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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 dicembre 2025

Cassazione n. 33402/2025

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31442/2020 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (codice fiscale 0091170696), in persona del legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico, Sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68L13 C632 U) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 76R57 G482 T). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 31442/2020 dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale Numero sezionale 6237/2025Numero di raccolta generale 33402/2025 80224030587).

Data pubblicazione 21/12/2025 - CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] - per la cassazione della sentenza n. 203/6/2020 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata il 14 maggio 2020, non notificata.

UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’11 settembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto del contendere è la pretesa di cui all’avviso in atti con cui l’Agenzia delle Entrate liquidava ai danni della suindicata ricorrente dell’imposta di registro nella misura proporzionale del 3% (pari alla somma di 74.175,00 €) per l’enunciazione della scrittura privata di ricognizione del debito contenuta nel decreto ingiuntivo n. 24/2015, oltre alla sanzione del 120% dell’importo dovuto per l’omessa registrazione, nonchè nella misura di 74.175,00 € per la registrazione del titolo monitorio.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Abruzzo accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 498/3/2018 della Commissione tributaria provinciale di Chieti (che aveva accolto il ricorso della contribuente), ritenendo il citato decreto ingiuntivo traesse titolo giuridico (non nel pegno, quale fonte primaria dell’obbligazione, come ritenuto dal primo Giudice, ma) nella scrittura privata del 1° dicembre 2014, non registrata, avente valore dichiarativo, come tale assoggettata alla misura dell’1% prevista dall’art. 3 - Parte Prima – Tariffa allegata - d.P.R. n. 131/1986.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 31442/2020 Numero sezionale 6237/2025 Per tale via, la Commissione disponeva la rideterminazione Numero di raccolta generale 33402/2025Data pubblicazione 21/12/2025 dell’imposta, riferita alla ricognizione di debito, nella misura proporzionale dell’1%, con applicazione della sanzione nella misura minima, oltre che degli interessi, confermando «le altre riprese fiscali liquidate dall’Ufficio» (v. pagina 6 della sentenza in esame).

3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 9 dicembre 2020, formulando tre motivi di impugnazione, depositando in data 14 febbraio 2025 memoria illustrativa.

4. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato in data 18 gennaio 2021, ivi articolando ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo ricorso la ricorrente ha eccepito, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per ex artt. 161, primo comma, num 1, e 156, secondo comma, c.p.c. per indeterminatezza del dispositivo, nonché per contrasto, incoerenza ed illogicità tra il dispositivo e la motivazione.

Ciò, considerando che il Giudice di secondo grado ha, da un lato, riconosciuto l’avvenuto pagamento dell’imposta di registro del decreto ingiuntivo (cfr. pag. 3 della sentenza) e, dall’altro lato, ha ritenuto dovuto il pagamento di quest’ultima, così come in motivazione sono state ritenute dovute entrambe le imposte di registro (sia quella relativa al decreto ingiuntivo sia quella relativa alla ricognizione di debito), mentre nel dispositivo è stata disposta la «rideterminazione degli importi contenuti nell’avviso di liquidazione, riferiti all’imposta dell’atto F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 31442/2020 Numero sezionale 6237/2025 di ricognizione di debito, alle collegate sanzioni ed interessi Numero di raccolta generale 33402/2025Data pubblicazione 21/12/2025 come in motivazione».

Per tale via, l’istante ha ritenuto impossibile ricostruire l’iter logico seguito, non comprendendosi se sia stata accertato come dovuta la sola imposta di registrazione dell’atto di ricognizione di debito (e quindi non dovuta quella già pagata dalla ricorrente per il decreto ingiuntivo) oppure dovute entrambe.

2. Con la seconda doglianza la contribuente ha denunciato, con riguardo all’art. 360, primo comma, num 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, concernente l’avvenuto pagamento dell’imposta di registro in relazione al decreto ingiuntivo eseguito in data 20 gennaio 2017 per la somma di 74.175,00 €.

3. Con la terza ragione di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 9 - Parte I - Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, nonché dell’art. 22 del medesimo d.P.R., in combinato con l’art. 1988 c.c., contestando la sentenza impugnata per avere ritenuto erroneamente di applicare l’imposta di cui all’art. 3 Parte I - Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/86 con imposta proporzionale nella misura dell’1% e non anche in misura fissa e solo in caso d’uso.

4. Dal suo canto, l’Agenzia delle Entrate, con un unico motivo di ricorso incidentale, ha dedotto, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 69 - Parte I - Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, nonché dell’art. 22 del medesimo d.P.R., in combinato disposto con l’art. 1988 c.c., F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 31442/2020 considerando – diversamente dal Giudice regionale Numero sezionale 6237/2025Numero di raccolta generale 33402/2025– che la ricognizione del debito ha natura patrimoniale e va assoggetta Data pubblicazione 21/12/2025 ad imposta proporzionale del 3% ai sensi dell’art. 9 – Parte Prima – Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986.

5. Il terzo motivo del ricorso principale e quello incidentale vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi, con valutazione che assorbe l’esame della prima censura del ricorso della società.

6. La questione della tassazione dell’enunciazione dell’atto ricognitivo è stata risolta dal sopravvenuto (rispetto al ricorso in esame) arresto delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez.

Un., 16 marzo 2023, n. 7682) a composizione di un contrasto che risentiva certamente della mancanza di un’espressa previsione, da parte del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del trattamento fiscale ai fini dell’imposta di registro della ricognizione di debito.

6.1. Rinviando agli ampi contenuti di tale pronuncia, va qui dato conto che in essa si è affermato che: - «[…] l’enunciazione non costituisce “caso d’uso” (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, ord. int. 6 aprile 2022, n. 11118; Cass. sez. 6-5, ord. 29 marzo 2021, n. 8869; Cass. sez. 5, 30 ottobre 2015, n. 22243; Cass. sez. 5, 14 marzo 2007, n. 5946)» (v. pag. 9/10 della sentenza); – «il deposito della scrittura privata […] prodotta nella cancelleria del giudice civile in sede di procedimento contenzioso, certamente non può integrare […] “caso d’uso”, presupponendo l’art. 6 TUR […] che il deposito dell’atto debba avvenire presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative» e ciò in linea con la necessità di assicurare che la tutela del diritto di difesa, garantita dall’art.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 31442/2020 Numero sezionale 6237/2025 24 Cost., possa dispiegarsi pienamente, senza che essa possa Numero di raccolta generale 33402/2025Data pubblicazione 21/12/2025 risultare ostacolata dall’imposizione fiscale derivante dall’applicazione dell’imposta di registro sul deposito dell’atto funzionale al conseguimento per l’interessato di fini giuridici ed operativi» (v. pag. 11 della sentenza); - «l’atto di riconoscimento del debito […] è propriamente un atto meramente ricognitivo, come tale atto giuridico in senso stretto, dal quale, dunque, non scaturisce alcun effetto reale o obbligatorio, l’obbligazione riferita al rapporto fondamentale essendo a monte, né potendo ad esso ricondursi un autonomo rilievo patrimoniale, derivandone solo l’agevolazione per il creditore sul piano dell’onere della prova, che, operando pertanto sul piano dell’astrazione processuale, non può qualificarsi come effetto “dichiarativo” dell’atto di riconoscimento» (v. pag. 17 della sentenza).

6.2. Con la citata sentenza la Corte ha quindi affermato i seguenti principi: - «Il deposito di documento a fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce “caso d’uso” in relazione all’art. 6 del d.P.R. n. 131/1986»; - «La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso» (v. pag. 18 della sentenza).

6.3. Alla luce di tali principi (successivamente applicati da Cass. n. 34869/2023; Cass. n. 16208/2024; Cass.16254/2024) consegue, dunque, senza necessità di ulteriori riflessioni, l’accoglimento del terzo motivo del ricorso per F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 31442/2020 Numero sezionale 6237/2025 cassazione principale, nonché il rigetto di quello incidentale, Numero di raccolta generale 33402/2025Data pubblicazione 21/12/2025 con valutazione – come detto – assorbente rispetto all’esame della prima censura dell’impugnazione principale.

Ciò precisando, al fine di decidere qui la causa, che è risultata accertata in punto di fatto dal Giudice regionale, in termini non contestati, l’enunciazione di un atto tipico di riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c., venendo, quindi, in rilievo in questa sede solo la questione squisitamente giuridica chiarita da questa Corte nei termini sopra esposti.

7. Va accolto anche il secondo motivo del ricorso principale.

Ed, infatti, risultando pacifico e non contestato, anzi esplicitamente riconosciuto, il pagamento della somma di 74.175,00 €, a titolo di imposta di registro per il titolo monitorio (in data 20 gennaio 2017 e dunque) prima della notifica dell’avviso di liquidazione impugnato (eseguita il 17 marzo 2017), non ha nessuna giustificazione la valutazione del Giudice regionale che, nel rideterminate all’1% la tassazione per la ricognizione del debito, le sanzioni ed interessi, ha confermato «le altre riprese fiscali liquidate» (v. pagina n. 6 delle pronuncia), e quindi la debenza della citata somma, già versata per l’imposta di registro del decreto ingiuntivo.

8. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al secondo ed al terzo motivo di impugnazione principale e, non ricorrendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, secondo comma, ultima parte, c.p.c., con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 31442/2020 Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate non sussistono i Numero sezionale 6237/2025Numero di raccolta generale 33402/2025 presupposti processuali per il versamento di un ulteriore Data pubblicazione 21/12/2025 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1- quater), trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez.

U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).

9. Il contrasto di giurisprudenza che ha dato luogo alla rimessione alla Sezioni Unite della questione della corretta tassazione dell’enunciazione della ricognizione di debito, giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M. la Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il primo motivo dell’impugnazione principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’origin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31442/2020 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (codice fiscale 0091170696), in persona del legale rappresentante pro tempore ed amministratore unico, Sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68L13 C632 U) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 76R57 G482 T). - RICORRENTE – CONTRO l’AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 31442/2020 dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale Numero sezionale 6237/2025Numero di raccolta generale 33402/2025 80224030587). Data pubblicazione 21/12/2025 - CONTRORICORRENTE – RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] - per la cassazione della sentenza n. 203/6/2020 della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, depositata il 14 maggio 2020, non notificata. UDITA la relazione svolta all’udienza camerale dell’11 settembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto del contendere è la pretesa di cui all’avviso in atti con cui l’Agenzia delle Entrate liquidava ai danni della suindicata ricorrente dell’imposta di registro nella misura proporzionale del 3% (pari alla somma di 74.175,00 €) per l’enunciazione della scrittura privata di ricognizione del debito contenuta nel decreto ingiuntivo n. 24/2015, oltre alla sanzione del 120% dell’importo dovuto per l’omessa registrazione, nonchè nella misura di 74.175,00 € per la registrazione del titolo monitorio. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Abruzzo accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 498/3/2018 della Commissione tributaria provinciale di Chieti (che aveva accolto il ricorso della contribuente), ritenendo il citato decreto ingiuntivo traesse titolo giuridico (non nel pegno, quale fonte primaria dell’obbligazione, come ritenuto dal primo Giudice, ma) nella scrittura privata del 1° dicembre 2014, non registrata, avente valore dichiarativo, come tale assoggettata alla misura dell’1% prevista dall’art. 3 - Parte Prima – Tariffa allegata - d.P.R. n. 131/1986.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 31442/2020 Numero sezionale 6237/2025 Per tale via, la Commissione disponeva la rideterminazione Numero di raccolta generale 33402/2025Data pubblicazione 21/12/2025 dell’imposta, riferita alla ricognizione di debito, nella misura proporzionale dell’1%, con applicazione della sanzione nella misura minima, oltre che degli interessi, confermando «le altre riprese fiscali liquidate dall’Ufficio» (v. pagina 6 della sentenza in esame). 3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato il 9 dicembre 2020, formulando tre motivi di impugnazione, depositando in data 14 febbraio 2025 memoria illustrativa. 4. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso notificato in data 18 gennaio 2021, ivi articolando ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo ricorso la ricorrente ha eccepito, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per ex artt. 161, primo comma, num 1, e 156, secondo comma, c.p.c. per indeterminatezza del dispositivo, nonché per contrasto, incoerenza ed illogicità tra il dispositivo e la motivazione. Ciò, considerando che il Giudice di secondo grado ha, da un lato, riconosciuto l’avvenuto pagamento dell’imposta di registro del decreto ingiuntivo (cfr. pag. 3 della sentenza) e, dall’altro lato, ha ritenuto dovuto il pagamento di quest’ultima, così come in motivazione sono state ritenute dovute entrambe le imposte di registro (sia quella relativa al decreto ingiuntivo sia quella relativa alla ricognizione di debito), mentre nel dispositivo è stata disposta la «rideterminazione degli importi contenuti nell’avviso di liquidazione, riferiti all’imposta dell’atto F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 31442/2020 Numero sezionale 6237/2025 di ricognizione di debito, alle collegate sanzioni ed interessi Numero di raccolta generale 33402/2025Data pubblicazione 21/12/2025 come in motivazione». Per tale via, l’istante ha ritenuto impossibile ricostruire l’iter logico seguito, non comprendendosi se sia stata accertato come dovuta la sola imposta di registrazione dell’atto di ricognizione di debito (e quindi non dovuta quella già pagata dalla ricorrente per il decreto ingiuntivo) oppure dovute entrambe. 2. Con la seconda doglianza la contribuente ha denunciato, con riguardo all’art. 360, primo comma, num 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, concernente l’avvenuto pagamento dell’imposta di registro in relazione al decreto ingiuntivo eseguito in data 20 gennaio 2017 per la somma di 74.175,00 €. 3. Con la terza ragione di impugnazione la ricorrente ha eccepito, in relazione al paradigma di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 9 - Parte I - Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, nonché dell’art. 22 del medesimo d.P.R., in combinato con l’art. 1988 c.c., contestando la sentenza impugnata per avere ritenuto erroneamente di applicare l’imposta di cui all’art. 3 Parte I - Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/86 con imposta proporzionale nella misura dell’1% e non anche in misura fissa e solo in caso d’uso. 4. Dal suo canto, l’Agenzia delle Entrate, con un unico motivo di ricorso incidentale, ha dedotto, con riferimento al parametro di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 69 - Parte I - Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, nonché dell’art. 22 del medesimo d.P.R., in combinato disposto con l’art. 1988 c.c., F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 31442/2020 considerando – diversamente dal Giudice regionale Numero sezionale 6237/2025Numero di raccolta generale 33402/2025– che la ricognizione del debito ha natura patrimoniale e va assoggetta Data pubblicazione 21/12/2025 ad imposta proporzionale del 3% ai sensi dell’art. 9 – Parte Prima – Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986. 5. Il terzo motivo del ricorso principale e quello incidentale vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi, con valutazione che assorbe l’esame della prima censura del ricorso della società. 6. La questione della tassazione dell’enunciazione dell’atto ricognitivo è stata risolta dal sopravvenuto (rispetto al ricorso in esame) arresto delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 16 marzo 2023, n. 7682) a composizione di un contrasto che risentiva certamente della mancanza di un’espressa previsione, da parte del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del trattamento fiscale ai fini dell’imposta di registro della ricognizione di debito. 6.1. Rinviando agli ampi contenuti di tale pronuncia, va qui dato conto che in essa si è affermato che: - «[…] l’enunciazione non costituisce “caso d’uso” (cfr., tra le molte, Cass. sez. 5, ord. int. 6 aprile 2022, n. 11118; Cass. sez. 6-5, ord. 29 marzo 2021, n. 8869; Cass. sez. 5, 30 ottobre 2015, n. 22243; Cass. sez. 5, 14 marzo 2007, n. 5946)» (v. pag. 9/10 della sentenza); – «il deposito della scrittura privata […] prodotta nella cancelleria del giudice civile in sede di procedimento contenzioso, certamente non può integrare […] “caso d’uso”, presupponendo l’art. 6 TUR […] che il deposito dell’atto debba avvenire presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative» e ciò in linea con la necessità di assicurare che la tutela del diritto di difesa, garantita dall’art.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 31442/2020 Numero sezionale 6237/2025 24 Cost., possa dispiegarsi pienamente, senza che essa possa Numero di raccolta generale 33402/2025Data pubblicazione 21/12/2025 risultare ostacolata dall’imposizione fiscale derivante dall’applicazione dell’imposta di registro sul deposito dell’atto funzionale al conseguimento per l’interessato di fini giuridici ed operativi» (v. pag. 11 della sentenza); - «l’atto di riconoscimento del debito […] è propriamente un atto meramente ricognitivo, come tale atto giuridico in senso stretto, dal quale, dunque, non scaturisce alcun effetto reale o obbligatorio, l’obbligazione riferita al rapporto fondamentale essendo a monte, né potendo ad esso ricondursi un autonomo rilievo patrimoniale, derivandone solo l’agevolazione per il creditore sul piano dell’onere della prova, che, operando pertanto sul piano dell’astrazione processuale, non può qualificarsi come effetto “dichiarativo” dell’atto di riconoscimento» (v. pag. 17 della sentenza). 6.2. Con la citata sentenza la Corte ha quindi affermato i seguenti principi: - «Il deposito di documento a fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce “caso d’uso” in relazione all’art. 6 del d.P.R. n. 131/1986»; - «La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d’uso» (v. pag. 18 della sentenza). 6.3. Alla luce di tali principi (successivamente applicati da Cass. n. 34869/2023; Cass. n. 16208/2024; Cass.16254/2024) consegue, dunque, senza necessità di ulteriori riflessioni, l’accoglimento del terzo motivo del ricorso per F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 31442/2020 Numero sezionale 6237/2025 cassazione principale, nonché il rigetto di quello incidentale, Numero di raccolta generale 33402/2025Data pubblicazione 21/12/2025 con valutazione – come detto – assorbente rispetto all’esame della prima censura dell’impugnazione principale. Ciò precisando, al fine di decidere qui la causa, che è risultata accertata in punto di fatto dal Giudice regionale, in termini non contestati, l’enunciazione di un atto tipico di riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c., venendo, quindi, in rilievo in questa sede solo la questione squisitamente giuridica chiarita da questa Corte nei termini sopra esposti. 7. Va accolto anche il secondo motivo del ricorso principale. Ed, infatti, risultando pacifico e non contestato, anzi esplicitamente riconosciuto, il pagamento della somma di 74.175,00 €, a titolo di imposta di registro per il titolo monitorio (in data 20 gennaio 2017 e dunque) prima della notifica dell’avviso di liquidazione impugnato (eseguita il 17 marzo 2017), non ha nessuna giustificazione la valutazione del Giudice regionale che, nel rideterminate all’1% la tassazione per la ricognizione del debito, le sanzioni ed interessi, ha confermato «le altre riprese fiscali liquidate» (v. pagina n. 6 delle pronuncia), e quindi la debenza della citata somma, già versata per l’imposta di registro del decreto ingiuntivo. 8. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al secondo ed al terzo motivo di impugnazione principale e, non ricorrendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, secondo comma, ultima parte, c.p.c., con l’accoglimento dell’originario ricorso della contribuente.F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 31442/2020 Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate non sussistono i Numero sezionale 6237/2025Numero di raccolta generale 33402/2025 presupposti processuali per il versamento di un ulteriore Data pubblicazione 21/12/2025 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1- quater), trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955). 9. Il contrasto di giurisprudenza che ha dato luogo alla rimessione alla Sezioni Unite della questione della corretta tassazione dell’enunciazione della ricognizione di debito, giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio. P.Q.M. la Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il primo motivo dell’impugnazione principale e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’origin