CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2024
Cassazione n. 04873/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4273/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 63 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis; –controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t, ora AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE Spese di lite -intimata – nonché C.C.I.A.A. Camera di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata – avverso la sentenza n. 6228/2021 della Commissione Tributaria della Sicilia, depositata il 28/06/2021 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024d al Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La ricorrente proponeva opposizione avverso quattro cartelle di pagamento emesse dall’Agente per la Riscossione, di cui era venuta a conoscenza attraverso l’acquisizione di un estratto ruolo,contestando sotto vari profili l’illegittimità delle stesse. La CTPdi Messina accoglieva il ricorso e compensava le spese di lite. Avverso tale sentenza proponeva appello l’Ufficio chiedendo che venisse dichiarata la legittimità delle cartelle impugnate; resisteva la contribuente che proponeva appello incidentale sul punto delle spese. La CTRdella Sicilia respingeva entrambi i ricorsi e compensava le spese d’appello. In particolare,i giudici riteneva no che correttamente la CTP aveva compensato le spese di lite per la contraddittorietà degli assunti di non essere a conoscenza delle cartelle e di averne avuto conoscenza tramite un estratto ruolo occasionalmente, non potendo quindi riconoscersi alla parte contribuente il premio delle spese di lite; dovendo peraltro essa, in assenza di alcuna richiesta dell’ufficio, chiedere l’annullamento in autotutela; compensavano le spese di appello, ritenendo che l’essersi giovat a del l ’ inerzia dell’amministrazione nell’intimare il pagamento del proprio credito e della mancata prova della notifica degli atti non era un comportamento socio-processuale meritevole delle spese. Contro tale sentenza propone ricorso la ricorrente in base ad un motivo, ulteriormente illustrato da memoria. L’Agenziadelle entrate resiste con controricorso. Non hanno svolto attività difensiva la Camera di Commercio di Messina e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] trattazione delricorso è stat a fissat a per la camera di consiglio del25/01/202 4. Considerato che: 1. La ricorrente pr opone un motiv o di ricorso , ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. , con cui deduce violazione dell’art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 91, 92 132, secondo comma, n. 4) cod. proc. civ., lamentando che sulla compensazione delle spese la CTR abbia violato la regola della soccombenza ispirata al principio della causalità, avendo sorretto la decisione di compensare le spese non su ragioni di diritto, ma in base a valutazioni ideologiche personali. 2. Preliminarmente va dato atto della notifica del ricorso in data 28 gennaio 2022 ad Agenzia delle entrate –Riscossione, subentrata ex lege in tutti i rapporti, anche processuali, a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., della quale è intervenuto lo scioglimento, con contestuale cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese ed estinzione, in data 30 settembre 2021, per effetto dell’art. 76, comma 4,del d. l. 23.5.2021, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 luglio 2021, n. 106. 3. Non vi è traccia, invece, di notifica del ricorso alla Camera di [OSCURATO:PERSONA] di Messina, ma, alla stregua del principio della ragionevole durata del processo, in ragione delle considerazioni di seguito svolte circa l’inammissibilità ed infondatezza del motivo di ricorso, non vi è necessità di disporre l’integrazione del litisconsorzio processuale, non risultandone, peraltro, neppure la partecipazione al giudizio in grado di appello. 4. Occorre ancora premettere che la causa ha ad oggetto impugnativa di estratto di ruolo, ma viene all’esame della Corte esclusivamente in relazione al capo sulle spese di lite. Va osservato che nel ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado sfavorevole l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Messina aveva espressamente contestato col proprio gravame principale la stessa ammissibilità dell’impugnazione di atto impositivo per il tramite di estratto di ruolo, laddove si contesti la notifica della cartella di pagamento e che la CTR ha, pronunciando nel merito, disatteso detto motivo di appello. Non avendo l’Agenzia delle entrate proposto ricorso incidentale avverso detta statuizione, sull’ammissibilità della proposta originaria impugnazione deve ritenersi formato il giudicato interno. Deve escludersi, pertanto, nella fattispecie in esame,la rilevanza dell'art. 3-bis del d. l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla «Formazione e contenuto dei ruoli», in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», norma ritenuta applicabile anche ai giudizi in corso da Cass., Sez. U., 06/09/2022, n. 26283. 5. Il motivo non è fondato quanto alla dedotta violazione dell’art. 132, primo comma, n. 4) cod. proc. civ.in relazione al denunciato vizio di motivazione apparente. 5.1. Ed infatti, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza -di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia decisivoai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez. U., 7/04/2014, n. 8053). Nel caso di specie la motivazione esiste graficamente ed è immediatamente percepibile. 5.2. Quanto all’ulteriore censur a sotto il profilo della dedotta violazione di normedi diritto (artt. 91 e 92 cod. proc.), i l motivo deve ritenersi inammissibile. In disparte anche il carattere diaspecificità della censura, che non risulta adeguatamente confrontarsi con la ratio decidendi, va ribadito che «[i]n tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 3, c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca» (ricorrente nella fattispecie in esame, per quanto non esplicitata nella decisione) che in quella di concorso di altre ragioni atte a darne giustificazione (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, ord. 31 marzo 2017, n. 8421; Cass. sez. 6-3, ord. 17 ottobre 2017, n. 24502). 6. Il ricorso, in conclusione, deve essere pertanto rigettato.7. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza nel rapporto processuale tra ricorrente ed Agenzia delle entrate e si liquidano come da dispositivo. Nulla va statuito riguardo alle spese nei rapporti processuali tra parte ricorrente ed enti rimasti intimati. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari