CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 26297/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 10561-2017proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS) , in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della [OSCURATO:PERSONA] (S.C.C.I.) S.P.A., rappresentat o e difes o , in forza di procura conferita in calce a l ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a , per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocatiMAURIZIO SANTORI e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25/B , presso lo studio de i difensori R.G.N.10561/2017 Cron. Rep. C.C. 27/06/2023 giurisdizione Lavoro a progetto. Genericità dei progetti. Conversione dei rapporti di lavoro. -2 - – controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimata – per la cassazione della sentenza n. 45del 2016della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 22 aprile 201 6 (R.G.N. 145 /201 4 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 27 giugno2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto opposizione contro la cartella esattoriale n. 109 2007 00076360 83, che le ha ordinatoil pagamento dell’importo di Euro 299.059,33, a titolo di contributi concernenti i rapporti di lavoro instaurati con sessantacinque collaboratrici, riqualificati dall’INPS come rapporti di lavoro subordinato. Il Tribunale di Terni, con sentenza n. 355 del 2013, dopo aver disatteso le censure d’indole formal e , ha accolto nel merito l’opposizione e ha annullato la cartella opposta. Il giudice di primo grado ha evidenziato che, per diciassette lavoratrici, l’obbligo contributivo è oramai estinto, in ragione della stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Per quel che attiene ai restanti rapporti di lavoro, l’ente creditore non ne ha dimostrato le modalità di svolgimento, secondo i tratti distintivi della subordinazione, in quanto ha rinunciato alle relative richieste istruttorie. 2.–Con sentenza n. 45 del 2016, depositata il 22 aprile 2016, la Corte d’appello di Perugia ha respinto il gravame dell’INPS. 2.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che i verbali ispettivi, invocati dall’appellante a sostegno delle pretese, non hanno fede probatoria privilegiata «con riferimento a fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale» e dunque sono sprovvisti, quanto alla prova della subordinazione, di «quell’efficacia -3 - probatoria dirimente che l’INPS sembra loro attribuire» (pagina 4 della sentenza). 2.2.–Quanto alla rinuncia implicita alle istanze istruttorie, è ben vero che non si può desumere dal fatto che, nelle udienze successive, la parte non formuli espressa istanza di ammissione delle prove già articolate nel ricorso introduttivo. L’INPS, peraltro, ha reiterato a ogni udienza le richieste di prova, fino al momento della discussione e della decisione della causa. Nondimeno, le istanze istruttorie, che il giudice di prime cure ha errato nel reputare abbandonate, sono inammissibili, in quanto generiche, intrise di componenti valutative o attinenti a circostanze prive d’ogni rilievo,a fatti già comprovat i dai documenti prodotti o in contrasto con le risultanze di tali documenti(pagina 6 della sentenza). Ad ogni modo, le persone indicate come testimoni vantano «un interesse giuridico, concreto e attuale, all’affermazione in sede giudiziale della tesi propugnata dall’Istituto» e sono dunque incapaci a deporre (pagina 7 della sentenza). 2.3.– Né la prova della subordinazione si può evincere dalla domanda di stabilizzazione presentata dalla società, che non racchiude alcun riconoscimento in ordine alla natura del rapporto di lavoro. 3.– L’INPS impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Perugia, con ricorso notificato il 18 aprile 2017. 4.–[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. 5.– [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) non ha svolto in questa sede attività difensiva. 6.–Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ. 7.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 8.–La parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa. -4 - 9.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso dell’INPS procede per due motivi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. e lamenta l’omessa pronuncia sul motivo di gravame concernente «la conversione automatica dei contratti a progetto stipulati dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, […] stante la genericità dei progetti allegati ai contratti medesimi» (pagina 4 del ricorso per cassazione). La sentenza impugnata approfondirebbe soltanto i motivi di doglianza riguardanti l’efficacia probatoria del verbale ispettivo e la rinuncia alle istanze istruttorie, senza esaminare le censure incentrate sulla «genericità dei progetti allegati ai contratti medesimi» (pagina 10 del ricorso per cassazione). 1.2.–Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., sotto un diverso profilo. La sentenza d’appello sarebbe affetta dal vizio di radicale carenza della motivazione, in quanto nessuna argomentazione avrebbe illustrato per disattendere il «motivo di gravame con cui l’Inps chiedeva dichiararsi la conversione automatica dei contratti a progetto stipulati dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, […] stante la genericità dei progetti allegati ai contratti medesimi» (pagina 10 del ricorso per cassazione). 2.–Il primo motivo è fondato. 2.1.– Il ricorrente ha allegato puntualmente e dimostrato, nel presente giudizio, d’avere devoluto alla Corte d’appello di Perugia -5 - anche la questione della conversione automatica dei contratti a progetto in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in conseguenza della genericità dei progetti. Tale questione, che emerge giànel verbale ispettivo del 1° febbraio 2007 ed è stata prospettata nel giudizio di primo grado al fine di contrastare l’opposizione della società (cfr., sul punto, pagina 3 del ricorso per cassazione), è stata reiterata come motivo di gravame nell’atto d’appello. Circostanziati, a tale riguardo, risultano i rilievi addotti dal ricorrente a sostegno del primo mezzo. Tali rilievi sonosuffragati dalla riproduzione degli stralci significativi dell’atto d’appello(cfr. pagine 5, 6 e 7 del ricorso per cassazione) e dei brani salienti delle stesse pattuizioni negoziali con l’indicazione del progetto(pagina 4 del ricorso per cassazione). Dai passaggi degli atti di causa che l’INPS ha trasfuso nel ricorso per cassazione, si può arguire che il tema è stato sottoposto al contraddittorio processuale e non è stato adombrato solo ad colorandum, secondo la prospettazione riduttiva propugnata nel controricorso. La genericità dei progetti è stata avvalorata da indicazioni particolareggiate, che fanno leva, in linea generale, sull’interpretazione della normativadi riferimento e, con riferimento alla peculiare vicenda controversa, sulla natura standardizzata dell’attività svolta dalle lavoratrici, corrispondente all’ordinaria attività d’impresa e caratterizzata dall’informazione telefonica e dalla vendita dei prodotti al dettaglio. Nell’atto di gravame, l’Istituto ha poi indicato ex professo anche la necessità di fare applicazione della conversionedisposta dalla legge, a prescindere dall’accertamentoin concreto della subordinazione. 2.2.–Né si può supporre che l’INPS, nell’insistere per l’ammissione delle prove per testi, abbia palesato disinteresse per il profilo della -6 - «illegittimità per così dire formale dei contratti in esame» (pagina 4 della memoria illustrativa di parte controricorrente), per polarizzare l’attenzione in via esclusiva sull’accertamento della subordinazione. Che il dibattito, in misura preponderante, si sia dispiegato intorno a tale tema, non esclude che anche la genericità dei progetti, con la conversione ope legische implica, sia stata prospettat a nella concreta dialettica processualecome motivo di censura. Circostanza corroborata in maniera inoppugnabile dalle emergenze di causa. Né si può scorgere alcuna univoca volontà abdicativa, in base agl’indici menzionati dalla parte controricorrente, che risultano imperscrutabili e ambivalenti, disancorati dagli atti di causa, l’unica realtà processualmente rilevante al fine di valutare domande ed eccezioni introdotte nel giudizio. Quanto alla distinzione tra progetto, da un lato, e programma e fase, dall’altro, distinzione che l a parte controricorrente imputa all’Istituto dipretermettere (pagine 13 e seguenti del controricor so ), non elide la circostanza che il temadella genericità sia stato veicolato nel processo e lambisce aspetti connessi con lo scrutinio del merito delle questioni, estranei al profilo pregiudiziale dell’omessa pronuncia, oggetto della prima doglianza. 2.3.–La ratio decidendi della pronuncia d’appello s’incardina sul valore probatorio dei verbali ispettivi, che la Corte territoriale reputa assoggettati al libero apprezzamento del giudice, e sull’asserita rinuncia alle istanze istruttorie, valorizzata dal giudice di primo grado al fine di dichiarare infondate le pretese contributive dell’INPS. La sentenza impugnata, a tale riguardo, osserva che le istanze istruttorie, pur se validamente riproposte, sono in radice inammissibili, in quanto irrilevanti o comunque irritualmente formulate. Come si evincedalle pagine 5 e seguenti della pronuncia d’appello, il percorso argomentativo ha il suo fulcro nella mancata dimostrazione delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, secondo le -7 - peculiarità che contraddistinguono il vincolo di subordinazione (art.2094 cod. civ.). Nella prospettiva della Corte territoriale, tali peculiarità risiedono nella soggezione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro e si estrinsecano nell’obbligo di «mantenere a disposizione del datore stesso le sue energie lavorative» e di «osservare un orario di lavoro predeterminato» (pagina 6 della sentenza). La Corte d’appello di Perugia soggiunge che il rapporto di lavoro subordinato è improntato all’ingerenza del datore di lavoro, che «assume carattere tanto preventivo, con l’emanazione di ordini specifici, quanto successivo, con la verifica della loro corretta esecuzione» (la già richiamata pagina 6 della sentenza). Di tali elementi, imprescindibili per ravvisare il vincolo di subordinazione, non è stata offerta una prova persuasiva. Ad avviso della Corte di merito, non si possono trarre elementi risolutivi, a tale riguardo, né dal verbale ispettivo né dai generici riferimenti che corredano le istanze istruttorie, senzafornire, tuttavia, alcun ragguaglio su disposizioni specifiche, impartite nell’esplicazione delpotere direttivo di cui all’art. 2094 cod. civ. Nessuna inferenza– rimarcano i giudici d’appello – si può trarre neppure dalla domanda di stabilizzazione, scevra di ogni valenza confessoria (pagina 7 della sentenza). Pertanto, la Corte territoriale accorda rilievo preminente al la «volontà manifestata dalle parti al momento della conclusione del contratto» (pagina 6 della sentenza), inequivocabile nell’escludere l’applicabilità della disciplina concernente il rapporto di lavoro subordinato. 2.4.– Le argomentazioni dei giudici d’appello , che il motivo ricostruisce diffusamente (pagine 8 e 9 del ricorso), non investono il motivo di gravame proposto dall’Istituto, che attiene a un tema -8 - autonomo e distinto rispetto alla natura subordinata del rapporto di lavoro. Come questa Corte ha puntualizzato anche di recente, in consonanza con un indirizzo oramai costante, «3.2.-L’art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due ipotesi distinte e strutturalmente differenti (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2020, n. 27543), che sottendono anche differenti temi d’indagine (Cass., sez. lav., 10 maggio 2016, n. 9471).Il legislatore delegato, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto e delinea una fattispecie di conversione del rapporto ope legis, che destituisce di rilievo l’eventuale natura autonoma dei rapporti, accertata in esito all’istruttoria (Cass., sez. lav., 27 aprile 2021, n. 11109, punto 26 dei “Motivi della decisione”; Cass., sez. lav., 17 agosto 2016, n. 17127). Come questa Corte ha ribadito anche di recente, “La conversione del rapporto di lavoro a progetto in rapporto di lavoro subordinato si raccorda alla violazione di specifiche prescrizioni poste a tutela del lavoratore e persegue finalità antielusive (Cass., sez. lav., 4 aprile 2019, n. 9471). In una prospettiva eminentemente sanzionatoria, la conversione del rapporto ope legis rende irrilevante la natura autonoma dei rapporti (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2020, n. 27543). Acclarata la mancanza d’un progetto specifico, il giudice del merito è dunque dispensato dall’accertare la natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti”(Cass., sez. lav., 3 febbraio 2023, n. 3355, punto 3.1. dei “Motivi della decisione”). L ’ art. 69, al comma 2, disciplina la diversa ipotesi in cui, pur in presenza di un progetto specifico, sia accertata in giudizio la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato, corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti, alla stregua del comportamento posteriore alla stipulazione del contratto (in tal senso, anche Cass., -9 - sez. lav., 21 giugno 2016, n. 12820). […] Sin dalla formulazione originaria dell’art. 69, comma 1, del d . l gs. n. 276 del 2003, traspare l’obiettivo del legislatore di vietare il “ ricorso a collaborazioni coordinate e continuative che non siano riconducibili a uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, allo scopo di porre un argine all’abuso della figura della collaborazione coordinata e continuativa, in considerazione della frequenza con cui giudizialmente ne veniva accertata la funzione simulatoria di rapporti di lavoro subordinato”. Nella specie, non si configura una presunzione iuris tantum, suscettibile di esser vinta da una prova contraria (sentenza n. 12820 del 2016, cit.)» (Cass., sez. lav., 10 agosto 2023, n. 24447). 2.5.–Nell’accertare, in concreto, che i rapporti di lavoro oggetto del contendere non presentano gli elementi caratteristici della subordinazione, la Corte territoriale non ha esaminato in alcun modo il diverso profilo della genericità dei progetti, che le era stato sottoposto dai motivi di gravame dell’INPS e che è del tutto svincolato dalla natura, autonoma o subordinata, dei rapporti di lavoro cui i progetti si correlano. La carenza probatoria degli elementi costitutivi del rapporto di lavoro subordinato nonimplica la conformità dei progetti ai requisiti di specificità prescritti dalla legge. È su tali requisiti che si appuntano le considerazioni dell’atto di gravame, tutt’altro che incidentali e rapsodiche, riprodotte dal ricorrente in modo idoneo a enucleare il fatto processuale di cui chiede il riesame, nell’osservanza dei canoni individuatidalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., S.U., 25 luglio 2019, n. 20181). Né una risposta dei giudici d’appello si può arguire in modo nitido dal complessivo esame della trama argomentativa della decisione. La sentenza impugnatanon si attarda su una questione che postula un’approfondita disamina e un analitico raffronto,come traspare dalle -10 - stesse difese svolte, anche in questa sede, tanto dall’ente creditore quanto dalla società controricorrente. Il giudizio di specificità presuppone per sua natura una valutazione comparativa, che ponderi le pattuizioni negoziali, la realtà produttiva dell’impresa, gli obiettivi in concreto prefigurati, anche alla stregua della ratio perseguita dal legislatore con la previsione del requisito in esame. Un giudizio siffatto, nel caso di specie, non è stato espresso , neppure in maniera implicita. Pertanto, su un aspettoche assurge ad autonomo e specifico tema d’indaginee sottende inevitabilmente un giudizio di relazione, la Corte territoriale ha omesso di adottare qualsivoglia statuizione, che denoti la disamina di unprofilo dibattuto con ampiezza di argomenti e offra una risposta univoca e intelligibile alla domanda d el creditore e alle contrapposte difese della controparte, rinnovate , sia in punto di rito che in punto di merito, anche nel controricorso e nella memoria illustrativa. 2.6.–In virtù dei rilievi svolti, sussiste il vizio di omessa pronuncia denunciato con il primo motivo. 3.–Resta assorbito l’esame del secondo mezzo, che si duole della carenza di motivazione e presuppone che una pronuncia sia comunque stata adottata. 4.–In conclusione, il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo mezzo. 5.–La sentenza è cassata per quanto di ragione. La causa è rinviata alla Corte d’appello di Perugia che pronuncerà sulle doglianze dell’INPS in punto di genericità dei progetti, alla stregua dell’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003. Non sussiste il vincolo della diversa composizione, in considerazione della natura meramente restitutoria del rinvio (Cass., -11 - sez. lav., 7 marzo 2023, n. 6755, proprio sull’ipotesi dell’omessa pronuncia). Al giudice di rinvio, infine, è rimessa anche la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.). P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso; dic