’omesso esame d’un fatto decisivo, in realtà si prefiggono di sovvertire la valutazione che, in fatto, la sentenza impugnata ha compiuto con riferimento ai contratti sottoposti al suo esame, senza contravvenire ai principi enunciati da questa Corte e -9 - senza astenersi da un accurato vaglio delle argomentazioni di diverso segno, espresse dal Tribunale e dalla società ricorrente. 5.3.–Come questa Corte ha puntualizzato anche di recente, «La nozione di “ progetto specifico ” postula un ’ attività produttiva chiaramente descritta e identificata e funzionalmente ricollegata a un determinato risultato finale, cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore. Non è necessario che il progetto specifico si riconnetta a un’attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto all’ordinaria e complessiva attività di impresa, in quanto tale accezione restrittiva non traspare dal dettato normativo, sia nella formulazione originaria sia nelle modificazioni che si sono avvicendate (Cass., sez. lav., 16 ottobre 2017, n. 24379). Purtuttavia, il progetto concordato non può consistere nella mera riproposizione dell’oggetto sociale della committente, e dunque nella previsione di prestazioni, a carico del lavoratore, coincidenti con l’ordinaria attività aziendale (Cass., sez. lav., 6 settembre 2016, n. 17636). Per quanto l ’ attività dedotta nel progetto non debba presentare i crismi dell ’ eccezionalità e dell’originalità, essa non si può neppure identificare in una routine ripetuta e prevedibile. Il contenuto del progetto, difatti, dev’essere dettagliatamente articolato e illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dev’essere dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro (Cass., sez. lav., 25 febbraio 2019, n. 5418)» (Cass., sez. lav., 3 febbraio 2023, n. 3356, punto 4 delle “Ragioni della decisione”). 5.4.– D i tali principi la sentenza d’appello ha fatto corretta applicazione. I giudici del gravamehanno preso le mosse dalla ricostruzione dello stato dell’arte, in ordine all’interpretazione del requisito dellaspecificità del progetto e alla ratio legis , e hanno quindi svolto, in concret o, la disamina delle pattuizioni concluse dalle parti. -10 - La pronuncia impugnata esclude che tali pattuizioni, complessivamente esaminate, tipizzino un progetto specifico, inteso come «risultato preciso e circoscritto», autonomo rispetto all’ordinaria attività aziendale e distinto dalle mansioni di un pur qualificato dirigente, responsabile delle risorse umane (pagine 11 e 12 della pronuncia). Né il peculiare bagaglio professionale del collaboratore può di per sé supplire a un requisito che deve sussistere ab originee presuppone la predeterminazione analitica di compiti, finalità, tempi , in armonia con l’intento selettivo perseguito dalla legge. La specificità del progetto non può sbiadire nell ’attribuzione di funzioniindeterminate, di notevole latitudine , o che collimino in tutto e per tutto con l’ordinaria attività prestata dai dipendenti, pur se di livello apicale, di chi ha conferito l’incarico di collaborazione. Né può venire in rilievo il perseguimento di un obiettivo purchessia, che si proietti in un arco temporale indefinito. Nel progetto, l’obiettivo non è relegato al rango di una finalità nebulosa e astratta, ma prende corpo e s’invera nell’indicazione circostanziata dei mezzi utili a raggiungerlo, del percorso prefigurato, delle sue tappe. Indicazione che, ad avviso dei giudici d’appello, difetta nel caso di specie. All’apprezzamento, ponderato ed esaustivo, delle risultanze di causa e di tutti gli elementi di valutazione pertinenti , così come consacrati nell’assetto d’interessi congegnato dalle parti, la parte ricorrente contrappone una diversa ricostruzione, che, in linea con il giudizio espresso dal Tribunale, enfatizza il ruolo ricoperto in forza del contratto di collaborazione e adombra un “obiettivo imprenditoriale”, suscettibile di assurgere a un progetto specifico, rispettoso dei dettami di legge. 5.5.–Le censure, lungi dal denunciare una violazione di legge o un omesso esame di fatti decisivi nei termini rigorosi definiti dal codice di rito (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053), pongono in risalto singoli -11 - dettagli, avulsi dalpiù ampio contesto di riferimento , e si sostanziano nell’apodittica contrapposizione di un coordinamento più appagante dei dati probatori, al fine di sovvertire la valutazione di genericità cui la Corte d’appello di Torino è giunta, in conformità al dettato normativo e in maniera aderente alle risultanze di causa. Colgono, dunque, nel segno le eccezioni d’inammissibilità sollevate nel controricorso (pagine 3 e 4). 6.– In virtù dei rilievi svolti, il ricors o dev’essere, nel suo complesso, respinto. 7.–La parte ricorrente deve rifondere all’INPSle spese del presente giudizio (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.) , liquidate in dispositivo alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta. 8.–Il rigetto del ricorso, proposto successivamente al 30 gennaio 2013, impone di dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere all a part e controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti pe