CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 18914/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1088/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato i n [OSCURATO:PERSONA] 290, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 982/2016 depositata il 05/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G.N. 1088/2017 Pag.Rilevato che: 1. con sentenza n. 982 del 2016 la Corte d’appello di Milano, in riforma della pronuncia di primo grado, accoglieva il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lavoratrici part- timetutte dipendenti, con diverse qualifiche, dell ’[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] - Ospedale Civile di Legnano), teso ad ottenere l’accertamento, previa disapplicazione e/o declaratoria di illegittimità e/o di invalidità dell’art. 19 del Regolamento aziendale del 2.5.2011, dell’illegittimità della modificazione unilaterale dei contratti di lavoro effettuata dall’Ospedale convenuto e, di conseguenza, l’accertamento del loro diritto al mantenimento delle condizioni di lavoro part-timeprecedentemente pattuite; 2. a tal fine, premetteva che, con l’art. 16 della L. n. 183 del 2010, il legislatore riconosceva alle pubbliche Amministrazioni la facoltà, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge - ossia il 23.5.2011 - di “rivalutare” i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, trasformazione che, prima della precedente riforma del 2008 (exart. 73 D.L. n. 112/2008, poi convertito in L. n. 133/2008), integrava un diritto insindacabile del lavoratore che l’Amministrazione, in virtù dell’art. 58 L. 662/1996, poteva negare solo in presenza di uno specifico conflitto di interessi con l’attività svolta; ricordava, inoltre, che con deliberazione n. 200 del 20.5.2011, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva approvato, di concerto con le [OSCURATO:PERSONA], il regolamento per la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale del personale del comparto; l’art. 19 di tale regolamento delineava il percorso procedurale da seguire per la nuova valutazione dei part-time concessi, nel senso di prevedere una “mappatura” delle organizzazioni aziendali, da completare entro il 31.12.2011, in grado di evidenziare i posti ricopribili con personale assunto a tempo parziale. Inoltre, il medesimo articolo, prevedeva che, in attesa della richiamata “mappatura”, i part-time già concessi si consideravano in scadenza il 30.04.2012; 3. tanto premesso, la Corte territoriale, richiamandosi alla Sent. n. 224 del 2013 della Corte costituzionale, concludeva per l’accoglimento del gravame proposto dalle lavoratrici, sulla base della considerazione, opposta rispetto a quella di primo grado, della natura perentoria del termine semestrale indicato dalla L. 183 del 2010; 4. avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione l’Azienda ospedaliera, affidandolo a due motivi di censura; R.G.N. 1088/2017 Pag.5. le lavoratrici hanno resistito con controricorso; 6. entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 1. con il primo motivo, relativo alla sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], l’Amministrazione denuncia la violazione dell’art. 100 cod. proc. civ., lamentando un difetto assoluto di motivazione; in particolare, rileva l’Azienda che la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito della proposizione dell’atto di appello, ha sottoscritto un contratto individuale di lavoro con il quale si manteneva il rapporto a part-time“orizzontale” concordato fin dal 1997; discenderebbe da ciò l’inammissibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse; tale inammissibilità, tempestivamente sollevata, non ha trovato riscontro alcuno nelle argomentazioni del giudice di secondo grado, realizzandosi, così, un’illegittimità della sentenza per difetto assoluto di motivazione; 2. Il motivo è infondato; non vi è alcuna omessa motivazione avendo la Corte affermato - a p. 7 della sentenza -come “non sia possibile ravvisare per la [OSCURATO:PERSONA], pur nell’avvenuta conferma nei suoi confronti del rapporto di lavoro a tempo parziale […] il venir meno di un suo interesse ad ottenere una tale pronuncia”; semmai poteva essere dichiarata (se vi fosse stato il consenso della controparte) cessata la materia del contendere; invece, come si evince dal controricorso, era stata dedotta l’esistenza di una situazione di fatto legittimante la persistenza dell’interesse ad agire in capo alla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] (si era, in particolare, evidenziato che, a differenza con il passato, il mantenimento dell’orario di lavoro part-time è subordinato al persistere di una grave situazione familiare lamentata dalla lavoratrice; di talché, nel momento in cui tale grave situazione familiare dovesse venire meno, l’Amministrazione potrebbe unilateralmente modificare gli orari pattuiti); quindi, anche a seguito del nuovo contratto stipulato tra la lavoratrice e la ricorrente, permaneval’interesse di cui all’art. 100 cod. proc. civ.; in ogni caso, l’accertamento di quella situazione di fatto, che costituisce la causa della persistenza dell’interesse ad agire, richiederebbe un accertamento nel merito (analisi del contratto ecc.) preclusoin sede di legittimità; 3. con il secondo rilievo, l’Azienda deduce la violazione dell’art. 16 della L. n. 183 del 2010; assume che il potere attribuito alle pubbliche Amministrazioni dalla novella del 2010, non aveva ad oggetto la modifica dei singoli rapporti di lavoro a tempo parziale, R.G.N. 1088/2017 Pag.bensì la “rivalutazione” dei part-time già in essere, dovendosi intendere, con tale espressione, l’analisi dell’intero assetto organizzativo dell’Azienda (che nel caso di specie, riguardava più di 500 posizioni diverse), in funzione di una revisione dei contratti a tempo parziale; in altri termini, la riforma del 2010, più che introdurre un termine perentorio per la ri-trasformazione dei contratti da tempo parziale a tempo pieno, ha voluto dare un “impulso” concreto alle Amministrazioni, finalizzato, in linea con la riforma del 2008, ad una nuova valutazione dei rapporti trasformati che, anche al di là del termine semestrale, potrebbe eventualmente portare ad una modifica dei rapporti part-time; 4. il rilievo non è fondato; 5. in via preliminare, è opportuno rilevare che l’art. 16 della legge n. 183 del 2010 riguarda la posizione dei dipendenti pubblici che avevano ottenuto di passare dal tempo pieno al tempo parziale, ai sensi del dettato originario dell’art. 1, comma 558, della legge n. 662 del 1996: con tale disposizione, infatti, si riconosceva in capo ai lavoratori un diritto potestativo di trasformazione; il citato art. 16 prevede che, in sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall’art. 73 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, le Amministrazioni pubbliche - di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs.30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni - possano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 183/2010, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore dell’art. 73 del D.L. n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133; in base a quest’ultima disposizione, infatti, il soddisfacimento delle richieste di part-timeavanzate dai lavoratori pubblici non è più automatico, come in passato, ma è subordinato alla mancanza di pregiudizio (verificata di volta in volta) per il buon andamento dell’organizzazione; la norma, dunque, consente, alle pubbliche Amministrazioni di rinnovare la valutazione -ancorché nel termine circoscritto di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore e nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede - dei provvedimenti di concessione della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale adottati prima della riforma del 2008 (in questi termini, Cass.n. 3804 del 2019 e Corte Cost. n. 224 del 2013); alla luce di quanto detto, è agevole desumere che l’art. 16 della legge n. 183 del 2010 si pone, in conformità con la riforma del 2008, come una norma speciale e derogatoria, tanto, rispetto al regime generale del contratto, quanto nei confronti della R.G.N. 1088/2017 Pag.disciplina vigente fino al 2008. Innanzitutto, deroga al regime “comune” del contratto in quanto attribuisce all’Amministrazione il potere di modificare unilateralmente le condizioni del rapporto di lavoro; seppur, tale potere, venga ancorato ad alcuni requisiti essenziali, quali le condizioni familiari e i canoni di correttezza e buona fede; 6. in secondo luogo, la norma sancisce un cambio di rotta drastico rispetto alla disciplina del ‘96, la quale, invece, stabiliva un automatismo di attribuzione del part - timealla richiesta del lavoratore; l’eccezionalità della previsione, pertanto, richiede una particolare attenzione nel momento dell’esercizio del potere unilaterale di trasformazione; stante questa specialità, tale potere è stato delimitato dal legislatore entro uno specifico arco temporale, superato il quale torna applicabile il regime generale del contratto; perciò, un’eventuale modifica del rapporto di lavoro richiederebbe l’accordo delle parti, salvo espresse deroghe previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva; 7. a conferma di quanto detto è possibile richiamare anche la giurisprudenza di costituzionalità; sull’argomento, infatti, è intervenuto anche il giudice delle leggi che, con la sentenza n. 224 del 2013, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 16 della legge in esame, impugnato in relazione agli artt. 10, 35, terzo comma, e 117, primo comma, Cost.; dalla letturadi questa pronuncia si possono trarre degli inequivocabili argomenti, utilizzati dal giudice delle leggi, al fine di riconoscere carattere perentorio al termine semestrale di cui all’art. 16 L. n. 183/2010; si pensi, in particolare, al passaggio in cui laCorte afferma che: «La disposizione censurata consente, dunque, alle pubbliche amministrazioni di rinnovare la valutazione -ancorché nel termine circoscritto di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore e, beninteso, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede -dei "vecchi" provvedimenti di concessione della trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale: quelli, cioè, obbligatoriamente adottati prima della riforma del 2008 per effetto della soggezione deldatore di lavoro pubblico al diritto potestativo attribuito ai lavoratori dalla disciplina previgente. In forza del censurato art. 16, la riconferma di tali provvedimenti può essere negata nell’arco temporale di un semestre» ed ancora a quello in cui è pr ecisato che: « In definitiva, il lavoratore non è assoggettato incondizionatamente alle determinazioni unilaterali del datore di lavoro pubblico ai fini della trasformazione del rapporto da part-time a full-time. L’iniziativa dell’amministrazione, infatti, dev’essere sorretta da serie ragioni organizzative e gestionali ed attuata nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede. In mancanza R.G.N. 1088/2017 Pag.di tali presupposti, il dipendente può legittimamente rifiutare di passare al tempo pieno e, per ciò solo, non può mai essere licenziato. Così interpretata, la possibilità di "revisione" del part-time riconosciuta alle pubbliche amministrazioni dall’art. 16 della legge n. 183 del 2010 (oltre tutto contenuta entro limiti stringenti di tempo) è da ritenere perfettamentecompatibile con i principi desumibili dall ’invocata clausola 5, punto 2, della direttiva 97/81/CE, donde la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, con la interposizione di detta clausola, in relazione al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario»; 8. la ratio del termine stringente, indice della natura perentoria dello stesso, comporta anche l’infondatezza del rilievo proposto anche nella parte in cui il ricorrente ha censurato la lettura data dalla Corte territoriale all’espressione “rivalutazione” contenuta nella disposizione in esame; a tal fine, oltre a richiamarsi quanto già sopra detto, è sufficiente rilevare che una interpretazione quale quella proposta dal ricorrente finirebbe per svuotare di significato il dato letterale di una disposizione che, proprio in ragione del suo carattere eccezionale e derogatorio, è esplicita nel limitare temporalmente il potere autoritativo riconosciuto alle pubbliche Amministrazioni; chiara, sul punto, è la Corte costituzionale, la quale, nella sentenza sopra citata, afferma che: «In forza del censurato art. 16, la riconferma di tali provvedimenti può essere negata nell’arco temporale di un semestre»; anche secondo il Giudice delle leggi, non vi è una valutazione nel senso indicato dal ricorrente, ma una “negazione” della riconferma dei provvedimenti, intendendosi con ciò, evidentemente, la conclusione entro sei mesi del procedimento e non il suo mero inizio; 9. il ricorso deve, pertanto, essere rigettato; 10. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; 11. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.600,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ri