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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03354/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12773-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]iwni COSTANZA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 59/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato tre avvisi di accertamento, in materia di Irpef, Irap ed Iva, relativi ai periodi di imposta 2007,2008 e 2009, con i quali l'Agenzia dell'entrate - a seguito di processo verbale nel quale era stata riscontrata l'inesistenza delle operazioni di cui alle fatture emesse dai terzi fornitori Mapel s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. - ha recuperato a tassazione le maggiori imposte dovute. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Macerata ha rigettato il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale delle Marche ha accolto l'appello di quest'ultima.

Propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, l'Agenzia delle entrate; resiste con controricorso la contribuente.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

Entrambe le parti hanno prodotto memorie.

Considerato che:

1. Preliminarmente, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, formulata dalla controricorrente per la ritenuta difformità della copia dell'atto notificatale a mezzo del servizio postale, che assume mancante della pagina n. 2.

Infatti, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, la mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o più Ric. 2020 n. 12773 sez.

MT - ud. 16-11-2021 -2- pagine non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia "ex tunc", mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 18121 del 14/09/2016).

Nel medesimo senso si è detto poi che finanche la notifica tramite PEC della copia del ricorso per cassazione che consti di un unico foglio, contenente esclusivamente il nome delle parti e il riferimento al provvedimento impugnato, non comporta l'inammissibilità del gravame ma costituisce un vizio del procedimento notificatorio con la conseguente possibilità di una sanatoria ex tunc mediante la rinnovazione della notifica, che peraltro deve ritenersi sanata anche dalla costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese (Cass. ez. 1 - , Sentenza n. 2961 del 08/02/2021).

Nel caso di specie - nel quale la controricorrente si è costituita ritualmente, si è difesa puntualmente nel merito, non ha evidenziato specifiche lesioni del suo diritto al contraddittorio, derivate dalla pretesa anomalia della notifica del ricorso, e non ha chiesto all'uopo un termine difensivo - ogni ipotetico vizio della notifica stessa è stato quindi sanato. 2.Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma 1, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e, in via diretta e conseguenziale, degli artt. 19, primo comma, e 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; dell'art. 39, primo Ric. 2020 n. 12773 sez.

MT - ud. 16-11-2021 -3- comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; e dell'art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Premette la ricorrente Agenzia di aver fornito, con gli accertamenti in questione ed in giudizio, una serie di elementi indiziari in ordine alla natura di società cartiere delle ditte che figuravano quali fornitrici di manodopera alla contribuente, che sarebbero state prive di strutture adeguate, non avendo né personale dipendente, né macchinari o attrezzature sufficienti.

La CTR, tuttavia, non avrebbe valutato unitariamente il complesso di tali elementi indiziari, limitandosi a supporre che le lavorazioni in questione fossero state affidate dalle ditte fornitrici a soggetti terzi « in sub-lavorazione, con compensi verosimilmente ridotti rispetto a quelli pattuiti con la committente», senza che la contribuente ne avesse consapevolezza, difettandone, secondo il giudice d'appello, la prova.

Aggiunge la ricorrente che, fornita dall'Ufficio la prova (tramite il complesso di indizi non valutato correttamente dalla CTR) della qualità cartiera delle ditte fornitrici, sarebbe stato onere della contribuente dare la prova contraria, relativa all'effettiva sussistenza delle operazioni in questione, per cui avrebbe errato la CTR nel ritenere che fosse l'Amministrazione a dover dimostrare l'inesistenza di queste ultime.

Inoltre, sostiene la ricorrente, la prova dell'esistenza delle operazioni non potrebbe dedursi, a differenza di quanto ritenuto dalla CTR, dalla regolare contabilizzazione delle stesse e dei relativi pagamenti, essendo noto, per giurisprudenza consolidata, che la rappresentazione esterna formale di scambi commerciali non effettivi costituisce il tipico accorgimento cui si ricorre in caso di operazioni inesistenti.

Ric. 2020 n. 12773 sez.

MT - ud. 16-11-2021 -4-

2.1. Ritiene il Collegio, discostandosi dalla proposta del relatore, che il motivo sia ammissibile, in quanto non attinge il merito e le valutazioni del giudice d'appello in ordine alla prova, ma l' individuazione e l' applicazione delle norme e dei principi in materia di ripartizione ed oggetto dell'onere della prova in tema di operazioni inesistenti; oltre che in materia di prova indiziaria, anche sotto il profilo della sussunzione degli indizi nella fattispecie legale astratta di cui all'art. 2729 cod. civ. e dei criteri con i quali va condotto il ragionamento inferenziale, competendo alla Corte di cassazione, investita del ricorso per violazione o falsa applicazione di norme, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, in motivazione, ai punti 14.8.1 e s.; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 19485 del 04/08/2017 n. 19485; Cass. Sez.

L - , Sentenza n. 29635 del 16/11/2018; Cass. Sez.

L - , Sentenza n. 18611 del 30/06/2021).

2.2. Appare opportuno premettere che dalla sentenza impugnata e dal corpo del ricorso e del controricorso, emerge che l'oggetto cristallizzato della controversia attiene l'inesistenza oggettiva delle operazioni in questione.

Tanto premesso, in ordine alla distribuzione dell'onere della prova nella materia controversa, secondo consolidato orientamento di questa Corte (recentemente ribadito anche da Cass., Sez. 5-, 16/06/2020, n. 11624, dalla cui motivazione sono tratte le argomentazioni che seguono) «ai fini della identificazione del soggetto onerato della prova, nella ipotesi di Ric. 2020 n. 12773 sez.

MT - ud. 16-11-2021 -5- contestazione formulata dall'Ufficio in ordine alla inesistenza, o parziale inesistenza, delle operazioni commerciali fatturate, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato in tema di iva (ma i principi valgono per tutte le imposte accertabili mediante la contestazione della veridicità delle fatturazioni) che qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibile, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili» (Cass., sent. n. 19352 del 2018; n. 29002 del 2017; n. 428 del 2015; n. 17977 del 2013).

In particolare, questa Corte, nelle ipotesi, come quella di specie, di operazioni oggettivamente inesistenti, ha affermato che «ove la fattura costituisce in tutto o in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, l'amministrazione ha l'onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva (Cass. nn. 21953/07, 9784/10, 9108/12, 15741/12, 23560/12; 27718/13, 20059/2014, 26486/14, 9363/15; nello stesso senso C. Giust. 6 luglio 2006, C-439/04; 21 febbraio 2006, C- 255/02; 21 giugno 2012, C-80/11; 6 dicembre 2012, C- 285/11; 31 novembre 2013, C-642/11), del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata, dopo di che spetta al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate; tale prova, tuttavia, non può consistere Ric. 2020 n. 12773 sez.

MT - ud. 16-11-2021 -6- nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. nn. 28572 del 2017; 5406 del 2016, 28683 del 2015, 428 del 2015, 12802 del 2011, 15228 del 2001); e comunque, una volta accertata l'assenza dell'operazione, è escluso che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente [rilevante invece nella diversa ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti], il quale ovviamente sa bene se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il prezzo o corrispettivo» (Cass. n. 18118 del 2016, in motivazione; Cass. n. 16473 del 2018).

Ed è stato ribadito che «Ai fini del diritto alla deduzione di costi inerenti ex art. 109 TUIR e della detrazione di Iva ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, è necessaria la regolare tenuta delle scritture contabili e delle fatture che, ai fini dell'Iva, sono idonee a rappresentare il costo dell'impresa e che devono contenere oggetto e corrispettivo di ogni operazione commerciale, sicché, in caso di operazioni ritenute dall'Amministrazione inesistenti, spetta a quest'ultima l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell'operazione e non al contribuente la sua effettività, essendo questi chiamato a fornire la prova contraria soltanto quando sia assolto l'onere probatorio gravante sulla prima.» (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 28246 del 11/12/2020).

Quanto alla prova di cui è onerata l'Amministrazione, che può dunque avere anche solo natura indiziaria, la Corte ha affermato che ai fini dell'accertamento tributario relativo sia Ric. 2020 n. 12773 sez.

MT - ud. 16-11-2021 -7- all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe".

Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2,c.c. (Cass., ord. n. 14237 del 2017).

Pertanto, secondo questa Corte, «In tema d'IVA, l'Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente Ric. 2020 n. 12773 sez.

MT - ud. 16-11-2021 -8- se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo.» (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18118 del 14/09/2016, cit.; conforme, in motivazione, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16473 del 2018, cit.).

La prova, pure indiziaria, dell'inesistenza oggettiva dell'operazione, della quale è onerata l'Amministrazione, può essere peraltro assolta anche «mediante la dimostrazione che l'emittente è una "cartiera" o una società "fantasma"» (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 17619 del 05/07/2018; conformi Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 27554 del 30/10/2018), poiché «costituisce valido elemento indiziario la circostanza che il soggetto che ha emesso la fattura era privo di idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), posto che è ragionevole inferire che dalla suddetta mancanza degli elementi essenziali per potere operare quale operatore commerciale possa farsi discendere la considerazione conclusiva della mancata realizzazione dell'operazione indicata in fattura» (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 28628 del 18/10/2021, in motivazione).

Nel caso di specie, la CTR non si è adeguata a tali principi in tema di distribuzione dell'onere della prova, in quanto, prima di censurare l'Ufficio per aver sostenuto che la contribuente non avesse fornito la prova dell'esistenza delle operazioni, non ha premesso la valutazione del complesso di elementi indiziari (richiamati, ed in parte riprodotti, per autosufficienza nel ricorso erariale) attraverso i quali l'Amministrazione ha inteso provare la natura cartiera delle fornitrici, e quindi l'inesistenza oggettiva delle operazioni, al fine di valutare se il relativo apporto istruttorio erariale fosse o meno idoneo a trasferire, Ric. 2020 n. 12773 sez.

MT - ud. 16-11-2021 -9- in base ai principi già richiamati, alla stessa contribuente l'onere della prova contraria.

Né comunque, al fine di escludere la natura cartiera delle fornitrici, potrebbe valere la considerazione, da parte della CTR, che esse avrebbero svolto le loro operazioni tramite "terzisti", poiché si tratta della valutazione di un'unica circostanza, isolata dal contesto degli ulteriori elementi indiziari, ed in particolare da quelli (evidenziati nel ricorso e negli avvisi d'accertamento richiamati) diretti a dimostrare l'asserita inconsistenza strutturale delle stesse ditte campane alle quali le fornitrici si sarebbero rivolte.

Infatti, come questa Corte ha già rilevato, in tema di prova per presunzioni, il giudice è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi.

Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento ( cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.

Ric. 2020 n. 12773 sez.

MT - ud. 16-11-2021 -10- 9059 del 12/04/2018; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27410 del 25/10/2019).

Il giudice a quo, dunque, è venuto meno all'obbligo di «valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'amministrazione finanziaria, estrinsecando in motivazione i risultati del proprio giudizio; solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, a tanto onerato dall'art. 2697, comma secondo, cod. civ..» (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 28628 del 18/10/2021, cit., in motivazione).

La CTR, come sostenuto dalla ricorrente, ha inoltre errato nel ritenere che la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni potesse trarsi dalla mera contabilizzazione dei quantitativi della merce lavorata che ne sarebbe stata oggetto e della merce prodotta e venduta dalla contribuente, in quanto, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati costituiscono i mezzi che vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 33915 del 19/12/2019).

2.3. Inoltre, premesso che in tema di presunzioni compete alla Corte di cassazione, investita del ricorso per violazione o falsa applicazione di norme, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, in motivazione, ai punti Ric. 2020 n. 12773 sez.

MT - ud. 16-11-2021 -11- 14.8.1 e s.; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 19485 del 04/08/2017 n. 19485; Cass. Sez.

L - , Sentenza n. 29635 del 16/11/2018; Cass. Sez.

L - , Sentenza n. 18611 del 30/06/2021) , deve rilevarsi che nel caso di specie, si controverte di operazioni oggettivamente inesistenti, assumendo l'Amministrazione che le forniture in questione non sarebbero state affatto eseguite ( e non che sarebbero state effettuate, ma fatturate ad un costo superiore a quello reale), con la conseguenza che la circostanza della «congruità dei prezzi applicati dalle società» fornitrici non è di per sé significativa, ai fini indiziari, dell'effettività della fornitura.

E comunque, come risulta dal ricorso introduttivo della contribuente (allegato dall'Agenzia al ricorso per cassazione e in quest'ultimo richiamato puntualmente in parte qua), la stessa Fioretti neppure aveva dedotto la congruità dei corrispettivi, che assumeva di aver effettivamente pagato ai fornitori, come indizio dell' an delle relative operazioni, ma lo aveva invocato a sostegno della propria buona fede, rispetto alla contestata inesistenza oggettiva di queste ultime (sull'irrilevanza di tale elemento soggettivo nel caso di specie v. infra) .

Infine, relativamente alla considerazione della CTR relativa alla mancata prova che la contribuente fosse consapevole della circostanza che le fornitrici avessero operato tramite terzisti, deve rammentarsi che, nel caso di specie, si controverte pacificamente di operazioni oggettivamente inesistenti, che si assumono mai compiute, e che l'elemento relativo all'intervento di terzi è stato dedotto in giudizio - e valutato dalla stessa CTR- solo come dato fattuale capace di dimostrare, o meno, l'esistenza oggettiva delle medesime operazioni, sotto il profilo dell'idoneità delle fornitrici ad effettuare comunque le relative prestazioni, nonostante non Ric. 2020 n. 12773 sez.

MT - ud. 16-11-2021 -12- fossero di per sé sole adeguatamente strutturate, per carenze di mezzi e di personale, servendosi appunto delle risorse di terzi, in virtù di un preteso rapporto contrattuale meramente interno con questi ultimi.

Non è quindi oggetto del giudizio l'ipotetica inesistenza soggettiva delle operazioni in questione (come del resto risulta dalle difese della stessa controricorrente, che né dà pure atto a pag. 12), nel senso che esse siano state realmente effettuate, ma da soggetti diversi.

Tanto premesso, va allora rammentato che, con riferimento alla prova della consapevolezza di partecipare ad una frode, questa Corte ha già più volte precisato che, in tema d'Iva, l'amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 28628 del 18/10/2021; Cass. civ., 10 novembre 2020, n. 25113; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18118 del 14/09/2016).

Sul presupposto dell'esistenza oggettiva delle operazioni, che è invece negato nel caso di specie, si basano peraltro anche gli arresti giurisprudenziali eurounitari, in materia di consapevolezza del contribuente, citati dalla controricorrente, nei quali si premette infatti che « le questioni poste si fondano sulle premesse secondo cui, in primo luogo, l'operazione invocata a fondamento del diritto a Ric. 2020 n. 12773 sez.

MT - ud. 16-11-2021 -13- detrazione è stata effettuata» e «ricorrono le condizioni di sostanza», oltre che di forma, per l'esercizio del diritto a detrazione ( CGUE, sent. 22/06/2012 in cause riunite C-80/11 e C-142/11, punti 44 e 52) ; e che « risulta che la PPUH [OSCURATO:PERSONA], la quale ha intenzione di esercitare il diritto alla detrazione in qualità di soggetto passivo ai sensi della sesta direttiva, ha effettivamente ricevuto e pagato i beni in questione» ( CGUE, sent. 22/10/2015 in causa C-277/14, punto 30).

E comunque, come questa Corte ha già rilevato, in tema di IVA, la volontaria utilizzazione di documentazione fiscale non corrispondente alla realtà economica (che deriverebbe dalla necessaria consapevolezza dell'inesistenza oggettiva della prestazione, mai effettivamente ricevuta), configurando nei confronti del contribuente la partecipazione ad una frode fiscale, gli impedisce di avvalersi del principio della tutela del terzo di buona fede, così come delineato dalla giurisprudenza unionale (cfr.

CGCE 6 luglio 2009, in cause riunite C-439/04 e C-440/04) e preclude, quindi, la detraibilità dell'imposta risultante dalle fatture. » (Cass. , Sez. 5 - , Ordinanza n. 17335 del 19/08/2020; cfr. altresì Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 15288 del 17/07/2020).

Deve pertanto ritenersi che la CTR non si sia conformata a tali principi, in quanto ha ritenuto necessaria specificamente la prova della malafede della contribuente, pur vertendosi in tema di operazioni oggettivamente inesistenti (e ferma restando ovviamente la necessità di accertare tale inesistenza, in base ai criteri già richiamati).

2.4. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per i necessari accertamenti in fatto, in applicazione dei predetti principi.

Ric. 2020 n. 12773 sez.

MT - ud. 16-1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12773-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]iwni COSTANZA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 59/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA], ha impugnato tre avvisi di accertamento, in materia di Irpef, Irap ed Iva, relativi ai periodi di imposta 2007,2008 e 2009, con i quali l'Agenzia dell'entrate - a seguito di processo verbale nel quale era stata riscontrata l'inesistenza delle operazioni di cui alle fatture emesse dai terzi fornitori Mapel s.r.I., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. - ha recuperato a tassazione le maggiori imposte dovute. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Macerata ha rigettato il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale delle Marche ha accolto l'appello di quest'ultima. Propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, l'Agenzia delle entrate; resiste con controricorso la contribuente. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Entrambe le parti hanno prodotto memorie. Considerato che: 1. Preliminarmente, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, formulata dalla controricorrente per la ritenuta difformità della copia dell'atto notificatale a mezzo del servizio postale, che assume mancante della pagina n. 2. Infatti, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, la mancanza nella copia notificata del ricorso per cassazione, il cui originale risulti tempestivamente depositato, di una o più Ric. 2020 n. 12773 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- pagine non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma costituisce vizio della notifica sanabile, con efficacia "ex tunc", mediante nuova notifica di una copia integrale, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine fissato dalla Corte di cassazione, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18121 del 14/09/2016). Nel medesimo senso si è detto poi che finanche la notifica tramite PEC della copia del ricorso per cassazione che consti di un unico foglio, contenente esclusivamente il nome delle parti e il riferimento al provvedimento impugnato, non comporta l'inammissibilità del gravame ma costituisce un vizio del procedimento notificatorio con la conseguente possibilità di una sanatoria ex tunc mediante la rinnovazione della notifica, che peraltro deve ritenersi sanata anche dalla costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese (Cass. ez. 1 - , Sentenza n. 2961 del 08/02/2021). Nel caso di specie - nel quale la controricorrente si è costituita ritualmente, si è difesa puntualmente nel merito, non ha evidenziato specifiche lesioni del suo diritto al contraddittorio, derivate dalla pretesa anomalia della notifica del ricorso, e non ha chiesto all'uopo un termine difensivo - ogni ipotetico vizio della notifica stessa è stato quindi sanato. 2.Con l'unico motivo si deduce, in relazione all'art. 360, primo comma 1, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. e, in via diretta e conseguenziale, degli artt. 19, primo comma, e 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; dell'art. 39, primo Ric. 2020 n. 12773 sez. MT - ud. 16-11-2021 -3- comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; e dell'art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Premette la ricorrente Agenzia di aver fornito, con gli accertamenti in questione ed in giudizio, una serie di elementi indiziari in ordine alla natura di società cartiere delle ditte che figuravano quali fornitrici di manodopera alla contribuente, che sarebbero state prive di strutture adeguate, non avendo né personale dipendente, né macchinari o attrezzature sufficienti. La CTR, tuttavia, non avrebbe valutato unitariamente il complesso di tali elementi indiziari, limitandosi a supporre che le lavorazioni in questione fossero state affidate dalle ditte fornitrici a soggetti terzi « in sub-lavorazione, con compensi verosimilmente ridotti rispetto a quelli pattuiti con la committente», senza che la contribuente ne avesse consapevolezza, difettandone, secondo il giudice d'appello, la prova. Aggiunge la ricorrente che, fornita dall'Ufficio la prova (tramite il complesso di indizi non valutato correttamente dalla CTR) della qualità cartiera delle ditte fornitrici, sarebbe stato onere della contribuente dare la prova contraria, relativa all'effettiva sussistenza delle operazioni in questione, per cui avrebbe errato la CTR nel ritenere che fosse l'Amministrazione a dover dimostrare l'inesistenza di queste ultime. Inoltre, sostiene la ricorrente, la prova dell'esistenza delle operazioni non potrebbe dedursi, a differenza di quanto ritenuto dalla CTR, dalla regolare contabilizzazione delle stesse e dei relativi pagamenti, essendo noto, per giurisprudenza consolidata, che la rappresentazione esterna formale di scambi commerciali non effettivi costituisce il tipico accorgimento cui si ricorre in caso di operazioni inesistenti. Ric. 2020 n. 12773 sez. MT - ud. 16-11-2021 -4- 2.1. Ritiene il Collegio, discostandosi dalla proposta del relatore, che il motivo sia ammissibile, in quanto non attinge il merito e le valutazioni del giudice d'appello in ordine alla prova, ma l' individuazione e l' applicazione delle norme e dei principi in materia di ripartizione ed oggetto dell'onere della prova in tema di operazioni inesistenti; oltre che in materia di prova indiziaria, anche sotto il profilo della sussunzione degli indizi nella fattispecie legale astratta di cui all'art. 2729 cod. civ. e dei criteri con i quali va condotto il ragionamento inferenziale, competendo alla Corte di cassazione, investita del ricorso per violazione o falsa applicazione di norme, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, in motivazione, ai punti 14.8.1 e s.; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 19485 del 04/08/2017 n. 19485; Cass. Sez. L - , Sentenza n. 29635 del 16/11/2018; Cass. Sez. L - , Sentenza n. 18611 del 30/06/2021). 2.2. Appare opportuno premettere che dalla sentenza impugnata e dal corpo del ricorso e del controricorso, emerge che l'oggetto cristallizzato della controversia attiene l'inesistenza oggettiva delle operazioni in questione. Tanto premesso, in ordine alla distribuzione dell'onere della prova nella materia controversa, secondo consolidato orientamento di questa Corte (recentemente ribadito anche da Cass., Sez. 5-, 16/06/2020, n. 11624, dalla cui motivazione sono tratte le argomentazioni che seguono) «ai fini della identificazione del soggetto onerato della prova, nella ipotesi di Ric. 2020 n. 12773 sez. MT - ud. 16-11-2021 -5- contestazione formulata dall'Ufficio in ordine alla inesistenza, o parziale inesistenza, delle operazioni commerciali fatturate, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato in tema di iva (ma i principi valgono per tutte le imposte accertabili mediante la contestazione della veridicità delle fatturazioni) che qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibile, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili» (Cass., sent. n. 19352 del 2018; n. 29002 del 2017; n. 428 del 2015; n. 17977 del 2013). In particolare, questa Corte, nelle ipotesi, come quella di specie, di operazioni oggettivamente inesistenti, ha affermato che «ove la fattura costituisce in tutto o in parte mera espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere da alcuno, l'amministrazione ha l'onere di fornire elementi probatori, anche in forma indiziaria e presuntiva (Cass. nn. 21953/07, 9784/10, 9108/12, 15741/12, 23560/12; 27718/13, 20059/2014, 26486/14, 9363/15; nello stesso senso C. Giust. 6 luglio 2006, C-439/04; 21 febbraio 2006, C- 255/02; 21 giugno 2012, C-80/11; 6 dicembre 2012, C- 285/11; 31 novembre 2013, C-642/11), del fatto che l'operazione fatturata non è stata effettuata, dopo di che spetta al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate; tale prova, tuttavia, non può consistere Ric. 2020 n. 12773 sez. MT - ud. 16-11-2021 -6- nella esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili e vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (Cass. nn. 28572 del 2017; 5406 del 2016, 28683 del 2015, 428 del 2015, 12802 del 2011, 15228 del 2001); e comunque, una volta accertata l'assenza dell'operazione, è escluso che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente [rilevante invece nella diversa ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti], il quale ovviamente sa bene se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il prezzo o corrispettivo» (Cass. n. 18118 del 2016, in motivazione; Cass. n. 16473 del 2018). Ed è stato ribadito che «Ai fini del diritto alla deduzione di costi inerenti ex art. 109 TUIR e della detrazione di Iva ex art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, è necessaria la regolare tenuta delle scritture contabili e delle fatture che, ai fini dell'Iva, sono idonee a rappresentare il costo dell'impresa e che devono contenere oggetto e corrispettivo di ogni operazione commerciale, sicché, in caso di operazioni ritenute dall'Amministrazione inesistenti, spetta a quest'ultima l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell'operazione e non al contribuente la sua effettività, essendo questi chiamato a fornire la prova contraria soltanto quando sia assolto l'onere probatorio gravante sulla prima.» (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 28246 del 11/12/2020). Quanto alla prova di cui è onerata l'Amministrazione, che può dunque avere anche solo natura indiziaria, la Corte ha affermato che ai fini dell'accertamento tributario relativo sia Ric. 2020 n. 12773 sez. MT - ud. 16-11-2021 -7- all'imposizione diretta che all'IVA, la legge - rispettivamente art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 (richiamato dal successivo art. 40 per quanto riguarda la rettifica delle dichiarazioni di soggetti diversi dalle persone fisiche) ed art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 - dispone che l'inesistenza di passività dichiarate, nel primo caso, o le false indicazioni, nel secondo, possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe". Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, comma 2,c.c. (Cass., ord. n. 14237 del 2017). Pertanto, secondo questa Corte, «In tema d'IVA, l'Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente Ric. 2020 n. 12773 sez. MT - ud. 16-11-2021 -8- se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo.» (Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18118 del 14/09/2016, cit.; conforme, in motivazione, Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16473 del 2018, cit.). La prova, pure indiziaria, dell'inesistenza oggettiva dell'operazione, della quale è onerata l'Amministrazione, può essere peraltro assolta anche «mediante la dimostrazione che l'emittente è una "cartiera" o una società "fantasma"» (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 17619 del 05/07/2018; conformi Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 27554 del 30/10/2018), poiché «costituisce valido elemento indiziario la circostanza che il soggetto che ha emesso la fattura era privo di idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), posto che è ragionevole inferire che dalla suddetta mancanza degli elementi essenziali per potere operare quale operatore commerciale possa farsi discendere la considerazione conclusiva della mancata realizzazione dell'operazione indicata in fattura» (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 28628 del 18/10/2021, in motivazione). Nel caso di specie, la CTR non si è adeguata a tali principi in tema di distribuzione dell'onere della prova, in quanto, prima di censurare l'Ufficio per aver sostenuto che la contribuente non avesse fornito la prova dell'esistenza delle operazioni, non ha premesso la valutazione del complesso di elementi indiziari (richiamati, ed in parte riprodotti, per autosufficienza nel ricorso erariale) attraverso i quali l'Amministrazione ha inteso provare la natura cartiera delle fornitrici, e quindi l'inesistenza oggettiva delle operazioni, al fine di valutare se il relativo apporto istruttorio erariale fosse o meno idoneo a trasferire, Ric. 2020 n. 12773 sez. MT - ud. 16-11-2021 -9- in base ai principi già richiamati, alla stessa contribuente l'onere della prova contraria. Né comunque, al fine di escludere la natura cartiera delle fornitrici, potrebbe valere la considerazione, da parte della CTR, che esse avrebbero svolto le loro operazioni tramite "terzisti", poiché si tratta della valutazione di un'unica circostanza, isolata dal contesto degli ulteriori elementi indiziari, ed in particolare da quelli (evidenziati nel ricorso e negli avvisi d'accertamento richiamati) diretti a dimostrare l'asserita inconsistenza strutturale delle stesse ditte campane alle quali le fornitrici si sarebbero rivolte. Infatti, come questa Corte ha già rilevato, in tema di prova per presunzioni, il giudice è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Ne consegue che deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento ( cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. Ric. 2020 n. 12773 sez. MT - ud. 16-11-2021 -10- 9059 del 12/04/2018; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27410 del 25/10/2019). Il giudice a quo, dunque, è venuto meno all'obbligo di «valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'amministrazione finanziaria, estrinsecando in motivazione i risultati del proprio giudizio; solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, a tanto onerato dall'art. 2697, comma secondo, cod. civ..» (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 28628 del 18/10/2021, cit., in motivazione). La CTR, come sostenuto dalla ricorrente, ha inoltre errato nel ritenere che la prova dell'effettiva esistenza delle operazioni potesse trarsi dalla mera contabilizzazione dei quantitativi della merce lavorata che ne sarebbe stata oggetto e della merce prodotta e venduta dalla contribuente, in quanto, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati costituiscono i mezzi che vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 33915 del 19/12/2019). 2.3. Inoltre, premesso che in tema di presunzioni compete alla Corte di cassazione, investita del ricorso per violazione o falsa applicazione di norme, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, in motivazione, ai punti Ric. 2020 n. 12773 sez. MT - ud. 16-11-2021 -11- 14.8.1 e s.; Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 19485 del 04/08/2017 n. 19485; Cass. Sez. L - , Sentenza n. 29635 del 16/11/2018; Cass. Sez. L - , Sentenza n. 18611 del 30/06/2021) , deve rilevarsi che nel caso di specie, si controverte di operazioni oggettivamente inesistenti, assumendo l'Amministrazione che le forniture in questione non sarebbero state affatto eseguite ( e non che sarebbero state effettuate, ma fatturate ad un costo superiore a quello reale), con la conseguenza che la circostanza della «congruità dei prezzi applicati dalle società» fornitrici non è di per sé significativa, ai fini indiziari, dell'effettività della fornitura. E comunque, come risulta dal ricorso introduttivo della contribuente (allegato dall'Agenzia al ricorso per cassazione e in quest'ultimo richiamato puntualmente in parte qua), la stessa Fioretti neppure aveva dedotto la congruità dei corrispettivi, che assumeva di aver effettivamente pagato ai fornitori, come indizio dell' an delle relative operazioni, ma lo aveva invocato a sostegno della propria buona fede, rispetto alla contestata inesistenza oggettiva di queste ultime (sull'irrilevanza di tale elemento soggettivo nel caso di specie v. infra) . Infine, relativamente alla considerazione della CTR relativa alla mancata prova che la contribuente fosse consapevole della circostanza che le fornitrici avessero operato tramite terzisti, deve rammentarsi che, nel caso di specie, si controverte pacificamente di operazioni oggettivamente inesistenti, che si assumono mai compiute, e che l'elemento relativo all'intervento di terzi è stato dedotto in giudizio - e valutato dalla stessa CTR- solo come dato fattuale capace di dimostrare, o meno, l'esistenza oggettiva delle medesime operazioni, sotto il profilo dell'idoneità delle fornitrici ad effettuare comunque le relative prestazioni, nonostante non Ric. 2020 n. 12773 sez. MT - ud. 16-11-2021 -12- fossero di per sé sole adeguatamente strutturate, per carenze di mezzi e di personale, servendosi appunto delle risorse di terzi, in virtù di un preteso rapporto contrattuale meramente interno con questi ultimi. Non è quindi oggetto del giudizio l'ipotetica inesistenza soggettiva delle operazioni in questione (come del resto risulta dalle difese della stessa controricorrente, che né dà pure atto a pag. 12), nel senso che esse siano state realmente effettuate, ma da soggetti diversi. Tanto premesso, va allora rammentato che, con riferimento alla prova della consapevolezza di partecipare ad una frode, questa Corte ha già più volte precisato che, in tema d'Iva, l'amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l'indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, una volta accertata l'assenza dell'operazione, non è configurabile la buona fede di quest'ultimo, che sa certamente se ed in quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per la quale ha versato il corrispettivo (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 28628 del 18/10/2021; Cass. civ., 10 novembre 2020, n. 25113; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18118 del 14/09/2016). Sul presupposto dell'esistenza oggettiva delle operazioni, che è invece negato nel caso di specie, si basano peraltro anche gli arresti giurisprudenziali eurounitari, in materia di consapevolezza del contribuente, citati dalla controricorrente, nei quali si premette infatti che « le questioni poste si fondano sulle premesse secondo cui, in primo luogo, l'operazione invocata a fondamento del diritto a Ric. 2020 n. 12773 sez. MT - ud. 16-11-2021 -13- detrazione è stata effettuata» e «ricorrono le condizioni di sostanza», oltre che di forma, per l'esercizio del diritto a detrazione ( CGUE, sent. 22/06/2012 in cause riunite C-80/11 e C-142/11, punti 44 e 52) ; e che « risulta che la PPUH [OSCURATO:PERSONA], la quale ha intenzione di esercitare il diritto alla detrazione in qualità di soggetto passivo ai sensi della sesta direttiva, ha effettivamente ricevuto e pagato i beni in questione» ( CGUE, sent. 22/10/2015 in causa C-277/14, punto 30). E comunque, come questa Corte ha già rilevato, in tema di IVA, la volontaria utilizzazione di documentazione fiscale non corrispondente alla realtà economica (che deriverebbe dalla necessaria consapevolezza dell'inesistenza oggettiva della prestazione, mai effettivamente ricevuta), configurando nei confronti del contribuente la partecipazione ad una frode fiscale, gli impedisce di avvalersi del principio della tutela del terzo di buona fede, così come delineato dalla giurisprudenza unionale (cfr. CGCE 6 luglio 2009, in cause riunite C-439/04 e C-440/04) e preclude, quindi, la detraibilità dell'imposta risultante dalle fatture. » (Cass. , Sez. 5 - , Ordinanza n. 17335 del 19/08/2020; cfr. altresì Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 15288 del 17/07/2020). Deve pertanto ritenersi che la CTR non si sia conformata a tali principi, in quanto ha ritenuto necessaria specificamente la prova della malafede della contribuente, pur vertendosi in tema di operazioni oggettivamente inesistenti (e ferma restando ovviamente la necessità di accertare tale inesistenza, in base ai criteri già richiamati). 2.4. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per i necessari accertamenti in fatto, in applicazione dei predetti principi. Ric. 2020 n. 12773 sez. MT - ud. 16-1