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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 giugno 2022

Cassazione n. 23866/2022

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Consigliere ORDINANZA sul ricorso 19762/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in proprio e quale legale rappresentante pro temporedella società, elettivamente domiciliat i in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difes i a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo Procuratore Speciale pro tempore,quale mandatario di Intesa S an P aolo s.p.a., elettivamente domiciliato in Roma, L.go [OSCURATO:PERSONA] n. 11 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende , giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 766/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, pubblicatail 10/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], mandatariadi [OSCURATO:PERSONA], per opporsi al decreto con il quale era stato loro ingiunto di pagare, in solido, € 228523,11 e a [OSCURATO:PERSONA] € 190000,00, nella veste di fideiussore.

Gli opponenti deducevano illegittima capitalizzazione e usurarietà del tasso praticato degli interessi, esponendo che si trattava di poste debitorie relative a due mutui concessi alla [OSCURATO:PERSONA] nel 2004 e 2005 e a un rapporto di conto corrente (contratto del 28 settembre 2000 con nuove pattuizioni del 7 ottobre 2005).

L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale di Palermo per genericità delle doglianze e difetto di prova.

La Corte palerminata, con sentenza del 10 aprile 2018, ha rigettato il gravame.

La Corte, dopo avere espletato una consulenza tecnica contabile, ha escluso il superamento del tasso soglia degli interessi relativi ai due finanziamenti sia nel periodo fisiologico di rispetto delle scadenze contrattuali sia nel periodo successivo all’estinzione anticipata del rapporto; ha escluso il superamento del tasso-soglia anche con riferimento al rapporto di conto corrente, dopo avere espunto le commissioni di massimo scoperto dal computo del TAEG; ha respinto le doglienze relative agli interessi anatocistici, osservando che era stata pattuita la stessa periodicità trimestrale degli interessi attivi e passivi.[OSCURATO:PERSONA] e i signori Manzone hanno proposto ricorso per cassazione, resistito da [OSCURATO:SOCIETA] anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo (sub a) i ricorrenti, denunciando violazione degli artt. 163, 167 e 645 c.p.c. e 2697 c.c., imputano ai giudici di merito la violazione del principio secondo cui è onere della parte opposta (quindi di [OSCURATO:SOCIETA]) fornire la prova della fondatezza della domanda proposta con ricorso monitorio, non avendoi giudici di merito valutato che [OSCURATO:SOCIETA] aveva prodotto gli estratti conto tardivamente nel giudizio di primo grado.

Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.

Esso non specifica le ragioni della tardività della produzione documentale, non precisando quando sia avvenuta la produzione degli estratti, né se e quando la questione (non trattata nella sentenza) della tardività della produzione sia stata introdotta nel giudizio di merito; inoltre, dal brano del motivo di appello riportato nel ricorso si desume che gli appellanti avevano contestato la valenza probatoria dei documenti al diverso fine di contestare la fondatezza della pretesa creditoria della banca che è, tuttavia, questione che impinge nel merito e, quindi, incensurabile in questa sede; infine, il motivo non si confronta con l’orientamento secondo cui, in materia di esame contabile, ai sensi dell’art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (SU n. 3086 del 2022).

Il secondo motivo (erroneamente indicato in ricorso sub c) denuncia omesso esame di fatto decisivo e violazione degli artt. 61, 62 e 191 4 c.p.c., per la mancata ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio perverificare “anche tutte le contestazioni formulate dalla correntista” (interessi anatocistici, cms, valute) ulteriori rispetto alla verifica del superamento del tasso soglia.

Il motivo è inammissibile sia per difetto di specificità, con riguardo alle ragioni che avrebbero dovuto indurre i giudici di merito ad ammettere la consulenza tecnica o, più correttamente, ad estendere l’oggetto della consulenza disposta in appello, risolvendosi in un impropria contestazione del mancato esercizio di un potere discrezionale incensurabile, sia perché non coglie né censura la ratio decidendi con la quale la Corte territoriale ha rigettato la domanda relativa agli interessi anatocistici, osservando che era stata pattuita la stessa periodicità trimestrale degli interessi attivi e passivi.

La sentenza impugnata lo ha precisato (a pag. 8-9), come “si evince dal documento di sintesi in atti (anno 2000) fino alle nuove pattuizioni (7.10.2005)”, nelle quali “tale voce non è stata più inserita”.

Il terzo motivo (sub c) denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 644, comma 4, c.p. e 1815, comma 2, c.c., per avere ritenuto insussistente l’usurarietà del tasso praticato degli interessi per i contratti di finanziamento «qualora si prenda in considerazione la penale per estinzione anticipata», senza tuttavia considerare che devono sottostare alla normativa anti-usura non solo gli interessi corrispettivi e moratori, ma anche qualsiasi altro costo connesso al finanziamento e, quindi, anche quello relativo all’estinzione anticipata dello stesso.

Il motivo è infondato.

La Corte ha puntualmente osservato che l’inclusione nel TAEG della penale per l’estinzione anticipata del mutuo potrebbe astrattamente ipotizzarsi “solo nel momento in cui si verificasse l’ipotesi del rimborso anticipato del credito e non prima, situazione che non ricorre nel caso in esame”.

Tanto premesso, la sentenza impugnata ha deciso in senso conforme al principio secondo cui, in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest’ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (cfr. Cass. n. 7352 del 2022).

Il quarto motivo (sub d) denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 117, comma 8, t.u.b. (d.lgs. n. 385 del 1993), 1418, 1325 e 1945 c.c. e delibera CICR del 4 marzo 2003, per non avere dichiarato la nullità dei contratti di finanziamento per la mancata indicazione del TAEG/ISC e del documento di sintesi e in via conseguenziale delle fideiussioni e ipoteche.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ponendo questioni astrattamente illustrate con meri richiami giurisprudenziali e, peraltro, implicanti accertamenti di fatto non consentiti in questa sede, senza specificare esattamente in quale atto e momento processuale siano state dedotte nel giudizio di merito.

Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in € 8200,00, di cui € 200,00 per esborsi.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore impor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere ORDINANZA sul ricorso 19762/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in proprio e quale legale rappresentante pro temporedella società, elettivamente domiciliat i in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difes i a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo Procuratore Speciale pro tempore,quale mandatario di Intesa S an P aolo s.p.a., elettivamente domiciliato in Roma, L.go [OSCURATO:PERSONA] n. 11 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende , giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 766/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, pubblicatail 10/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2022 dal cons.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], mandatariadi [OSCURATO:PERSONA], per opporsi al decreto con il quale era stato loro ingiunto di pagare, in solido, € 228523,11 e a [OSCURATO:PERSONA] € 190000,00, nella veste di fideiussore. Gli opponenti deducevano illegittima capitalizzazione e usurarietà del tasso praticato degli interessi, esponendo che si trattava di poste debitorie relative a due mutui concessi alla [OSCURATO:PERSONA] nel 2004 e 2005 e a un rapporto di conto corrente (contratto del 28 settembre 2000 con nuove pattuizioni del 7 ottobre 2005). L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale di Palermo per genericità delle doglianze e difetto di prova. La Corte palerminata, con sentenza del 10 aprile 2018, ha rigettato il gravame. La Corte, dopo avere espletato una consulenza tecnica contabile, ha escluso il superamento del tasso soglia degli interessi relativi ai due finanziamenti sia nel periodo fisiologico di rispetto delle scadenze contrattuali sia nel periodo successivo all’estinzione anticipata del rapporto; ha escluso il superamento del tasso-soglia anche con riferimento al rapporto di conto corrente, dopo avere espunto le commissioni di massimo scoperto dal computo del TAEG; ha respinto le doglienze relative agli interessi anatocistici, osservando che era stata pattuita la stessa periodicità trimestrale degli interessi attivi e passivi.[OSCURATO:PERSONA] e i signori Manzone hanno proposto ricorso per cassazione, resistito da [OSCURATO:SOCIETA] anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo (sub a) i ricorrenti, denunciando violazione degli artt. 163, 167 e 645 c.p.c. e 2697 c.c., imputano ai giudici di merito la violazione del principio secondo cui è onere della parte opposta (quindi di [OSCURATO:SOCIETA]) fornire la prova della fondatezza della domanda proposta con ricorso monitorio, non avendoi giudici di merito valutato che [OSCURATO:SOCIETA] aveva prodotto gli estratti conto tardivamente nel giudizio di primo grado. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni. Esso non specifica le ragioni della tardività della produzione documentale, non precisando quando sia avvenuta la produzione degli estratti, né se e quando la questione (non trattata nella sentenza) della tardività della produzione sia stata introdotta nel giudizio di merito; inoltre, dal brano del motivo di appello riportato nel ricorso si desume che gli appellanti avevano contestato la valenza probatoria dei documenti al diverso fine di contestare la fondatezza della pretesa creditoria della banca che è, tuttavia, questione che impinge nel merito e, quindi, incensurabile in questa sede; infine, il motivo non si confronta con l’orientamento secondo cui, in materia di esame contabile, ai sensi dell’art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (SU n. 3086 del 2022). Il secondo motivo (erroneamente indicato in ricorso sub c) denuncia omesso esame di fatto decisivo e violazione degli artt. 61, 62 e 191 4 c.p.c., per la mancata ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio perverificare “anche tutte le contestazioni formulate dalla correntista” (interessi anatocistici, cms, valute) ulteriori rispetto alla verifica del superamento del tasso soglia. Il motivo è inammissibile sia per difetto di specificità, con riguardo alle ragioni che avrebbero dovuto indurre i giudici di merito ad ammettere la consulenza tecnica o, più correttamente, ad estendere l’oggetto della consulenza disposta in appello, risolvendosi in un impropria contestazione del mancato esercizio di un potere discrezionale incensurabile, sia perché non coglie né censura la ratio decidendi con la quale la Corte territoriale ha rigettato la domanda relativa agli interessi anatocistici, osservando che era stata pattuita la stessa periodicità trimestrale degli interessi attivi e passivi. La sentenza impugnata lo ha precisato (a pag. 8-9), come “si evince dal documento di sintesi in atti (anno 2000) fino alle nuove pattuizioni (7.10.2005)”, nelle quali “tale voce non è stata più inserita”. Il terzo motivo (sub c) denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 644, comma 4, c.p. e 1815, comma 2, c.c., per avere ritenuto insussistente l’usurarietà del tasso praticato degli interessi per i contratti di finanziamento «qualora si prenda in considerazione la penale per estinzione anticipata», senza tuttavia considerare che devono sottostare alla normativa anti-usura non solo gli interessi corrispettivi e moratori, ma anche qualsiasi altro costo connesso al finanziamento e, quindi, anche quello relativo all’estinzione anticipata dello stesso. Il motivo è infondato. La Corte ha puntualmente osservato che l’inclusione nel TAEG della penale per l’estinzione anticipata del mutuo potrebbe astrattamente ipotizzarsi “solo nel momento in cui si verificasse l’ipotesi del rimborso anticipato del credito e non prima, situazione che non ricorre nel caso in esame”. Tanto premesso, la sentenza impugnata ha deciso in senso conforme al principio secondo cui, in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest’ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi (cfr. Cass. n. 7352 del 2022). Il quarto motivo (sub d) denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 117, comma 8, t.u.b. (d.lgs. n. 385 del 1993), 1418, 1325 e 1945 c.c. e delibera CICR del 4 marzo 2003, per non avere dichiarato la nullità dei contratti di finanziamento per la mancata indicazione del TAEG/ISC e del documento di sintesi e in via conseguenziale delle fideiussioni e ipoteche. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ponendo questioni astrattamente illustrate con meri richiami giurisprudenziali e, peraltro, implicanti accertamenti di fatto non consentiti in questa sede, senza specificare esattamente in quale atto e momento processuale siano state dedotte nel giudizio di merito. Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in € 8200,00, di cui € 200,00 per esborsi. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore impor
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