Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01125/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Lecce del 16 ottobre 2023, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Lecce il 13 ottobre 2020 e previo riconoscimento delle attenuanti generiche, ha rideterminato in anni 1 di reclusione ed euro 200 di multa ciascuno la pena inflitta a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti colpevoli del reato ex art. 110 e 349 cod. pen., accertato in Matino il 5 marzo 2019.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza degli imputati, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato gli accertamenti di P.G., da cui è emerso che i fratelli Potenza, titolari di un'azienda di autodemolizioni insistente su un terreno sottoposto a sequestro penale nel settembre 2015 ed entrambi nominati custodi giudiziali, furono sorpresi nel marzo 2019 mentre erano intenti in attività di manipolazione e commercio della merce presente nel lotto in questione, cui accedevano reiteratamente, noncuranti del vincolo reale apposto, per cui legittimamente è stato ritenuto ravvisabile il reato contestato, dovendosi considerare che i lavori di bonifica, per i quali fu consentito l'accesso al sito tre anni prima, nel 2016, non risulta siano stati portati a definitivo compimento, essendosi previsto, peraltro, che gli accessi finalizzati alla bonifica avvenissero solo sotto il controllo della P.G. e che la bonifica avvenisse previo conferimento in discarica autorizzata, requisiti questi non dimostrati nel caso di specie.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è anch'esso manifestamente infondato, dovendosi escludere profili di travisamento delle prove o vizi logici della motivazione della sentenza impugnata che, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., ha rimarcato, in maniera non irragionevole, il prosieguo da parte degli imputati, peraltro entrambi recidivi reiterati, di un'attività non consentita, indice questo della non occasionalità della condotta illecita.

Evidenziato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere a carico dei ricorrenti del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile &ricorseee condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 13 settem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Lecce del 16 ottobre 2023, che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Lecce il 13 ottobre 2020 e previo riconoscimento delle attenuanti generiche, ha rideterminato in anni 1 di reclusione ed euro 200 di multa ciascuno la pena inflitta a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti colpevoli del reato ex art. 110 e 349 cod. pen., accertato in Matino il 5 marzo 2019. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza degli imputati, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato gli accertamenti di P.G., da cui è emerso che i fratelli Potenza, titolari di un'azienda di autodemolizioni insistente su un terreno sottoposto a sequestro penale nel settembre 2015 ed entrambi nominati custodi giudiziali, furono sorpresi nel marzo 2019 mentre erano intenti in attività di manipolazione e commercio della merce presente nel lotto in questione, cui accedevano reiteratamente, noncuranti del vincolo reale apposto, per cui legittimamente è stato ritenuto ravvisabile il reato contestato, dovendosi considerare che i lavori di bonifica, per i quali fu consentito l'accesso al sito tre anni prima, nel 2016, non risulta siano stati portati a definitivo compimento, essendosi previsto, peraltro, che gli accessi finalizzati alla bonifica avvenissero solo sotto il controllo della P.G. e che la bonifica avvenisse previo conferimento in discarica autorizzata, requisiti questi non dimostrati nel caso di specie. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è anch'esso manifestamente infondato, dovendosi escludere profili di travisamento delle prove o vizi logici della motivazione della sentenza impugnata che, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., ha rimarcato, in maniera non irragionevole, il prosieguo da parte degli imputati, peraltro entrambi recidivi reiterati, di un'attività non consentita, indice questo della non occasionalità della condotta illecita. Evidenziato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere a carico dei ricorrenti del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile &ricorseee condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 settem