CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18829/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e in attidall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro temporerappresentata e difesa come per legge dall’Avvocatura Generale delloStato- controricorrente –Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 25086/2024Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 18829/2026Data pubblicazione 09/06/2026per la cassazione della sentenza n. 2348/04/2024 della Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, depositata in data09/04/2024, non notificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]L’Agenzia delle Entrate notificava ad [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso diaccertamento relativo all’anno d’imposta 1999, con il quale venivanorecuperate maggiori imposte ai fini IRES, IVA e IRAP, oltre sanzioni einteressi. L’accertamento traeva origine dal disconoscimento delle notedi credito emesse dalla società in relazione a minusvalenze derivantidalla vendita di autovetture usate, ritirate “in conto prezzo” della venditadi auto nuove. Secondo l’Ufficio, tali perdite non potevano essererettificate mediante note di variazione IVA, ma dovevano esserecontabilizzate come sopravvenienze passive.Il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso diaccertamento veniva inizialmente rigettato dalla [OSCURATO:PERSONA] tributariaprovinciale di Roma. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazioaccoglieva invece le doglianze della società, ritenendo legittimo ilcomportamento contabile adottato e riconoscendo che la prassicommerciale giustificasse l’emissione delle note di credito.Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenziadelle Entrate. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 15737 del 2020,accoglieva i primi due motivi di ricorso, annullando la sentenzaimpugnata e rinviando la causa al giudice di merito. [OSCURATO:PERSONA] che la perdita derivante dalla vendita dell’auto usata a unprezzo inferiore rispetto alla valutazione iniziale non integrava unpresupposto per l’emissione di una nota di credito ai sensi dell’art. 26Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 25086/2024Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 18829/2026Data pubblicazione 09/06/2026del d.P.R. n. 633 del 1972, ma costituiva una sopravvenienza passivadeducibile, destinata a incidere sul conto economico dell’impresa.Evidenziava inoltre la mancanza di prova di un accordo contrattuale diriduzione del prezzo idoneo a giustificare la variazione in diminuzionedell’imponibile IVA.Riassunto il giudizio innanzi alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio, la società reiterava le proprie difese, eccependoil giudicato esterno formatosi su annualità diverse, sostenendo lalegittimità delle note di credito, la correttezza della contabilizzazione deiricavi e l’illegittimità dell’avviso di accertamento per difetto dimotivazione, in quanto fondato su un processo verbale di constatazionenon integralmente allegato.Il giudice del rinvio rigettava il ricorso in riassunzione. In primo luogo,escludeva l’efficacia del giudicato esterno, richiamando l’orientamentodella Corte di cassazione secondo cui, in materia di IVA, il dirittodell’Unione europea prevale sul diritto nazionale e impediscel’estensione del giudicato qualora ostacoli la piena applicazione dellenorme armonizzate. In secondo luogo, riteneva infondate le censurerelative alle note di credito, rilevando che la contribuente non avevadimostrato la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 26 del d.P.R.n. 633 del 1972. La perdita derivante dal minor realizzo dell’auto usatadoveva pertanto essere contabilizzata come sopravvenienza passiva enon poteva giustificare una riduzione dell’imponibile IVA. Veniva infinerespinta l’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per carenza dimotivazione, ritenendosi legittima la motivazione per relationem alprocesso verbale di constatazione. In considerazione della complessitàdella vicenda e dell’alternanza delle pronunce nel corso del giudizio, ilcollegio disponeva la compensazione integrale delle spese.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 25086/2024Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 18829/2026Data pubblicazione 09/06/2026La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio rigettavaquindi l’appello in riassunzione del contribuente e compensava le spesedell’intero giudizioRicorre a questa Corte [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a cinquemotivi illustrati da memoria.Resiste con controricorso l’Amministrazione finanziaria.RAGIONI DELLA DECISIONEVa esaminato per primo, per ragioni logiche – in quanto censuramotivazionale – il secondo motivo di doglianza.Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c., la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazionedell’art. 132, n. 4, c.p.c., per carenza assoluta di motivazione. Si assumeche il giudice del rinvio si sia limitato a richiamare i principi enunciatidalla Corte di cassazione nell’ordinanza rescindente, senza svolgerealcuna autonoma valutazione in ordine alla specifica doglianza relativaalla contabilizzazione dei ricavi, con conseguente motivazionemeramente apparente.Tale motivo è infondato.Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si è inpresenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, puressendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come partedel documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendetuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, di talché essa nonconsente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità delragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazioneapparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi,Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 25086/2024Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 18829/2026Data pubblicazione 09/06/2026invero –e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali – l'anomaliamotivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmenterilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta lanullità della sentenza impugnata per cassazione (Cass. Sez. Un. n.22232/2016; Cass. Sez. Un. n. 16599/2016). Nel caso di specie, lastatuizione del giudice di appello, da un lato, non è apparente, perchéidonea a far comprendere l’iter logico-giuridico che ha portato al rigettodell’appello del contribuente e, dall’altro, si è confrontata con i motivi diappello proposti dal contribuente, sicché al limite può ritenersi carentesotto alcuni specifici profili, senza che ciò possa determinare lacontestata nullità della motivazione.Tornando ora alla disamina delle censure proposte secondo l’ordinedelle stesse, rileva la Corte che con il primo motivo, la ricorrentedenuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., deducendol’omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello. In particolare, laCorte territoriale avrebbe omesso di esaminare la censura concernentela corretta contabilizzazione dei ricavi derivanti dalla vendita dei veicolinuovi con ritiro dell’usato, distinta e autonoma rispetto alla questionedelle note di credito, relativa alla ripresa a tassazione di maggiori ricaviasseritamente non contabilizzati.Il motivo è infondato.La ripresa in esame, riferita secondo l’Ufficio alla mancatacontabilizzazione di ricavi nei casi in cui le auto ritirate dai clienti sonostate cedute a un prezzo superiore al minimo garantito e invece secondola società erroneamente fondata dalla supervalutazione dell’usato (il cuivalore sarebbe in sostanza sempre pari a zero) risulta da un latostrettamente connessa con quella concernente le note di credito, inordine alla quale la sentenza di merito ha pronunciato, dall’altraCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 25086/2024Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 18829/2026Data pubblicazione 09/06/2026costituente profilo di merito, in quanto presuppone la dimostrazione infatto dall’avvenuta annotazione nelle scritture contabili dei maggioriricavi derivanti dalla vendita delle auto in oggetto; dimostrazione cheparte ricorrente non ha fornito.Con il terzo motivo, la società lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n.633 del 1972. Deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamenteritenuto insussistenti i presupposti per l’emissione delle note di credito,senza procedere all’accertamento in concreto dei requisiti indicati dallaCorte di cassazione nell’ordinanza di rinvio, e assumendo, in modoapodittico, il mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dellacontribuente.Il motivo è infondato.Dalla lettura della pronuncia appellata si evince – diversamente daquanto prospettato in ricorso – che il giudice di secondo grado haespresso, sul punto, il proprio convincimento, scrivendo: “Va rilevatoche nemmeno in questa sede la società contribuente ha assolto all’oneredi dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’emissione di una nota dicredito ex art. 26 D.P.R. n. 633/1972. Non sussistono, invero, lecondizioni per l’emissione di una nota di credito con variazione indiminuzione del corrispettivo fatturato. Infatti, nel caso di vendita diautoveicoli usati, ritirati dai concessionari “in conto prezzo”dell’autovettura nuova acquistata, nel contratto di vendita ilconcessionario si è impegnato a non richiedere al cliente l’eventualedifferenza incassata in meno rispetto alla valutazione fatta in sede diritiro e, quindi, anche a sopportare l’eventuale perdita. Tale perdita, inquanto tale deducibile, va ad incidere sul conto economico dell’impresae contabilizzata a titolo di sopravvenienza passiva”.Pertanto, la questione proposte con il motivo risulta da un latoesaminata e risolta con motivazione del tutto intellegibile; dall’altro laCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 25086/2024Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 18829/2026Data pubblicazione 09/06/2026soluzione accolta dalla pronuncia appellata è corretta in diritto, dovendoapplicarsi alla fattispecie la giurisprudenza di questa Corte secondo laquale (Cass. n. 9996/2022) in tema di IVA, il ricorso alla procedura divariazione prevista dall'art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, inconseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti, con la connessariduzione dell'ammontare imponibile, richiede una duplice condizione:a) che venga praticato al cessionario o committente, dal cedente o dalprestatore, uno sconto sul prezzo della vendita effettuato; b) che lariduzione del corrispettivo al cliente sia il frutto di un accordo,documentale o verbale, coevo o successivo alla cessione, del quale inogni caso va fornita prova da parte dei soggetti interessati, mediante latrasfusione del patto stesso in note di accredito, emesse da una parte afavore dell'altra, con l'allegazione della causale che, volta per volta,abbia giustificato gli sconti medesimi.E ancora, con ulteriore specifico riguardo all’onere della prova, si èpuntualizzato (Cass. n. 1303/2019) che sul contribuente che intendaaccedere alla procedura di variazione dell'imponibile prevista dall'art.26, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 grava l'onere di provare lacorrispondenza tra l'operazione originaria e quella sopravvenuta,mediante l'indicazione di quei dati che risultino idonei a collegarle,ovvero dimostrando l'identità tra l'oggetto della fattura e delleregistrazioni originarie e l'oggetto della registrazione della variazione,ferma la possibilità, qualora la corrispondenza tra detti documenticontabili non emerga inequivocabilmente, di ricorrere ad altri mezzi diprova, nel rispetto dei principi generali in materia.Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., permancato riconoscimento dell’efficacia del giudicato esterno. Si sostieneche, in relazione alla medesima fattispecie sostanziale e al medesimoschema contrattuale, si sarebbero formate decisioni passate in giudicatoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 25086/2024Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 18829/2026Data pubblicazione 09/06/2026favorevoli alla contribuente per annualità diverse, con efficaciavincolante anche per il periodo d’imposta oggetto del presente giudizio.Il motivo è infondato.Va ricordata la fondamentale regola di diritto affermata dalla Corte digiustizia dell'Unione europea secondo cui "In assenza di una normativacomunitaria in materia, le modalità di attuazione del principiodell'autorità di cosa giudicata rientrano nell'ordinamento giuridicointerno degli Stati membri in virtù del principio dell'autonomiaprocedurale di questi ultimi. Esse non devono tuttavia essere menofavorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna(principio di equivalenza) né essere strutturate in modo da rendere inpratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritticonferiti dall'ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività)"(CGUE, 3 settembre 2009, in causa C-2/08, Olimpiclub, punto 24; 10luglio 2014, C- 213/13, [OSCURATO:SOCIETA] contro Comune diBari e altri, punto 54; CGUE, 16 marzo 2006, R.Kapferer contro [OSCURATO:PERSONA]H, C-234/04, punto 22). Ciò posto, la Corte Unionale hacomunque precisato, in termini generali, che «qualora le normeprocedurali interne applicabili prevedano la possibilità, a determinatecondizioni, per il giudice nazionale di ritornare su una decisione munitadi autorità di giudicato, per rendere la situazione compatibile con ildiritto nazionale, tale possibilità deve essere esercitata, conformementeai principi di equivalenza e di effettività, e sempre che dette condizionisiano soddisfatte, per ripristinare la conformità della situazione oggettodel procedimento principale alla normativa dell'Unione» tenendo contodell'interpretazione di tale normativa offerta successivamente dallaCorte medesima (CGUE 10 luglio 2014, in causa C-213/13, [OSCURATO:PERSONA],punti 62 e 64).Certamente, tale ridetto requisito non sussiste nel caso di specie.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 25086/2024Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 18829/2026Data pubblicazione 09/06/2026Sulla scia della giurisprudenza della Corte di giustizia quella diLegittimità ha coerentemente affermato che «il diritto dell'Unioneeuropea, così come costantemente interpretato dalla Corte di Giustizia,non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processualiinterne da cui deriva l'autorità di cosa giudicata di una decisione,nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad una violazionedel diritto comunitario da parte di tale decisione, salva l'ipotesi,assolutamente eccezionale, di discriminazione tra situazioni di dirittocomunitario e situazioni di diritto interno, ovvero di pratica impossibilitào eccessiva difficoltà di esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamentocomunitario» (Cass. n. 2046/2017; Cass. n. 16032/2015; Cass. n.9127/2015; Cass. n. 25320/2010) e «salva la peculiare ipotesi dicontrasto con una decisione definitiva della [OSCURATO:PERSONA] europeaemessa prima della formazione del giudicato» (Cass. n. 18642/2018).Tali principi sono stati ulteriormente confermati da una recentepronuncia (Cass. n. 32610/2024) secondo la quale in tema di giudicato,il diritto dell'UE, come interpretato dalla Corte di giustizia nel rispettodel principio di competenza ex art. 4 del TFUE, non impone al giudicenazionale, anche in tema di tributi armonizzati, di disapplicare le normeprocessuali interne da cui deriva l'autorità di cosa giudicata di unadecisione, nemmeno quando ciò permetterebbe di porre rimedio ad unaviolazione del diritto unionale da parte di tale decisione, fatte salvesituazioni eccezionali, come in caso di aiuti di Stato e pratiche abusivein tema di Iva, in cui il giudicato, in ossequio ai principi di equivalenza edi effettività, non può impedire al giudice nazionale di applicare le normecomunitarie.Nella specie, trattandosi, in materia di Iva, di periodi di impostadiversi e dunque di fattispecie suscettibili di variazione di anno in anno,deve ritenersi inoperante l'efficacia espansiva del "giudicato esterno"Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 25086/2024Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 18829/2026Data pubblicazione 09/06/2026invocata dalla società contribuente con riguardo a tutte le sentenzedepositate in atti.Con il quinto motivo, infine, la società deduce, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art.42, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 7 della legge n.212 del 2000 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Si censura laritenuta legittimità dell’avviso di accertamento, nonostante lamotivazione per relationem a un processo verbale di constatazione nonintegralmente allegato e senza che l’Ufficio avesse svolto un’autonomavalutazione critica delle risultanze della verifica, con conseguentelesione del diritto di difesa del contribuente.Il motivo è infondato.Dalla lettura dell’avviso di accertamento impugnato – diligentementeriprodotto a questa Corte ad opera di parte ricorrente – si evince comea pag. 3 dell’atto siano indicate, con adeguata chiarezza e specificità,sia le risultanze della verifica, che soprattutto le ragioni poste alla basedella pretesa per maggiori tributi, interessi e sanzioni; pertanto, da talielementi – oltre che dalle pagine del PVC allegate, come ha accertato ilgiudice di appello – correttamente la pronuncia impugnata ha ritenutoadeguatamente assolto l’onere di motivazione dell’avviso in argomentoin quanto da tali elementi si comprendono adeguatamente le ragionidell’Ufficio.Inoltre, con riguardo all’ulteriore profilo dedotto nel motivo, varibadito che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni,ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo (ex multisCass. n. 27401/2020; Cass. n. 1778/2019; Cass. n. 8378/2017; Cass.n. 7897/2016; Cass. n. 3583/2016), così procedendo l'amministrazionea un loro implicito recepimento (Cass. n. 16155/2016). Non è prevista,pertanto, in assenza di specifica motivazione di legge, una motivazioneCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 25086/2024Numero sezionale 2871/2026Numero di raccolta generale 18829/2026Data pubblicazione 09/06/2026«rinforzata» che imponga all'Ufficio uno specifico obbligo motivazionalein replica alle osservazioni del contribuente.In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese di lite sono liquidate secondo la soccombenza P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro5.900,00 oltre a spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002,inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 marzo 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons. Est. 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