Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 08572/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso 1238-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E MOBILITA' TRAPANI - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI518 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 934/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/07/2015 R.G.N. 331/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che, con sentenza del 20 luglio 2015, la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Trapani, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la condanna dell'Azienda al pagamento, previa determinazione, del credito risultante dalla sentenza della stessa Corte d'Appello relativo alle differenze retributive maturate in ragione della spettanza della maggiorazione del 220% per ognuno dei giorni lavorati successivamente al 7°; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, l'ammissibilità della domanda, argomentando, in consonanza con l'orientamento di questa Corte, che la rinuncia a proporre impugnazione avverso l'omessa pronunzia - in cui era incorsa nel pregresso giudizio la stessa Corte territoriale, non avendo statuito sulla domanda dall'allora ricorrenti puntualmente formulata di condanna specifica al pagamento del credito, domanda da considerarsi unitaria e non scindibile nei due distinti capi relativi all'an ed al quantum - non osta, non avendo valore sul piano sostanziale, a che la stessa venga riproposta in separato giudizio, conseguendone la non opponibilità del giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronunzia; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'Azienda, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'Adamo; - che il controricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Azienda ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale in ordine all'ammissibilità della domanda assumendo l'erroneità della qualificazione in termini di omessa pronunzia della decisione resa dalla stessa Corte d'Appello nel pregresso giudizio promosso dall'Adamo e deducendo, al contrario, come la qualificazione nel dispositivo della sentenza come riforma parziale doveva indurre a ritenere, stante l'essere la riforma limitata alla pronunzia sull'an, confermata la statuizione resa dal primo giudice di rigetto della domanda sul quantum, con conseguente formazione del giudicato, attesa la mancata impugnazione della sentenza stessa; - che il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte secondo cui la domanda di condanna specifica al pagamento di un credito deve qualificarsi come domanda unica non scindibile in due distinti capi rispettivamente relativi all'an ed al quantum, da qui derivando che l'accoglimento dell'an da parte della Corte d'Appello di Palermo nel pregresso giudizio esclude il rigetto del capo relativo al quantum imponendosi, di contro, la qualificazione della mancata decisione su quel capo, come omessa pronunzia, a fronte della quale, la Corte d'Appello di Palermo, nell'impugnata sentenza, correttamente allineandosi all'orientamento di questa Corte, ha ritenuto l'ammissibilità del ricorso, dovendosi riconoscere alla parte la facoltà alternativa di denunciare l'omessa pronunzia in sede di gravame oppure di riproporre la domanda in separato giudizio; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione in favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell' ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 9 febbraio 2022.

Il Presidente , (Jt'-n// c, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 1238-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E MOBILITA' TRAPANI - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI518 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 934/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 20/07/2015 R.G.N. 331/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 20 luglio 2015, la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Trapani, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la condanna dell'Azienda al pagamento, previa determinazione, del credito risultante dalla sentenza della stessa Corte d'Appello relativo alle differenze retributive maturate in ragione della spettanza della maggiorazione del 220% per ognuno dei giorni lavorati successivamente al 7°; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, l'ammissibilità della domanda, argomentando, in consonanza con l'orientamento di questa Corte, che la rinuncia a proporre impugnazione avverso l'omessa pronunzia - in cui era incorsa nel pregresso giudizio la stessa Corte territoriale, non avendo statuito sulla domanda dall'allora ricorrenti puntualmente formulata di condanna specifica al pagamento del credito, domanda da considerarsi unitaria e non scindibile nei due distinti capi relativi all'an ed al quantum - non osta, non avendo valore sul piano sostanziale, a che la stessa venga riproposta in separato giudizio, conseguendone la non opponibilità del giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronunzia; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'Azienda, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l'Adamo; - che il controricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Azienda ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale in ordine all'ammissibilità della domanda assumendo l'erroneità della qualificazione in termini di omessa pronunzia della decisione resa dalla stessa Corte d'Appello nel pregresso giudizio promosso dall'Adamo e deducendo, al contrario, come la qualificazione nel dispositivo della sentenza come riforma parziale doveva indurre a ritenere, stante l'essere la riforma limitata alla pronunzia sull'an, confermata la statuizione resa dal primo giudice di rigetto della domanda sul quantum, con conseguente formazione del giudicato, attesa la mancata impugnazione della sentenza stessa; - che il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte secondo cui la domanda di condanna specifica al pagamento di un credito deve qualificarsi come domanda unica non scindibile in due distinti capi rispettivamente relativi all'an ed al quantum, da qui derivando che l'accoglimento dell'an da parte della Corte d'Appello di Palermo nel pregresso giudizio esclude il rigetto del capo relativo al quantum imponendosi, di contro, la qualificazione della mancata decisione su quel capo, come omessa pronunzia, a fronte della quale, la Corte d'Appello di Palermo, nell'impugnata sentenza, correttamente allineandosi all'orientamento di questa Corte, ha ritenuto l'ammissibilità del ricorso, dovendosi riconoscere alla parte la facoltà alternativa di denunciare l'omessa pronunzia in sede di gravame oppure di riproporre la domanda in separato giudizio; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, con distrazione in favore degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi antistatari. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell' ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 9 febbraio 2022. Il Presidente , (Jt'-n// c, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08572/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris