CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 luglio 2021
Cassazione n. 09996/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma con decisione del 7 luglio 2021 ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 22 dicembre 2015 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed C 2.000,00 di multa relativamente al reato di cui al quinto comma dell'art. 73 T.U. stup. (perché illecitamente deteneva [...] ad evidente fine di spaccio 4,70 grammi lordi di sostanza stupefacente del tipo hashish, sostanza che, avuto riguardo al peso lordo complessivo, alla presenza di un bilancino di precisione, di materiale per il confezionamento e alle circostanze dell'azione, appariva destinata ad un uso non esclusivamente personale; commesso il 20 novembre 2015). 2. Ricorre in cassazione l'imputato deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 73 T.U. stup., 125, 192, 533 e 535 cod. proc. pen. in relazione all'art. 27 Costituzione); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La sentenza incorre ìn un errore rilevante nell'elencazione delle prove in quanto da nessuno degli atti del processo si fa riferimento ad un panetto di hashísh di grammi 50, nel verbale di arresto e in quello di perquisizione si individua la sostanza detenuta in grammi 4,50 di hashish. L'errore è certamente rilevante in considerazione della differenza notevole del peso. La difesa, infatti, aveva evidenziato un uso personale, proprio in relazione alla quantità dello stupefacente. 2. 2. violazione di legge (art. 73 T.U. stup., 125, 192, 533 e 535 cod. proc. pen. in relazione all'art. 27 Costituzione); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Per la sentenza impugnata il ricorrente avrebbe sottoscritto il verbale di arresto, nel quale avrebbe ammesso di aver ceduto due dosi di stupefacente a [OSCURATO:PERSONA]. Invece, nel verbale di arresto non è riportata nessuna esplicita dichiarazione dell'imputato, ma sono gli operandi che riferiscono la circostanza, comunque il verbale non è stato sottoscritto dal ricorrente. Inoltre, le dichiarazioni rese nel luogo e nell'immediatezza del fatto senza la presenza del difensore risultano inutilizzabili (art. 350, sesto comma, cod. proc. pen.), né possono formare oggetto di testimonianza da parte della P.G. Anche le dichiarazioni rese dall'acquirente ([OSCURATO:PERSONA], erroneamente indicato nel nome) sono da considerare non decisive, in quanto la P.G. non ha mai provveduto alla perquisizione nei suoi confronti. 2. 3. Violazione di legge (art. 131 bis cod. pen., 125, 192, 533, 535 e 603 cod. proc. pen.); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La motivazione sulla particolare tenuità del fatto risulta contraddittoria ed illogica proprio in relazione alla quantità di stupefacente erroneamente ritenuta, 50 grammi invece di 4,5 grammi. La sentenza sul punto contiene una motivazione meramente apparente, trattandosi di argomentazioni non coerenti con il dato probatorio acquisito e necessariamente viziata dall'errore del dato quantitativo. 2. 4. Violazione di legge (art. 132 e 133 cod. pen.); mancanza o manifesta illogicità della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio. Il dato probatorio del quantitativo della sostanza, errato, ha determinato anche la conferma della pena erogata in primo grado; per la determinazione del giusto trattamento sanzionatorio era comunque essenziale la valutazione corretta della quantità di sostanza (4,5 grammi e non 50 grammi).Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi con la condanna al pagamento delle spese processuali. In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482). In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965). In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. (Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pìschedda ed altri, Rv. 200705). 4. Sulla responsabilità la sentenza impugnata, unitamente a quella di primo grado (in doppia conforme), rileva come in sede di giudizio abbreviato le dichiarazioni spontanee dell'indagato sono utilizzabili (il ricorrente aveva riferito alla P.G. di aver ceduto due dosi a [OSCURATO:PERSONA]); le stesse non sono state indotte, ma sono avvenute in modo spontaneo, sul punto non sussiste contestazione o prospettazione diversa nel ricorso in cassazione -: "Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l'indagato abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anche se non nell'immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, le dichiarazioni che tale persona abbia reso su sollecitazione della polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti in assenza di difensore non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a suo favore, se non per la prosecuzione delle indagini)" (Sez. 4 - , Sentenza n. 2124 del 27/10/2020 Ud., dep. 19/01/2021, Rv. 280242 - 01). Inoltre, il cessionario, sentito, dichiarava di aver ricevuto la sostanza dal ricorrente. Le dichiarazioni del cessionario sono pienamente utilizzabili, la sua mancata perquisizione non rileva per la validità delle sue dichiarazioni accusatorie. La questione della responsabilità e dell'uso personale in relazione all'indicazione di un peso della sostanza errato (50 grammi) è manifestamente infondato, in quanto la condanna è stata pronunciata per il peso indicato nell'imputazione (4,70 grammi) e per le prove sulla destinazione della sostanza allo spaccio (la stessa dichiarazione dell'imputato e le informazioni dell'acquirente, nonché il possesso di un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento). 5. Relativamente al trattamento sanzionatorio e alla particolare tenuità del fatto l'errore materiale di indicazione del peso della sostanza non risulta determinante, in quanto per l'art. 131 bis cod. pen. la Corte di appello richiama le modalità della condotta e in particolare il possesso a casa di materiale e attrezzi per il confezionamento che escludono l'occasionalità della condotta e la sua particolare tenuità. Per il trattamento sanzionatorio la Corte di appello evidenzia la congruità della pena, come irrogata dal giudice di primo grado, al di sotto della media edittale, di poco superiore al minimo. Infatti, «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna