CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33384/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
151/21 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13151/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , nonché AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi legal i rappresentant i pro tempore , domiciliatein Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che lerappresenta e difende per legge –ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, Via A. Aubry n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso -controricorrente – N. 13151/21 R.G. avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio , n . 3562/2020depositata in data 17.11.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 6.7.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: con la sentenza in epigrafe, la C.T.R. del La zio accolse l’ appell o della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l a sentenz a n. 18006 /201 8 della C.T.P. di Roma , che aveva rigettato il ricors o propost o dalla società contribuente avverso una cartella di pagamento(emessa a seguito di controllo automatizzato per IVA e accessori, anno 2013), notificata a mezzo PEC il 23.3.2017, ma di cui essa assumeva essere venuta a conoscenza solo a seguito di rilascio di estratto di ruolo da parte dell’agente della riscossione; nel riformare la sentenza della C.T.P. –che aveva ritenuto sussistente l’interesse a ricorrere al lume di Cass., Sez. Un., n. 19704/2015 , disattendendo però le contestazioni della società sul perfezionamento e sulla stessa validità della notifica – il giudice d’appello rilevò che il file allegato alla suddetta PEC era in formato “pdf”, tuttavia privo di attestazione di conformità di cui all’art. 23-ter, comma 1-bis, del d.lgs. n. 82/2005, e quindi privo di valore; avverso detta sentenza, l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate - Riscossione hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motiv i , cui resiste [OSCURATO:SOCIETA]. in liq. con controricorso; consideratoche: 1.1 – va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, dal momento che le censure agenziali non postulano una mera rivisitazione N. 13151/21 R.G. dell’approdo del giudice di merito circa la valutazione delle risultanze istruttorie sulla questione controversa (come pretenderebbe la società controricorrente) , ma denunciano da un lato l’erroneità in iuredell’affermazione della C.T.R. circa l’invalidità della notifica di una cartella a mezzo PEC, in formato “pdf”, e dall’altro investono la stessa esistenza dellamotivazione (sub specie del l’apparenza); 1.2 –sempre in via preliminare, deve rilevarsi che sulla questione dell’interesse a ricorrere –avuto riguardo all’innesco della presente controversia, consistente nell’avvenuta conoscenza dell’esistenza della cartella, a dire della società, soltanto per effetto del rilascio di estratto di ruolo da parte dell’agente della riscossione –deve ritenersi formato il giudicato (esplicito) interno, giacché essa venne delibata in senso favorevole alla stessa società in seno alla sentenza di primo grado, che non venne impugnatasul punto (quand’anche in via incidentale condizionata) dalle Agenzie odierne ricorrenti; ne deriva che non può tenersi conto, in questa sede, di quanto recentemente statuito da Cass., Sez. Un., n. 26283/2022, non occorrendo dunque procedere a rinvio a nuovo ruolo, onde formulare nuova proposta; 2.1 –ciò posto, con il primo motivo si denunciala violazione e falsa applicazione degli artt. 2697c.c., 20, comma 1, d.lgs. n. 82/2005, 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 e 11 d.P.R. n.68/2005, per non aver considerato che il file allegato alla PEC in questione era esso stesso l’originale, non abbisognando dunque di attestazione di conformità alcuna, in quanto firmata con l’algoritmo PadEs e predisposta in base a modello legalmente tipizzato; 2.2 –il motivo è fondato; N. 13151/21 R.G. infatti, questa Corte ha condivisibilmente affermato che “ In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso” (Cass. n. 30948/2019); nel solco di detto insegnamento, si è pure sostenuto (Cass. n. 21328/2020, in motivazione) che non “appare necessarial'attestazione di conformità atteso che, ai sensi dell'art. 22 CAD, comma 3 - come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, - « Le co pie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta». Pertanto, nella vicenda che ci occupa, giammai la ricorrente avrebbe potuto disconoscere la conformità della copia informatica della cartella di pagamento, allegata alla PEC ricevuta, all'originale in possesso dell'amministrazione in quanto come accertato dalla CTR la cartella di pagamento nasce come documento informatico («nativo») e come tale viene trasmessa via pec”; insomma, si tratti di invio di copia digitale di originale analogico, ovvero di invio (dell’unico) originale digitale, comunque trasmessi in formato “pdf” , ciò non muta i termini della questione: la cartella allegata al messaggio PEC in formato “pdf” non deve essere né firmata, né se ne deve attestare la conformità all’originale, sicché la statuizione della C.T.R. sul punto è in ogni caso evidentemente errata; N. 13151/21 R.G. 3.1 – il secondo motivo, con cui si denuncia la nullità della motivazione sulla medesima questione, benché sotto diversa prospettiva, resta conseguentemente assorbito; 4.1 -in definitiva, il primo motivo è accolto, il secondo è assorbito ; la sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa in relazione, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese