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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15775/2026

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te –Contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dellegale rappresentante pro-tempore;- Intimata –- avverso la sentenza n. 1369/2022 emessa dalla Corte di giustizia tributariadel Lazio, depositata in data 22/3/2022, non notificata;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava i ruoli esattoriali e le cartelle di pagamentoivi richiamate, per un importo complessivo di euro 3.002,00, dovuto inrelazione a vari tributi, deducendo l’estinzione dei crediti per prescrizione el’omessa notificazione delle cartelle esattoriali.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso,riconoscendo la maturata prescrizione del credito, e condannava l’AgenziaNumero registro generale 15998/2022Numero sezionale 4122/2026Numero di raccolta generale 15775/2026Data pubblicazione 22/05/2026delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali che liquidavanella misura di euro 400,00 oltre accessori di legge.3.

Sull’impugnazione della contribuente, che contestava la statuizionerelativa alle spese processuali, in quanto liquidate in misura inferiore ai minimitariffari, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava il gravame,compensando le spese.4.

La contribuente propone tempestivo ricorso per la cassazione dellasentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, affidato a un unicomotivo.5.

Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.6.

Con proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,è stata evidenziata l’inammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo aisensi dell’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602/1973.7.

La contribuente ha formulato tempestiva istanza di decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo, in rubrica “Violazione o falsa applicazione dell’art.4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della Giustizia comemodificato dal D.M. 37/2018 e della tabella 1-2 dei parametri ad essoallegate, art. 15 D. Lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360 n. 3 C.p.c.”, laricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui - nel confermarel’impugnata liquidazione dei compensi professionali come operata dal Giudicedi prime cure nella misura complessiva di euro 400,00, sul presupposto che latesi della inderogabilità dei minimi tariffari si ponesse in contrasto con lanormativa di settore e la consolidata giurisprudenza di legittimità – avrebbe asuo avviso violato l’art. 4 del d.m. n. 55/14, come aggiornato dal DM n.37/2018, applicabile ratione temporis alla fattispecie, e più precisamente,nella parte in cui ha operato, per effetto della conferma della sentenza diprimo grado, e con riferimento al giudizio da essa definito, una liquidazione inmisura manifestamente inferiore ai parametri minimi, come previsti nellatabella 1-2 allegata al DM n. 55/2014, nella vigenza del DM n. 37/2018,Numero registro generale 15998/2022Numero sezionale 4122/2026Numero di raccolta generale 15775/2026Data pubblicazione 22/05/2026apportante modifiche del DM n. 5/14 a sua volta recante modifiche al DM n.140/2012, che ha reso espressamente inderogabili i minimi tariffari.2.Il Consigliere delegato ha prospettato l’inammissibilità del ricorso, exart. 3-bis del d.l. 21/10/2021 n. 146, che ha inserito il comma 4 bis nellanell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, per originare la controversia dallaimpugnazione dell’estratto di ruolo escludendo la rilevanza di un giudicatointerno su detta questione e richiamando le decisioni di questa Corte che sisono collocate nel medesimo solco (Cass. 33384/2022; Cass., n. 7941/2020;Cass., n. 4689/2020; Cass., S.U. n. 4828/2016; sul punto anche Cass., n.18001/2024, analoga a Cass.

V, n. 17989/2024; Cass., Sez. 3, 14/02/2023 n.4448; Cass., Sez. 2, n. 29729 del 26/10/2023).3.Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 9611/2024, in ordineall'assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizioneaccelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e lacomposizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loronomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380bis.1 c.p.c.4.

Deve rilevarsi che sulla questione dell’interesse a ricorrere avversol’estratto di ruolo, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta",ha introdotto, con l’art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, nell’alveonormativo dell’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4 -bis,prevedendo le fattispecie in cui l'invalida notificazione della cartella ingeneradi per sé bisogno immediato di tutela giurisdizionale; successivamente, l’art.12 del d.lgs. n. 110/2024 ha proceduto alla riscrittura delle situazioni chelegittimano l’impugnazione dell’estratto di ruolo, inserendo, nel comma 4-bisdel citato art. 12, nuove condizioni legittimanti l’impugnazione immediatadell’estratto di ruolo, lasciando inalterate la ratio dell’istituto e le restantiipotesi già tipizzate dal legislatore nel 2021.

La modifica apportata al comma4- bis cit. dall’art. 12 del d.lgs. 110 del 2024 si limita, pertanto,Numero registro generale 15998/2022Numero sezionale 4122/2026Numero di raccolta generale 15775/2026Data pubblicazione 22/05/2026all’ampliamento dei casi particolari rispetto ai quali il legislatore riconoscel’accesso alla tutela giurisdizionale anche nei confronti dell’estratto di ruolo, eciò quale eccezione rispetto al principio generale della preclusione della tutelaanticipata, così come affermata dalla menzionata norma e come interpretatadalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022).4.1.

In assenza di impugnazione in merito alla questione pregiudizialerelativa alla legittimazione ad impugnare l’estratto di ruolo ed in mancanza didecisione esplicita del giudice di merito sulla ammissibilità della contestazionedi detto atto, occorre esaminare due aspetti controversi, di cui il primo,relativo alla sussistenza o meno di un giudicato interno implicito in merito allasummenzionata questione ed alla eventuale preclusione alla sua rilevabilità diufficio in questa sede; il secondo, concernente l’ammissibilità della rilevabilitàdi ufficio del difetto di legittimazione ad impugnare l’estratto di ruolo laddovela controversia sia proseguita soltanto ai fini della determinazione delle spesedi lite.4.2.

Secondo il principio posto dalla giurisprudenza di legittimità(Cass.18 dicembre 2024, n. 33103; Cass. 14-2-2023 n. 4448; Cass. n.33384/2022; Cass. n. 7941/2020; Cass. 2020, n. 4689; v.

S.U. 4828/2016)l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R.n. 602 del 1973 (introdotto con l'art. 3 bis del d. l. n. 146 del 2021, convertitocon l. n. 215 del 2021) e della relativa configurazione assunta dall'interesse adagire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezionedinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell'espressogiudicato interno sulla sussistenza dell'interesse.

Con riferimento allaformazione del giudicato interno, si è affermato che sulla questione dellalegittimazione ad agire, il giudicato deve essere espresso, non essendosufficiente a impedire la rilevabilità d’ufficio della carenza della legittimazionead agire il giudicato implicito, che, in ordine alla questione pregiudiziale, nonpuò formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti e ilgiudice, con implicita statuizione positiva sulla stessa, si sia limitato a decidereNumero registro generale 15998/2022Numero sezionale 4122/2026Numero di raccolta generale 15775/2026Data pubblicazione 22/05/2026nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudizialeimpedita dall’impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito(Cass. Sez.

U 20-3-2019 n. 7925 Rv. 653277-01, Cass. 31 ottobre 2017 n.25906 Rv. 646160 01).4.3.

Lo stesso principio è stato esteso all’interesse ad agire richiestodall’art. 100 cod. proc. civ.: la carenza di interesse ad agire è rilevabiled’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza dicontrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce requisito per la trattazionenel merito della domanda (cfr. Cass. Sez. 3 29-9-2016 n. 19268 Rv. 642113-01, per tutte), per cui l’impugnazione sulle questioni decise esplicitamentepreclude la formazione del giudicato implicito sulla questione non esaminata,relativa all’esistenza del requisito per l’esame nel merito della domanda.4.4.

Questo indirizzo interpretativo è stato oggetto di adesione da partedi Cass., S.U., n. 7925/2019, che, in continuità con Cass. n. 25906/2017, haaffermato che «(i)l giudicato interno, tuttavia, preclude la rilevabilità d’ufficiodelle relative questioni solo se espresso, cioè formatosi su rapporti tra“questioni di merito” dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande odeccezioni di merito, e non quando implicito, cioè formatosi sui rapporti tra“questioni di merito” e “questioni pregiudiziali” o “preliminari di rito o merito”,sulle quali il giudice non abbia pronunziato esplicitamente, sussistendo traesse una mera presupposizione logico giuridica» (in senso conforme: Cass. n.25906/2017; Cass. n. 12936/2024), concludendo nel senso che la decisionedella causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sullalegittimazione ad agire ove tale "quaestio iuris", pur avendo costituito lapremessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle partiné esaminata dal giudice.4.5.Nel solco dell’orientamento incline a ravvisare il giudicato implicitosu questioni processuali ove intervenga la decisione nel merito si collocano,invece, le Sezioni Unite di questa Corte n. 11799/2017, le quali, inoltre,ascrivono alla parte vittoriosa nel merito, ma soccombente in senso virtualeNumero registro generale 15998/2022Numero sezionale 4122/2026Numero di raccolta generale 15775/2026Data pubblicazione 22/05/2026rispetto alla domanda di rito non esplicitamente decisa, l’onere di aggredire lasentenza attraverso l’impugnazione incidentale.

Una tale conclusione trae linfadalla considerazione che la decisione implicita sia viziata per error inprocedendo e ciò sul presupposto della cogenza della norma su cui l’ordinelogico violato si fonda, ragione per la quale è necessario investire il capo dellasentenza che ne sia attinto, sebbene implicito, facendo ricorso ad unostrumento tecnico di critica della sentenza.4.6.

Su detta questione, in particolare, si registra un orientamento disegno contrario, che dà risalto alla circostanza per cui, nell’ipotesi in cui laparte soccombente nel merito interponga gravame, sarebbe eccessivamentegravoso onerare la parte, che invece sia risultata vittoriosa, dell’impugnazioneincidentale, non potendosi in tal caso individuare un apprezzabile interesse adimpugnare una decisione favorevole.4.7.

Per un secondo orientamento, invece, la rilevabilità d’ufficio in ognistato e grado di una questione processuale, della quale sia mancata laconsiderazione nel grado precedente, rimarrebbe impregiudicata anche nelleipotesi in cui la parte interessata non abbia speso un apposito motivo digravame nel grado successivo, né, in quella sede, abbia riproposto talequestione.5.Sulla formazione del giudicato implicito su questioni pregiudiziali di ritosono intervenute di recente le S.U. di questa Corte con sentenza 28 agosto2025, n. 24172 secondo le quali la rilevabilità d’ufficio del vizio processuale,che trascende il grado del giudizio in cui esso si sia manifestato, èstrettamente correlata in linea di principio, prima ancora che ad un’espressaprevisione normativa, alla circostanza che il vizio discenda da una violazioneche determini un vulnus rispetto ad interessi super-individuali, che concorronoa definire la nozione di ordine pubblico processuale, idonea a dar luogo ad unanullità assoluta; tale estensione è possibile solo ove il vizio non sia rimessodalla norma “in via esclusiva” alla sola iniziativa della parte.Numero registro generale 15998/2022Numero sezionale 4122/2026Numero di raccolta generale 15775/2026Data pubblicazione 22/05/20265.1.

Pertanto, il vizio scaturente dalla violazione di regole processualipuò condurre a consentire la rilevabilità ultra-grado pur quando essa non siaespressamente contemplata, sempre che si tratti di vizi qualificati, poichériguardano presupposti “fondanti” la struttura e il funzionamento del processo.Essi possono derivare dalla violazione di norme processuali preposte allatutela del diritto al contraddittorio (elemento costitutivo e indefettibile delprocesso, che trova presidio negli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost. e, inuna prospettiva di tutela multilivello, nelle norme sovranazionali di cui agliartt. 6 CEDU e 47 CDFUE), ovvero dal difetto di potestas iudicandi in capo algiudice davanti al quale si sia incardinato il rapporto processuale (Cass., S.U.,n. 26019/2008); la prima categoria di violazioni si traduce in una definitivamenomazione del contraddittorio, che produce un pregiudizio in re ipsa neiconfronti della parte che le subisca.

La seconda categoria di vizi inficia irequisiti fondanti il processo - violazioni che ridondano nel difetto di potestasiudicandi - minando in radice la validità del rapporto giuridico-processuale, chequindi, non costituendosi regolarmente, non può concludersi con una validasentenza.

Ove la mancata osservanza del prescritto requisito processuale nonsia rilevata, né sanata, ove si tratti di vizi per i quali il legislatore hapredisposto meccanismi a ciò volti (si pensi ai vizi di cui agli artt. 164 o 182c.p.c.; in termini, sull’art. 182 c.p.c., Cass., S.U., n. 4248/2016) e il giudicedecida il merito, l’omissione si risolve in una sentenza inutiliter data (Cass.,S.U., n. 21260/2016).5.2.

Le violazioni che, secondo la summenzionata decisione delle SezioniUnite, evocano una patologia di questo tipo riguardano: a) il difetto dilegitimatio ad causam (Cass. n. 23568/2011; Cass. 24483/2013; Cass. n.25906/2017; Cass., S.U., n. 7925/2019); b) il difetto di interesse ad agire(Cass. n. 3330 del 2002; Cass. n.

Numero di raccolta generale 26159/202519268/2016); c) il difetto delle condizioni di proponibilità dell’azione (Cass. n.2678/1999; Cass. 4553/1999; Cass. n. 9297/2007); d) il difetto dirappresentanza processuale (Cass., S.U., n. 4248/2016); e) le decadenzeNumero registro generale 15998/2022Numero sezionale 4122/2026Numero di raccolta generale 15775/2026Data pubblicazione 22/05/2026verificatesi per effetto dello spirare di termini perentori per la proposizionedell’azione (Cass. n. 20978/2013; Cass. n. 32637/2019; Cass., S.U., n.8501/2021); f) il ne bis in idem: l’esistenza di un giudicato interno o esterno,ove risultante dagli atti del processo (Cass., S.U., n. 226/2001; Cass., S.U., n.10977/2001); g) la litispendenza (art. 39, comma primo, c.p.c.; Cass., S.U.,n. 9409/1994; Cass. n. 7478/2011; Cass. n. 26862/2016); h) l’inesistenzadella sentenza (paradigmaticamente l’art. 161, comma secondo, c.p.c., cheprevede la nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione).5.3.

L’importanza che rivestono tali questioni processuali rispetto avalori cardine dell’ordinamento costituzionale che attiene al diritto di difesa eal giusto processo impone, quindi, la loro rilevabilità d’ufficio nei gradisuccessivi a quello in cui esse si sono concretamente manifestate; taliquestioni sono dunque estromesse dall’area di copertura del giudicatoimplicito, poiché riguardano violazioni che danno luogo a vizi insanabili,nonché inemendabili, salvo l’effetto preclusivo derivante dalla esistenza di unaspecifica statuizione del giudice di merito e dalla mancata impugnazione alriguardo (tra le altre: Cass., S.U., n. 26019/2008; Cass. n. 23568/2011;Cass., S.U., n. 11799/2017).5.4.

La soluzione che eccettua dall’area del giudicato implicito lequestioni processuali “fondanti” si prospetta come necessaria implicazione diuna comparazione tra ragionevole durata del processo e le altre garanziecostituzionali sottese alle norme processuali che recepiscono i valori strutturalidel processo, all’esito della quale quest’ultime devono essere ritenuteprioritarie (Corte cost., sentenze n. 111 del 2022 e n. 317 del 2009; Cass.,S.U., n. 9611/2024; Cass., S.U., n. 36596/2021).5.5.

Il rilievo officioso del vizio nei gradi successivi, in definitiva, nonpuò essere neutralizzato per effetto della mancata proposizionedell’impugnazione, né dell’omessa riproposizione ai sensi dell’art. 346 cod.proc. civ.Numero registro generale 15998/2022Numero sezionale 4122/2026Numero di raccolta generale 15775/2026Data pubblicazione 22/05/20265.6.

La pregnanza assiologica delle norme processuali violate capaci diincidere sulla validità stessa del procedimento impone il potere-dovere delgiudice di rilevare d’ufficio il vizio processuale insanabile che trascende ilgrado del giudizio in cui esso si sia manifestato (tra le altre: sezioni unite n.26019 del 30/10/2008; Cass., S.U., n. 4248/2016; Cass. n. 21863/2019;Cass. n. 6762/2021; Cass. n. 4235/2023).5.7.

È dunque prioritario vagliare, anche d’ufficio, se il ricorsointroduttivo, con cui è stato impugnato l’estratto di ruolo e, a mezzo di esso,le cartelle di pagamento in esso riportate, sia ammissibile o meno, percarenza di interesse ad una tutela immediata a fronte di un estratto di ruolo,che costituisce l’atto avverso il quale il ricorso medesimo è rivolto, laddove lecartelle costituiscono gli atti impugnati mediatamente, e che il contribuentemedesimo assume invalidamente o per nulla notificati.5.8.

Sull’ammissibilità di una siffatta iniziativa processuale avverso ilruolo e la cartella di pagamento non notificati (o non validamente notificati) èintervenuto, come anticipato, l’art. 3-bis del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 146 che hainserito il comma 4-bis nell’art. 12 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602.

La correttainterpretazione della citata disposizione – anche in ordine alla sua applicabilitànei giudizi pendenti e alle entrate extratributarie – è stata data da Cass., Sez.U, Sentenza n. 26283 del 6/09/2022, che ha individuato nell’art. 12, comma4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 la selezione, da parte del legislatore, dialcuni specifici interessi idonei a giustificare la tutela immediata rispetto alruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; la carenza dellospecifico interesse indicato dalla norma determina l’inammissibilitàdell’impugnazione “diretta” o “anticipata”, senza con ciò comprimere oimpedire la tutela “successiva”, che può esplicarsi (anche) nelle forme delleopposizioni esecutive (necessariamente, dopo che un’esecuzione forzata siastata quantomeno minacciata).5.9.In tema, infatti, secondo le citate Sezioni Unite di questa Corte, ladisposizione, selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione dellaNumero registro generale 15998/2022Numero sezionale 4122/2026Numero di raccolta generale 15775/2026Data pubblicazione 22/05/2026cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmatol’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che,come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per normasopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque,incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti,nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi dimerito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istitutoapplicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediantedeposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza didiscussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza cameraleoppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass.sez. un. n. 26283 del 2022).5.10.

La novella è già stata sottoposta al vaglio della Cortecostituzionale che ha ritenuto inammissibili le questioni proposte (v.

Cortecost. n. 190/2023).5.11.Questo collegio condivide il principio sancito dalle sezioni unite inpunto di perimetrazione dell’interesse del contribuente ad agire nelle ipotesi diricorso avverso l’estratto di ruolo e la cartella di pagamento, di cui pur ilmedesimo debitore denuncia l’omessa o invalida notificazione, non emergendonel caso di specie alcuna delle ipotesi per le quali la novella del 2021 e quellasuccessiva del 2024 riconosce il diritto del contribuente di impugnare ilsuddetto estratto di ruolo con la cartella di pagamento - secondo quantoprevisto dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, comemodificato dall’art. 3-bis del d.l. 146 del 2021 e poi dal d.lgs. n. 110/2024 -,non desumendosi dalle allegazioni della parte ricorrente alcun bisogno ditutela giurisdizionale ai fini della impugnazione “diretta” del ruolo e dellacartella( Cass. n. 32081/2024).6.

A quanto precede, con specifico riferimento al caso di specie, in cui,nel silenzio della sentenza impugnata, non risulta che la questione delladiretta impugnabilità dell’estratto di ruolo sia stata agitata dinanzi al giudice diNumero registro generale 15998/2022Numero sezionale 4122/2026Numero di raccolta generale 15775/2026Data pubblicazione 22/05/2026primo e di secondo grado e da questi risolta con statuizione espressasuscettiva di evolvere in giudicato siccome non impugnata, è da aggiungersiche l’unico “thema” ancora controverso concerne la liquidazione delle spese dilite, il che impone di affrontare la questione dibattuta nella giurisprudenza dilegittimità concernente la possibilità o meno, in dette ipotesi, di rilevare diufficio la carenza di interesse ad agire del ricorrente e, dunque, il difetto dilegittimazione ad impugnare l’estratto di ruolo.6.1. [OSCURATO:PERSONA]. n. 3812/2023, l’impugnazione della sola decisionesulle spese scinde il legame di accessorietà della relativa statuizione conl’opposizione esperita avverso il contenuto dell’estratto di ruolo, e laformazione di res iudicata su quest’ultima impedisce il sindacato sull’interessealla proposizione dell’azione, precisando che il riconoscimento dell’autonomiadella statuizione sulle spese in caso di sua autonoma impugnazione trovaautorevole conferma nella sentenza n. 77 del 19/04/2018 della CorteCostituzionale, secondo cui, «se il giudice decide totalmente il merito dellacausa, accogliendo o rigettando tutte le domande, emette una sentenzadefinitiva, alla quale si accompagna la pronuncia sulle spese di lite, che -comegià rilevato da questa Corte (nell’ordinanza n. 314 del 2008) -ha «naturaaccessoria» rispetto alla decisione sul merito.

Non di meno, si afferma che ladecisione sulle spese di lite ha una sua distinta autonomia nella misura in cuiè possibile l’impugnativa di questo solo capo della sentenza definitiva sicché,in tale evenienza, il giudizio di impugnazione è destinato ad avere ad oggettola sola regolamentazione delle spese di lite» (v. anche Cass., 25/09/2024, n.25639).

La menzionata decisione si pone sulla scia di Cass.

S.U. n. 16415 del2018, secondo cui la natura accessoria della statuizione relativa alle spese dilite è estranea al merito del giudizio se non per il rilievo della soccombenza».6.2.

La decisione in esame conclude affermando che, comunque, lo iussuperveniens «costituisce valida ragione per sterilizzare la pretesa di speseavanzata per l’impugnazione “diretta” di un estratto di ruolo (rectius del suocontenuto) che – in virtù dell’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973Numero registro generale 15998/2022Numero sezionale 4122/2026Numero di raccolta generale 15775/2026Data pubblicazione 22/05/2026– sarebbe stata dichiarata inammissibile (statuizione preclusa dal giudicatoformatosi sul merito dell’azione)».6.3.

Cass. n. 4873/2024, che ha esaminato la questione della rilevabilitàdi ufficio, in sede di legittimità, della inammissibilità del ricorso originatodall’impugnazione dell’estratto di ruolo, allorquando sia impugnato il solo caporelativo alle spese di lite, l’ha esclusa in quanto ha ritenuto che fosseintervenuto un giudicato implicito sulla questione pregiudiziale di rito(legittimazione all’impugnazione dell’estratto di ruolo) sollevata dalla parte enon esaminata dal giudice, pur affermando la natura accessoria del capoconcernente le spese di lite rispetto alla decisione di merito.6.4.

Si è anche statuito - (Cass. 03/12/2024, n. 30952; Cass. n.26633/24) - che l’impugnazione della sola decisione sulle spese non scinde illegame di accessorietà della relativa statuizione con l’opposizione esperitaavverso il contenuto dell’estratto di ruolo; siccome regolato dal criterio dellasoccombenza ex art. 91, comma 1, cod. proc. civ., è “ex se” condizionatodall’idoneità della domanda di giustizia rassegnata nel ricorso introduttivo afondare, superando la verifica d’ammissibilità, il dovere decisorio del giudicesul merito della pretesa: talché, vertendosi di spese di lite, in difetto dipositivo incontrovertibile accertamento riguardo l’ammissibilità della domandasotto il profilo, che ne occupa, dell’interesse ad agire, la sussistenza o meno diquesto costituisce ancora “res controversa”, che fonda non solo il “potere”, maanzi il “dovere”, di verifica in capo al giudice, anche in sede di legittimità.6.5.

Questa Corte ha più volte ribadito la natura accessoria dellacondanna alle spese (ad esempio al fine di affermarne la marginalità rispettoal principio del contraddittorio), in quanto statuizione non scindibile dalladecisione di merito e necessaria anche in mancanza di domanda (per laregolazione d’ufficio delle spese, salvo esplicita rinuncia, v.

Cass., S.U.,10.10.1997, n. 9859), tanto che «il sistema processuale non ammette laproposizione di una domanda per conseguire il rimborso delle speseprocessuali, che sia formulata autonomamente e fuori della sede nella qualeNumero registro generale 15998/2022Numero sezionale 4122/2026Numero di raccolta generale 15775/2026Data pubblicazione 22/05/2026quelle spese furono prodotte, poiché il danno che una parte abbia subito perfar valere in giudizio un diritto o per resistere a una pretesa di altri, non puòessere oggetto di autonomo processo e deve essere invocato all’interno delprocesso in cui si discuta del merito» (C.

Cost., 29.7.2008, n. 314).6.6. [OSCURATO:PERSONA], ponendosi sulla scia di dette ultime decisioni,ritiene che la pronuncia accessoria sulle spese, in quanto tale, è dipendentedall’esito della pronuncia sulla domanda principale configurandosi, in altritermini, come una conseguenza della domanda medesima, giacchél’accessorietà si configura tecnicamente come correlazione logica prima ancorache giuridica alla vicenda processuale principale: è possibile, pertanto,decidere autonomamente solo sul capo relativo alle spese di lite, purché ilricorso originario sia stato instaurato validamente per poter essere, quel capo,ammesso all'esame, dal momento che la natura accessoria della pronunciasulle spese, proprio in ragione della sua sussidiarietà, non è scindibile dalladecisione sul merito né ad essa estranea (Corte Cost. n. 314/2008); ne derivache l’acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verificaquando queste si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovino in essail suo presupposto (Cass., n. 26159/2025; Cass. n. 38296/2020; Cass. n.12649 del 25/06/2020).6.7.

In realtà, non rileva verificare se, nelle ipotesi di impugnazionedella sola statuizione relativa alle spese di lite, questa si ponga all’esterno omeno della res iudicata, atteso che alla luce dei principi affermati dallapronuncia delle recenti S.U. n. 24172/2025, la decisiva consistenza assiologicadegli interessi fondamentali sottesi alle norme processuali violate impone ilpotere-dovere del giudice di rilevare d’ufficio un vizio processuale di gravitàtale da condizionare la validità stessa del procedimento, indipendentementeda una statuizione implicita su di esso, in guisa che anche il capo delladecisione sulle spese di lite presuppone la formulazione di una valida domandanel ricorso introduttivo; l’omessa rilevazione del difetto del prescritto requisitoprocessuale, allorquando il giudice decida il merito della controversia – inNumero registro generale 15998/2022Numero sezionale 4122/2026Numero di raccolta generale 15775/2026Data pubblicazione 22/05/2026quanto vizio per il quale il legislatore ha predisposto meccanismi a ciò volti(Cass., S.U., n. 4248/2016) - si risolve in una sentenza inutiliter data (Cass.,S.U., n. 21260/2016).6.8.

Segue che l'inammissibilità del ricorso impedisce l'analisi del meritoed anche della questione secondaria, come quella relativa allaregolamentazione delle spese processuali (cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanzan. 12649 del 25/06/2020).7.Tornando alla lite, in assenza di iniziative dell’Ufficio tendenti allariscossione delle cartelle di pagamento oggetto dell’iscrizione a ruolo e indifetto di specifiche deduzioni da parte del contribuente sulla ricorrenza di uninteresse ad agire, deve dichiararsi, ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondoperiodo, c.p.c., l’inammissibilità del ricorso iniziale perché l’azione non potevaessere iniziata (Cass., n. 26159 del 2025; Cass., n. 11473 del 2024; Cass., n.6588 del 2025).7.

Non si è formato, inoltre alcun giudicato in ordine all’interesse in capoalla ricorrente, trattandosi di questione a rilievo officioso (Cass. n. 32637 del2019; Cass. n. 9688/2025, cit.), non avendo il giudice di meritoespressamente accertato l’interesse ad agire in capo alla contribuente, laquale nemmeno si è premurata di allegarlo.8.

Deve dunque dichiararsi il difetto di interesse della ricorrenteall’impugnazione dell’estratto di ruolo e delle cartelle di pagamento, di cuinega una rituale notifica eccependo la prescrizione del credito.9.

Conclusivamente, deve cassarsi la sentenza impugnata senza rinvio,ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c. dichiarandol’inammissibilità, ai sensi del citato art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del1973, dell’azione di impugnazione esperita con il ricorso introduttivo delgiudizio, perché la causa non poteva essere proposta, restando così assorbiti imotivi di ricorso.10.

Non deve provvedersi sulle spese tenuto conto che l’Agenzia delleEntrate [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.Numero registro generale 15998/2022Numero sezionale 4122/2026Numero di raccolta generale 15775/2026Data pubblicazione 22/05/202611.

In applicazione del combinato disposto degli articoli 380 bis, terzocomma, e 96, quarto comma c.p.c., si deve condannare parte ricorrente apagare una sanzione di 2.000,00 euro a favore della Cassa delle Ammende.12.Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315, infine, sidà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte, pronunciando su ricorso, cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata perché la causa non poteva essere proposta e dichiarainammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, assorbiti i motivi di ricorso;condanna parte ricorrente a pagare alla Cassa delle Ammende la somma dieuro 2.000,00;visto l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificatodalla legge n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Cortedi cassazione tenutasi il 14 maggio 2026.Il PresidenteMilena Balsamo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te –Contro[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dellegale rappresentante pro-tempore;- Intimata –- avverso la sentenza n. 1369/2022 emessa dalla Corte di giustizia tributariadel Lazio, depositata in data 22/3/2022, non notificata;udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava i ruoli esattoriali e le cartelle di pagamentoivi richiamate, per un importo complessivo di euro 3.002,00, dovuto inrelazione a vari tributi, deducendo l’estinzione dei crediti per prescrizione el’omessa notificazione delle cartelle esattoriali.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso,riconoscendo la maturata prescrizione del credito, e condannava l’AgenziaNumero registro generale 15998/2022Numero sezionale 4122/2026Numero di raccolta generale 15775/2026Data pubblicazione 22/05/2026delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali che liquidavanella misura di euro 400,00 oltre accessori di legge.3. Sull’impugnazione della contribuente, che contestava la statuizionerelativa alle spese processuali, in quanto liquidate in misura inferiore ai minimitariffari, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava il gravame,compensando le spese.4. La contribuente propone tempestivo ricorso per la cassazione dellasentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, affidato a un unicomotivo.5. Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.6. Con proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.,è stata evidenziata l’inammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo aisensi dell’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602/1973.7. La contribuente ha formulato tempestiva istanza di decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con l’unico motivo, in rubrica “Violazione o falsa applicazione dell’art.4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n.55 del Ministero della Giustizia comemodificato dal D.M. 37/2018 e della tabella 1-2 dei parametri ad essoallegate, art. 15 D. Lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360 n. 3 C.p.c.”, laricorrente censura la sentenza impugnata, nella parte in cui - nel confermarel’impugnata liquidazione dei compensi professionali come operata dal Giudicedi prime cure nella misura complessiva di euro 400,00, sul presupposto che latesi della inderogabilità dei minimi tariffari si ponesse in contrasto con lanormativa di settore e la consolidata giurisprudenza di legittimità – avrebbe asuo avviso violato l’art. 4 del d.m. n. 55/14, come aggiornato dal DM n.37/2018, applicabile ratione temporis alla fattispecie, e più precisamente,nella parte in cui ha operato, per effetto della conferma della sentenza diprimo grado, e con riferimento al giudizio da essa definito, una liquidazione inmisura manifestamente inferiore ai parametri minimi, come previsti nellatabella 1-2 allegata al DM n. 55/2014, nella vigenza del DM n. 37/2018,Numero registro generale 15998/2022Numero sezionale 4122/2026Numero di raccolta generale 15775/2026Data pubblicazione 22/05/2026apportante modifiche del DM n. 5/14 a sua volta recante modifiche al DM n.140/2012, che ha reso espressamente inderogabili i minimi tariffari.2.Il Consigliere delegato ha prospettato l’inammissibilità del ricorso, exart. 3-bis del d.l. 21/10/2021 n. 146, che ha inserito il comma 4 bis nellanell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, per originare la controversia dallaimpugnazione dell’estratto di ruolo escludendo la rilevanza di un giudicatointerno su detta questione e richiamando le decisioni di questa Corte che sisono collocate nel medesimo solco (Cass. 33384/2022; Cass., n. 7941/2020;Cass., n. 4689/2020; Cass., S.U. n. 4828/2016; sul punto anche Cass., n.18001/2024, analoga a Cass. V, n. 17989/2024; Cass., Sez. 3, 14/02/2023 n.4448; Cass., Sez. 2, n. 29729 del 26/10/2023).3.Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dallasentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 9611/2024, in ordineall'assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizioneaccelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e lacomposizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loronomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380bis.1 c.p.c.4. Deve rilevarsi che sulla questione dell’interesse a ricorrere avversol’estratto di ruolo, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta",ha introdotto, con l’art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, nell’alveonormativo dell’art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4 -bis,prevedendo le fattispecie in cui l'invalida notificazione della cartella ingeneradi per sé bisogno immediato di tutela giurisdizionale; successivamente, l’art.12 del d.lgs. n. 110/2024 ha proceduto alla riscrittura delle situazioni chelegittimano l’impugnazione dell’estratto di ruolo, inserendo, nel comma 4-bisdel citato art. 12, nuove condizioni legittimanti l’impugnazione immediatadell’estratto di ruolo, lasciando inalterate la ratio dell’istituto e le restantiipotesi già tipizzate dal legislatore nel 2021. La modifica apportata al comma4- bis cit. dall’art. 12 del d.lgs. 110 del 2024 si limita, pertanto,Numero registro generale 15998/2022Numero sezionale 4122/2026Numero di raccolta generale 15775/2026Data pubblicazione 22/05/2026all’ampliamento dei casi particolari rispetto ai quali il legislatore riconoscel’accesso alla tutela giurisdizionale anche nei confronti dell’estratto di ruolo, eciò quale eccezione rispetto al principio generale della preclusione della tutelaanticipata, così come affermata dalla menzionata norma e come interpretatadalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022).4.1. In assenza di impugnazione in merito alla questione pregiudizialerelativa alla legittimazione ad impugnare l’estratto di ruolo ed in mancanza didecisione esplicita del giudice di merito sulla ammissibilità della contestazionedi detto atto, occorre esaminare due aspetti controversi, di cui il primo,relativo alla sussistenza o meno di un giudicato interno implicito in merito allasummenzionata questione ed alla eventuale preclusione alla sua rilevabilità diufficio in questa sede; il secondo, concernente l’ammissibilità della rilevabilitàdi ufficio del difetto di legittimazione ad impugnare l’estratto di ruolo laddovela controversia sia proseguita soltanto ai fini della determinazione delle spesedi lite.4.2. Secondo il principio posto dalla giurisprudenza di legittimità(Cass.18 dicembre 2024, n. 33103; Cass. 14-2-2023 n. 4448; Cass. n.33384/2022; Cass. n. 7941/2020; Cass. 2020, n. 4689; v. S.U. 4828/2016)l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R.n. 602 del 1973 (introdotto con l'art. 3 bis del d. l. n. 146 del 2021, convertitocon l. n. 215 del 2021) e della relativa configurazione assunta dall'interesse adagire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezionedinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell'espressogiudicato interno sulla sussistenza dell'interesse. Con riferimento allaformazione del giudicato interno, si è affermato che sulla questione dellalegittimazione ad agire, il giudicato deve essere espresso, non essendosufficiente a impedire la rilevabilità d’ufficio della carenza della legittimazionead agire il giudicato implicito, che, in ordine alla questione pregiudiziale, nonpuò formarsi qualora la questione non sia stata sollevata dalle parti e ilgiudice, con implicita statuizione positiva sulla stessa, si sia limitato a decidereNumero registro generale 15998/2022Numero sezionale 4122/2026Numero di raccolta generale 15775/2026Data pubblicazione 22/05/2026nel merito, restando in tal caso la formazione del giudicato sulla pregiudizialeimpedita dall’impugnativa del capo della sentenza relativamente al merito(Cass. Sez. U 20-3-2019 n. 7925 Rv. 653277-01, Cass. 31 ottobre 2017 n.25906 Rv. 646160 01).4.3. Lo stesso principio è stato esteso all’interesse ad agire richiestodall’art. 100 cod. proc. civ.: la carenza di interesse ad agire è rilevabiled’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza dicontrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce requisito per la trattazionenel merito della domanda (cfr. Cass. Sez. 3 29-9-2016 n. 19268 Rv. 642113-01, per tutte), per cui l’impugnazione sulle questioni decise esplicitamentepreclude la formazione del giudicato implicito sulla questione non esaminata,relativa all’esistenza del requisito per l’esame nel merito della domanda.4.4. Questo indirizzo interpretativo è stato oggetto di adesione da partedi Cass., S.U., n. 7925/2019, che, in continuità con Cass. n. 25906/2017, haaffermato che «(i)l giudicato interno, tuttavia, preclude la rilevabilità d’ufficiodelle relative questioni solo se espresso, cioè formatosi su rapporti tra“questioni di merito” dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande odeccezioni di merito, e non quando implicito, cioè formatosi sui rapporti tra“questioni di merito” e “questioni pregiudiziali” o “preliminari di rito o merito”,sulle quali il giudice non abbia pronunziato esplicitamente, sussistendo traesse una mera presupposizione logico giuridica» (in senso conforme: Cass. n.25906/2017; Cass. n. 12936/2024), concludendo nel senso che la decisionedella causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sullalegittimazione ad agire ove tale "quaestio iuris", pur avendo costituito lapremessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle partiné esaminata dal giudice.4.5.Nel solco dell’orientamento incline a ravvisare il giudicato implicitosu questioni processuali ove intervenga la decisione nel merito si collocano,invece, le Sezioni Unite di questa Corte n. 11799/2017, le quali, inoltre,ascrivono alla parte vittoriosa nel merito, ma soccombente in senso virtualeNumero registro generale 15998/2022Numero sezionale 4122/2026Numero di raccolta generale 15775/2026Data pubblicazione 22/05/2026rispetto alla domanda di rito non esplicitamente decisa, l’onere di aggredire lasentenza attraverso l’impugnazione incidentale. Una tale conclusione trae linfadalla considerazione che la decisione implicita sia viziata per error inprocedendo e ciò sul presupposto della cogenza della norma su cui l’ordinelogico violato si fonda, ragione per la quale è necessario investire il capo dellasentenza che ne sia attinto, sebbene implicito, facendo ricorso ad unostrumento tecnico di critica della sentenza.4.6. Su detta questione, in particolare, si registra un orientamento disegno contrario, che dà risalto alla circostanza per cui, nell’ipotesi in cui laparte soccombente nel merito interponga gravame, sarebbe eccessivamentegravoso onerare la parte, che invece sia risultata vittoriosa, dell’impugnazioneincidentale, non potendosi in tal caso individuare un apprezzabile interesse adimpugnare una decisione favorevole.4.7. Per un secondo orientamento, invece, la rilevabilità d’ufficio in ognistato e grado di una questione processuale, della quale sia mancata laconsiderazione nel grado precedente, rimarrebbe impregiudicata anche nelleipotesi in cui la parte interessata non abbia speso un apposito motivo digravame nel grado successivo, né, in quella sede, abbia riproposto talequestione.5.Sulla formazione del giudicato implicito su questioni pregiudiziali di ritosono intervenute di recente le S.U. di questa Corte con sentenza 28 agosto2025, n. 24172 secondo le quali la rilevabilità d’ufficio del vizio processuale,che trascende il grado del giudizio in cui esso si sia manifestato, èstrettamente correlata in linea di principio, prima ancora che ad un’espressaprevisione normativa, alla circostanza che il vizio discenda da una violazioneche determini un vulnus rispetto ad interessi super-individuali, che concorronoa definire la nozione di ordine pubblico processuale, idonea a dar luogo ad unanullità assoluta; tale estensione è possibile solo ove il vizio non sia rimessodalla norma “in via esclusiva” alla sola iniziativa della parte.Numero registro generale 15998/2022Numero sezionale 4122/2026Numero di raccolta generale 15775/2026Data pubblicazione 22/05/20265.1. Pertanto, il vizio scaturente dalla violazione di regole processualipuò condurre a consentire la rilevabilità ultra-grado pur quando essa non siaespressamente contemplata, sempre che si tratti di vizi qualificati, poichériguardano presupposti “fondanti” la struttura e il funzionamento del processo.Essi possono derivare dalla violazione di norme processuali preposte allatutela del diritto al contraddittorio (elemento costitutivo e indefettibile delprocesso, che trova presidio negli artt. 24, secondo comma, e 111 Cost. e, inuna prospettiva di tutela multilivello, nelle norme sovranazionali di cui agliartt. 6 CEDU e 47 CDFUE), ovvero dal difetto di potestas iudicandi in capo algiudice davanti al quale si sia incardinato il rapporto processuale (Cass., S.U.,n. 26019/2008); la prima categoria di violazioni si traduce in una definitivamenomazione del contraddittorio, che produce un pregiudizio in re ipsa neiconfronti della parte che le subisca. La seconda categoria di vizi inficia irequisiti fondanti il processo - violazioni che ridondano nel difetto di potestasiudicandi - minando in radice la validità del rapporto giuridico-processuale, chequindi, non costituendosi regolarmente, non può concludersi con una validasentenza. Ove la mancata osservanza del prescritto requisito processuale nonsia rilevata, né sanata, ove si tratti di vizi per i quali il legislatore hapredisposto meccanismi a ciò volti (si pensi ai vizi di cui agli artt. 164 o 182c.p.c.; in termini, sull’art. 182 c.p.c., Cass., S.U., n. 4248/2016) e il giudicedecida il merito, l’omissione si risolve in una sentenza inutiliter data (Cass.,S.U., n. 21260/2016).5.2. Le violazioni che, secondo la summenzionata decisione delle SezioniUnite, evocano una patologia di questo tipo riguardano: a) il difetto dilegitimatio ad causam (Cass. n. 23568/2011; Cass. 24483/2013; Cass. n.25906/2017; Cass., S.U., n. 7925/2019); b) il difetto di interesse ad agire(Cass. n. 3330 del 2002; Cass. n. Numero di raccolta generale 26159/202519268/2016); c) il difetto delle condizioni di proponibilità dell’azione (Cass. n.2678/1999; Cass. 4553/1999; Cass. n. 9297/2007); d) il difetto dirappresentanza processuale (Cass., S.U., n. 4248/2016); e) le decadenzeNumero registro generale 15998/2022Numero sezionale 4122/2026Numero di raccolta generale 15775/2026Data pubblicazione 22/05/2026verificatesi per effetto dello spirare di termini perentori per la proposizionedell’azione (Cass. n. 20978/2013; Cass. n. 32637/2019; Cass., S.U., n.8501/2021); f) il ne bis in idem: l’esistenza di un giudicato interno o esterno,ove risultante dagli atti del processo (Cass., S.U., n. 226/2001; Cass., S.U., n.10977/2001); g) la litispendenza (art. 39, comma primo, c.p.c.; Cass., S.U.,n. 9409/1994; Cass. n. 7478/2011; Cass. n. 26862/2016); h) l’inesistenzadella sentenza (paradigmaticamente l’art. 161, comma secondo, c.p.c., cheprevede la nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione).5.3. L’importanza che rivestono tali questioni processuali rispetto avalori cardine dell’ordinamento costituzionale che attiene al diritto di difesa eal giusto processo impone, quindi, la loro rilevabilità d’ufficio nei gradisuccessivi a quello in cui esse si sono concretamente manifestate; taliquestioni sono dunque estromesse dall’area di copertura del giudicatoimplicito, poiché riguardano violazioni che danno luogo a vizi insanabili,nonché inemendabili, salvo l’effetto preclusivo derivante dalla esistenza di unaspecifica statuizione del giudice di merito e dalla mancata impugnazione alriguardo (tra le altre: Cass., S.U., n. 26019/2008; Cass. n. 23568/2011;Cass., S.U., n. 11799/2017).5.4. La soluzione che eccettua dall’area del giudicato implicito lequestioni processuali “fondanti” si prospetta come necessaria implicazione diuna comparazione tra ragionevole durata del processo e le altre garanziecostituzionali sottese alle norme processuali che recepiscono i valori strutturalidel processo, all’esito della quale quest’ultime devono essere ritenuteprioritarie (Corte cost., sentenze n. 111 del 2022 e n. 317 del 2009; Cass.,S.U., n. 9611/2024; Cass., S.U., n. 36596/2021).5.5. Il rilievo officioso del vizio nei gradi successivi, in definitiva, nonpuò essere neutralizzato per effetto della mancata proposizionedell’impugnazione, né dell’omessa riproposizione ai sensi dell’art. 346 cod.proc. civ.Numero registro generale 15998/2022Numero sezionale 4122/2026Numero di raccolta generale 15775/2026Data pubblicazione 22/05/20265.6. La pregnanza assiologica delle norme processuali violate capaci diincidere sulla validità stessa del procedimento impone il potere-dovere delgiudice di rilevare d’ufficio il vizio processuale insanabile che trascende ilgrado del giudizio in cui esso si sia manifestato (tra le altre: sezioni unite n.26019 del 30/10/2008; Cass., S.U., n. 4248/2016; Cass. n. 21863/2019;Cass. n. 6762/2021; Cass. n. 4235/2023).5.7. È dunque prioritario vagliare, anche d’ufficio, se il ricorsointroduttivo, con cui è stato impugnato l’estratto di ruolo e, a mezzo di esso,le cartelle di pagamento in esso riportate, sia ammissibile o meno, percarenza di interesse ad una tutela immediata a fronte di un estratto di ruolo,che costituisce l’atto avverso il quale il ricorso medesimo è rivolto, laddove lecartelle costituiscono gli atti impugnati mediatamente, e che il contribuentemedesimo assume invalidamente o per nulla notificati.5.8. Sull’ammissibilità di una siffatta iniziativa processuale avverso ilruolo e la cartella di pagamento non notificati (o non validamente notificati) èintervenuto, come anticipato, l’art. 3-bis del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 146 che hainserito il comma 4-bis nell’art. 12 del d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 602. La correttainterpretazione della citata disposizione – anche in ordine alla sua applicabilitànei giudizi pendenti e alle entrate extratributarie – è stata data da Cass., Sez.U, Sentenza n. 26283 del 6/09/2022, che ha individuato nell’art. 12, comma4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 la selezione, da parte del legislatore, dialcuni specifici interessi idonei a giustificare la tutela immediata rispetto alruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; la carenza dellospecifico interesse indicato dalla norma determina l’inammissibilitàdell’impugnazione “diretta” o “anticipata”, senza con ciò comprimere oimpedire la tutela “successiva”, che può esplicarsi (anche) nelle forme delleopposizioni esecutive (necessariamente, dopo che un’esecuzione forzata siastata quantomeno minacciata).5.9.In tema, infatti, secondo le citate Sezioni Unite di questa Corte, ladisposizione, selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione dellaNumero registro generale 15998/2022Numero sezionale 4122/2026Numero di raccolta generale 15775/2026Data pubblicazione 22/05/2026cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmatol’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che,come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per normasopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque,incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti,nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi dimerito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istitutoapplicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediantedeposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza didiscussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza cameraleoppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass.sez. un. n. 26283 del 2022).5.10. La novella è già stata sottoposta al vaglio della Cortecostituzionale che ha ritenuto inammissibili le questioni proposte (v. Cortecost. n. 190/2023).5.11.Questo collegio condivide il principio sancito dalle sezioni unite inpunto di perimetrazione dell’interesse del contribuente ad agire nelle ipotesi diricorso avverso l’estratto di ruolo e la cartella di pagamento, di cui pur ilmedesimo debitore denuncia l’omessa o invalida notificazione, non emergendonel caso di specie alcuna delle ipotesi per le quali la novella del 2021 e quellasuccessiva del 2024 riconosce il diritto del contribuente di impugnare ilsuddetto estratto di ruolo con la cartella di pagamento - secondo quantoprevisto dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, comemodificato dall’art. 3-bis del d.l. 146 del 2021 e poi dal d.lgs. n. 110/2024 -,non desumendosi dalle allegazioni della parte ricorrente alcun bisogno ditutela giurisdizionale ai fini della impugnazione “diretta” del ruolo e dellacartella( Cass. n. 32081/2024).6. A quanto precede, con specifico riferimento al caso di specie, in cui,nel silenzio della sentenza impugnata, non risulta che la questione delladiretta impugnabilità dell’estratto di ruolo sia stata agitata dinanzi al giudice diNumero registro generale 15998/2022Numero sezionale 4122/2026Numero di raccolta generale 15775/2026Data pubblicazione 22/05/2026primo e di secondo grado e da questi risolta con statuizione espressasuscettiva di evolvere in giudicato siccome non impugnata, è da aggiungersiche l’unico “thema” ancora controverso concerne la liquidazione delle spese dilite, il che impone di affrontare la questione dibattuta nella giurisprudenza dilegittimità concernente la possibilità o meno, in dette ipotesi, di rilevare diufficio la carenza di interesse ad agire del ricorrente e, dunque, il difetto dilegittimazione ad impugnare l’estratto di ruolo.6.1. [OSCURATO:PERSONA]. n. 3812/2023, l’impugnazione della sola decisionesulle spese scinde il legame di accessorietà della relativa statuizione conl’opposizione esperita avverso il contenuto dell’estratto di ruolo, e laformazione di res iudicata su quest’ultima impedisce il sindacato sull’interessealla proposizione dell’azione, precisando che il riconoscimento dell’autonomiadella statuizione sulle spese in caso di sua autonoma impugnazione trovaautorevole conferma nella sentenza n. 77 del 19/04/2018 della CorteCostituzionale, secondo cui, «se il giudice decide totalmente il merito dellacausa, accogliendo o rigettando tutte le domande, emette una sentenzadefinitiva, alla quale si accompagna la pronuncia sulle spese di lite, che -comegià rilevato da questa Corte (nell’ordinanza n. 314 del 2008) -ha «naturaaccessoria» rispetto alla decisione sul merito. Non di meno, si afferma che ladecisione sulle spese di lite ha una sua distinta autonomia nella misura in cuiè possibile l’impugnativa di questo solo capo della sentenza definitiva sicché,in tale evenienza, il giudizio di impugnazione è destinato ad avere ad oggettola sola regolamentazione delle spese di lite» (v. anche Cass., 25/09/2024, n.25639). La menzionata decisione si pone sulla scia di Cass. S.U. n. 16415 del2018, secondo cui la natura accessoria della statuizione relativa alle spese dilite è estranea al merito del giudizio se non per il rilievo della soccombenza».6.2. La decisione in esame conclude affermando che, comunque, lo iussuperveniens «costituisce valida ragione per sterilizzare la pretesa di speseavanzata per l’impugnazione “diretta” di un estratto di ruolo (rectius del suocontenuto) che – in virtù dell’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973Numero registro generale 15998/2022Numero sezionale 4122/2026Numero di raccolta generale 15775/2026Data pubblicazione 22/05/2026– sarebbe stata dichiarata inammissibile (statuizione preclusa dal giudicatoformatosi sul merito dell’azione)».6.3. Cass. n. 4873/2024, che ha esaminato la questione della rilevabilitàdi ufficio, in sede di legittimità, della inammissibilità del ricorso originatodall’impugnazione dell’estratto di ruolo, allorquando sia impugnato il solo caporelativo alle spese di lite, l’ha esclusa in quanto ha ritenuto che fosseintervenuto un giudicato implicito sulla questione pregiudiziale di rito(legittimazione all’impugnazione dell’estratto di ruolo) sollevata dalla parte enon esaminata dal giudice, pur affermando la natura accessoria del capoconcernente le spese di lite rispetto alla decisione di merito.6.4. Si è anche statuito - (Cass. 03/12/2024, n. 30952; Cass. n.26633/24) - che l’impugnazione della sola decisione sulle spese non scinde illegame di accessorietà della relativa statuizione con l’opposizione esperitaavverso il contenuto dell’estratto di ruolo; siccome regolato dal criterio dellasoccombenza ex art. 91, comma 1, cod. proc. civ., è “ex se” condizionatodall’idoneità della domanda di giustizia rassegnata nel ricorso introduttivo afondare, superando la verifica d’ammissibilità, il dovere decisorio del giudicesul merito della pretesa: talché, vertendosi di spese di lite, in difetto dipositivo incontrovertibile accertamento riguardo l’ammissibilità della domandasotto il profilo, che ne occupa, dell’interesse ad agire, la sussistenza o meno diquesto costituisce ancora “res controversa”, che fonda non solo il “potere”, maanzi il “dovere”, di verifica in capo al giudice, anche in sede di legittimità.6.5. Questa Corte ha più volte ribadito la natura accessoria dellacondanna alle spese (ad esempio al fine di affermarne la marginalità rispettoal principio del contraddittorio), in quanto statuizione non scindibile dalladecisione di merito e necessaria anche in mancanza di domanda (per laregolazione d’ufficio delle spese, salvo esplicita rinuncia, v. Cass., S.U.,10.10.1997, n. 9859), tanto che «il sistema processuale non ammette laproposizione di una domanda per conseguire il rimborso delle speseprocessuali, che sia formulata autonomamente e fuori della sede nella qualeNumero registro generale 15998/2022Numero sezionale 4122/2026Numero di raccolta generale 15775/2026Data pubblicazione 22/05/2026quelle spese furono prodotte, poiché il danno che una parte abbia subito perfar valere in giudizio un diritto o per resistere a una pretesa di altri, non puòessere oggetto di autonomo processo e deve essere invocato all’interno delprocesso in cui si discuta del merito» (C. Cost., 29.7.2008, n. 314).6.6. [OSCURATO:PERSONA], ponendosi sulla scia di dette ultime decisioni,ritiene che la pronuncia accessoria sulle spese, in quanto tale, è dipendentedall’esito della pronuncia sulla domanda principale configurandosi, in altritermini, come una conseguenza della domanda medesima, giacchél’accessorietà si configura tecnicamente come correlazione logica prima ancorache giuridica alla vicenda processuale principale: è possibile, pertanto,decidere autonomamente solo sul capo relativo alle spese di lite, purché ilricorso originario sia stato instaurato validamente per poter essere, quel capo,ammesso all'esame, dal momento che la natura accessoria della pronunciasulle spese, proprio in ragione della sua sussidiarietà, non è scindibile dalladecisione sul merito né ad essa estranea (Corte Cost. n. 314/2008); ne derivache l’acquiescenza alle parti della sentenza non impugnata non si verificaquando queste si pongano in nesso conseguenziale con altra e trovino in essail suo presupposto (Cass., n. 26159/2025; Cass. n. 38296/2020; Cass. n.12649 del 25/06/2020).6.7. In realtà, non rileva verificare se, nelle ipotesi di impugnazionedella sola statuizione relativa alle spese di lite, questa si ponga all’esterno omeno della res iudicata, atteso che alla luce dei principi affermati dallapronuncia delle recenti S.U. n. 24172/2025, la decisiva consistenza assiologicadegli interessi fondamentali sottesi alle norme processuali violate impone ilpotere-dovere del giudice di rilevare d’ufficio un vizio processuale di gravitàtale da condizionare la validità stessa del procedimento, indipendentementeda una statuizione implicita su di esso, in guisa che anche il capo delladecisione sulle spese di lite presuppone la formulazione di una valida domandanel ricorso introduttivo; l’omessa rilevazione del difetto del prescritto requisitoprocessuale, allorquando il giudice decida il merito della controversia – inNumero registro generale 15998/2022Numero sezionale 4122/2026Numero di raccolta generale 15775/2026Data pubblicazione 22/05/2026quanto vizio per il quale il legislatore ha predisposto meccanismi a ciò volti(Cass., S.U., n. 4248/2016) - si risolve in una sentenza inutiliter data (Cass.,S.U., n. 21260/2016).6.8. Segue che l'inammissibilità del ricorso impedisce l'analisi del meritoed anche della questione secondaria, come quella relativa allaregolamentazione delle spese processuali (cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanzan. 12649 del 25/06/2020).7.Tornando alla lite, in assenza di iniziative dell’Ufficio tendenti allariscossione delle cartelle di pagamento oggetto dell’iscrizione a ruolo e indifetto di specifiche deduzioni da parte del contribuente sulla ricorrenza di uninteresse ad agire, deve dichiararsi, ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondoperiodo, c.p.c., l’inammissibilità del ricorso iniziale perché l’azione non potevaessere iniziata (Cass., n. 26159 del 2025; Cass., n. 11473 del 2024; Cass., n.6588 del 2025).7. Non si è formato, inoltre alcun giudicato in ordine all’interesse in capoalla ricorrente, trattandosi di questione a rilievo officioso (Cass. n. 32637 del2019; Cass. n. 9688/2025, cit.), non avendo il giudice di meritoespressamente accertato l’interesse ad agire in capo alla contribuente, laquale nemmeno si è premurata di allegarlo.8. Deve dunque dichiararsi il difetto di interesse della ricorrenteall’impugnazione dell’estratto di ruolo e delle cartelle di pagamento, di cuinega una rituale notifica eccependo la prescrizione del credito.9. Conclusivamente, deve cassarsi la sentenza impugnata senza rinvio,ai sensi dell’art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c. dichiarandol’inammissibilità, ai sensi del citato art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del1973, dell’azione di impugnazione esperita con il ricorso introduttivo delgiudizio, perché la causa non poteva essere proposta, restando così assorbiti imotivi di ricorso.10. Non deve provvedersi sulle spese tenuto conto che l’Agenzia delleEntrate [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.Numero registro generale 15998/2022Numero sezionale 4122/2026Numero di raccolta generale 15775/2026Data pubblicazione 22/05/202611. In applicazione del combinato disposto degli articoli 380 bis, terzocomma, e 96, quarto comma c.p.c., si deve condannare parte ricorrente apagare una sanzione di 2.000,00 euro a favore della Cassa delle Ammende.12.Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315, infine, sidà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloper il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte, pronunciando su ricorso, cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata perché la causa non poteva essere proposta e dichiarainammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, assorbiti i motivi di ricorso;condanna parte ricorrente a pagare alla Cassa delle Ammende la somma dieuro 2.000,00;visto l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificatodalla legge n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria della Cortedi cassazione tenutasi il 14 maggio 2026.Il PresidenteMilena Balsamo
Sentenza Cassazione n. 15775/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris