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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19957/2026

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[OSCURATO:PERSONA] E RUGGID’[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente con procura -avverso la sentenza n. 649/2022 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,depositata il 23/11/2022 R.G.N. 84/2022;Numero registro generale 3401/2023Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 19957/2026Data pubblicazione 15/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Questa Corte, con ordinanza n. 40896/2021 ha accolto il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Azienda OspedalieraUniversitaria [OSCURATO:PERSONA] di Dio e [OSCURATO:PERSONA]Aragona di Salerno ed hacassato la sentenza della Corte d’appello di Salerno che aveva riformato lapronuncia di prime cure con la quale l’Azienda medesima era statacondannata al pagamento della somma di € 29.020,08, richiesta a titolo dimaggiore compenso per l’attività medico chirurgica prestata in regime diconvenzione.[OSCURATO:PERSONA], dirigente medico in servizio presso la ASL di Caserta,aveva reso l’attività in questione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], inconformità (come si assumeva) a disposizioni regionali, e l’attività stessaera stata compensata con l’importo orario di € 25,00, unilateralmentedeterminato, che il dirigente aveva ritenuto non adeguato perché inferiorea quello fissato dalla contrattazione collettiva per il raggiungimento degliobiettivi eccedenti quelli ordinari e da altre [OSCURATO:PERSONA] che sierano avvalse dello stesso tipo di prestazione.Aveva, quindi, convenuto in giudizio sia la ASL datrice che l’AziendaOspedaliera chiedendo la condanna al pagamento del differenziale,quantificato nei termini sopra indicati.2.

Il Tribunale aveva accolto la domanda nei soli confronti dell’AziendaOspedaliera ed aveva espressamente affermato la legittimazione passivadi quest’ultima, non della ASL, valorizzando il dato fattualedell’utilizzazione della prestazione e ritenendo irrilevante che mancasseuna convenzione scritta stipulata dall’Azienda con il dirigente.3.

La Corte d’appello, adita dall’[OSCURATO:PERSONA] (che avevaformulato un motivo d’appello sulla carenza di legittimazione passiva edaveva comunque contestato nel merito la fondatezza della pretesa) haritenuto che la domanda non potesse essere accolta perché “nel caso diRGN 3401/2023Pag.2Numero registro generale 3401/2023Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 19957/2026Data pubblicazione 15/06/2026specie trattasi non di prestazione resa da un dipendente presso la propriaAzienda di appartenenza (con i relativi vincoli derivanti, sul pianoeconomico, dalla contrattazione di comparto), ma di attività pacificamenteespletata in regime libero-professionale presso altra struttura del serviziosanitario” sicché il ricorrente, a fronte della pacifica mancataquantificazione contrattuale del compenso, non poteva pretendere gliimporti indicati dalla contrattazione collettiva ed avrebbe dovuto indicarequale fosse la tariffa applicabile alle prestazioni in discussione.4.

Pronunciando sul ricorso per cassazione proposto dal Moscatiello, lapronuncia rescindente, dato atto della mancata notifica del controricorsoda parte dell’[OSCURATO:PERSONA] (che aveva solo depositato procura e poimemoria ritenuta ammissibile in ragione del regime transitorio all’epocaapplicabile), ha in premessa rigettato l’eccezione di nullità del contratto dicollaborazione intercorso fra le parti rilevando che: «l’Azienda OspedalieraUniversitaria resistente, che ha dato atto della prestazione suddetta e cheper l’intero suo svolgimento, tra le parti incontestato, l’ha anche retribuita,sia pure in modo inadeguato secondo il lavoratore, soltanto con lamemoria comunicata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ. ha per laprima volta dedotto la nullità per difetto di forma scritta del contratto dicollaborazione autonoma tra le parti» con conseguente «inammissibilitàper novità della questione giuridica, implicante un accertamento di fatto,in quanto non trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicatanelle conclusioni ivi epigrafate, neppure avendone la parte allegatal’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, tanto meno indicando inquale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo avrebbe fatto(Cass. 22 dicembre 2005, n. 28480; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804),ma nemmeno rilevando che la circostanza integri una nullità rilevabiled’ufficio in ogni stato e grado, atteso che essa non può essere oggetto diesame ove comporti accertamenti di fatto» e, poi, ha ritenuto erronea lasentenza impugnata applicando i principi civilistici in tema dideterminazione del compenso in favore del professionista e rilevando che:RGN 3401/2023Pag.3Numero registro generale 3401/2023Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 19957/2026Data pubblicazione 15/06/2026«questa Corte ha altresì ritenuto che, ai fini della liquidazione in viaequitativa del compenso dovuto ad un professionista a norma degli artt.1709 e 2225 c.c., il giudice di merito debba far riferimento ai criteri dellanatura, quantità, qualità dell’attività svolta, nonché al risultato utileconseguito dal committente: con la conseguenza che, se non possa faruso dei sopraindicati criteri perché l’attore non abbia fornito sufficientielementi in proposito, debba necessariamente rigettare la domanda, inquanto la richiesta di liquidazione equitativa non esonera l’interessatodall’obbligo di fornire al giudice gli elementi probatori indispensabiliaffinché possa procedervi (Cass. 29 agosto 2003, n. 12681; Cass. 29ottobre 2014, n. 23004; Cass. 18 maggio 2016, n. 10286)».Ha quindi affermato che: «nel caso di specie, la Corte ha escluso lapossibilità di una “liquidazione in base al risultato ottenuto … non essendostata offerta la prova in questa sede sul punto” (così al primo capoverso dipg. 10 della sentenza); in realtà, i riferimenti al risultato ottenuto,consistenti nel numero di ore lavorato, nel tipo e nelle modalità di attivitàsvolta, incontestati tra le parti e dei quali la stessa sentenza impugnata hadato specificamente atto (in particolare dall’ultimo capoverso di pg. 5 alsecondo di pg. 6), la Corte territoriale li ha avuti tutti, come dedotto daldirigente medico in particolare con il terzo motivo (dal quintoall’undicesimo alinea di pg. 11 del ricorso).

Sicché, non valutando unodegli elementi indicati dall’art. 2225 c.c. per la determinazione delcompenso per l’attività libero – professionale svolta dal predetto, inassenza di sua pattuizione tra le parti, essa è incorsa in un vizio disussunzione correttamente denunciato dal ricorrente come error iniudicando, per avere proceduto, con il provvedimento impugnato, adun’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una previsionenormativa, implicante un problema interpretativo, falsamente applicandola norma di legge, in particolare traendo dalla norma, in relazione allafattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la purRGN 3401/2023Pag.4Numero registro generale 3401/2023Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 19957/2026Data pubblicazione 15/06/2026corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25settembre 2019, n. 23851)».5.

La sentenza impugnata in questa sede ha definito il giudizio dirinvio sostanzialmente recuperando il primo motivo dell’originario appellodell’Azienda, inerente alla legittimazione passiva (ossia alla titolarità dallato passivo del rapporto controverso) e rilevando che la convenzione nonera intercorsa fra il professionista e l’Azienda ma fra quest’ultima e la ASLdatrice, che non poteva essere estromessa dal giudizio.Ha ritenuto che la questione non fosse preclusa perché non era stataaffrontata nel giudizio di cassazione.Ha, di conseguenza, riformato la sentenza di primo grado e rimesso leparti dinanzi al Tribunale di Salerno.6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in tremotivi.7.

L’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura.8.

Le parti hanno depositato memorie.9.

Con ordinanza interlocutoria n. 11068/2025 questa Corte, rilevatoche la presente controversia imponeva la soluzione di problematicheprocessuali la cui definizione sarebbe potuta dipendere dall’esito dellequestioni rimesse alla Sezioni Unite con le ordinanze interlocutorie n.17925 del 28 giugno 2024 e n. 27927 del 29 ottobre 2024 della IIIsezione civile di questa Suprema Corte, ha disposto il rinvio a nuovo ruolodella causa, in attesa della decisione delle menzionate Sezioni Unite.

Èstata quindi fissata l’odierna adunanza camerale.10.

Le parti hanno depositato ulteriori memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 384 cod. proc. civ. per non essersi la Corte d’appelloconformata al principio di diritto enunciato dalla pronuncia rescindente eper avere accolto il primo motivo dell’originario appello della AziendaRGN 3401/2023Pag.5Numero registro generale 3401/2023Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 19957/2026Data pubblicazione 15/06/2026riguardante questione che non era stata oggetto del giudizio dicassazione.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 324 c.p.c. per avere la Corte d’appello violato ilgiudicato interno che si era formato sulla legittimazione passivadell’Azienda, ritenuta anche dalla pronuncia cassatoria.3.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto – errata individuazione della ASL diSalerno quale eventuale legittimata passiva o litisconsorte rispetto all’art.102 cod. proc. civ. e 2222 e seguenti cod. civ. assumendo, in sostanza,che non poteva la Corte d’appello statuire sulla natura del rapportointercorrente fra ASL, Azienda e Moscatiello, ritenendo erronea la sentenzadel Tribunale che aveva estromesso la ASL, senza previa integrazione delcontraddittorio ed aggiungendo che la questione dell’avvalimento, dellaquale non si era mai discusso, era stata rilevata d’ufficio solo dal giudicedel rinvio.4.

I primi due motivi sono fondati per le ragioni di seguito illustrate.5.

Con sentenza n. 24172/2025 le Sezioni Unite hanno enunciato ilseguente principio di diritto: «qualora il giudice di primo grado abbiadeciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciareespressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base allanorma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico,indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce unrequisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede ilcompimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse afar valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo,impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione delgiudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principiodi conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo,cod. proc. civ., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quantoalla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizioRGN 3401/2023Pag.6Numero registro generale 3401/2023Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 19957/2026Data pubblicazione 15/06/2026ex officio.

A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice deigradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processualirilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado” e ivizi relativi a questioni “fondanti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbein una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbiaesternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida,che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questioneprocessuale implicata».In motivazione si afferma che non possono essere oggetto di giudicatoimplicito le questioni processuali rispetto a valori cardine dell’ordinamentocostituzionale che attiene al diritto di difesa e al giusto processo:«L’importanza che rivestono tali questioni processuali rispetto a valoricardine dell’ordinamento costituzionale che attiene al diritto di difesa e algiusto processo impone, quindi, la loro rilevabilità d’ufficio nei gradisuccessivi a quello in cui esse si sono concretamente manifestate e ciòimpone la loro rilevabilità d’ufficio nei gradi successivi a quello in cui essesi sono concretamente manifestate» e si precisa che: «tali questioni sonodunque estromesse dall’area di copertura del giudicato implicito, poichériguardano violazioni che danno luogo a vizi insanabili, nonchéinemendabili, salvo l’effetto preclusivo derivante dalla esistenza di unaspecifica statuizione del giudice di merito e dalla mancata impugnazione alriguardo (tra le altre: Cass., S.U., n. 26019/2008; Cass. n. 23568/2011;Cass., S.U., n. 11799/2017)» ed ancora che: «del pari, sussisterà effettopreclusivo nel giudizio che segue la sentenza di cassazione con rinvio exart. 383 c.p.c., ciò riguardando non solo le questioni dedotte dalle parti orilevate d’ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle checostituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivinon dedotte o rilevate (sull’efficacia preclusiva della sentenza dicassazione con rinvio rispetto all’integrazione del contraddittorio sivedano: Cass. n. 6384/2001; Cass. n. 5061/2007; Cass. n. 4317/2016;RGN 3401/2023Pag.7Numero registro generale 3401/2023Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 19957/2026Data pubblicazione 15/06/2026Cass. n. 21096/2017; nonché rispetto al giudicato interno ed esterno, siveda: Cass. n. 2365/2025)».Invero la sentenza fa, nel prosieguo, ulteriori puntualizzazionievidenziando che: «la soluzione che eccettua dall’area del giudicatoimplicito le questioni processuali “fondanti” si prospetta come necessariaimplicazione di una comparazione tra ragionevole durata del processo e lealtre garanzie costituzionali sottese alle norme processuali che recepisconoi valori strutturali del processo, all’esito della quale quest’ultime devonoessere ritenute prioritarie (Corte cost., sentenze n. 111 del 2022 e n. 317del 2009; Cass., S.U., n. 9611/2024).

Sicché, la prevalenza delle garanziecostituzionali sul giusto processo, rispettoso dei diritti di difesa e alcontraddittorio, implica che le questioni afferenti a questo genere diviolazioni, che non siano state rilevate nel grado in cui si sono poste, nondivengano oggetto di giudicato e che, di conseguenza, rispetto ad essenon si ritenga neutralizzato il potere di rilievo officioso ultrattivo da partedei giudici dell’impugnazione.

Un tale principio costituisce, dunque, rimaobbligata, in linea con il dettato costituzionale.

In tal guisa “mai è dato algiudice, in nome del citato principio, eludere distinte norme processualiimprontate alla realizzazione degli altri valori in cui pure si sostanzia ilprocesso equo: e tali sono per l’appunto il diritto di difesa, il diritto alcontraddittorio, e, in definitiva, il diritto a un giudizio nel quale le partisiano poste in condizioni di interloquire con compiutezza nelle varie fasi incui esso si articola” (Cass., S.U., n. 36596/2021).

Il rilievo officioso delvizio nei gradi successivi, in definitiva, non può essere neutralizzato pereffetto della mancata proposizione dell’impugnazione, né dell’omessariproposizione ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ.

In questa prospettiva,non assume rilievo decisivo stabilire se la questione sia stata affrontata omeno in modo esplicito o implicito nella decisione impugnata.

Lapregnanza assiologica delle norme processuali violate, e quindi del potere-dovere del giudice di rilevare d’ufficio un vizio processuale di tale gravità,capace di incidere sulla validità stessa del procedimento, rendono taleRGN 3401/2023Pag.8Numero registro generale 3401/2023Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 19957/2026Data pubblicazione 15/06/2026potere perciò solo inesauribile (tra le altre: Cass., S.U., n. 4248/2016;Cass. n. 21863/2019; Cass. n. 6762/2021; Cass. n. 4235/2023)».6.

A ben guardare, tuttavia, la fattispecie in esame è solo lambita daisuddetti principi autorevolmente affermati che riguardano, comeevidenziato «questioni processuali».7.

Viene, infatti, qui in rilievo una questione di merito (la titolarità delrapporto) e non meramente processuale.Come è noto, infatti, la legittimazione ad agire attiene al diritto diazione, la titolarità della posizione soggettiva dedotta attiene invece almerito.Ed allora, in relazione alla titolarità del rapporto, fermo che la suanegazione non è una eccezione in senso proprio ma mera difesa, trovapiena applicazione il principio affermato da Cass., Sez.

U., n. 2951/2016secondo cui la difesa con cui il convenuto si limiti a negare la titolarità deldiritto azionato è una mera difesa, non un’eccezione in senso stretto, equindi può essere proposta in ogni fase del giudizio, ma «in cassazionesolo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato ilgiudicato» (clausola che, a ben guardare, è il punto di raccordo con Cass.Sez.

U., n. 24172/2025, anche se, come detto, l’oggetto precipuo di talepronuncia è la questione pregiudiziali di rito, mentre la titolarità attiene almerito).Il principio è stato ribadito da Cass. n. 23721/2021 secondo cui: «Lecontestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così comesulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura dimere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, ildifetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto,ancorché non oggetto di contestazione dall’altra parte, sono rilevabili diufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti delgiudizio di legittimità e del giudicato».Le affermazioni secondo cui le contestazioni sulla legittimazione adagire e sulla titolarità attiva o passiva del rapporto controverso hannoRGN 3401/2023Pag.9Numero registro generale 3401/2023Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 19957/2026Data pubblicazione 15/06/2026natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, non risultanosmentite da Cass., Sez.

Un., n. 24172/2025, la quale disciplina il diversotema della formazione del giudicato implicito su questioni pregiudiziali dirito non esaminate dal primo giudice.In conseguenza, quanto alla legitimatio ad causam, trattandosi diquestione processuale “fondante”, la sua omessa rilevazione in primogrado non ne impedisce, di regola, il successivo rilievo officioso, salvo chevi sia una specifica statuizione passata in giudicato; quanto alla titolaritàdel rapporto controverso, essa resta questione di merito, la cuicontestazione costituisce mera difesa non soggetta alle decadenze propriedelle eccezioni in senso stretto, ma pur sempre destinata a cedere dinanzial formarsi del giudicato, esplicito o implicito, sulla domanda o sui suoinecessari presupposti.8.

Nella specie, pertanto, la questione della titolarità dal lato passivodell’obbligazione era ormai preclusa perché la sentenza cassatoria, che tral’altro aveva respinto l’eccezione di nullità del rapporto perché laconvenzione tra le parti non era stata stipulata in forma scritta, ha datoper presupposto un rapporto autonomo di collaborazione professionale trale parti.Si richiama, sul punto, quanto affermato da Cass. n. 7091/2022: «Inipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudicedel rinvio deve uniformarsi non solo alla ‘regola’ giuridica enunciata, maanche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agliaccertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poterestendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi nonesaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stessodella pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, attesoche il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o alimitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilitàdella stessa».RGN 3401/2023Pag.10Numero registro generale 3401/2023Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 19957/2026Data pubblicazione 15/06/20269.

Conclusivamente, vanno accolti i primi due motivi di ricorso,assorbito il terzo.La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti conrinvio alla Corte d’appello di Salerno che, in diversa composizione,procederà ad un nuovo esame e provvederà anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassala sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per lespese, alla Corte d’appello di Salerno che, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 6 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 3401/2023Pag.11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] E RUGGID’[OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale pro tempore,rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- resistente con procura -avverso la sentenza n. 649/2022 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,depositata il 23/11/2022 R.G.N. 84/2022;Numero registro generale 3401/2023Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 19957/2026Data pubblicazione 15/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Questa Corte, con ordinanza n. 40896/2021 ha accolto il ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Azienda OspedalieraUniversitaria [OSCURATO:PERSONA] di Dio e [OSCURATO:PERSONA]Aragona di Salerno ed hacassato la sentenza della Corte d’appello di Salerno che aveva riformato lapronuncia di prime cure con la quale l’Azienda medesima era statacondannata al pagamento della somma di € 29.020,08, richiesta a titolo dimaggiore compenso per l’attività medico chirurgica prestata in regime diconvenzione.[OSCURATO:PERSONA], dirigente medico in servizio presso la ASL di Caserta,aveva reso l’attività in questione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], inconformità (come si assumeva) a disposizioni regionali, e l’attività stessaera stata compensata con l’importo orario di € 25,00, unilateralmentedeterminato, che il dirigente aveva ritenuto non adeguato perché inferiorea quello fissato dalla contrattazione collettiva per il raggiungimento degliobiettivi eccedenti quelli ordinari e da altre [OSCURATO:PERSONA] che sierano avvalse dello stesso tipo di prestazione.Aveva, quindi, convenuto in giudizio sia la ASL datrice che l’AziendaOspedaliera chiedendo la condanna al pagamento del differenziale,quantificato nei termini sopra indicati.2. Il Tribunale aveva accolto la domanda nei soli confronti dell’AziendaOspedaliera ed aveva espressamente affermato la legittimazione passivadi quest’ultima, non della ASL, valorizzando il dato fattualedell’utilizzazione della prestazione e ritenendo irrilevante che mancasseuna convenzione scritta stipulata dall’Azienda con il dirigente.3. La Corte d’appello, adita dall’[OSCURATO:PERSONA] (che avevaformulato un motivo d’appello sulla carenza di legittimazione passiva edaveva comunque contestato nel merito la fondatezza della pretesa) haritenuto che la domanda non potesse essere accolta perché “nel caso diRGN 3401/2023Pag.2Numero registro generale 3401/2023Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 19957/2026Data pubblicazione 15/06/2026specie trattasi non di prestazione resa da un dipendente presso la propriaAzienda di appartenenza (con i relativi vincoli derivanti, sul pianoeconomico, dalla contrattazione di comparto), ma di attività pacificamenteespletata in regime libero-professionale presso altra struttura del serviziosanitario” sicché il ricorrente, a fronte della pacifica mancataquantificazione contrattuale del compenso, non poteva pretendere gliimporti indicati dalla contrattazione collettiva ed avrebbe dovuto indicarequale fosse la tariffa applicabile alle prestazioni in discussione.4. Pronunciando sul ricorso per cassazione proposto dal Moscatiello, lapronuncia rescindente, dato atto della mancata notifica del controricorsoda parte dell’[OSCURATO:PERSONA] (che aveva solo depositato procura e poimemoria ritenuta ammissibile in ragione del regime transitorio all’epocaapplicabile), ha in premessa rigettato l’eccezione di nullità del contratto dicollaborazione intercorso fra le parti rilevando che: «l’Azienda OspedalieraUniversitaria resistente, che ha dato atto della prestazione suddetta e cheper l’intero suo svolgimento, tra le parti incontestato, l’ha anche retribuita,sia pure in modo inadeguato secondo il lavoratore, soltanto con lamemoria comunicata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod. proc. civ. ha per laprima volta dedotto la nullità per difetto di forma scritta del contratto dicollaborazione autonoma tra le parti» con conseguente «inammissibilitàper novità della questione giuridica, implicante un accertamento di fatto,in quanto non trattata in alcun modo nella sentenza impugnata né indicatanelle conclusioni ivi epigrafate, neppure avendone la parte allegatal’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, tanto meno indicando inquale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo avrebbe fatto(Cass. 22 dicembre 2005, n. 28480; Cass. 13 dicembre 2019, n. 32804),ma nemmeno rilevando che la circostanza integri una nullità rilevabiled’ufficio in ogni stato e grado, atteso che essa non può essere oggetto diesame ove comporti accertamenti di fatto» e, poi, ha ritenuto erronea lasentenza impugnata applicando i principi civilistici in tema dideterminazione del compenso in favore del professionista e rilevando che:RGN 3401/2023Pag.3Numero registro generale 3401/2023Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 19957/2026Data pubblicazione 15/06/2026«questa Corte ha altresì ritenuto che, ai fini della liquidazione in viaequitativa del compenso dovuto ad un professionista a norma degli artt.1709 e 2225 c.c., il giudice di merito debba far riferimento ai criteri dellanatura, quantità, qualità dell’attività svolta, nonché al risultato utileconseguito dal committente: con la conseguenza che, se non possa faruso dei sopraindicati criteri perché l’attore non abbia fornito sufficientielementi in proposito, debba necessariamente rigettare la domanda, inquanto la richiesta di liquidazione equitativa non esonera l’interessatodall’obbligo di fornire al giudice gli elementi probatori indispensabiliaffinché possa procedervi (Cass. 29 agosto 2003, n. 12681; Cass. 29ottobre 2014, n. 23004; Cass. 18 maggio 2016, n. 10286)».Ha quindi affermato che: «nel caso di specie, la Corte ha escluso lapossibilità di una “liquidazione in base al risultato ottenuto … non essendostata offerta la prova in questa sede sul punto” (così al primo capoverso dipg. 10 della sentenza); in realtà, i riferimenti al risultato ottenuto,consistenti nel numero di ore lavorato, nel tipo e nelle modalità di attivitàsvolta, incontestati tra le parti e dei quali la stessa sentenza impugnata hadato specificamente atto (in particolare dall’ultimo capoverso di pg. 5 alsecondo di pg. 6), la Corte territoriale li ha avuti tutti, come dedotto daldirigente medico in particolare con il terzo motivo (dal quintoall’undicesimo alinea di pg. 11 del ricorso). Sicché, non valutando unodegli elementi indicati dall’art. 2225 c.c. per la determinazione delcompenso per l’attività libero – professionale svolta dal predetto, inassenza di sua pattuizione tra le parti, essa è incorsa in un vizio disussunzione correttamente denunciato dal ricorrente come error iniudicando, per avere proceduto, con il provvedimento impugnato, adun’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata da una previsionenormativa, implicante un problema interpretativo, falsamente applicandola norma di legge, in particolare traendo dalla norma, in relazione allafattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la purRGN 3401/2023Pag.4Numero registro generale 3401/2023Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 19957/2026Data pubblicazione 15/06/2026corretta interpretazione (Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25settembre 2019, n. 23851)».5. La sentenza impugnata in questa sede ha definito il giudizio dirinvio sostanzialmente recuperando il primo motivo dell’originario appellodell’Azienda, inerente alla legittimazione passiva (ossia alla titolarità dallato passivo del rapporto controverso) e rilevando che la convenzione nonera intercorsa fra il professionista e l’Azienda ma fra quest’ultima e la ASLdatrice, che non poteva essere estromessa dal giudizio.Ha ritenuto che la questione non fosse preclusa perché non era stataaffrontata nel giudizio di cassazione.Ha, di conseguenza, riformato la sentenza di primo grado e rimesso leparti dinanzi al Tribunale di Salerno.6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolato in tremotivi.7. L’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura.8. Le parti hanno depositato memorie.9. Con ordinanza interlocutoria n. 11068/2025 questa Corte, rilevatoche la presente controversia imponeva la soluzione di problematicheprocessuali la cui definizione sarebbe potuta dipendere dall’esito dellequestioni rimesse alla Sezioni Unite con le ordinanze interlocutorie n.17925 del 28 giugno 2024 e n. 27927 del 29 ottobre 2024 della IIIsezione civile di questa Suprema Corte, ha disposto il rinvio a nuovo ruolodella causa, in attesa della decisione delle menzionate Sezioni Unite. Èstata quindi fissata l’odierna adunanza camerale.10. Le parti hanno depositato ulteriori memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 384 cod. proc. civ. per non essersi la Corte d’appelloconformata al principio di diritto enunciato dalla pronuncia rescindente eper avere accolto il primo motivo dell’originario appello della AziendaRGN 3401/2023Pag.5Numero registro generale 3401/2023Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 19957/2026Data pubblicazione 15/06/2026riguardante questione che non era stata oggetto del giudizio dicassazione.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 324 c.p.c. per avere la Corte d’appello violato ilgiudicato interno che si era formato sulla legittimazione passivadell’Azienda, ritenuta anche dalla pronuncia cassatoria.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione di norme di diritto – errata individuazione della ASL diSalerno quale eventuale legittimata passiva o litisconsorte rispetto all’art.102 cod. proc. civ. e 2222 e seguenti cod. civ. assumendo, in sostanza,che non poteva la Corte d’appello statuire sulla natura del rapportointercorrente fra ASL, Azienda e Moscatiello, ritenendo erronea la sentenzadel Tribunale che aveva estromesso la ASL, senza previa integrazione delcontraddittorio ed aggiungendo che la questione dell’avvalimento, dellaquale non si era mai discusso, era stata rilevata d’ufficio solo dal giudicedel rinvio.4. I primi due motivi sono fondati per le ragioni di seguito illustrate.5. Con sentenza n. 24172/2025 le Sezioni Unite hanno enunciato ilseguente principio di diritto: «qualora il giudice di primo grado abbiadeciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciareespressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base allanorma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico,indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce unrequisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede ilcompimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse afar valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo,impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione delgiudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principiodi conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo,cod. proc. civ., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quantoalla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizioRGN 3401/2023Pag.6Numero registro generale 3401/2023Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 19957/2026Data pubblicazione 15/06/2026ex officio. A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice deigradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processualirilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado” e ivizi relativi a questioni “fondanti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbein una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbiaesternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida,che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questioneprocessuale implicata».In motivazione si afferma che non possono essere oggetto di giudicatoimplicito le questioni processuali rispetto a valori cardine dell’ordinamentocostituzionale che attiene al diritto di difesa e al giusto processo:«L’importanza che rivestono tali questioni processuali rispetto a valoricardine dell’ordinamento costituzionale che attiene al diritto di difesa e algiusto processo impone, quindi, la loro rilevabilità d’ufficio nei gradisuccessivi a quello in cui esse si sono concretamente manifestate e ciòimpone la loro rilevabilità d’ufficio nei gradi successivi a quello in cui essesi sono concretamente manifestate» e si precisa che: «tali questioni sonodunque estromesse dall’area di copertura del giudicato implicito, poichériguardano violazioni che danno luogo a vizi insanabili, nonchéinemendabili, salvo l’effetto preclusivo derivante dalla esistenza di unaspecifica statuizione del giudice di merito e dalla mancata impugnazione alriguardo (tra le altre: Cass., S.U., n. 26019/2008; Cass. n. 23568/2011;Cass., S.U., n. 11799/2017)» ed ancora che: «del pari, sussisterà effettopreclusivo nel giudizio che segue la sentenza di cassazione con rinvio exart. 383 c.p.c., ciò riguardando non solo le questioni dedotte dalle parti orilevate d’ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle checostituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivinon dedotte o rilevate (sull’efficacia preclusiva della sentenza dicassazione con rinvio rispetto all’integrazione del contraddittorio sivedano: Cass. n. 6384/2001; Cass. n. 5061/2007; Cass. n. 4317/2016;RGN 3401/2023Pag.7Numero registro generale 3401/2023Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 19957/2026Data pubblicazione 15/06/2026Cass. n. 21096/2017; nonché rispetto al giudicato interno ed esterno, siveda: Cass. n. 2365/2025)».Invero la sentenza fa, nel prosieguo, ulteriori puntualizzazionievidenziando che: «la soluzione che eccettua dall’area del giudicatoimplicito le questioni processuali “fondanti” si prospetta come necessariaimplicazione di una comparazione tra ragionevole durata del processo e lealtre garanzie costituzionali sottese alle norme processuali che recepisconoi valori strutturali del processo, all’esito della quale quest’ultime devonoessere ritenute prioritarie (Corte cost., sentenze n. 111 del 2022 e n. 317del 2009; Cass., S.U., n. 9611/2024). Sicché, la prevalenza delle garanziecostituzionali sul giusto processo, rispettoso dei diritti di difesa e alcontraddittorio, implica che le questioni afferenti a questo genere diviolazioni, che non siano state rilevate nel grado in cui si sono poste, nondivengano oggetto di giudicato e che, di conseguenza, rispetto ad essenon si ritenga neutralizzato il potere di rilievo officioso ultrattivo da partedei giudici dell’impugnazione. Un tale principio costituisce, dunque, rimaobbligata, in linea con il dettato costituzionale. In tal guisa “mai è dato algiudice, in nome del citato principio, eludere distinte norme processualiimprontate alla realizzazione degli altri valori in cui pure si sostanzia ilprocesso equo: e tali sono per l’appunto il diritto di difesa, il diritto alcontraddittorio, e, in definitiva, il diritto a un giudizio nel quale le partisiano poste in condizioni di interloquire con compiutezza nelle varie fasi incui esso si articola” (Cass., S.U., n. 36596/2021). Il rilievo officioso delvizio nei gradi successivi, in definitiva, non può essere neutralizzato pereffetto della mancata proposizione dell’impugnazione, né dell’omessariproposizione ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. In questa prospettiva,non assume rilievo decisivo stabilire se la questione sia stata affrontata omeno in modo esplicito o implicito nella decisione impugnata. Lapregnanza assiologica delle norme processuali violate, e quindi del potere-dovere del giudice di rilevare d’ufficio un vizio processuale di tale gravità,capace di incidere sulla validità stessa del procedimento, rendono taleRGN 3401/2023Pag.8Numero registro generale 3401/2023Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 19957/2026Data pubblicazione 15/06/2026potere perciò solo inesauribile (tra le altre: Cass., S.U., n. 4248/2016;Cass. n. 21863/2019; Cass. n. 6762/2021; Cass. n. 4235/2023)».6. A ben guardare, tuttavia, la fattispecie in esame è solo lambita daisuddetti principi autorevolmente affermati che riguardano, comeevidenziato «questioni processuali».7. Viene, infatti, qui in rilievo una questione di merito (la titolarità delrapporto) e non meramente processuale.Come è noto, infatti, la legittimazione ad agire attiene al diritto diazione, la titolarità della posizione soggettiva dedotta attiene invece almerito.Ed allora, in relazione alla titolarità del rapporto, fermo che la suanegazione non è una eccezione in senso proprio ma mera difesa, trovapiena applicazione il principio affermato da Cass., Sez. U., n. 2951/2016secondo cui la difesa con cui il convenuto si limiti a negare la titolarità deldiritto azionato è una mera difesa, non un’eccezione in senso stretto, equindi può essere proposta in ogni fase del giudizio, ma «in cassazionesolo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato ilgiudicato» (clausola che, a ben guardare, è il punto di raccordo con Cass.Sez. U., n. 24172/2025, anche se, come detto, l’oggetto precipuo di talepronuncia è la questione pregiudiziali di rito, mentre la titolarità attiene almerito).Il principio è stato ribadito da Cass. n. 23721/2021 secondo cui: «Lecontestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così comesulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura dimere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, ildifetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto,ancorché non oggetto di contestazione dall’altra parte, sono rilevabili diufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti delgiudizio di legittimità e del giudicato».Le affermazioni secondo cui le contestazioni sulla legittimazione adagire e sulla titolarità attiva o passiva del rapporto controverso hannoRGN 3401/2023Pag.9Numero registro generale 3401/2023Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 19957/2026Data pubblicazione 15/06/2026natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, non risultanosmentite da Cass., Sez. Un., n. 24172/2025, la quale disciplina il diversotema della formazione del giudicato implicito su questioni pregiudiziali dirito non esaminate dal primo giudice.In conseguenza, quanto alla legitimatio ad causam, trattandosi diquestione processuale “fondante”, la sua omessa rilevazione in primogrado non ne impedisce, di regola, il successivo rilievo officioso, salvo chevi sia una specifica statuizione passata in giudicato; quanto alla titolaritàdel rapporto controverso, essa resta questione di merito, la cuicontestazione costituisce mera difesa non soggetta alle decadenze propriedelle eccezioni in senso stretto, ma pur sempre destinata a cedere dinanzial formarsi del giudicato, esplicito o implicito, sulla domanda o sui suoinecessari presupposti.8. Nella specie, pertanto, la questione della titolarità dal lato passivodell’obbligazione era ormai preclusa perché la sentenza cassatoria, che tral’altro aveva respinto l’eccezione di nullità del rapporto perché laconvenzione tra le parti non era stata stipulata in forma scritta, ha datoper presupposto un rapporto autonomo di collaborazione professionale trale parti.Si richiama, sul punto, quanto affermato da Cass. n. 7091/2022: «Inipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudicedel rinvio deve uniformarsi non solo alla ‘regola’ giuridica enunciata, maanche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agliaccertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poterestendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi nonesaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stessodella pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, attesoche il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o alimitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilitàdella stessa».RGN 3401/2023Pag.10Numero registro generale 3401/2023Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 19957/2026Data pubblicazione 15/06/20269. Conclusivamente, vanno accolti i primi due motivi di ricorso,assorbito il terzo.La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti conrinvio alla Corte d’appello di Salerno che, in diversa composizione,procederà ad un nuovo esame e provvederà anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassala sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per lespese, alla Corte d’appello di Salerno che, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavorodella Corte Suprema di cassazione, il 6 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioRGN 3401/2023Pag.11
Sentenza Cassazione n. 19957/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris