CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04235/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 19208/20 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in margine al ricorso; -ricorrente - contro -) Comune di Lecce, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché -) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché -) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce 20 aprile 2020 n. 358; Oggetto: opposizione all’esecuzione udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’antefatto del presente giudizio. Nel 1965 [OSCURATO:PERSONA] acquistò un terreno. Assumendo che su quel fondo il genio civile aveva illegittimamente realizzato un canale per lo scolo delle acque luride, rivelatosi dannoso e nocivo, nel 1969 convenne dinanzi al Tribunale di Lecce il Ministero dei lavori pubblici, chiedendone la condanna al risarcimento del danno o alla riduzione in pristino del fondo. 1.2. Pendente questo giudizio, nel 1971 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al medesimo Tribunale l’[OSCURATO:PERSONA] (EAAP), assumendo che anche tale ente aveva concorso alla realizzazione del canale che si assumeva dannoso. I due giudizi vennero riuniti ed in essi intervenne la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in avanti anche solo IG), dichiaratasi acquirente del fondo sin dal 1972. 1.3. Nel 1981 la [OSCURATO:SOCIETA]. (il cui legale rappresentante era [OSCURATO:PERSONA]) introdusse un terzo giudizio, ancora dinanzi al Tribunale di Lecce, questa volta nei confronti del Comune di Lecce, chiedendone la condanna al risarcimento del danno per avere concesso permessi di costruire e consentito allacci fognari i quali avevano aggravato la situazione e danneggiato la struttura alberghiera nel frattempo edificata sul fondo. 1.4. Riuniti i tre giudizi, nel 1988 il Tribunale di Lecce declinò la propria competenza per materia, in favore del Tribunale regionale delle acque pubbliche. Riassunta la causa dinanzi al Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli, questo con provvedimento del 1990 richiese un regolamento di competenza d’ufficio. Questa Corte, con sentenza Sez. 1, Sentenza n. 7386 del 16/06/1992, dichiarò la competenza del Tribunale regionale delle acque. 1.5. Venuto a mancare nelle more del giudizio [OSCURATO:PERSONA], nel 1993 la causa venne riassunta dalla IG e dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA], e cioè: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] (che mancherà nelle more del giudizio, e la cui posizione sarà coltivata dai coeredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso in riassunzione fu notificato anche a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ulteriori eredi di [OSCURATO:PERSONA]. 1.6. Con sentenza non definitiva 9 gennaio 1997 il Tribunale regionale delle acque pubbliche dichiarò estinti per tardiva riassunzione sia i giudizi introdotti da [OSCURATO:PERSONA] nel 1969 e nel 1971, sia quello introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 1981. Qualificò tuttavia l’atto di riassunzione come atto introduttivo di un nuovo ed autonomo giudizio e dispose il prosieguo dell’istruttoria per l’esame delle domande con esso formulate. 1.7. Nel processo dinanzi al Tribunale regionale delle acque intervenne la società “Sant’Emiliano”, non altrimenti specificata, dichiaratasi “avente causa” della [OSCURATO:PERSONA]. 1.8. Con sentenza definitiva 23 dicembre 2005 n. 233 il Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli: -) rigettò la domanda nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; -) condannò il Comune di Lecce e l’EAAP in solido al pagamento “in favore dei ricorrenti” di euro 913.017,84 oltre accessori. Il Tribunale ritenne che “fino al 1983 gli immobili dei ricorrenti erano stati alienati a prezzi soddisfacenti”; ma, a causa delle nuove costruzioni autorizzate dal Comune di Lecce, che avevano provocato nuovi fenomeni di inquinamento, nel 1988 “i ricorrenti”avevano venduto i propri immobili alla metà del valore di quelli esistenti nelle contigue zone costiere, e cioè £ 500.000/mq invece che £ 1.200.000/mq. Il Tribunale quantificò questo danno in euro 513.277; vi aggiunse gli interessi compensativi e pervenne alla cifra di euro 913.017 di cui sopra. 1.9. La suddetta sentenza venneappellata: a) dal Comune di Lecce; b) dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] (che chiesero una più cospicua liquidazione del danno); c) dall’[OSCURATO:PERSONA]; d) da [OSCURATO:PERSONA], il quale si dolse di non essere stato ricompreso tra gli aventi diritto al risarcimento, nonostante fosse erede testamentario di [OSCURATO:PERSONA]. 1.10. Il Tribunale s uperiore delle a cque pubbliche , con sentenza 19.9.2007 n. 150: -) dichiarò di “accogliere per quanto di ragione” l’appello degli eredi Indraccolo, ma tenne ferma sul punto la sentenza di primo grado, e cioè: --) confermò la sussistenza del danno “a partire dal 1988”; --) confermò la condanna in solido del Comune di Lecce e dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ente successore dell’EAAP) al risarcimento; --) confermò la stima del danno. 1.11. Questa Corte, infine, con sentenza 26.6.2009 n. 15045, rigettò i ricorsi proposti dall’[OSCURATO:PERSONA] e dal Comune di Lecce avverso la suddetta sentenza del Tribunale superiore delle a cque pubbliche , sulla quale pertanto scese il giudicato. 2. Il presente giudizio (solo per quanto ancora rileva). Nel 2011 [OSCURATO:PERSONA] notificò al Comune di Lecce e all’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. un atto di precetto, basato sulla sentenza del Tribunale superiore delle a cque del 2007, già ricordata ( supra, § 1.10). Sia l’[OSCURATO:PERSONA] che il Comune di Lecce proposero separate opposizioni all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 c.p.c.. Dedussero, per quanto in questa sede ancora rileva: -) di avere pagato l’importo indicato dalla sentenza del Tribunale superiore delle acque alla società [OSCURATO:PERSONA] (in particolare, metà del credito fu pagata dall’EAAP nel 2009, l’altra metà dal Comune di Lecce in due tranche, l’ultima delle quali il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); -) che tale pagamento aveva estinto l’obbligazione nei confronti di tutti i creditori risultanti dalla sentenza del Tribunale s uperiore delle acque, in quanto creditori solidali. 2.2. Nel giudizio di opposizione all’esecuzione proposto dal Comune di Lecce intervenne volontariamente la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oggi in liquidazione, chiedendo che fosse accertata la propria qualità di unico creditore dell’obbligazione liquidata dalla sentenza del Tribunale superiore delle acque e che di conseguenza [OSCURATO:PERSONA] nessun credito poteva vantare nei confronti del Comune di Lecce e dell’ente [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Il Tribunale di Lecce, riunite le due opposizioni, le rigettò entrambe con sentenza 13.1.2016 n. 103. Rigettò altresì la domanda proposta dall’interventore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Il Tribunale ritenne che dal titolo esecutivonon risultava alcun vincolo di solidarietà attiva e che di conseguenza il pagamento effettuato dal Comune alla [OSCURATO:PERSONA] non aveva estinto l’obbligazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza fu appellata da tutti e tre i soccombenti (Acquedotto, Comune e IG). 2.4. Con sentenza 20.4.2020 n. 358 la Corte d’appello di Lecce accolse gli appelli e stabilì che: -) il titolo esecutivo, interpretato anche in base a dati extratestuali risultanti dal processo, conteneva una condanna a favore di tutti gli attori (IG ed eredi Indraccolo) “in solido”; -) di conseguenza il pagamento eseguito a favore della IG aveva estinto l’obbligazione nei confronti anche di [OSCURATO:PERSONA]; -) nei rapporti interni tra i concreditori solidali, unica titolare del credito era la IG, in quanto era rimasto accertato che i danni liquidati dal Tribunale superiore delle acque pubbliche si erano verificati dal 1988, mentre la IG aveva acquistato il fondoda [OSCURATO:PERSONA] già nel 1972. 2.5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su tre motivi. Ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale, il Comune di Lecce. Ha altresì resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] resistito, infine, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. L’[OSCURATO:PERSONA] e la IG hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso principale. Col primo motivo il ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1292, 1294, 1295, 1314 e 2909 c.c. Sostiene che la Corte d’appello avrebbe inammissibilmente modificato e trasformato il titolo esecutivo posto a fondamento dell’esecuzione in quanto: a) innanzitutto ha ritenuto meritevole di “interpretazione” un titolo esecutivo che non era né ambiguo, né incompleto; la sentenza messa in esecuzione infatti non consentiva dubbi sul fatto che non contenesse alcuna affermazione circa l’esistenza d’una solidarietà attiva fra i vari attori: e poiché la solidarietà attiva non si presume ma deve risultare dal titolo (articolo 1294 c.c.), non era consentito alla Corte d’appello ritenere che su questo punto la sentenza fosse bisognosa di “interpretazione”; b) in secondo luogo, la Corte d’appello ha interpretato il titolo esecutivo sulla base di elementi extratestuali, cioè esterni al “documento- sentenza”, il che non le era consentito; c) in ogni caso, anche ad ammettere che il titolo esecutivo fosse ambiguo e bisognevole di interpretazione, la Corte d’appello ne aveva adottata una erronea, in quanto: c’) l’originario attore [OSCURATO:PERSONA], e la [OSCURATO:PERSONA] che da lui aveva acquistato il fondo, avevano subito danni diversi: la [OSCURATO:PERSONA] infatti, in quanto acquirente del fondo, non era un successore a titolo particolare nel credito risarcitorio, ma era titolare di un diritto autonomo; c’’) le altre parti vittoriose, in quanto eredi dell’originario attore [OSCURATO:PERSONA], non potevano essere legate da alcun vincolo di solidarietà attiva, giusta la previsione di cui all’articolo 1295 c.p.c., secondo cui tra gli eredi di un creditore solidale non sussiste solidarietà attiva. In conclusione, il ricorrente sostiene che nel caso di specie il giudice di merito aveva liquidato uno actu, e cumulativamente, più danni diversi spettanti a soggetti diversi; il debitore, pertanto, per ottenere la liberazione avrebbe dovuto eseguire l’offerta cumulativamente a tutti i creditori, oppure effettuare il deposito liberatorio ex articolo 687 c.p.c.; in ogni caso il pagamento dell’intero debito liquidato in sentenza nelle mani di uno solo dei creditori non poteva avere efficacia liberatoria anche nei riguardi degli altri creditori. 1.1. Il motivo appena riassunto contiene, a ben vedere, due censure così riassumibili: a) il titolo esecutivo era chiaro e non doveva essere “interpretato”; b) l’interpretazione fu comunque erronea. 1.2. La prima di tali censure è infondata. È arduo, infatti, sostenere che il titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche del 2007 “ era chiaro e non doveva essere interpretato”. Quella sentenza non indicava nominativamente i creditori (individuati genericamente come “gli appellanti incidentali Indraccolo-[OSCURATO:PERSONA]”); non stabiliva espressamente se il credito fosse solidale o parziario; non chiariva se la somma liquidata dovesse intendersi pro capite o da dividersi pro quota ; non dettava criteri di divisione; non chiariva come potesse ammettersi che danni avveratisi nel 1988 giustificassero la condanna a favore di chi aveva posseduto il fondo 16 anni prima; non chiariva come fosse possibile da un lato “accogliere l’appello” degli Indraccolo (inteso ad ottenere una maggiore stima del danno), e dall’altro confermare an e quantum come stabiliti dal primo giudice. Correttamente, dunque, il giudice dell’opposizione ha proceduto alla interpretazione d’un titolo del quale il men che si possa predicare è l’oscurità. 1.3. Prima di esaminare nel merito la seconda delle censure contenute nel prpimo motivo di ricorso (concernente la questione dell’interpretazione del titolo esecutivo) va premesso, quanto alla sua ammissibilità, che la possibilità di censurare in sede di legittimità l’interpretazione del titolo esecutivo aveva in passato dato luogo ad orientamenti non convergenti di questa Corte: per la prevalente giurisprudenza, infatti, nei giudizi oppositivi il titolo esecutivo era equiparabile ad un “fatto” e l’interpretazione di esso adottata dal giudice di merito non era perciò sindacabile dalla Corte di cassazione, salvi i casi in cui il provvedimento interpretativo contenesse errori di diritto o logici (ex permultis, Sez. 3, Sentenza n. 15852 del 06/07/2010). Altre decisioni hanno però dubitato della correttezza di tale orientamento, sostenendo che il giudicato esterno sia equiparabile alla legge, e che pertanto l’interpretazione che di esso dia il giudice di merito possa essere censurata in, e sindacata da, questa Corte alla stregua della violazione di legge. Il contrasto è stato composto dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 5633 del 21/02/2022), le quali hanno stabilito che l’eventuale erroneità dell’interpretazione del titolo esecutivo passato in giudicato, da parte del giudice di merito, è censurabile in sede di legittimità, anche facendo riferimento a dati extratestuali. Tale contrasto non viene, però,in rilievo nel presente giudizio, in quanto il primo motivo del ricorso principale sarebbe stato comunque ammissibile, anche aderendo all’orientamento più rigoroso, dal momento che il ricorrente ascrive al giudice di merito errori logici e di diritto nell’interpretazione del titolo. 1.4. Nel merito, tuttavia, il motivo è infondato. La sentenza del Tribunale superiore delle a cque pubbliche del 2007, ovvero il titolo esecutivo oggetto del contendere, confermò quella di primo grado. La sentenza di primo grado del Tribunale regionale delle acque pubbliche di Napoli aveva condannato il Comune di Lecce e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a risarcire un danno che, secondo quel giudice: a) fu causato da un inquinamento delle falde acquifere, che aveva provocato miasmi malsani e inquinato pozzi e piscine d’un complesso immobiliare; b) consistette nel deprezzamento degli immobili edificati nel relativo comprensorio. La medesima sentenza osservò che il fondo era stato alienato da [OSCURATO:PERSONA] alla IG nel 1981 e che non vi era evidenza di danni in epoca anteriore al 1988. Pertanto: a) la domanda fu proposta nel 1993 da otto soggetti diversi che formularono tutti l’identica richiesta; b) il Tribunale superiore delle a cque pubbliche ha condannato i convenuti al pagamento in favore “degli appellanti”, senza distinzioni; c) ergo , fu corretto da parte del giudice dell’opposizione all’esecuzione ritenere che la sentenza d’appello avesse, evidentemente per l’unicità del centro di imputazione giuridica dei rapporti in causa definiti col titolo stesso (implicitamente, ma inequivocamente), ritenuto gli attori creditori solidali. 2. Il secondo motivo del ricorso principale. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio. Il motivo investe la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che nel profilo interno dell’obbligazione solidale attiva il credito risarcitorio spettasse unicamente alla IG. Deduce il ricorrente che l’accertamento della ripartizione del credito tra più creditori solidali non poteva che avvenire nei confronti di tutti i concreditori, con la conseguenza che il contraddittorio andava integrato nei confronti di tutti gli eredi dell’originario attore [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. I tre controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità del motivo sia per la sua novità, sia perché sul punto si sarebbe formato “il giudicato” (così il controricorso IG, p. 8). La prima eccezione è infondata, dal momento che l’integrità del contraddittorio è una di quelle “questioni fondanti” le quali, secondo la nota decisione delle sezioni unite n. 26019 del 30/10/2008 (§ 3.11 dei “Motivi della decisione”), non soggiacciono a preclusioni di sorta (salvo il solo caso – che qui non ricorre – di un giudicato interno esplicito) e possono essere denunciate per la prima volta in sede di legittimità. Anche la seconda eccezione è infondata: il Tribunale non ha affatto esaminato la questione dell’integrità del contraddittorio, né le parti ne hanno discusso. Pertanto, il fatto che l’opposizione in primo grado sia stata rigettata non costituisce un “giudicato implicito” sulla integrità del contraddittorio. Infatti, la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito su un presupposto dell’azione, quando tale quaestio iuris, pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti: infatti una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio (così, sia pure con riferimento alla legitimatio ad causam, Sez. U - , Sentenza n. 7925 del 20/03/2019, nonché la già ricordata Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008; nello stesso senso si veda già Sez. 2, Sentenza n. 647 del 27/02/1976, secondo cui il “giudicato implicito” sull’integrità del contraddittorio si può formare soltanto quando tale “questione sia stata sollevata dalle parti e superata anche implicitamente dal giudice”). 2.2. Nel merito il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] ha messo in esecuzione un credito da lui acquisito iure hereditario. I crediti ereditari -a differenza dei debiti - non si dividono pro quota , ma cadono in comunione pro indiviso (Sez. U, Sentenza n. 24657 del 28/11/2007, Rv. 600532 - 01; sono conformi: Sez. 6 - 1, Sentenza n. 995 del 24/01/2012, Rv. 621246 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15894 del 11/07/2014, Rv. 632723 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 248 65 del 09/12/2015, Rv. 638003 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27417 del 20/11/2017, Rv. 646949 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020, Rv. 657808 -02). Da ciò consegue che la domanda proposta dal singolo erede, ed avente ad oggetto un credito ereditario, mette capo ad una pronuncia che necessariamente estende i propri effetti nei riguardi di tutti i coeredi, restandone esclusi solo i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere definiti con la divisione (Sez. 2- , Ordinanza n. 39 384 del 10/12/2021, Rv. 663174 -01). Dall’applicazione di tali princìpi consegue che nel caso di specie deve ritenersi che [OSCURATO:PERSONA] (non avendo in alcun modo precisato la propria domanda su questo punto) abbia agito nell’interesse della comunione e che pertanto correttamente la Corte d’appello ha accertato in che misura, nei rapporti interni tra concreditori, il credito risarcitorio spettasse alla IG piuttosto che ai coeredi di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il terzo motivo del ricorso principale. Col terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’articolo 2909 c.c. Anche questo motivo investe la sentenza d’appello nella parte in cui ha dichiarato che “il risarcimento è dovuto esclusivamente ed integralmente, nei rapporti interni tra i creditori solidali, in favore” della [OSCURATO:PERSONA]. Nella illustrazione del motivo il ricorrente sostiene che, così decidendo, la Corte d’appello avrebbe di fatto “manipolato” il giudicato, per avere trasformato una sentenza contenente una condanna a favore di più soggetti, in una sentenza contenente una condanna a favore di uno solo di essi. 3.1. Il motivo è infondato. La sentenza messa in esecuzione si è pronunciata sul rapporto fra i soggetti che assumevano di essere danneggiati, da un lato, nonché i soggetti responsabili, cioè l’[OSCURATO:PERSONA] il Comune di Lecce dall’altro. La suddetta sentenza, dunque, nulla ha statuito circa il riparto del credito nel profilo interno dell’obbligazione solidale. La questione del riparto del credito nel profilo interno dell’obbligazione solidale è stata introdotta nel giudizio di opposizione dal terzo intervenuto, il quale ha chiesto accertarsi che il creditore procedente, in caso di accoglimento dell’opposizione, non avrebbe avuto diritto di agire in regresso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, violazione del giudicato da parte della Corte d’appello non vi fu, dal momento che essa ha statuito su una questione rimasta estranea al giudizio concluso dalla sentenza messa in esecuzione. 4. Il ricorso incidentale del Comune di Lecce. È superfluo dar conto dei motivi del ricorso incidentale proposto dal Comune di Lecce, in quanto esso è inammissibile per tardività. Il ricorso principale, infatti, è stato notific ato al Comune di Lecce il 9.7.2020; il termine c.d. “interno” per proporre il ricorso incidentale è dunque scaduto il 18.8.2020, mentre il controricorso è stato notificato il 17.9.2020. Ovviamente al presente giudizio non s’applica la sospensione feriale dei termini, in quanto avente ad oggetto una opposizione all’esecuzione. 5. Inammissibile per tardività, infine, va dichiarato anche il controricorso dell’[OSCURATO:PERSONA], in quanto notificato oltre il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso principale. Quest’ultimo infatti è stato notificato all’[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre il controricorso è stato notificato il 31.8.2020; e la tardività prevale anche sul rilievo del potenziale assorbimento del ricorso incidentale, siccome formulato come espressamente condizionato. 6. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Le spese di soccombenza andranno liquidate in favore soltanto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a causa della rilevata tardività dei controricorsi della [OSCURATO:PERSONA] e del Comune di Lecce. A questo riguardo, non rileva che la prima di questi ultimi abbia depositato memoria: infatti, nell’ambito del procedimento camerale di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c., l’inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ, in quanto, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l’eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell’art. 370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che, venuta a mancare tale udienza, alcuna attività difensiva è più consentita (Cass., sez. L, 29/10/2020, n. 23921). Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso principale; (-) dichiara inammissibile il ricorso incidentale del Comune di Lecce e il controricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nellasomma di euro 7.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n