CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 34869/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4732/2019 del ruolo generale, proposto DA G IGANTE A UGUSTO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 70M12 F839 L), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 52S27 F839 R), domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE E NTRATE (codice fiscale 0663391001), in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale: 8022403087), con sede in Roma, alla Via del Portoghesi n. 12. - RESISTENTE – avverso la sentenza n. 2967/24/2018 della Commissione tributaria regionale della Lombardia -depositata il 27 giugno 2018, non notificata; [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa in camera di consiglio del 13 settembre 2023, dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con l’avviso di liquidazione n. 2012/001/DI/000025236/0/001 l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] I di Milano - tassava, a titolo di imposta di registro calcolata nella misura di 1.490,75 €, il decreto ingiuntivo n. 000025236/2012 emesso a favore del ricorrente in ragione del credito professionale relativo all’attività di avvocato per la somma di 92.703,08 € (111.585,41 € con la maggiorazione dell’IVA), già oggetto di riconoscimento ad opera della controparte; 2. la [OSCURATO:PERSONA] di Milano, con la sentenza n. 9559/46/2016, aveva annullato parzialmente il suindicato avviso, considerando che la controversia aveva ad oggetto la correttezza del recupero a tassazione della ricognizione del debito su cui si fondava il decreto ingiuntivo e ritenendo che detto titolo non indicasse gli elementi essenziali della predetta ricognizione, per cui non poteva essere tassato l’atto ivi enunciato, così rideterminando l’imposta complessivamente dovuta nell’importo di 355,57 €; 3. la [OSCURATO:PERSONA] di Milano accoglieva parzialmente l’appello avanzato contro la predetta sentenza dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] I di Milano – premettendo – per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione - che « dalla lettura del decreto ingiuntivo si evince che il giudice ha posto a fondamento della propria decisione l’atto di ricognizione del debito, poiché esso è l’unico atto scritto allegato al ricorso, mentre i mandati professionali conferiti all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], seppur genericamente segnalati, non risultano essere stati supportati da altra documentazione»; 3.1. il Giudice regionale riteneva, quindi, che «nel caso di atto soggetto a tassazione solo in caso di uso, è proprio l’allegazione in giudizio che ne integra l’uso, con conseguente obbligo di pagamento dell’imposta» e che « l’atto sottoponibile a tassazione è la ricognizione del debito ed esso va tassato nella misura dell’1% dell’importo in esso indicato, ai sensi dell’art. 3 della Tariffa allegata al dpr n. 131 del 1986»; 4. avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, notificato il 25 gennaio 2019, formulando il seguente, unico, motivo d’impugnazione; 5. l’Agenzia delle Entrate, ha depositato nota dell’8 aprile 2019 «al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. comma 1 c.p.c.», dando atto di non essersi costituita nei termini; 6. con ordinanza interlocutoria n. 16114, depositata il 19 maggio 2022, questa Corte ha rinviato al causa a nuovo ruolo in ragione dell’intervenuta rimessione degli atti, giusta ordinanza n. 33313 dell’11 novembre 2021, al [OSCURATO:PERSONA] Presidente della Corte di cassazione, ai fini dell’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite per la risoluzione della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, riguardante, per quel che più rileva nella presente sede, la tassazione dell’imposta di registro nell’ipotesi di ricognizione di debito; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con l’unico motivo di ricorso il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, denunciando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt.1988 cod. civ. e degli artt. 22 e 40, comma 1, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché dell’art. 3 Tariffa, Parte 1 e della nota 2 della stessa Tariffa allegata, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «per avere la CTR erroneamente affermato che la ricognizione del debito è atto sottoponibile a tassazione percentuale nella misura dell’1% dell’importo in esso indicato» (v. pagina n. 4 del ricorso), assumendo che la ricognizione non crea rapporti, non determina alcun mutamento della realtà giuridica preesistente, non ha un contenuto patrimoniale, ma si limita a determinare, sul piano processuale solo l’inversione dell’onere della prova, per cui sarebbe applicabile l’art. 4, Tariffa parte seconda, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che computa, in caso di uso, l’imposta fissa delle scritture non aventi contenuto patrimoniale; 2. il ricorso v accolto; 3. con sentenza n. 7682 depositata il 16 marzo 2023 le Sezioni Unite della Corte, come detto investite del tema dalla predetta ordinanza interlocutoria n. n. 33313 dell’11 novembre 2021, hanno affermato che: - « […] l’enunciazione non costituisca “caso d’uso” (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, ord. int. 6 aprile 2022, n. 11118; Cass. sez. 6-5, ord. 29 marzo 2021, n. 8869; Cass. sez. 5, 30 ottobre2015, n. 22243; Cass. sez. 5, 14 marzo 2007, n. 5946)»; –«il deposito della scrittura privata […] prodotta nella cancelleria del giudice civile in sede di procedimento contenzioso, certamente non può integrare […] “caso d’uso”, presupponendo l’art. 6 TUR […] che il deposito dell’atto debba avvenire presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative» e ciò in linea con la necessità di assicurare che la tutela del diritto di difesa, garantita dall’art. 24 Cost., possa dispiegarsi pienamente, senza che essa possa risultare ostacolata dall’imposizione fiscale derivante dall’applicazione dell’imposta di registro sul deposito dell’atto funzionale al conseguimento per l’interessato di fini giuridici ed operativi»; - «l’atto di riconoscimento del debito […] è propriamente un atto meramente ricognitivo, come tale atto giuridico in senso stretto, dal quale, dunque, non scaturisce alcun effetto reale o obbligatorio, l’obbligazione riferita al rapporto fondamentale essendo a monte, né potendo ad esso ricondursi un autonomo rilievo patrimoniale, derivandone solo l’agevolazione per il creditore sul piano dell’onere della prova, che, operando pertanto sul piano dell’astrazione processuale, non può qualificarsi come effetto “dichiarativo” dell’atto di riconoscimento»; 4. con la citata sentenza la Corte ha quindi affermato i seguenti principi: - «Il deposito di documento a fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce “caso d’uso” in relazione all’art. 6 del d.P.R. n. 131/1986». - «La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso». 5. nella fattispecie in esame risulta incontroversa, in fatto, la natura di atto meramente ricognitivo della dichiarazione di riconoscimento di debito, e che, alla luce del superiore principio, il suo deposito in sede di ricorso per decreto ingiuntivo non integra “caso d’uso”; 6. alla luce delle predette riflessioni, consegue che il ricorso per cassazione va accolto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e, non ricorrendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente; 7. il contrasto di giurisprudenza che ha dato luogo alla rimessione alla Sezioni Unite della presente controversia, giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito,