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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 24290/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35847/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 86/90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 268-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale a margine del controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 810/2018depositata il 10/05/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Provincia di Bergamo un contributo di Euro 6,00 per ogni tonnellata di rifiuto urbano di provenienza extra-provinciale conferita presso l'impianto, a titolo di "compensazione ambientale", sicché a partire dal 2006 —anno di stipulazione della prima convenzione - e sino al 2009 REA aveva provveduto a corrispondere alla Provincia di Bergamo gli importi derivanti da detta pattuizione e dovuti a titolo di "compensazione ambientale".

A decorrere dall'anno 2010, invece, REA a veva sospeso i pagamenti richiesti dalla Provincia a titolo di "compensazione ambientale" relativa ai rifiuti extra- provinciali in forza delle predette clausole.

Con sentenza n. 256/2015 emessa in data 2.12.2014 e pubblicata in data 9.2.2015, il Tribunale di Bergamo, per quanto ora di interesse, rigettava le domande riconvenzionali formulate da REA dirette ad ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole inerenti al pagamento di somme per la cd. compensazione ambientale e conseguentemente dirette ad ottenere la condanna della Provincia di Bergamo a pagare a REA, a titolo di restituzione dell'indebito, Euro 996.203,83 versati da REA negli anni dal 2006 al 2009, oltre agli interessi di legge, accertava il diritto della Provincia di Bergamo a ottenere il pagamento del contributo di Euro 6,00 per tonnellata a titolo di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 7 della convenzione [OSCURATO:DATA_NASCITA], e condannava REA a corrispondere alla Provincia di Bergamola somma di Euro 496.767,24 oltre interessi.

Il Tribunale di Bergamo affermava che: (i) la REA traesse un'utilità economica dalla gestione dell'impianto e, a titolo esemplificativo, anche dal conferimento di rifiuti extra-provinciali; (ii) l'impatto ambientale del termo-utilizzatore sulla qualità dell'aria del territorio fosse "di assoluta rilevanza ed evidenza", anche alla luce delle valutazioni inerenti emissioni e fumi fatte ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto nonché dell'esistenza, nell'impianto di REA, di un sistema di rilevazione di emissioni e fumi; (iii) la Provincia si fosse in generale attivata per finanziare iniziative volte alla riduzione delle emissioni responsabili del gas serra.

2. Con sentenza n. 810/2018, pubblicata in data 10.5.2018 e non notificata,la Corte d'Appello di Brescia ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato la sentenza di primo grado.

La Corte di merito ha ritenuto che : a) sussiste sse un "impatto ambientale" dell'impianto di REA, alla luce di evidenti alterazioni sull'ambiente circostante provocate dalla gestione di un impianto di tale natura;b) fosseprovata l'utilità economica per REA derivante sia dalla gestione dell'impianto di Dalmine sia dal conferimento di rifiuti e xtra - provinciali; c) non ricorresse la nullità delle clausole delle convenzioni in forza dell'eccepita violazione del divieto di cui all'art. 12, VI comma, del D. Lgs. 387/2003, poiché l'impianto non era stato autorizzato ai sensi di tale disposizione normativa.

3. Avverso questa sentenza REA propone ricorso, affidato a quattro motivi, nei confronti della Provincia di Bergamo, che resiste con controricorso.

4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

5. La ricorrente denuncia: i) con il primo motivo, la nullità della sentenza (art. 360, I comma, n. 4 cod. proc. civ.) in relazione al disposto di cui all'art. 115 cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte d'Appello di Brescia ha fondato la propria decisione su motivazioni, essenziali ai fini dell'iter logico decisionale, che assume essere manifestamente illogiche e affette da irriducibile contraddittorietà; deduce che la Corte di merito ha posto alla base della decisione presupposti che non solo non sono stati provati dalla Provincia di Bergamo - mentre sono stati contestati da REA - ma che sono anche intrinsecamente contraddetti dalle "prove" indicate dal Giudice del merito, sia con riguardo all'esistenza di un impatto ambientale "proprio" del conferimento nell'impianto di REA di rifiuti extra-provinciali, sia quanto alla maggior utilità economica che la Provincia di Bergamo avrebbe procurato a REA in relazione all'immissione nell'impianto di rifiuti extra-provinciali; ii) con il secondo motivo, ai sensi dell’ cod. proc. civ. cod. proc. civ., cod. proc. civ.

6. I motivi , che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sonoin parte infondati e in parte inammissibili.

6.1. Occorre premettere che la questione della validità delle clausole di cd.

“compensazione ambientale”, che indirettamente la ricorrente ripropone tramite la denuncia d el vizio di violazione di legge ex d.lgs.n.387/2003 e l.n.239/2004, è stata oggetto di scrutinio da parte della Corte Costituzionale in più riprese, e la puntuale ricostruzione del complesso quadro normativo della materia si rinviene nella pronuncia della Corte Cost.n.46/2021, benché riguard i più specificamente impianti di produzione di energia con fonti rinnovabili.

Per quel che ora interessa, in base alla disciplina vigente ratione temporis, è sufficiente osservare che le convenzioni tra ente (provincia delegata dalla Regione) e gestore privato era no consentite, purché la compensazione non fosse condizione per il rilascio dell’autorizzazione, e nella specie nulla risulta o è dedotto in tale senso.

6.2. Ciò posto, i prim i due motivi non colgono nel segno , non ricorrendo affatto il vizio motivazionale denunciato, poiché il percorso argomentativo che spiega le ragioni del convincimento della Corte di merito si rinviene nella sentenza impugnata ed è chiaro e comprensibile.

Il fatto il cui esame si denuncia omesso non si connota di decisività nel senso invocato e , anzi , la censura sul punto non si confronta con una delle rationes decidendi, poiché nel ragionamento della Corte d’appello il “beneficio” per la P r ovincia che presta soccorso è il presupposto della decisione, considerato che, per l’appunto , era prevista, in forza della convenzione del 2006 (prima dell’entrata in vigore delle linee guida del 2010- cfr.

Corte Cost. n. 46/2021) , la corresponsione di somm e a fronte dell'utilizzo di un inceneritore per il trattamento di r Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass.

S.U. n.5314/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €8.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.35847/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 86/90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 268-A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale a margine del controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BRESCIA n. 810/2018depositata il 10/05/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Provincia di Bergamo un contributo di Euro 6,00 per ogni tonnellata di rifiuto urbano di provenienza extra-provinciale conferita presso l'impianto, a titolo di "compensazione ambientale", sicché a partire dal 2006 —anno di stipulazione della prima convenzione - e sino al 2009 REA aveva provveduto a corrispondere alla Provincia di Bergamo gli importi derivanti da detta pattuizione e dovuti a titolo di "compensazione ambientale". A decorrere dall'anno 2010, invece, REA a veva sospeso i pagamenti richiesti dalla Provincia a titolo di "compensazione ambientale" relativa ai rifiuti extra- provinciali in forza delle predette clausole. Con sentenza n. 256/2015 emessa in data 2.12.2014 e pubblicata in data 9.2.2015, il Tribunale di Bergamo, per quanto ora di interesse, rigettava le domande riconvenzionali formulate da REA dirette ad ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole inerenti al pagamento di somme per la cd. compensazione ambientale e conseguentemente dirette ad ottenere la condanna della Provincia di Bergamo a pagare a REA, a titolo di restituzione dell'indebito, Euro 996.203,83 versati da REA negli anni dal 2006 al 2009, oltre agli interessi di legge, accertava il diritto della Provincia di Bergamo a ottenere il pagamento del contributo di Euro 6,00 per tonnellata a titolo di compensazione ambientale ai sensi dell'art. 7 della convenzione [OSCURATO:DATA_NASCITA], e condannava REA a corrispondere alla Provincia di Bergamola somma di Euro 496.767,24 oltre interessi. Il Tribunale di Bergamo affermava che: (i) la REA traesse un'utilità economica dalla gestione dell'impianto e, a titolo esemplificativo, anche dal conferimento di rifiuti extra-provinciali; (ii) l'impatto ambientale del termo-utilizzatore sulla qualità dell'aria del territorio fosse "di assoluta rilevanza ed evidenza", anche alla luce delle valutazioni inerenti emissioni e fumi fatte ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto nonché dell'esistenza, nell'impianto di REA, di un sistema di rilevazione di emissioni e fumi; (iii) la Provincia si fosse in generale attivata per finanziare iniziative volte alla riduzione delle emissioni responsabili del gas serra. 2. Con sentenza n. 810/2018, pubblicata in data 10.5.2018 e non notificata,la Corte d'Appello di Brescia ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato la sentenza di primo grado. La Corte di merito ha ritenuto che : a) sussiste sse un "impatto ambientale" dell'impianto di REA, alla luce di evidenti alterazioni sull'ambiente circostante provocate dalla gestione di un impianto di tale natura;b) fosseprovata l'utilità economica per REA derivante sia dalla gestione dell'impianto di Dalmine sia dal conferimento di rifiuti e xtra - provinciali; c) non ricorresse la nullità delle clausole delle convenzioni in forza dell'eccepita violazione del divieto di cui all'art. 12, VI comma, del D. Lgs. 387/2003, poiché l'impianto non era stato autorizzato ai sensi di tale disposizione normativa. 3. Avverso questa sentenza REA propone ricorso, affidato a quattro motivi, nei confronti della Provincia di Bergamo, che resiste con controricorso. 4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 5. La ricorrente denuncia: i) con il primo motivo, la nullità della sentenza (art. 360, I comma, n. 4 cod. proc. civ.) in relazione al disposto di cui all'art. 115 cod. proc. civ., nella parte in cui la Corte d'Appello di Brescia ha fondato la propria decisione su motivazioni, essenziali ai fini dell'iter logico decisionale, che assume essere manifestamente illogiche e affette da irriducibile contraddittorietà; deduce che la Corte di merito ha posto alla base della decisione presupposti che non solo non sono stati provati dalla Provincia di Bergamo - mentre sono stati contestati da REA - ma che sono anche intrinsecamente contraddetti dalle "prove" indicate dal Giudice del merito, sia con riguardo all'esistenza di un impatto ambientale "proprio" del conferimento nell'impianto di REA di rifiuti extra-provinciali, sia quanto alla maggior utilità economica che la Provincia di Bergamo avrebbe procurato a REA in relazione all'immissione nell'impianto di rifiuti extra-provinciali; ii) con il secondo motivo, ai sensi dell’ cod. proc. civ. cod. proc. civ., cod. proc. civ. 6. I motivi , che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sonoin parte infondati e in parte inammissibili. 6.1. Occorre premettere che la questione della validità delle clausole di cd. “compensazione ambientale”, che indirettamente la ricorrente ripropone tramite la denuncia d el vizio di violazione di legge ex d.lgs.n.387/2003 e l.n.239/2004, è stata oggetto di scrutinio da parte della Corte Costituzionale in più riprese, e la puntuale ricostruzione del complesso quadro normativo della materia si rinviene nella pronuncia della Corte Cost.n.46/2021, benché riguard i più specificamente impianti di produzione di energia con fonti rinnovabili. Per quel che ora interessa, in base alla disciplina vigente ratione temporis, è sufficiente osservare che le convenzioni tra ente (provincia delegata dalla Regione) e gestore privato era no consentite, purché la compensazione non fosse condizione per il rilascio dell’autorizzazione, e nella specie nulla risulta o è dedotto in tale senso. 6.2. Ciò posto, i prim i due motivi non colgono nel segno , non ricorrendo affatto il vizio motivazionale denunciato, poiché il percorso argomentativo che spiega le ragioni del convincimento della Corte di merito si rinviene nella sentenza impugnata ed è chiaro e comprensibile. Il fatto il cui esame si denuncia omesso non si connota di decisività nel senso invocato e , anzi , la censura sul punto non si confronta con una delle rationes decidendi, poiché nel ragionamento della Corte d’appello il “beneficio” per la P r ovincia che presta soccorso è il presupposto della decisione, considerato che, per l’appunto , era prevista, in forza della convenzione del 2006 (prima dell’entrata in vigore delle linee guida del 2010- cfr. Corte Cost. n. 46/2021) , la corresponsione di somm e a fronte dell'utilizzo di un inceneritore per il trattamento di r Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in complessivi €8.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) e accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione,
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