Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01250/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25334 /20 2 2 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione e con esso elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], 19, (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa come per legge dall’ A vvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrent e – econtro AGENZIADELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ; Oggetto:notifica cartellaPEC – omessapronuncia Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - intimata - avverso la sentenza d ella Commissione tributaria regionale della Campanian. 26 77 / 19 /20 22 depositata in data 18 /0 3 /202 2 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevatoche: - la società ricorrente impugnava la cartella di pagamento notificatale per iva 2017, relativa a mancato versamento del dovuto; - la CTP rigettava il ricorso; - appellava la società; - con la pronuncia qui gravata, la CTR ha rigettato l’impugnazione inquanto, a fronte della documentazione prodotta dalla Agenzia delle Entrate - attestante la spedizione a mezzo PEC dell’avviso bonariodi cui si lamentava il mancato invio - , parte ricorrente nulla avevacontrodedotto né nel giudizio di primo grado, né nell’atto di gravame, così formulando un motivo di gravame privo del requisito della specificità; inoltre, secondo il giudice dell’appello, l’Ufficio aveva documentato l’invio del predetto avviso, e comunque, facendo riferimento la cartella di pagamento al mancato pagamento di somme dichiarate come dovute dal contribuente, la previa spedizione de l c.d.

“ avviso bonario ” (comunicazione di irregolarità) neppure era in questo caso necessaria; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a tremotivi di ricorso illustrati da memoria ; l’Agenzia delle Entrate resistecon controricorso; il riscossore è rimasto qui intimato .

Consideratoche: - il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60 del d .P.R n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Commissione t ributaria r egionale rigettato il primo motivodi gravame statuendo che “è infondato, sia perché, come siè detto, l’Ufficio aveva documentato l’invio del predetto avviso, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 sia perché, facendo riferimento la cartella di pagamento al mancatopagamento di somme dichiarate come dovute la previa spedizione dell’avviso bonario (comunicazione di irregolarità) neppureera necessario.

La necessità del detto avviso non si ricava nédall’art. 54 d .P.R. 633/72, né da quella generale di cui all’art. 6co. 5 l . 212/20 0 0, che per il caso di iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, prevede l’obbligo della preventiva comunicazione solo nel caso di incertezzesu aspetti rilevanti della dichiarazione”; - secondo la prospettazione di parte ricorrente la Commissione ha erratosia ritenendo che la comunicazione di irregolarità sarebbe daritenersi, nel caso di specie, non necessari a, sia in quanto la documentazione allegata dall’Agenzia delle Entrate non sarebbe sufficiente a dimostrare l’effettiva conoscenza da parte del destinatariodella irregolarità fiscale per avere l’Ufficio mancato di produrre in giudizio una prova valida che potesse dimostrare la realeconoscenza della sua pretesa da parte del ricorrente; - sotto il primo profilo, il motivo è infondato; - invero, pacifica la circostanza per la quale, come accertato in fatto dallaCTR, “ parte ricorrente aveva presentato dichiarazione ai fini IVAnon versando le somme indicate come dovute”, va richiamata lacostante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale , ove ilrecupero fiscale deriv i da mero mancato versamento di imposte dichiarate, l'eventuale omessa trasmissione della comunicazione diirregolarità, ex artt. 36 - bis e 54 - bis rispettivamente del d.P.R. n.600/1973 e del d.P.R. n. 633 / 1972 , costituisce mera irregolarità (v.Cass. n. 13759/2016) e non implica nullità della cartella ; - inoltre, tale conseguenza è dettata solo dall'art. 6, comma 5, dello Statutodel contribuente, in relazione al c.d.

“ avviso bonario ” .

Sul punto, peraltro, è costante l'insegnamento secondo cui " i n tema diriscossione delle imposte, l'ar t. 6, comma 5, della l . n . 212 del 2000non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casiin cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art.

Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma soltanto 'qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione', situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alladisposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione,senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizionedi cui al citato inciso" (Cass. n. 27716/2017) ; - quanto al secondo profilo, il motivo è evidentemente inammissibile perdue ordini di ragioni ; - in primo luogo, esso cozza contro l’accertamento di fatto operato dalla CTR secondo la quale è in atti “….documentazione prodotta dallaAgenzia delle Entrate - attestante la spedizione a mezzo pec dell’avvisobonario di cui si lamentava il mancato invio ….”; in altre parole, la pronuncia gravata ha invero correttamente ritenuto idonea la ricevuta del messaggio PEC a dar prova dell’avvenuto invioe ricezione dell’avviso bonario posto a base del motivo; - in secondo luogo, la censura risulta al di sotto della soglia dell’ammissibilitàse posta in relazione ancora con l’accertamento infatto operato contestualmente dal giudice dell’appello secondo ilquale “ in quanto a fronte della documentazione prodotta dalla Agenzia delle Entrate - attestante la spedizione a mezzo pec dell’avviso bonario di cui si lamentava il mancato invio - parte ricorrentenulla aveva contro dedotto né nel giudizio di I grado, né nell’attodi gravame, così formulando un motivo di gravame privo delrequisito della specificità”; - in altri termini, il motivo non aggredisce l’affermazione della CTR che ha ritenuto inammissibile il motivo di doglianza in quanto basato su questione nuova, non proposta in primo grado, e comunque generico; pertanto, lo stesso risulta sotto questo ulterioreprofilo inammissibile; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - i l secondo motivo di ricorso c ensura la pronuncia impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c . e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 n n. 3 e 4 c .p.c. , in quanto l a Commissione t ributaria regionale per la Campania avrebbe omesso di pronunciarsi sul terzo motivo di gravame adducendo quale motivazione “è inammissibile siccome privo di contenuto specifico, riportando il motivo solo la menzione di una sentenza della Suprema Corte” , con ciò mancando di rendere palesi le ragioni poste a base del decidere; - quanto al profilo motivazionale, il motivo è evidentemente infondato, avendo la CTR reso motivazione che si colloca al di sopra del c.d.

“minimo costituzionale” (Cass.

SS.

UU. sent. n. 8053/2014); - quanto all’ulteriore profilo, esso insiste ancora sul mancato invio delc.d.

“avviso bonario”, ed è infondato per le ragioni di cui si è dettoin sede di scrutinio del primo motivo di ricorso; - infine, il terzo motivo si incentra sulla v iolazione degli artt. 22 e 23 del d . l . n . 82/2005 e dell’ art. 3 - bis della l . n. 53/1994, in relazione a i nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. , per avere la C TR della Campania - così come la Commissione p rovinciale di Caserta - omessodi pronunciarsi sugli ulteriori motivi di ricorso formulati in entrambi i gradi di giudizio in quanto ritenuti assorbiti e privi di fondamento,in particolare in relazione alla regolarità formale della notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo PEC .

Specificamente,la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine all’eccepita nullità della cartella di pagamento impugnata – proveniente da indirizzo non presente in pubblici registri - e conseguentemente non avrebbe preso posizione in ordine alla eccepitainesistenza della notifica ; - il motivo è infondato; - invero, esso risulta sprovvisto di decisività, in quanto la notifica dellacartella qui operata a mezzo PEC è legittima ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - trova applicazione , infatti, la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass. Sez.5, Sentenza n. 18684 del 03/07/2023 ) , in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento da parte dell'agentedella riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dalregistro INI - Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità dellanotifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione dellanotifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso daquello telematico presente in tale registro; - in ogni caso, osserva il Collegio che la consegna dell’atto da notificareha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza edeterminato così il raggiungimento dello scopo legale (cfr. Cass. Sez.

U., 28/09/2018, n. 23620), dimostrato nel caso di specie dalla tempestiva impugnazione della cartella “ de qua ” , essendosi la società ricorrente ampiamente difesa anche nel merito della controversia; - pertanto, il ricorso va integralmente rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ric orrente al pagamento delle spese di liteche liquida in euro 2 . 1 00,00 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25334 /20 2 2 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione e con esso elettivamente domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Roma alla [OSCURATO:PERSONA], 19, (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa come per legge dall’ A vvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrent e – econtro AGENZIADELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ; Oggetto:notifica cartellaPEC – omessapronuncia Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - intimata - avverso la sentenza d ella Commissione tributaria regionale della Campanian. 26 77 / 19 /20 22 depositata in data 18 /0 3 /202 2 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevatoche: - la società ricorrente impugnava la cartella di pagamento notificatale per iva 2017, relativa a mancato versamento del dovuto; - la CTP rigettava il ricorso; - appellava la società; - con la pronuncia qui gravata, la CTR ha rigettato l’impugnazione inquanto, a fronte della documentazione prodotta dalla Agenzia delle Entrate - attestante la spedizione a mezzo PEC dell’avviso bonariodi cui si lamentava il mancato invio - , parte ricorrente nulla avevacontrodedotto né nel giudizio di primo grado, né nell’atto di gravame, così formulando un motivo di gravame privo del requisito della specificità; inoltre, secondo il giudice dell’appello, l’Ufficio aveva documentato l’invio del predetto avviso, e comunque, facendo riferimento la cartella di pagamento al mancato pagamento di somme dichiarate come dovute dal contribuente, la previa spedizione de l c.d. “ avviso bonario ” (comunicazione di irregolarità) neppure era in questo caso necessaria; - ricorre a questa Corte la società contribuente con atto affidato a tremotivi di ricorso illustrati da memoria ; l’Agenzia delle Entrate resistecon controricorso; il riscossore è rimasto qui intimato . Consideratoche: - il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 60 del d .P.R n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la Commissione t ributaria r egionale rigettato il primo motivodi gravame statuendo che “è infondato, sia perché, come siè detto, l’Ufficio aveva documentato l’invio del predetto avviso, Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 sia perché, facendo riferimento la cartella di pagamento al mancatopagamento di somme dichiarate come dovute la previa spedizione dell’avviso bonario (comunicazione di irregolarità) neppureera necessario. La necessità del detto avviso non si ricava nédall’art. 54 d .P.R. 633/72, né da quella generale di cui all’art. 6co. 5 l . 212/20 0 0, che per il caso di iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, prevede l’obbligo della preventiva comunicazione solo nel caso di incertezzesu aspetti rilevanti della dichiarazione”; - secondo la prospettazione di parte ricorrente la Commissione ha erratosia ritenendo che la comunicazione di irregolarità sarebbe daritenersi, nel caso di specie, non necessari a, sia in quanto la documentazione allegata dall’Agenzia delle Entrate non sarebbe sufficiente a dimostrare l’effettiva conoscenza da parte del destinatariodella irregolarità fiscale per avere l’Ufficio mancato di produrre in giudizio una prova valida che potesse dimostrare la realeconoscenza della sua pretesa da parte del ricorrente; - sotto il primo profilo, il motivo è infondato; - invero, pacifica la circostanza per la quale, come accertato in fatto dallaCTR, “ parte ricorrente aveva presentato dichiarazione ai fini IVAnon versando le somme indicate come dovute”, va richiamata lacostante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale , ove ilrecupero fiscale deriv i da mero mancato versamento di imposte dichiarate, l'eventuale omessa trasmissione della comunicazione diirregolarità, ex artt. 36 - bis e 54 - bis rispettivamente del d.P.R. n.600/1973 e del d.P.R. n. 633 / 1972 , costituisce mera irregolarità (v.Cass. n. 13759/2016) e non implica nullità della cartella ; - inoltre, tale conseguenza è dettata solo dall'art. 6, comma 5, dello Statutodel contribuente, in relazione al c.d. “ avviso bonario ” . Sul punto, peraltro, è costante l'insegnamento secondo cui " i n tema diriscossione delle imposte, l'ar t. 6, comma 5, della l . n . 212 del 2000non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casiin cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ma soltanto 'qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione', situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alladisposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione,senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizionedi cui al citato inciso" (Cass. n. 27716/2017) ; - quanto al secondo profilo, il motivo è evidentemente inammissibile perdue ordini di ragioni ; - in primo luogo, esso cozza contro l’accertamento di fatto operato dalla CTR secondo la quale è in atti “….documentazione prodotta dallaAgenzia delle Entrate - attestante la spedizione a mezzo pec dell’avvisobonario di cui si lamentava il mancato invio ….”; in altre parole, la pronuncia gravata ha invero correttamente ritenuto idonea la ricevuta del messaggio PEC a dar prova dell’avvenuto invioe ricezione dell’avviso bonario posto a base del motivo; - in secondo luogo, la censura risulta al di sotto della soglia dell’ammissibilitàse posta in relazione ancora con l’accertamento infatto operato contestualmente dal giudice dell’appello secondo ilquale “ in quanto a fronte della documentazione prodotta dalla Agenzia delle Entrate - attestante la spedizione a mezzo pec dell’avviso bonario di cui si lamentava il mancato invio - parte ricorrentenulla aveva contro dedotto né nel giudizio di I grado, né nell’attodi gravame, così formulando un motivo di gravame privo delrequisito della specificità”; - in altri termini, il motivo non aggredisce l’affermazione della CTR che ha ritenuto inammissibile il motivo di doglianza in quanto basato su questione nuova, non proposta in primo grado, e comunque generico; pertanto, lo stesso risulta sotto questo ulterioreprofilo inammissibile; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 - i l secondo motivo di ricorso c ensura la pronuncia impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c . e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 n n. 3 e 4 c .p.c. , in quanto l a Commissione t ributaria regionale per la Campania avrebbe omesso di pronunciarsi sul terzo motivo di gravame adducendo quale motivazione “è inammissibile siccome privo di contenuto specifico, riportando il motivo solo la menzione di una sentenza della Suprema Corte” , con ciò mancando di rendere palesi le ragioni poste a base del decidere; - quanto al profilo motivazionale, il motivo è evidentemente infondato, avendo la CTR reso motivazione che si colloca al di sopra del c.d. “minimo costituzionale” (Cass. SS. UU. sent. n. 8053/2014); - quanto all’ulteriore profilo, esso insiste ancora sul mancato invio delc.d. “avviso bonario”, ed è infondato per le ragioni di cui si è dettoin sede di scrutinio del primo motivo di ricorso; - infine, il terzo motivo si incentra sulla v iolazione degli artt. 22 e 23 del d . l . n . 82/2005 e dell’ art. 3 - bis della l . n. 53/1994, in relazione a i nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. , per avere la C TR della Campania - così come la Commissione p rovinciale di Caserta - omessodi pronunciarsi sugli ulteriori motivi di ricorso formulati in entrambi i gradi di giudizio in quanto ritenuti assorbiti e privi di fondamento,in particolare in relazione alla regolarità formale della notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo PEC . Specificamente,la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine all’eccepita nullità della cartella di pagamento impugnata – proveniente da indirizzo non presente in pubblici registri - e conseguentemente non avrebbe preso posizione in ordine alla eccepitainesistenza della notifica ; - il motivo è infondato; - invero, esso risulta sprovvisto di decisività, in quanto la notifica dellacartella qui operata a mezzo PEC è legittima ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - trova applicazione , infatti, la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass. Sez.5, Sentenza n. 18684 del 03/07/2023 ) , in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento da parte dell'agentedella riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dalregistro INI - Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità dellanotifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione dellanotifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso daquello telematico presente in tale registro; - in ogni caso, osserva il Collegio che la consegna dell’atto da notificareha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza edeterminato così il raggiungimento dello scopo legale (cfr. Cass. Sez. U., 28/09/2018, n. 23620), dimostrato nel caso di specie dalla tempestiva impugnazione della cartella “ de qua ” , essendosi la società ricorrente ampiamente difesa anche nel merito della controversia; - pertanto, il ricorso va integralmente rigettato; - le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m. rigettail ricorso; condanna parte ric orrente al pagamento delle spese di liteche liquida in euro 2 . 1 00,00 oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito