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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 12903/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30575-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 612/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 30575 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -2- RG 30575/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza n. 612/2020 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Benevento che aveva rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rapp.te pt della [OSCURATO:SOCIETA], avverso la ordinanza n. 48/2014 della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Benevento con la quale era stato ingiunto il pagamento di euro 10.492,50 a titolo di sanzione per le violazioni contestate in relazione alla asserita instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con [OSCURATO:PERSONA] per le giornate ivi indicate.

2. I giudici di seconde cure, a fondamento della loro decisione, hanno ritenuto corretta la valutazione del Tribunale in ordine alle risultanze istruttorie e alle conclusioni raggiunte secondo le quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto i propri compiti -seppure di grande responsabilità e di natura fiduciaria- in regime di subordinazione.

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità, affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla circostanza che la madre del geom. [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato alla pubblica autorità che il figlio avrebbe avviato il rapporto di lavoro dipendente con la [OSCURATO:SOCIETA] solo nel mese di settembre dell'anno 2011.

3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc in relazione all'art. 115 co. 1 cpc e 116 cpc, l'errore sul fatto ed il difetto di motivazione, per avere la Corte territoriale male valutato le dichiarazioni testimoniali acquisite in corso di causa e per averle ritenute coincidenti con quelle rese in sede extra processuale.

4. I suddetti motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili.RG 30575/2020

5. Invero, le censure non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità; inoltre, il vizio di motivazione può essere ormai censurato in Cassazione ai sensi dell'ad. 360 n. 4 in relazione all'ad. 132, comma 2, n. 4 cpc solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass.

S. U. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018): ipotesi entrambe non ravvisabili nel ragionamento logico- giuridico della impugnata pronuncia.

6. Deve, poi, precisarsi che le censure ex art. 360 n. 5 cpc, su questioni di fatto, sono inammissibili ex art. 348 ter u.c. cpc vedendosi in ipotesi di cd.

"doppia conforme".

7. Va, in ogni caso, ribadito che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'ad. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass.19881/2014).

8. Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale ha motivato adeguatamente sulla sussistenza dei presupposti per ritenere la esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata in relazione al periodo oggetto della contestazione.

9. In tema di ricorso per cassazione, poi, è opportuno ribadire che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 2 -4t RG 30575/2020 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Cass. n. 20867/2020; Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014).

10. La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).

11. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

12. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.RG 30575/2020 Così deciso in Roma, nella camera di con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30575-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 612/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 30575 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- RG 30575/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n. 612/2020 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Benevento che aveva rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rapp.te pt della [OSCURATO:SOCIETA], avverso la ordinanza n. 48/2014 della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Benevento con la quale era stato ingiunto il pagamento di euro 10.492,50 a titolo di sanzione per le violazioni contestate in relazione alla asserita instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con [OSCURATO:PERSONA] per le giornate ivi indicate. 2. I giudici di seconde cure, a fondamento della loro decisione, hanno ritenuto corretta la valutazione del Tribunale in ordine alle risultanze istruttorie e alle conclusioni raggiunte secondo le quali il [OSCURATO:PERSONA] aveva svolto i propri compiti -seppure di grande responsabilità e di natura fiduciaria- in regime di subordinazione. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità, affidato a due motivi cui ha resistito con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dalla circostanza che la madre del geom. [OSCURATO:PERSONA] aveva rappresentato alla pubblica autorità che il figlio avrebbe avviato il rapporto di lavoro dipendente con la [OSCURATO:SOCIETA] solo nel mese di settembre dell'anno 2011. 3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 5 cpc in relazione all'art. 115 co. 1 cpc e 116 cpc, l'errore sul fatto ed il difetto di motivazione, per avere la Corte territoriale male valutato le dichiarazioni testimoniali acquisite in corso di causa e per averle ritenute coincidenti con quelle rese in sede extra processuale. 4. I suddetti motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili.RG 30575/2020 5. Invero, le censure non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità; inoltre, il vizio di motivazione può essere ormai censurato in Cassazione ai sensi dell'ad. 360 n. 4 in relazione all'ad. 132, comma 2, n. 4 cpc solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. S. U. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018): ipotesi entrambe non ravvisabili nel ragionamento logico- giuridico della impugnata pronuncia. 6. Deve, poi, precisarsi che le censure ex art. 360 n. 5 cpc, su questioni di fatto, sono inammissibili ex art. 348 ter u.c. cpc vedendosi in ipotesi di cd. "doppia conforme". 7. Va, in ogni caso, ribadito che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'ad. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 27415/2018; Cass.19881/2014). 8. Nel caso in esame, invece, la Corte territoriale ha motivato adeguatamente sulla sussistenza dei presupposti per ritenere la esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata in relazione al periodo oggetto della contestazione. 9. In tema di ricorso per cassazione, poi, è opportuno ribadire che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 2 -4t RG 30575/2020 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Cass. n. 20867/2020; Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014). 10. La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). 11. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 12. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 13. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.RG 30575/2020 Così deciso in Roma, nella camera di con
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