CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 luglio 2026
Cassazione n. 22786/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'STEFANIA, [OSCURATO:PERSONA], DIDONE' FRANCESCA, FARRONATOCHIARA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FRIGOSUSANNA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 7213/2022PONTAROLLO CARLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Numero sezionale 2241/2026Numero di raccolta generale 22786/2026PURGATO CHIARA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]SCOMAZZON ORNELLA, [OSCURATO:PERSONA], SONDAGIOVANNAMARIA, [OSCURATO:PERSONA], TELLATINIVANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti – ricorrenti incidentali -nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FARRESINMARILISA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza n. 355/2021 della CORTE D'APPELLO diVENEZIA, depositata il 06/09/2021 R.G.N. 191/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 06/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello diVenezia rigettava il gravame proposto dall’Azienda ULSS n.7Pedemontana avverso sentenza del Tribunale di Vicenza n.816/2017.2. Gli appellati, dipendenti della ULSS n. 3 Bassano del Grappa, poiincorporata nell’appellante, infermieri, avevano chiesto ed ottenuto,prima del 25/6/2008, la trasformazione dei loro rapporti di lavoro daltempo pieno al tempo parziale. L’Azienda aveva poi deliberato, il6/5/2011, di procedere, in base all’art. 16 della legge n.183/2010, adun programma di revisione dei rapporti in questione, dettando i criterigenerali della rivalutazione, ponendo a tal fine il termine del 1/10/2016.Numero registro generale 7213/2022Numero sezionale 2241/20263. I lavoratori avevano contestato la legitNtuimeirot àdi raccdoltea lglean erale 22786/2026Data pubblicazione 06/07/2026trasformazione unilaterale così programmata.4. Il Tribunale, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dallaconvenuta, aveva accolto la domanda attorea, perché (in sintesi, e perquanto rileva in rapporto ai motivi di ricorso) il differimento di efficaciadella delibera, in sé conforme a buona fede, evidenziava non di menocome fossero state omesse le valutazioni prescritte dall’art. 16 cit.,rimesse ad un successivo emanando provvedimento quanto alladefinizione del piano aziendale ed alla regolamentazione dell’istituto,ed il termine di 180 giorni era ormai scaduto.5. L’Azienda aveva proposto appello lamentando la contrarietà aldato normativo dell’assunto secondo il quale la rivalutazione delleposizioni individuali dei lavoratori dovesse avvenire nel termine di 180giorni, essendo invece sufficiente che, entro quel termine,l’Amministrazione avesse deciso la revisione del pregresso, dettato icriteri generali della rivalutazione. Aveva ancora adombratol’illegittimità costituzionale dell’art. 16 cit. per irragionevoleequiparazione di regime temporale per Aziende delle più disparatepossibili dimensioni.6. La Corte di Appello rigettava il gravame perché (in sintesi): l’art.16 della legge n.183/2010, come chiarito da Cort. Cost. n. 224/2013,era disposizione del tutto eccezionale, introdotta con la specifica finalitàdi consentire alle Amministrazioni che, prima dell’entrata in vigoredell’art. 73 del d.l. n.112/2008, conv. in legge n. 133/2008, avevanodovuto subire la trasformazione a tempo parziale di rapporti a tempopieno in forza dell’esercizio dei diritti potestativi prima previsti dal testooriginario dell’art.1, comma 58, della legge n.662/96, di rivalutare i(singoli) provvedimenti già adottati alla luce delle esigenze poipresidiate dalla modifica della disposizione. La possibilità incontravadue limiti: il rispetto del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore dellaNumero registro generale 7213/2022Numero sezionale 2241/2026legge (termine finale: 23/5/2011) ed il rispetto deNiu mepror idni rcacìpcoilt a gdeni erale 22786/2026Data pubblicazione 06/07/2026correttezza e buona fede.La natura eccezionale della previsione emergeva ulteriormente dal fattoche Cort. Cost. n. 224/2013 cit., nello scrutinare la legittimitàcostituzionale della disposizione in rapporto alla tutela eurounitaria deirapporti a tempo parziale, ne aveva escluso la violazione, sul rilievo cheil potere datoriale era «Saldamente ancorato alla presenza obiettiva diverificabili esigenze di funzionalità dell'organizzazione amministrativa econdizionato a modalità di esercizio scrupolosamente rispettose deicanoni generali di correttezza e di buona fede».Alla luce di ciò, doveva ritenersi che l’art. 16 cit. esigesse che entro il23/5/2011 le singole posizioni fossero rivalutate, non essendosufficiente la manifestazione generale dell’intenzione di