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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 26522/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1768/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 172/2017,depositata il 20/06/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA],lamentando la pattuizione di interessi usurari in relazione al contratto di mutuo ipotecario stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), ha chiesto la condanna della Banca allarestituzione degli interessi e delle altre somme (spese, commissioni e polizze) corrisposte per la complessiva somma di euro

40.000. Il Tribunale di Trento , con sentenza n. 51/2016,ha rigettato la domanda.

2. La sentenza è stata impugnata da Mainenti.

La Corte d’appello di Trento, con la sentenza 20 giugno 2017, n. 172, ha respinto il gravame.

3. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].p.a.

Memoria è stata depositata sia dal ricorrente che dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione dell’art. 644 c.p., art. 1, comma 1 del d.l. 394/2000, legge 24/2001, legge 108/1996, art. 1”: la sentenza impugnata è censurabile laddove afferma l’irrilevanza, ai fini del superamento del tasso soglia, del costo di estinzione anticipatadel mutuo perché si tratterebbe di un onere eventuale meramente pattuito che non è stato pagato dal mutuatario.

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del c.d. tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione diestinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimentoanticipato degli impegni a quella connessi” (così Cass.n. 7352/2022, in senso conforme v. pure Cass. 23866/2022).

2. Il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., “violazione e falsa applicazione degli artt. 644, commi 1 e 5 c.p. e 2727 c.c.”: la Corte d’appello erra nel ritenere non rilevante, ai fini del calcolo del tasso effettivo globale (TEG), la polizza infortuni/invalidità/morte di euro 9.450,33 sottoscritta il 22 dicembre 2005, contestualmente alla stipulazione del mutuo.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (v.

Cass. n. 3025/2022 e, negli stessi termini , Cass. n. 8806/2017), ai fini della valutazione dell'eventuale naturausuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito; la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità – contestualità pacifica nel caso in esame (v. pag. 7 della sentenza impugnata) – tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.

3. L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del terzo motivo, che contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 2, par. 3 d.m. 8 luglio 1992, d.m.

Economia 6 maggio 2000 e delibera CICR 4 marzo 2003, art. 9, comma 2, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.” per avere il giudice d’appello affermato che la polizza infortuni/invalidità/mortedi euro 9.450,33, sottoscritta il 22 dicembre 2005, contestualmente alla stipulazione del mutuo, non rientri neppure nel calcolo dell’indicatore sintetico di costo (ISC)ovvero del tasso annuo effettivo globale ( TAEG) .

II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Trento, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1768/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 172/2017,depositata il 20/06/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA],lamentando la pattuizione di interessi usurari in relazione al contratto di mutuo ipotecario stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), ha chiesto la condanna della Banca allarestituzione degli interessi e delle altre somme (spese, commissioni e polizze) corrisposte per la complessiva somma di euro 40.000. Il Tribunale di Trento , con sentenza n. 51/2016,ha rigettato la domanda. 2. La sentenza è stata impugnata da Mainenti. La Corte d’appello di Trento, con la sentenza 20 giugno 2017, n. 172, ha respinto il gravame. 3. Avverso la sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].p.a. Memoria è stata depositata sia dal ricorrente che dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione dell’art. 644 c.p., art. 1, comma 1 del d.l. 394/2000, legge 24/2001, legge 108/1996, art. 1”: la sentenza impugnata è censurabile laddove afferma l’irrilevanza, ai fini del superamento del tasso soglia, del costo di estinzione anticipatadel mutuo perché si tratterebbe di un onere eventuale meramente pattuito che non è stato pagato dal mutuatario. Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del c.d. tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione diestinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimentoanticipato degli impegni a quella connessi” (così Cass.n. 7352/2022, in senso conforme v. pure Cass. 23866/2022). 2. Il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., “violazione e falsa applicazione degli artt. 644, commi 1 e 5 c.p. e 2727 c.c.”: la Corte d’appello erra nel ritenere non rilevante, ai fini del calcolo del tasso effettivo globale (TEG), la polizza infortuni/invalidità/morte di euro 9.450,33 sottoscritta il 22 dicembre 2005, contestualmente alla stipulazione del mutuo. Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 3025/2022 e, negli stessi termini , Cass. n. 8806/2017), ai fini della valutazione dell'eventuale naturausuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito; la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità – contestualità pacifica nel caso in esame (v. pag. 7 della sentenza impugnata) – tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. 3. L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del terzo motivo, che contesta “violazione e falsa applicazione dell’art. 2, par. 3 d.m. 8 luglio 1992, d.m. Economia 6 maggio 2000 e delibera CICR 4 marzo 2003, art. 9, comma 2, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.” per avere il giudice d’appello affermato che la polizza infortuni/invalidità/mortedi euro 9.450,33, sottoscritta il 22 dicembre 2005, contestualmente alla stipulazione del mutuo, non rientri neppure nel calcolo dell’indicatore sintetico di costo (ISC)ovvero del tasso annuo effettivo globale ( TAEG) . II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Trento, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trento, in diversa composizione.
Sentenza Cassazione n. 26522/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris