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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 marzo 2021

Cassazione n. 40931/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 luglio 1980 Avverso la ordinanza resa il 25 gennaio 2022 dal Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Lecce del 28 dicembre 2021, con cui è stata respinta la richiesta di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle quote societarie e del relativo compendio aziendale della PRIMUS s.r.c.a.r.I., già disposto in relazione ai reati di trasferimento fraudolento di valori.

Il gip aveva respinto la richiesta di revoca osservando che la difesa ha riproposto una verifica del medesimo quadro indiziario, già oggetto di valutazione in sede di riesame. 2.Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, deducendo: 2.1 violazione di legge poiché il tribunale ha respinto l'appello ex art. 322 bis cod. proc.pen., confermando il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo, travisando e omettendo di considerare la documentazione difensiva e il contenuto della ordinanza genetica emessa il 18 Marzo 2021.

In particolare il collegio ha affermato che i profitti, di cui la difesa si sforza di dimostrare la lecita provenienza, risalgono ad oltre 10 anni prima della costituzione della società Primus e non hanno rilevanza ai fini del disposto sequestro tanto che non sono stati neppure presi in considerazione, mentre secondo la prospettazione accusatoria la scalata economica del Cicala è avvenuta negli anni 2017,2018 attraverso il reinvestimento dei profitti del reato di trasferimento fraudolento di valori, da cui è scaturita la contestazione di autoriciclaggio. 3.11 ricorso deve ritenersi inammissibile perché fondato su motivi non deducibili in questa sede, in quanto in tema di misure cauterari reali il ricorso per Cassazione può dedurre soltanto violazioni di legge.

Occorre premettere che con sentenza n. 3354 del 2022, questa Corte ha già dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso l'ordinanza resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Lecce aveva respinto la richiesta di riesame del disposto sequestro.

In quel provvedimento ha nel dettaglio ricostruito le condotte di intestazione fittizia e autoriciclaggio contestate all'imputato e richiamato gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza.

La difesa lamenta un travisamento della prova, ma non ha riprodotto o allegato l'atto di appello di cui lamenta la omessa considerazione.

Ma, soprattutto, il ricorrente sostiene che il ragionamento del tribunale per il rigetto dell'istanza di revoca del sequestro è fondato sulla erronea considerazione che gli elementi dedotti dalla difesa, entrate lecite e risalenti a dieci anni prima del reato contestato al Cicala, non possono incidere sull'iter motivazionale posto a fondamento del sequestro e si sofferma a richiamare specifici dati contabilè,.

E' di tutta evidenza che,sebbene deduca formalmente violazione di legge, in effetti il ricorrente lamenta una carente o erronea motivazione, poiché censura la contraddittorietà del ragionamento posto a sostegno del rigetto dell'istanza di revoca, sostenendo che il tribunale non avrebbe verificato le fonti reddituali del Cicala negli anni 2017- 2018, ma si sarebbe limitato ad affermare che i profitti illeciti risalgono ad oltre 10 anni prima, valorizzando il periodo di detenzione.

Inoltre vorrebbe proporre una diversa valutazione di merito, estendendola a redditi precedenti la commissione dei reati di fittizia intestazione, mentre il sequestro si riferisce correttamente ai proventi di tali condotte e di quelle di autoriciclaggio.

2. Per le ragioni suesposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le determinazioni conseguenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATARoma 8 luglio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Daniel6rellino [OSCURATO:PERSONA] DEP

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 luglio 1980 Avverso la ordinanza resa il 25 gennaio 2022 dal Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Lecce ha respinto l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Lecce del 28 dicembre 2021, con cui è stata respinta la richiesta di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle quote societarie e del relativo compendio aziendale della PRIMUS s.r.c.a.r.I., già disposto in relazione ai reati di trasferimento fraudolento di valori. Il gip aveva respinto la richiesta di revoca osservando che la difesa ha riproposto una verifica del medesimo quadro indiziario, già oggetto di valutazione in sede di riesame. 2.Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato, deducendo: 2.1 violazione di legge poiché il tribunale ha respinto l'appello ex art. 322 bis cod. proc.pen., confermando il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca del sequestro preventivo, travisando e omettendo di considerare la documentazione difensiva e il contenuto della ordinanza genetica emessa il 18 Marzo 2021. In particolare il collegio ha affermato che i profitti, di cui la difesa si sforza di dimostrare la lecita provenienza, risalgono ad oltre 10 anni prima della costituzione della società Primus e non hanno rilevanza ai fini del disposto sequestro tanto che non sono stati neppure presi in considerazione, mentre secondo la prospettazione accusatoria la scalata economica del Cicala è avvenuta negli anni 2017,2018 attraverso il reinvestimento dei profitti del reato di trasferimento fraudolento di valori, da cui è scaturita la contestazione di autoriciclaggio. 3.11 ricorso deve ritenersi inammissibile perché fondato su motivi non deducibili in questa sede, in quanto in tema di misure cauterari reali il ricorso per Cassazione può dedurre soltanto violazioni di legge. Occorre premettere che con sentenza n. 3354 del 2022, questa Corte ha già dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso l'ordinanza resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Lecce aveva respinto la richiesta di riesame del disposto sequestro. In quel provvedimento ha nel dettaglio ricostruito le condotte di intestazione fittizia e autoriciclaggio contestate all'imputato e richiamato gli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza. La difesa lamenta un travisamento della prova, ma non ha riprodotto o allegato l'atto di appello di cui lamenta la omessa considerazione. Ma, soprattutto, il ricorrente sostiene che il ragionamento del tribunale per il rigetto dell'istanza di revoca del sequestro è fondato sulla erronea considerazione che gli elementi dedotti dalla difesa, entrate lecite e risalenti a dieci anni prima del reato contestato al Cicala, non possono incidere sull'iter motivazionale posto a fondamento del sequestro e si sofferma a richiamare specifici dati contabilè,. E' di tutta evidenza che,sebbene deduca formalmente violazione di legge, in effetti il ricorrente lamenta una carente o erronea motivazione, poiché censura la contraddittorietà del ragionamento posto a sostegno del rigetto dell'istanza di revoca, sostenendo che il tribunale non avrebbe verificato le fonti reddituali del Cicala negli anni 2017- 2018, ma si sarebbe limitato ad affermare che i profitti illeciti risalgono ad oltre 10 anni prima, valorizzando il periodo di detenzione. Inoltre vorrebbe proporre una diversa valutazione di merito, estendendola a redditi precedenti la commissione dei reati di fittizia intestazione, mentre il sequestro si riferisce correttamente ai proventi di tali condotte e di quelle di autoriciclaggio. 2. Per le ragioni suesposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le determinazioni conseguenti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. MOTIVAZIONE SEMPLIFICATARoma 8 luglio 2022 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Daniel6rellino [OSCURATO:PERSONA] DEP
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