Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2026

Cassazione n. 08626/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

(c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 3644/2023 depositata il 11/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13028/2024Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 8626/2026Data pubblicazione 07/04/20261.

Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti si evince che FrancoGigliotti proponeva ricorso alla Corte di giustizia tributaria di Milanoavverso l’atto di contestazione n.

T9DCOEC00013-2022, notificato in data17/2/2022, con il quale, in relazione agli anni di imposta 2015 e 2016, glivenivano irrogate, nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., le sanzioni previste dall’art. 9, comma 3°, del d.lgs.471/1997 nella misura doppia (€ 3.750), per la violazione degli obblighirelativi alla contabilità di cui agli artt. 14 e 22 del d.P.R. 600/1973 e 23 e25 del d.P.R. 633/1972.La CGT di primo grado di Milano accoglieva il ricorso, osservando chel’atto impugnato rinviava ad un precedente PVC che non era allegato e dicui non era stata dimostrata la notifica al Gigliotti e che, comunque, nonrisultava da quest’ultimo conosciuto; inoltre, l’Amministrazione avevadepositato, quale prova dei fatti contestati, un’ordinanza cautelare che eratuttavia priva di intestazione e di sottoscrizione, nonché ampiamenteincompleta, sicché non era possibile neppure verificarne la data, néaccertarne la provenienza.2.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello al quale resisteva il Gigliotti.Con sentenza n. 3644/2023, la CGT di secondo grado della Lombardiaaccoglieva l’impugnazione, osservando che, dagli elementi raccolti nelprocesso penale, emergeva il ruolo di amministratore di fatto svolto dalGigliotti in diverse società coinvolte in frodi fiscali, tra le quali anche laP.[OSCURATO:SOCIETA]., che determinava una “presunzione di conoscibilità” ditutti gli atti notificati a quest’ultima.3.

Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 13028/2024Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 8626/2026Data pubblicazione 07/04/20261.1 Con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c..

Ilricorrente si duole dell’omessa pronuncia in ordine alla questionedell’inapplicabilità delle sanzioni anche all’amministratore di fatto di unasocietà o ente con personalità giuridica per effetto dell’art. 7 d.l.269/2003; tale questione, rimasta assorbita all’esito del giudizio di primogrado, era stata poi riproposta con le controdeduzioni depositate nelgiudizio di appello (da pagina 9 a pagina 12), ma la CGT non si erapronunciata al riguardo.1.2 Il motivo è infondato.Va osservato che, effettivamente, come sostenuto dal ricorrente, non eranecessario proporre un motivo di appello incidentale, trattandosi diquestione rimasta assorbita all’esito del giudizio di primo grado, dal qualeil contribuente era uscito totalmente vittorioso (Cass. Sez.

U. n.13195/2018).La CGT di secondo grado era quindi tenuta ad esaminare la questione.1.3 Non può tuttavia ritenersi che vi sia stata omessa pronuncia sul punto.Al riguardo va innanzi tutto ricordato che l’art. 7 d.l. 269/2003 conv. in l.326/2003 dispone, al primo comma, che «le sanzioni amministrativerelative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalitàgiuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica» ed al terzoche «nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n 472, si applicano in quanto compatibili».Occorre quindi esaminare la portata ed i limiti di tale disposizione.Questa Corte ha chiarito che l'applicazione della norma eccezionaleintrodotta dall’art. 7 d.l. 269/2003 presuppone che la persona fisica,autrice della violazione, abbia agito nell’interesse e a beneficio dellasocietà rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica,poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che lasanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpiscaNumero registro generale 13028/2024Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 8626/2026Data pubblicazione 07/04/2026l’autore materiale della violazione, ma sia posta in via esclusiva a caricodel diverso soggetto giuridico (società dotata di personalità giuridica)quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal propriorappresentante o amministratore (cfr. Cass. n. 10651/2022; Cass. n. n.36037/2021; Cass. n. 29038/2021; Cass. n. 25757/2020; Cass. n.10975/2019) e che, qualora risulti che il rappresentante ol'amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nelproprio esclusivo interesse o, comunque, per un interesse diverso daquello sociale o che abbiano artificiosamente costituito una società per finiilleciti e personali e, dunque, che la struttura societaria costituisca unmero strumento per conseguire un vantaggio fiscale indebito, viene menola ratio che giustifica l'applicazione dell’art. 7 d.l. 269/2003, diretto asanzionare la sola società con personalità giuridica (cfr. Cass. n.30755/2021; Cass. n. 8811/2021; Cass. n. 10975/2019; Cass.5924/2017; Cass. n. 28331/2018; Cass. n. 19716/2013).Si è osservato, altresì, che tale ragionamento non riguarda solo il profilosanzionatorio in senso stretto, il quale, anzi, costituisce un aspettoulteriore rispetto alla pretesa sostanziale e al debito tributario.

È evidente,infatti, che se l’”amministratore di fatto” ha utilizzato lo schermo socialenel suo esclusivo interesse, sorge la presunzione che pure dei proventidell’attività egli abbia tratto esclusivo beneficio.

Non va trascurato, infatti,che «la materia delle imposte sui redditi, per effetto dell’art. 19 del d.lgs.n. 46 del 1999, è regolata dall’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973» sicché«in via presuntiva, e secondo l’id quod plerumque accidit, può ritenersiche l’amministratore di fatto di una “cartiera” abbia direttamenteincamerato i proventi dell’evasione addebitabile alla società e che,conseguentemente, spetti all’amministratore stesso fornire la provacontraria.

Con la precisazione che in simili ipotesi è ben possibile l’assenzadi evidenze contabili dell’evasione, analogamente a quanto chiarito dallaNumero registro generale 13028/2024Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 8626/2026Data pubblicazione 07/04/2026Corte a proposito dei ricavi occulti di società di capitali a ristretta base,distribuiti ai soci» (Cass. n. 36003/2021).È stato sovente ritenuto che perché ricorrano tali circostanze è necessarioche l’amministratore abbia artificiosamente costruito una società per finiilleciti e personali con una struttura societaria che costituisce un merostrumento fittizio per conseguire un proprio vantaggio fiscale indebito; perquesto si è anche affermato che l’art. 7 d.l. 269/2003 opera anche afavore dell’amministratore di fatto, sempreché la società «non costituiscaun mero schermo e quindi un’entità fittizia, o che comunque non siautilizzato come mero soggetto interposto dall'amministratore e in generaledall'intraneus per scopi suoi propri» (Cass. n. 16454/2025; nello stessosenso, cfr. Cass. n. 1946/2023).La giurisprudenza richiamata che faceva leva anche su tale ultimo aspetto,tuttavia, pur cogliendo un dato innegabile, ossia che, in tali ipotesi, esisteun soggetto che governa uti dominus la società di capitali, il quale faproprie le attività, i redditi e i proventi dell’ente, cui lascia la formaleresponsabilità e l’onere delle imposte non assolte, non appare pienamentesoddisfacente quando sembra prefigurare che la società costituisca unamera fictio, dunque priva di realtà giuridica.È proprio limitatamente a tale ultimo aspetto che essa, più di recente, èstata parzialmente e condivisibilmente rivista.È stato infatti precisato che «la simulazione assoluta dell'atto costitutivo diuna società di capitali, iscritta nel registro delle imprese, non èconfigurabile in ragione della natura stessa del contratto sociale, che nonè solo regolatore degli interessi dei soci, ma si atteggia, al contempo,come norma programmatica dell'agire sociale, destinata ad interferire congli interessi dei terzi, donde l'irrilevanza, dopo l'iscrizione della società nelregistro delle imprese e la nascita del nuovo soggetto giuridico, della realevolontà dei contraenti manifestata nella fase negoziale; tale fondamento,espressione del valore organizzativo dell'ente, è sotteso all'art. 2332 c.c.,Numero registro generale 13028/2024Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 8626/2026Data pubblicazione 07/04/2026imponendosi dunque una lettura restrittiva dei casi di nullità della societàda essi previsti, in nessuno dei quali è, quindi, riconducibile lasimulazione» (Cass. n. 22560/2015; Cass. n. 20888/2019; Cass. n.29700/2019, che precisa «tale nuovo autonomo soggetto giuridico, unavolta iscritto nel registro delle imprese, agisce coinvolgendo terzi aprescindere dalla volontà effettiva, vive di vita propria ed operacompiendo la propria attività per realizzare lo scopo sociale, a prescinderedall'intento preordinato dei suoi fondatori»).dei soci e ideatori di realizzare con essa un mero schermo rispetto adeventuali attività illecite – va esaminato se, e a quali condizioni e limiti, inuna situazione come quella in considerazione, il Fisco possa imputare adun diverso soggetto i redditi maturati dall’ente e le relative imposte.

«Ilmeccanismo che, nel nostro ordinamento, mira a riallineare l’attivitàsvolta da un altro soggetto sull’effettivo percettore dei redditi è quelloprevisto dall’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 che dispone:«In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati alcontribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando siadimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti,che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona»7.1.

La norma prevede che l’Ufficio possa utilizzare elementi indiziari,dotati di pregnanza presuntiva, al fine di accertare il fatto costitutivodell’imposizione tributaria rappresentato dal possesso effettivo di unreddito «per interposta persona».

Giova sottolineare che, comecostantemente ribadito dalla Corte, ai fini del soddisfacimento dell’onereprobatorio dell’Ufficio, non occorre che tra il fatto noto e quello ignotosussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma èsufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto comeconseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità,con riferimento a una connessione probabile di accadimenti in base aNumero registro generale 13028/2024Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 8626/2026Data pubblicazione 07/04/2026regole di esperienza (Cass. n. 13807 del 22/05/2019; Cass. n. 4168 del21/02/2018; Cass. n. 17833 del 19/07/2017; Cass. n. 25129 del7/12/2016; già Sez.

U. n. 9961 del 13/11/1996), L’oggetto della provaincombente sull’Amministrazione finanziaria, peraltro, non attiene aglielementi costitutivi dell’interposizione ma solo – come precisa la norma –che «egli [il soggetto terzo] ne è l’effettivo possessore per interpostapersona»: la funzione della norma, dunque, è quella di evitare che ilcontribuente (effettivo possessore) si sottragga al prelievo occultandoall’Amministrazione finanziaria la propria identità di contribuente,ricorrendo a interposizioni negoziali tali da attribuire a terzi il possesso delreddito.

In altri termini, il possesso del reddito «per interposta persona»costituisce il fatto ignoto oggetto della prova logica a carico dell’Ufficio,quale elemento che lega il reddito prodotto dal soggetto interposto altitolare effettivo: la rilevanza dell’effettivo possesso del reddito rispettoalla sua titolarità formale sancisce la prevalenza della sostanza (possessodel reddito) sulla forma (titolarità del reddito) e della realtàsull'apparenza, dovendosi individuare non la natura fittizia o ingannevoledella titolarità del reddito, bensì l'effettività dell’esercizio del possesso delreddito a prescindere dalla sua formale titolarità.7.2.

Tale percorso argomentativo e giuridico, per l’ampia latitudine dellanorma, non è limitato dalla tipologia di reddito oggetto di accertamento e,dunque, si estende – come recentemente precisato da questa Corte (Cass.n. 5276 del 17/02/2022) - anche al reddito d’impresa e all’ipotesi in cuil’interposto sia una società di capitali, salva la necessaria specifica verificadella relazione di fatto tra contribuente e reddito per operare la traslazionedel reddito d’impresa prodotto all’effettivo titolare.7.3.

Nel caso di reddito d’impresa ha rilievo, di norma, la figuradell’amministratore di fatto del soggetto imprenditoriale formalmentetitolare del reddito (i.e. la società); tuttavia, tale ruolo, per assumereincidenza, deve «assumere una particolare pregnanza al fine di integrareNumero registro generale 13028/2024Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 8626/2026Data pubblicazione 07/04/2026la presunzione del possesso del reddito perché deve essere tale dacomportare la traslazione del reddito realizzato dall’ente collettivopercettore interposto nel suo complesso (e, quindi, anche ai fini Irap eIva) al soggetto persona fisica interponente come se fosse stato prodottoda quest’ultimo» (Cass. n. 5276/2022).Ciò significa che la posizione dell’interponente non è quella di merogestore dell’ente collettivo – condizione che, in quanto tale, sarebbesignificativa ai fini reddituali solo nelle società di persone interposte e, incaso di socio, a fondamento del maggior reddito da partecipazione ai finiIrpef – ma di soggetto che disponga uti dominus delle risorse del soggettointerposto.7.4.

Ne deriva che, in tale ipotesi, la prova che incombesull’Amministrazione finanziaria ha ad oggetto il totale asservimento dellasocietà interposta all’interponente, tale, quindi, da dimostrare a) larelazione di fatto tra l’interponente e la fonte del reddito del soggettoimprenditoriale interposto e b) che il primo sia l’effettivo possessore deiredditi formalmente intestati alla società.

Non ha rilievo, invece, ladimostrazione che l’interposizione sia reale o fittizia: l'art. 37, terzocomma, d.P.R. n. 600 del 1973, infatti, si riferisce a qualsiasi ipotesi diinterposizione, anche a quella reale, ed anche ad un uso improprio di unlegittimo strumento giuridico (ex multis Cass. n. 11055 del 27/04/2021;Cass. n. 17128 del 28/06/2018; Cass. n. 5408 del 03/03/2017).

A frontedi tale prova, che può essere fornita anche solo in via presuntiva,incomberà poi al contribuente fornire la prova contraria dell’assenza diinterposizione ovvero della mancata percezione dei redditi del soggettointerposto (Cass. n. 29228 del 20/10/2021; Cass. n. 5276 del 17/02/2022cit.).Numero registro generale 13028/2024Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 8626/2026Data pubblicazione 07/04/20269.

La delineata cornice normativa entro cui si colloca la questione inesame ha immediate conseguenze anche sul piano sanzionatorio.L’irrogazione delle sanzioni, difatti, trova il suo diretto riferimento nellacondotta dell’interponente, il quale è sanzionato in proprio, in relazioneall’avvenuta traslazione del reddito e dei relativi tributi dell’ente collettivo,con conseguente imputazione anche delle condotte evasive.

La fattispecieè esterna al perimetro dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003: il rapporto fiscaleche viene in considerazione non è quello, previsto dalla citata norma,«proprio di società o enti con personalità giuridica» ma, in conseguenzadella traslazione del reddito all’effettivo possessore ex art. 37, terzocomma, d.P.R. n. 600 del 1970, quello specifico e propriodell’interponente.

Il contribuente, come osservato, non riveste, in questocaso, la posizione di (mero) amministratore di fatto ma è l’effettivopossessore dei redditi formalmente intestati alla società come se fosserostati da lui prodotti, sicché assume rilievo, anche per tale versante, il suorapporto fiscale, con le correlate sanzioni per gli inadempimenti e leviolazioni che lo caratterizzano, e non quello della società» (Cass. n.23231/2022, in motivazione; cfr., in senso conforme, anche Cass. n.23987/2025).Alla luce di quanto esposto, non è dunque necessario – ed anzi neppuregiuridicamente configurabile – che la società costituisca una mera fictio,sicché tale accertamento è superfluo.

Ciò che conta è che la persona fisica– indipendentemente dal suo ruolo di amministratore di fatto o di diritto -sia il reale beneficiario dei redditi formalmente prodotti dalla società e lagestisca uti dominus.1.4 Nel caso di specie, non può ritenersi che la CGT di secondo grado nonabbia compiuto tale valutazione; a pagina 5 della sentenza si legge,infatti, che gli atti notificati alla società possono ritenersi conosciutidall’amministratore di fatto, in quanto «la persona giuridica rappresentauna mera finzione riconducibile alla persona del gestore di fatto» e taleNumero registro generale 13028/2024Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 8626/2026Data pubblicazione 07/04/2026conclusione è «corroborata anche da quanto statuito dal Tribunale diParma (che questa Corte fa proprie) con la sentenza depositata in data09/12/2020 (cfr. in particolare dalla pag. 169 in poi)»; la stessa ha altresìriconosciuto il coinvolgimento delle società gestite dal Gigliotti nel“meccanismo fraudolento”, risultante dagli accertamenti che avevano datoluogo al procedimento penale.Può quindi concludersi che la questione è stata esaminata e rigettata inmaniera quanto meno implicita, avendo la CGT di secondo grado ritenutoche la società costituisse un soggetto che il Gigliotti gestiva uti dominusper perseguire scopi illeciti rivolti a suo vantaggio.

Del resto, non ricorre ilvizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizioneimplicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabilequando la pretesa non espressamente esaminata risulti - come nel caso dispecie - incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia,nel senso che la domanda o l’eccezione, pur non espressamente trattate,siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esamepresuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loroirrilevanza o infondatezza (Cass. n. 2953/2025; Cass. n. 25710/2024).2.1 Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 2729e 2697 c.c. e dell’art. 7 d.lgs. 546/1992.

Lo stesso si duole del fatto che ilgiudice d’appello avrebbe fondato la propria decisione sugli atti delprocesso penale (segnatamente, ordinanza di custodia cautelare emessadal G.I.P. di Parma e sentenza penale di condanna non definitiva emessanei confronti del Gigliotti dal Tribunale di Parma), senza considerare glialtri elementi probatori raccolti nel processo.2.2 Il motivo è infondato.Va innanzi tutto osservato che il richiamo all’art. 2697 c.c. appareinappropriato, giacché, con il motivo in esame, il ricorrente non ha dedottola violazione del principio dell’onere della prova.Numero registro generale 13028/2024Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 8626/2026Data pubblicazione 07/04/2026Va poi evidenziato che costituisce principio consolidato quello per il quale,nel processo tributario, la sentenza penale, ancorché abbia ad oggetto imedesimi fatti posti a fondamento dell’accertamento, «costituiscesemplice indizio od elemento di prova critica in ordine ai fatti in essaeventualmente accertati sulla base delle prove raccolte nel relativogiudizio» (Cass. n. 4924/2013).

Si ritiene comunque utilizzabile ilmateriale probatorio acquisito nell’ambito del procedimento penale construmenti propri di quest’ultimo (Cass. n. 9593/2019; Cass. n.2916/2013; Cass. n. 4645/2020), persino quando non siano staterispettate le formalità previste dal codice di procedura penale e ciò abbiadeterminato la loro inutilizzabilità nel processo penale, purché risultinorispettate le disposizioni degli artt. 33 d.P.R. 600/1973, 52 e 63 d.P.R.633/1972 (Cass. n. 38750/2021; Cass. n. 959/2018).2.3 Orbene, nel caso di specie, la CGT di secondo grado non ha fondato lapropria decisione esclusivamente sulla sentenza penale di condanna osull’ordinanza di custodia cautelare, facendo discendere, quale meraconseguenza dell’adozione di tali provvedimenti, la responsabilità delGigliotti anche con riguardo alle sanzioni oggetto del presente giudizio, maha preso in considerazione gli elementi probatori sui quali taliprovvedimenti si fondavano (in particolare, intercettazioni telefoniche emessaggi), deducendone il suo ruolo di amministratore di fatto e dominusdella [OSCURATO:SOCIETA]. e giungendo, quindi, alle medesime conclusioni delgiudice penale.

Quanto al fatto che, ad avviso del ricorrente, la CGT disecondo grado non avrebbe adeguatamente valorizzato altri elementi disegno contrario, va osservato innanzi tutto che non vengonospecificamente indicati tali elementi, sicché il motivo è, in parte qua,inammissibile per difetto di specificità.Anche ove volesse tralasciarsi tale aspetto, si tratterebbe comunque diuna doglianza che non potrebbe essere esaminata nel giudizio dilegittimità.

Va infatti ricordato che, con il ricorso per cassazione, ilNumero registro generale 13028/2024Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 8626/2026Data pubblicazione 07/04/2026ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto, tratto dall'analisi degli elementi divalutazione disponibili, compiuto dal giudice del merito, al quale restariservata l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, lavalutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza ela scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 23872/2020, Cass. n.9097/2017).

Può al più dolersi dell’erronea applicazione delle norme inmateria di valutazione delle prove (come, ad esempio, quelle sulla provaper presunzioni) o far valere il vizio di motivazione entro i limiti ristretti,indicati in precedenza, in cui ciò è ancora possibile.Nel caso di specie, la doglianza non è stata articolata con tali modalità, inquanto, come già rilevato, nell’ultima parte del motivo in esame ilricorrente si è limitato a richiamare elementi di fatto che la CGT disecondo grado non avrebbe adeguatamente valutato senza neppureindicarli specificamente.2.4 Irrilevante infine è il richiamo al comma 5 bis dell’art. 7 del d.lgs.546/1992 introdotto dalla l. 130/2022 perché, trattandosi di normasostanziale e non processuale, si applica solo ai giudizi introdottisuccessivamente al 16/9/2022 (Cass. n. 20816/2024), mentre deveritenersi che quello in esame sia stato introdotto anteriormente a taledata, in quanto nella sentenza d’appello si afferma che l’atto dicontestazione è stato notificato il 17/2/2022.

In ogni caso, questa Corteha osservato che tale norma «nel prevedere che «L’amministrazione provain giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato.

Il giudice fonda ladecisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annullal’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o ècontraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modocircostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativatributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesaNumero registro generale 13028/2024Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 8626/2026Data pubblicazione 07/04/2026impositiva e l’irrogazione delle sanzioni» non stabilisce un onereprobatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia,ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, cheassegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale» (Cass. n.31878/2022).Il ricorso va dunque rigettato.3.

In considerazione della soccombenza, il ricorrente va condannato alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità da liquidarsinella misura di € 1.500 per compenso professionale.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio di legittimità,che liquida in € 1.500,00 per compenso professionale, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. 228/2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/2/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
(c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona delDirettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia n. 3644/2023 depositata il 11/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/2/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13028/2024Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 8626/2026Data pubblicazione 07/04/20261. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti si evince che FrancoGigliotti proponeva ricorso alla Corte di giustizia tributaria di Milanoavverso l’atto di contestazione n. T9DCOEC00013-2022, notificato in data17/2/2022, con il quale, in relazione agli anni di imposta 2015 e 2016, glivenivano irrogate, nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., le sanzioni previste dall’art. 9, comma 3°, del d.lgs.471/1997 nella misura doppia (€ 3.750), per la violazione degli obblighirelativi alla contabilità di cui agli artt. 14 e 22 del d.P.R. 600/1973 e 23 e25 del d.P.R. 633/1972.La CGT di primo grado di Milano accoglieva il ricorso, osservando chel’atto impugnato rinviava ad un precedente PVC che non era allegato e dicui non era stata dimostrata la notifica al Gigliotti e che, comunque, nonrisultava da quest’ultimo conosciuto; inoltre, l’Amministrazione avevadepositato, quale prova dei fatti contestati, un’ordinanza cautelare che eratuttavia priva di intestazione e di sottoscrizione, nonché ampiamenteincompleta, sicché non era possibile neppure verificarne la data, néaccertarne la provenienza.2. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello al quale resisteva il Gigliotti.Con sentenza n. 3644/2023, la CGT di secondo grado della Lombardiaaccoglieva l’impugnazione, osservando che, dagli elementi raccolti nelprocesso penale, emergeva il ruolo di amministratore di fatto svolto dalGigliotti in diverse società coinvolte in frodi fiscali, tra le quali anche laP.[OSCURATO:SOCIETA]., che determinava una “presunzione di conoscibilità” ditutti gli atti notificati a quest’ultima.3. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 13028/2024Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 8626/2026Data pubblicazione 07/04/20261.1 Con il primo motivo di ricorso, il contribuente lamenta il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c.. Ilricorrente si duole dell’omessa pronuncia in ordine alla questionedell’inapplicabilità delle sanzioni anche all’amministratore di fatto di unasocietà o ente con personalità giuridica per effetto dell’art. 7 d.l.269/2003; tale questione, rimasta assorbita all’esito del giudizio di primogrado, era stata poi riproposta con le controdeduzioni depositate nelgiudizio di appello (da pagina 9 a pagina 12), ma la CGT non si erapronunciata al riguardo.1.2 Il motivo è infondato.Va osservato che, effettivamente, come sostenuto dal ricorrente, non eranecessario proporre un motivo di appello incidentale, trattandosi diquestione rimasta assorbita all’esito del giudizio di primo grado, dal qualeil contribuente era uscito totalmente vittorioso (Cass. Sez. U. n.13195/2018).La CGT di secondo grado era quindi tenuta ad esaminare la questione.1.3 Non può tuttavia ritenersi che vi sia stata omessa pronuncia sul punto.Al riguardo va innanzi tutto ricordato che l’art. 7 d.l. 269/2003 conv. in l.326/2003 dispone, al primo comma, che «le sanzioni amministrativerelative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalitàgiuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica» ed al terzoche «nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n 472, si applicano in quanto compatibili».Occorre quindi esaminare la portata ed i limiti di tale disposizione.Questa Corte ha chiarito che l'applicazione della norma eccezionaleintrodotta dall’art. 7 d.l. 269/2003 presuppone che la persona fisica,autrice della violazione, abbia agito nell’interesse e a beneficio dellasocietà rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica,poiché solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che lasanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpiscaNumero registro generale 13028/2024Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 8626/2026Data pubblicazione 07/04/2026l’autore materiale della violazione, ma sia posta in via esclusiva a caricodel diverso soggetto giuridico (società dotata di personalità giuridica)quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal propriorappresentante o amministratore (cfr. Cass. n. 10651/2022; Cass. n. n.36037/2021; Cass. n. 29038/2021; Cass. n. 25757/2020; Cass. n.10975/2019) e che, qualora risulti che il rappresentante ol'amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nelproprio esclusivo interesse o, comunque, per un interesse diverso daquello sociale o che abbiano artificiosamente costituito una società per finiilleciti e personali e, dunque, che la struttura societaria costituisca unmero strumento per conseguire un vantaggio fiscale indebito, viene menola ratio che giustifica l'applicazione dell’art. 7 d.l. 269/2003, diretto asanzionare la sola società con personalità giuridica (cfr. Cass. n.30755/2021; Cass. n. 8811/2021; Cass. n. 10975/2019; Cass.5924/2017; Cass. n. 28331/2018; Cass. n. 19716/2013).Si è osservato, altresì, che tale ragionamento non riguarda solo il profilosanzionatorio in senso stretto, il quale, anzi, costituisce un aspettoulteriore rispetto alla pretesa sostanziale e al debito tributario. È evidente,infatti, che se l’”amministratore di fatto” ha utilizzato lo schermo socialenel suo esclusivo interesse, sorge la presunzione che pure dei proventidell’attività egli abbia tratto esclusivo beneficio. Non va trascurato, infatti,che «la materia delle imposte sui redditi, per effetto dell’art. 19 del d.lgs.n. 46 del 1999, è regolata dall’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973» sicché«in via presuntiva, e secondo l’id quod plerumque accidit, può ritenersiche l’amministratore di fatto di una “cartiera” abbia direttamenteincamerato i proventi dell’evasione addebitabile alla società e che,conseguentemente, spetti all’amministratore stesso fornire la provacontraria. Con la precisazione che in simili ipotesi è ben possibile l’assenzadi evidenze contabili dell’evasione, analogamente a quanto chiarito dallaNumero registro generale 13028/2024Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 8626/2026Data pubblicazione 07/04/2026Corte a proposito dei ricavi occulti di società di capitali a ristretta base,distribuiti ai soci» (Cass. n. 36003/2021).È stato sovente ritenuto che perché ricorrano tali circostanze è necessarioche l’amministratore abbia artificiosamente costruito una società per finiilleciti e personali con una struttura societaria che costituisce un merostrumento fittizio per conseguire un proprio vantaggio fiscale indebito; perquesto si è anche affermato che l’art. 7 d.l. 269/2003 opera anche afavore dell’amministratore di fatto, sempreché la società «non costituiscaun mero schermo e quindi un’entità fittizia, o che comunque non siautilizzato come mero soggetto interposto dall'amministratore e in generaledall'intraneus per scopi suoi propri» (Cass. n. 16454/2025; nello stessosenso, cfr. Cass. n. 1946/2023).La giurisprudenza richiamata che faceva leva anche su tale ultimo aspetto,tuttavia, pur cogliendo un dato innegabile, ossia che, in tali ipotesi, esisteun soggetto che governa uti dominus la società di capitali, il quale faproprie le attività, i redditi e i proventi dell’ente, cui lascia la formaleresponsabilità e l’onere delle imposte non assolte, non appare pienamentesoddisfacente quando sembra prefigurare che la società costituisca unamera fictio, dunque priva di realtà giuridica.È proprio limitatamente a tale ultimo aspetto che essa, più di recente, èstata parzialmente e condivisibilmente rivista.È stato infatti precisato che «la simulazione assoluta dell'atto costitutivo diuna società di capitali, iscritta nel registro delle imprese, non èconfigurabile in ragione della natura stessa del contratto sociale, che nonè solo regolatore degli interessi dei soci, ma si atteggia, al contempo,come norma programmatica dell'agire sociale, destinata ad interferire congli interessi dei terzi, donde l'irrilevanza, dopo l'iscrizione della società nelregistro delle imprese e la nascita del nuovo soggetto giuridico, della realevolontà dei contraenti manifestata nella fase negoziale; tale fondamento,espressione del valore organizzativo dell'ente, è sotteso all'art. 2332 c.c.,Numero registro generale 13028/2024Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 8626/2026Data pubblicazione 07/04/2026imponendosi dunque una lettura restrittiva dei casi di nullità della societàda essi previsti, in nessuno dei quali è, quindi, riconducibile lasimulazione» (Cass. n. 22560/2015; Cass. n. 20888/2019; Cass. n.29700/2019, che precisa «tale nuovo autonomo soggetto giuridico, unavolta iscritto nel registro delle imprese, agisce coinvolgendo terzi aprescindere dalla volontà effettiva, vive di vita propria ed operacompiendo la propria attività per realizzare lo scopo sociale, a prescinderedall'intento preordinato dei suoi fondatori»).dei soci e ideatori di realizzare con essa un mero schermo rispetto adeventuali attività illecite – va esaminato se, e a quali condizioni e limiti, inuna situazione come quella in considerazione, il Fisco possa imputare adun diverso soggetto i redditi maturati dall’ente e le relative imposte. «Ilmeccanismo che, nel nostro ordinamento, mira a riallineare l’attivitàsvolta da un altro soggetto sull’effettivo percettore dei redditi è quelloprevisto dall’art. 37, terzo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 che dispone:«In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati alcontribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando siadimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti,che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona»7.1. La norma prevede che l’Ufficio possa utilizzare elementi indiziari,dotati di pregnanza presuntiva, al fine di accertare il fatto costitutivodell’imposizione tributaria rappresentato dal possesso effettivo di unreddito «per interposta persona». Giova sottolineare che, comecostantemente ribadito dalla Corte, ai fini del soddisfacimento dell’onereprobatorio dell’Ufficio, non occorre che tra il fatto noto e quello ignotosussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma èsufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto comeconseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità,con riferimento a una connessione probabile di accadimenti in base aNumero registro generale 13028/2024Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 8626/2026Data pubblicazione 07/04/2026regole di esperienza (Cass. n. 13807 del 22/05/2019; Cass. n. 4168 del21/02/2018; Cass. n. 17833 del 19/07/2017; Cass. n. 25129 del7/12/2016; già Sez. U. n. 9961 del 13/11/1996), L’oggetto della provaincombente sull’Amministrazione finanziaria, peraltro, non attiene aglielementi costitutivi dell’interposizione ma solo – come precisa la norma –che «egli [il soggetto terzo] ne è l’effettivo possessore per interpostapersona»: la funzione della norma, dunque, è quella di evitare che ilcontribuente (effettivo possessore) si sottragga al prelievo occultandoall’Amministrazione finanziaria la propria identità di contribuente,ricorrendo a interposizioni negoziali tali da attribuire a terzi il possesso delreddito. In altri termini, il possesso del reddito «per interposta persona»costituisce il fatto ignoto oggetto della prova logica a carico dell’Ufficio,quale elemento che lega il reddito prodotto dal soggetto interposto altitolare effettivo: la rilevanza dell’effettivo possesso del reddito rispettoalla sua titolarità formale sancisce la prevalenza della sostanza (possessodel reddito) sulla forma (titolarità del reddito) e della realtàsull'apparenza, dovendosi individuare non la natura fittizia o ingannevoledella titolarità del reddito, bensì l'effettività dell’esercizio del possesso delreddito a prescindere dalla sua formale titolarità.7.2. Tale percorso argomentativo e giuridico, per l’ampia latitudine dellanorma, non è limitato dalla tipologia di reddito oggetto di accertamento e,dunque, si estende – come recentemente precisato da questa Corte (Cass.n. 5276 del 17/02/2022) - anche al reddito d’impresa e all’ipotesi in cuil’interposto sia una società di capitali, salva la necessaria specifica verificadella relazione di fatto tra contribuente e reddito per operare la traslazionedel reddito d’impresa prodotto all’effettivo titolare.7.3. Nel caso di reddito d’impresa ha rilievo, di norma, la figuradell’amministratore di fatto del soggetto imprenditoriale formalmentetitolare del reddito (i.e. la società); tuttavia, tale ruolo, per assumereincidenza, deve «assumere una particolare pregnanza al fine di integrareNumero registro generale 13028/2024Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 8626/2026Data pubblicazione 07/04/2026la presunzione del possesso del reddito perché deve essere tale dacomportare la traslazione del reddito realizzato dall’ente collettivopercettore interposto nel suo complesso (e, quindi, anche ai fini Irap eIva) al soggetto persona fisica interponente come se fosse stato prodottoda quest’ultimo» (Cass. n. 5276/2022).Ciò significa che la posizione dell’interponente non è quella di merogestore dell’ente collettivo – condizione che, in quanto tale, sarebbesignificativa ai fini reddituali solo nelle società di persone interposte e, incaso di socio, a fondamento del maggior reddito da partecipazione ai finiIrpef – ma di soggetto che disponga uti dominus delle risorse del soggettointerposto.7.4. Ne deriva che, in tale ipotesi, la prova che incombesull’Amministrazione finanziaria ha ad oggetto il totale asservimento dellasocietà interposta all’interponente, tale, quindi, da dimostrare a) larelazione di fatto tra l’interponente e la fonte del reddito del soggettoimprenditoriale interposto e b) che il primo sia l’effettivo possessore deiredditi formalmente intestati alla società. Non ha rilievo, invece, ladimostrazione che l’interposizione sia reale o fittizia: l'art. 37, terzocomma, d.P.R. n. 600 del 1973, infatti, si riferisce a qualsiasi ipotesi diinterposizione, anche a quella reale, ed anche ad un uso improprio di unlegittimo strumento giuridico (ex multis Cass. n. 11055 del 27/04/2021;Cass. n. 17128 del 28/06/2018; Cass. n. 5408 del 03/03/2017). A frontedi tale prova, che può essere fornita anche solo in via presuntiva,incomberà poi al contribuente fornire la prova contraria dell’assenza diinterposizione ovvero della mancata percezione dei redditi del soggettointerposto (Cass. n. 29228 del 20/10/2021; Cass. n. 5276 del 17/02/2022cit.).Numero registro generale 13028/2024Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 8626/2026Data pubblicazione 07/04/20269. La delineata cornice normativa entro cui si colloca la questione inesame ha immediate conseguenze anche sul piano sanzionatorio.L’irrogazione delle sanzioni, difatti, trova il suo diretto riferimento nellacondotta dell’interponente, il quale è sanzionato in proprio, in relazioneall’avvenuta traslazione del reddito e dei relativi tributi dell’ente collettivo,con conseguente imputazione anche delle condotte evasive. La fattispecieè esterna al perimetro dell’art. 7 d.l. n. 269 del 2003: il rapporto fiscaleche viene in considerazione non è quello, previsto dalla citata norma,«proprio di società o enti con personalità giuridica» ma, in conseguenzadella traslazione del reddito all’effettivo possessore ex art. 37, terzocomma, d.P.R. n. 600 del 1970, quello specifico e propriodell’interponente. Il contribuente, come osservato, non riveste, in questocaso, la posizione di (mero) amministratore di fatto ma è l’effettivopossessore dei redditi formalmente intestati alla società come se fosserostati da lui prodotti, sicché assume rilievo, anche per tale versante, il suorapporto fiscale, con le correlate sanzioni per gli inadempimenti e leviolazioni che lo caratterizzano, e non quello della società» (Cass. n.23231/2022, in motivazione; cfr., in senso conforme, anche Cass. n.23987/2025).Alla luce di quanto esposto, non è dunque necessario – ed anzi neppuregiuridicamente configurabile – che la società costituisca una mera fictio,sicché tale accertamento è superfluo. Ciò che conta è che la persona fisica– indipendentemente dal suo ruolo di amministratore di fatto o di diritto -sia il reale beneficiario dei redditi formalmente prodotti dalla società e lagestisca uti dominus.1.4 Nel caso di specie, non può ritenersi che la CGT di secondo grado nonabbia compiuto tale valutazione; a pagina 5 della sentenza si legge,infatti, che gli atti notificati alla società possono ritenersi conosciutidall’amministratore di fatto, in quanto «la persona giuridica rappresentauna mera finzione riconducibile alla persona del gestore di fatto» e taleNumero registro generale 13028/2024Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 8626/2026Data pubblicazione 07/04/2026conclusione è «corroborata anche da quanto statuito dal Tribunale diParma (che questa Corte fa proprie) con la sentenza depositata in data09/12/2020 (cfr. in particolare dalla pag. 169 in poi)»; la stessa ha altresìriconosciuto il coinvolgimento delle società gestite dal Gigliotti nel“meccanismo fraudolento”, risultante dagli accertamenti che avevano datoluogo al procedimento penale.Può quindi concludersi che la questione è stata esaminata e rigettata inmaniera quanto meno implicita, avendo la CGT di secondo grado ritenutoche la società costituisse un soggetto che il Gigliotti gestiva uti dominusper perseguire scopi illeciti rivolti a suo vantaggio. Del resto, non ricorre ilvizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizioneimplicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabilequando la pretesa non espressamente esaminata risulti - come nel caso dispecie - incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia,nel senso che la domanda o l’eccezione, pur non espressamente trattate,siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esamepresuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loroirrilevanza o infondatezza (Cass. n. 2953/2025; Cass. n. 25710/2024).2.1 Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di cui all’art. 360,comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 2729e 2697 c.c. e dell’art. 7 d.lgs. 546/1992. Lo stesso si duole del fatto che ilgiudice d’appello avrebbe fondato la propria decisione sugli atti delprocesso penale (segnatamente, ordinanza di custodia cautelare emessadal G.I.P. di Parma e sentenza penale di condanna non definitiva emessanei confronti del Gigliotti dal Tribunale di Parma), senza considerare glialtri elementi probatori raccolti nel processo.2.2 Il motivo è infondato.Va innanzi tutto osservato che il richiamo all’art. 2697 c.c. appareinappropriato, giacché, con il motivo in esame, il ricorrente non ha dedottola violazione del principio dell’onere della prova.Numero registro generale 13028/2024Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 8626/2026Data pubblicazione 07/04/2026Va poi evidenziato che costituisce principio consolidato quello per il quale,nel processo tributario, la sentenza penale, ancorché abbia ad oggetto imedesimi fatti posti a fondamento dell’accertamento, «costituiscesemplice indizio od elemento di prova critica in ordine ai fatti in essaeventualmente accertati sulla base delle prove raccolte nel relativogiudizio» (Cass. n. 4924/2013). Si ritiene comunque utilizzabile ilmateriale probatorio acquisito nell’ambito del procedimento penale construmenti propri di quest’ultimo (Cass. n. 9593/2019; Cass. n.2916/2013; Cass. n. 4645/2020), persino quando non siano staterispettate le formalità previste dal codice di procedura penale e ciò abbiadeterminato la loro inutilizzabilità nel processo penale, purché risultinorispettate le disposizioni degli artt. 33 d.P.R. 600/1973, 52 e 63 d.P.R.633/1972 (Cass. n. 38750/2021; Cass. n. 959/2018).2.3 Orbene, nel caso di specie, la CGT di secondo grado non ha fondato lapropria decisione esclusivamente sulla sentenza penale di condanna osull’ordinanza di custodia cautelare, facendo discendere, quale meraconseguenza dell’adozione di tali provvedimenti, la responsabilità delGigliotti anche con riguardo alle sanzioni oggetto del presente giudizio, maha preso in considerazione gli elementi probatori sui quali taliprovvedimenti si fondavano (in particolare, intercettazioni telefoniche emessaggi), deducendone il suo ruolo di amministratore di fatto e dominusdella [OSCURATO:SOCIETA]. e giungendo, quindi, alle medesime conclusioni delgiudice penale. Quanto al fatto che, ad avviso del ricorrente, la CGT disecondo grado non avrebbe adeguatamente valorizzato altri elementi disegno contrario, va osservato innanzi tutto che non vengonospecificamente indicati tali elementi, sicché il motivo è, in parte qua,inammissibile per difetto di specificità.Anche ove volesse tralasciarsi tale aspetto, si tratterebbe comunque diuna doglianza che non potrebbe essere esaminata nel giudizio dilegittimità. Va infatti ricordato che, con il ricorso per cassazione, ilNumero registro generale 13028/2024Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 8626/2026Data pubblicazione 07/04/2026ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone unodifforme, l'apprezzamento in fatto, tratto dall'analisi degli elementi divalutazione disponibili, compiuto dal giudice del merito, al quale restariservata l’individuazione delle fonti del proprio convincimento, lavalutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza ela scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 23872/2020, Cass. n.9097/2017). Può al più dolersi dell’erronea applicazione delle norme inmateria di valutazione delle prove (come, ad esempio, quelle sulla provaper presunzioni) o far valere il vizio di motivazione entro i limiti ristretti,indicati in precedenza, in cui ciò è ancora possibile.Nel caso di specie, la doglianza non è stata articolata con tali modalità, inquanto, come già rilevato, nell’ultima parte del motivo in esame ilricorrente si è limitato a richiamare elementi di fatto che la CGT disecondo grado non avrebbe adeguatamente valutato senza neppureindicarli specificamente.2.4 Irrilevante infine è il richiamo al comma 5 bis dell’art. 7 del d.lgs.546/1992 introdotto dalla l. 130/2022 perché, trattandosi di normasostanziale e non processuale, si applica solo ai giudizi introdottisuccessivamente al 16/9/2022 (Cass. n. 20816/2024), mentre deveritenersi che quello in esame sia stato introdotto anteriormente a taledata, in quanto nella sentenza d’appello si afferma che l’atto dicontestazione è stato notificato il 17/2/2022. In ogni caso, questa Corteha osservato che tale norma «nel prevedere che «L’amministrazione provain giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato. Il giudice fonda ladecisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annullal’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o ècontraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modocircostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativatributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesaNumero registro generale 13028/2024Numero sezionale 1254/2026Numero di raccolta generale 8626/2026Data pubblicazione 07/04/2026impositiva e l’irrogazione delle sanzioni» non stabilisce un onereprobatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia,ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, cheassegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale» (Cass. n.31878/2022).Il ricorso va dunque rigettato.3. In considerazione della soccombenza, il ricorrente va condannato alpagamento delle spese del presente giudizio di legittimità da liquidarsinella misura di € 1.500 per compenso professionale. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio di legittimità,che liquida in € 1.500,00 per compenso professionale, oltre alle speseeventualmente prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. 228/2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/2/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]