avvalersi dellapossibilità in questione, quale intervenuta, nell’imminenza dellascadenza del termine, solo il 6/5/2011, con una delibera che avevademandato ad un successivo provvedimento l’adozione di unregolamento e di un piano aziendale, trattandosi di meri attiprodromici, generali e programmatici. Tanto peraltro emergeva dallostesso tenore testuale dell’art. 16, che prevedeva che in quel terminel’Amministrazione potesse «Sottoporre a nuova valutazione iprovvedimenti di concessione della trasformazione...». D’altro canto,l’Azienda ammetteva che trattavasi di termine perentorio e quantoaccaduto, permettendo il differimento sine die, secondo il mero arbitriodell’Ente, delle rivalutazioni dei singoli contratti, era evidentementecontrario al principio di certezza dei rapporti giuridici.Non poteva ritenersi altrimenti in ragione dell’elevato numero deicontratti e delle dimensioni dell’Azienda, tanto più che questa Cortenella sentenza n. 384/2019 aveva applicato l’art. 16 al Ministero dellaGiustizia.Né poteva rilevare il fatto che solo il 15/3/2011 la Giunta regionaleavesse definito le linee di indirizzo per la gestione dell’istituto del tempoNumero registro generale 7213/2022Numero sezionale 2241/2026parziale, rappresentando le esigenze dell’Azienda che imNupmoerno edivraaccnoolta gdeni erale 22786/2026Data pubblicazione 06/07/2026ricorrere alla rivalutazione per 484 lavoratori, stabilendone l’iterprocedimentale, posto che l’Azienda non aveva allegato di aversollecitato la Regione, né dimostrato l’impossibilità di agire nel rispettodel termine.Né era prospettabile l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 cit., postoche un termine fisso non poteva divenire mobile in ragione delledimensioni del destinatario della disposizione che lo poneva.7. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Azienda con attoaffidato a tre motivi.8. Resistono i lavoratori in epigrafe con controricorso contenentericorso incidentale affidato ad un motivo, al quale l’Azienda resiste concontroricorso.9. Entrambe le parti hanno presentato memoria.10. Il primo motivo di ricorso principale denuncia, in relazione aln.3 del primo comma dell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazionedell’art. 16 della legge n.183/2010 e dell’art. 1362 c.c.Si censura l’esegesi dell’art. 16 operata dalla Corte territoriale in quantobasata esclusivamente su un assunto di eccezionalità contraddettadalla pur riconosciuta ratio della disposizione. L’esegesi dovrebbe tenerconto della dimensione collettiva della fattispecie, non solo riguardo aifruitori precedenti per causa potestativa, ma dei successivi, e dei futuriaspiranti, in potenziale conflitto tra loro e coi primi, magari titolari diinteressi più cogenti e meritevoli di tutela, che richiedeva uncoinvolgimento delle OO.SS. e l’adozione di regole che erano state poiintrodotte nella delibera del 15/2/2012, anche per necessità di rispettodel canone di buona fede. E dovrebbe anche tener conto del criterio dicompatibilità del tempo parziale con l’organizzazione dei servizi,costituente oggetto della delibera regionale, che a tal fine, nell’ambitodei propri poteri di indirizzo, aveva disposto la proceduralizzazione dellaintera materia dei rapporti a tempo parziale, richiamando un accordoNumero registro generale 7213/2022Numero sezionale 2241/2026sindacale di pochi giorni prima, che aveva recepito. L’artN.u m1e6ro dai rnacdcoaltavgae,n erale 22786/2026Data pubblicazione 06/07/2026pertanto, interpretato nel senso che nei 180 giorni bastassemanifestare la volontà di avvalersi della disposizione. Né sussisteva ilproblema del sine die, essendosi rinviato all’ ottobre 2016 il momentoin cui i rapporti in questione sarebbero divenuti a tempo pieno, salvodiverso esito della procedura di confronto sindacale intrapresa, confutura applicazione delle regole in materia di part-time in genere.Sotto il profilo della violazione dell’art. 1362 c.c., la censura è riferitaall’erronea interpretazione della delibera del 2011, additata a mero attodi programmazione generica, mentre la stessa evidenziava la volontà11. Il secondo motivo di ricorso principale denuncia, in subordine,la stessa violazione di legge, previa sollevazione di questione dilegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 della Costituzione.Si reitera l’argomento per cui il termine di 180 giorni inteso in sensostretto non tiene conto dell’impossibilità di applicare la stessa regola aprescindere dalla natura, dalle dimensioni, dal contesto e daicondizionamenti operativi di ogni pubblica amministrazione.12. Il terzo motivo di ricorso principale denuncia, in relazione aln.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazionedegli artt. 91 e 132 c.p.c., e dell’art. 4, comma 2, del DM n. 55/2014.Si censura la statuizione di condanna al pagamento delle spese delgiudizio di appello, liquidate per compensi in €. 10.000,00 in asseritaapplicazione degli importi medi dello scaglione di riferimento per ilvalore della causa, con l’aumento previsto dall’art.4, comma 2, del DMper il numero di soggetti costituiti aventi la stessa posizioneprocessuale ed assistiti dagli stessi difensori, per omessa motivazionedell’aumento, previsto come facoltativo.13. Il motivo di ricorso incidentale denuncia, in relazione al n.3 delprimo comma dell’art. 360 c.p.c. violazione dell’art. 10 c.p.c., e degliartt. 4, comma 2 e 5, comma 6 del DM n.55/2014.Numero registro generale 7213/2022Numero sezionale 2241/2026La statuizione sulle spese è censurata perché, essendosi Naulmlergo adi traoc cdoltaa lglean erale 22786/2026Data pubblicazione 06/07/2026stessa Azienda in modo incontroverso che la causa era di valoreindeterminabile, il valore medio minimo (da 26.000 a 52.000 euro), alquale la stessa Corte di merito si era riferita, era pari a €. 6.615,00,sicché, essendo i ricorrenti 43, la maggiorazione di cui all’art.4, comma2 del decreto doveva essere pari, per i primi dieci assistiti successivi alprimo, a €. 19.845,50, e per i successivi 20 a €. 13.230,00, per untotale di €.33.075,00.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’art. 16 della legge n.183/2010 prevede che: «In sede di primaapplicazione delle disposizioni introdotte dall'articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge6 agosto 2008, n.133, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successivemodificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buonafede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti diconcessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pienoa tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore delcitato decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni,dalla legge n.133 del 2008».2. I primi due motivi del ricorso principale pongono una questione,quella degli adempimenti che le Amministrazioni dovevano compierenel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge,sulla quale questa Corte ha espresso orientamenti contrastanti.3. Cass. n. 32228/2022, in un caso, simile a quello qui in esame,in cui l’Amministrazione aveva manifestato, nel termine di legge, lavolontà di avvalersi del potere di trasformazione per alcuni dei rapportia tempo parziale interessati, disponendone nel frattempo una prorogaall’esito della quale sarebbero state assunte le decisioni definitive, oltrea giudicare tale comportamento conforme al principio generale di buonaNumero registro generale 7213/2022fede, a fronte del motivo di ricorso secondo il quale la norNmumaetroivsaez ionale 2241/2026Numero di raccolta generale 22786/2026imponeva una decisione immediata, ha affermato che «Il contenutoData pubblicazione 06/07/2026delle delibere del febbraio-maggio 2011 manifestava l’intento della ASLdi sottoporre tutti i part-time esistenti ad un termine di durata, in mododa consentire, mano a mano, alla scadenza, di valutare la persistenzadelle ragioni personali e delle esigenze aziendali, il tutto con la prorogaal 31.12.2015, poi divenuto 31.12.2016, del termine di durata deipredetti part-time; ciò costituisce appieno una nuova valutazione deicontratti part-time ed una loro modifica unilaterale quale consentitadalla normativa transitoria qui in esame, sub specie di rimodulazione atempo determinato di tutti i part-time e dunque non si può dire che iltermine non fosse stato rispettato». L’arresto ha altresì osservato che«sia improponibile ritenere lesiva dei diritti dei lavoratori una decisioneche, pur potendo in astratto anche immediatamente far cessare i part-time attraverso una subitanea loro rimodulazione, li ha invecesottoposti ad una proroga molto lunga, per i fini appena evidenziati edal fine di coordinare l’interesse dei dipendenti con quello datoriale».4. La successiva Cass. n. 18914/2023, in un caso analogo in cuil’Azienda, nel termine di legge, aveva approvato un nuovo regolamentoper la disciplina di tutti i rapporti di lavoro a tempo parziale, nell’ambitodel quale le decisioni definitive erano rimesse, a fronte di censura diviolazione di legge proposta dall’Azienda soccombente sull’assunto chenel termine le posizioni dovessero essere rivalutate e nonimmediatamente modificate, ha rigettato il ricorso, assumendo che«L’art. 16 della legge n. 183 del 2010 si pone, in conformità con lariforma del 2008, come una norma speciale e derogatoria, tanto,rispetto al regime generale del contratto, quanto nei confronti delladisciplina vigente fino al 2008... l’eccezionalità della previsione,pertanto, richiede una particolare attenzione nel momentodell’esercizio del potere unilaterale di trasformazione; stante questaspecialità, tale potere è stato delimitato dal legislatore entro unoNumero registro generale 7213/2022specifico arco temporale, superato il quale torna applicabile il rNeumgeirmo sez ionale 2241/2026Numero di raccolta generale 22786/2026generale del contratto; perciò, un’eventuale modifica del rapporto diData pubblicazione 06/07/2026lavoro richiederebbe l’accordo delle parti, salvo espresse deroghepreviste dalla legge o dalla contrattazione collettiva... sull’argomento,infatti, è intervenuto anche il giudice delle leggi che, con la sentenza n.224 del 2013, ha dichiarato non fondata la questione di legittimitàcostituzionale relativa all’art. 16 della legge in esame, impugnato inrelazione agli artt. 10, 35, terzo comma, e 117, primo comma, Cost.;dalla lettura di questa pronuncia si possono trarre degli inequivocabiliargomenti, utilizzati dal giudice delle leggi, al fine di riconoscerecarattere perentorio al termine semestrale di cui all’art. 16 L. n.183/2010; si pensi, in particolare, al passaggio in cui la Corte affermache: “La disposizione censurata consente, dunque, alle pubblicheamministrazioni di rinnovare la valutazione - ancorché nel terminecircoscritto di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigoree, beninteso, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede - dei"vecchi" provvedimenti di concessione della trasformazione dei rapportidi lavoro da tempo pieno a tempo parziale: quelli, cioè,obbligatoriamente adottati prima della riforma del 2008 per effettodella soggezione del datore di lavoro pubblico al diritto potestativoart. 16, la riconferma di tali provvedimenti può essere negata nell’arcotemporale di un semestre”; ed ancora a quello in cui è precisato che:“In definitiva, il lavoratore non è assoggettato incondizionatamente alledeterminazioni unilaterali del datore di lavoro pubblico ai fini dellatrasformazione del rapporto da part-time a full-time. L’iniziativadell’amministrazione, infatti, dev’essere sorretta da serie ragioniorganizzative e gestionali ed attuata nel rispetto dei principi dicorrettezza e buona fede. In mancanza di tali presupposti, il dipendentepuò legittimamente rifiutare di passare al tempo pieno e, per ciò solo,non può mai essere licenziato. Così interpretata, la possibilità diNumero registro generale 7213/2022"revisione" del part-time riconosciuta alle pubbliche amministNruamzeirosneiz ionale 2241/2026Numero di raccolta generale 22786/2026dall’art. 16 della legge n. 183 del 2010 (oltre tutto contenuta entroData pubblicazione 06/07/2026limiti stringenti di tempo) è da ritenere perfettamente compatibile coni principi desumibili dall’invocata clausola 5, punto 2, della direttiva97/81/CE, donde la non fondatezza della questione di legittimitàcostituzionale sollevata, con la interposizione di detta clausola, inrelazione al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario”;la ratio del termine stringente, indice della natura perentoria dellostesso, comporta anche l’infondatezza del rilievo proposto anche nellaparte in cui il ricorrente ha censurato la lettura data dalla Corteterritoriale all’espressione “rivalutazione” contenuta nella disposizionein esame; a tal fine, oltre a richiamarsi quanto già sopra detto, èsufficiente rilevare che una interpretazione quale quella proposta dalricorrente finirebbe per svuotare di significato il dato letterale di unadisposizione che, proprio in ragione del suo carattere eccezionale ederogatorio, è esplicita nel limitare temporalmente il potere autoritativoriconosciuto alle pubbliche Amministrazioni; chiara, sul punto, è laCorte costituzionale, la quale, nella sentenza sopra citata, afferma che:“In forza del censurato art. 16, la riconferma di tali provvedimenti puòessere negata nell’arco temporale di un semestre”; anche secondo ilGiudice delle leggi, non vi è una valutazione nel senso indicato dalricorrente, ma una “negazione” della riconferma dei provvedimenti,intendendosi con ciò, evidentemente, la conclusione entro sei mesi delprocedimento e non il suo mero inizio».5. L’esistenza del contrasto e la rilevanza nomofilattica dellaquestione consigliano che questa sia risolta a seguito di trattazione inpubblica udienza. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo, per la trattazionein udienza pubblica.Numero registro generale 7213/2022Numero sezionale 2241/2026Così deciso in Roma, nelle adunanze camerali del 6 maggNiuom e2ro0d2i r6ac ceol tadgeenl erale 22786/2026Data pubblicazione 06/07/20262 luglio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]