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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 10105/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.14310/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] S. Rimoldi, elettivamente domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla via Sicilia n.66. –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la sentenza n. 5028 /201 5 d ella Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata il 14 maggio 2015, depositata il 23 novembre 2015e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . tributi r.g. n.14310/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con due motivi avverso l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso , contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello del contribuente , in controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisidi accertamento sintetico del reddito per gli anni di imposta 2007 e 2008.

2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r., esaminando la prova contraria prodotta dal contribuente, riteneva che i versamenti , risultanti sui suoi conti correntied effettuati dalle due società di cui era socio, fossero corrispondenti ad utili acquisiti in via definitiva e soggetti a tassazione, non potendosi ricondurre, come sostenuto dal contribuente, ad acconti su utili futuri, in quanto tali acconti sarebbero stati illegittimi in aperta violazione degli artt.2303 e 2315 cod. civ.

Inoltre la C.t.r. riteneva che alcun peso potesse avere, ai fini dell’accertamento, il reddito della moglie del contribuente, per la sua esiguità. 3.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 3 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.2303 cod. civ.,in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.

Ilricorrente sostiene che la citata norma ha valenza civilistica e non riguarda gli aspetti tributari; pertanto, quando tali utili siano effettivamente distribuiti, come nellaspecie, devono essere equiparati ad un credito della società nei confronti del socio, come tale non assoggettabile a tassazione in capo a quest’ultimo. r.g. n.14310/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente, il prelievo degli utili prima dell’approvazione del rendiconto, nel caso di società di persone , non può essere considerato illecito sul piano civilistico, né su quello fiscale, in quanto i redditi delle società di persone sono tassati mediante imputazione ai soci indipendentemente dalla loro percezione ; d a ciò conseguirebbeche, quando tali utili v engono materialmente percepiti dai soci, non devono essere assoggettati a imposizione per evitare la loro doppia tassazione.

Inoltre, il ricorrente sostiene che i prelevamenti effettuati, rappresentando dei crediti delle società nei suoi confronti , come tali esposti nello stato patrimoniale delle società stesse, non hanno avuto alcun effetto sul conto economico delle società interessate dai prelievi.

Il ricorrente contesta anche la riqualificazione giudiziale dell’operazione in termini di abuso del diritto, con riferimento all’art.10 bis della legge n.212/2000 , e chiede l’applicazione del principio del favor rei. 1.2.Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione degli artt.112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.

Parte ricorrente rileva che la C.t.r. avrebbe ritenuto ininfluente, ai fini dell’accertamento, la determinazione del reddito della moglie del contribuente, perché molto esiguo, nonostante la stessa prassi amministrativa (circolare n.101 del 30/4/1999 e circolare ministeriale n.49 del 9/8/2007,) avesse chiarito la necessità di esaminare l’intero reddito familiare ai fini dell’accertamento sintetico. 2.1.

Il primo motivo è infondato e va rigettato.

Com’è noto, l’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, ha tracciato la disciplina del metodo di accertamento sintetico del reddito prevedendo, da un lato, la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una r.g. n.14310/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (quarto comma); dall'altro (quinto comma), contemplando le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente.

In tale quadro di disciplina, infine, è stata fatta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (sesto comma).

Ciò premesso, questa Corte ha ripetutamente affermato che siffatta presunzione legale relativa comporta che il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'ufficio, non possa privarli del valore connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma unicamente valutarli insieme con la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (v. ad es.

Cass. n. 37985/2022; Cass. n. 1980/2020; Cass. n. 10266/2019).

Costituisce, quindi, principio consolidato quello secondo cui in tema diaccertamento cd. sintetico , ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile "ratione temporis"), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba r.g. n.14310/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Cass. n.1510/2017; conf.

Cass. n. 29067/2018 e n.16637/2020).

La prova incombente sul contribuente non è comunque tipizzata, sicché essa può essere data con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell'elemento accertato dal Fisco e la durata del possesso (cfr. Cass. n.28157/2020).

Al fine di meglio delimitare l'ambito della prova contraria gravante sul contribuente, questa Corte ha precisato che la prova documentale richiesta dalla norma in grado di superare la presunzione di maggiore reddito ben può essere fornita con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo alla parte contribuente, idonei a dimostrare, mediante l'indicazione dell'entità dei redditi e delle date dei movimenti, anche la «durata» del possesso dei redditi e, quindi, non il loro semplice «transito» nella disponibilità del contribuente (Cass., sez. 6-5, 16/05/2017, n. 12214; Cass. sez. 6 - 5, 16/05/2018, n. 12026; Cass., sez. 6-5, 23/03/2018, n. 7389).

Nella specie, il contribuente sostiene di aver goduto negli anni oggetto di accertamento dei versamenti, a titolo di acconto sugli utili futuri, provenienti dalle due società di persone di cui era socio che costituivano, nella sostanza, un finanziamento in suo favore.

Tuttavia, la C.t.r. nonha ritenuto fondato tal e assunt o , ri tenendo che il pagamento di acconti sugli utili futuri sarebbe stato illegittimo, perché in contrasto con il divieto di cui all’art.2303 cod. civ., e che i versamenti costituissero distribuzioni di utili in via definitiva, altresì dando atto che l’ufficio aveva rilevato che le società avevano dichiarato perdite per gli anni in questione.

Invero, il contribuente aveva l’onere di dimostrare, non solo la provenienza delle disponibilità con le quali aveva fatto fronte alle spese r.g. n.14310/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] a base dell’accertamento sintetico, ma anche la natura non reddituale delle somme percepite dalla società.

Dunque, la C.t.r., così argomentando, con una valutazione di merito la cui fondatezza è insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che il contribuente, che ne era onerato, non avesse dato idonea prova della natura non reddituale delle somme provenienti dalla società.

Neppure è in questione il principio del favor rei, la cui applicazione èpredicabile unicamente rispetto a norme sanzionatorie, non invece in materia di poteri di accertamento o di formazione della prova, rilevanti in materia di redditometro(cfr. Cass. n. 30355/2019).

2.2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la decisione impugnata ritiene,sulla base di una valutazione in fatto non sindacabile in questa sede,che, nel caso di specie, il contribuente non abbia fornito la prova dell’incidenza del reddito della moglie al sostenimento delle spese contestate con l’accertamento sintetico, attesa l’esiguità di tale reddito.

In conclusione il ricorso va complessivamente rigettato, ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.14310/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] S. Rimoldi, elettivamente domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma alla via Sicilia n.66. –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la sentenza n. 5028 /201 5 d ella Commissione tributaria regionale della Lombardia, pronunciata il 14 maggio 2015, depositata il 23 novembre 2015e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . tributi r.g. n.14310/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con due motivi avverso l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso , contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello del contribuente , in controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisidi accertamento sintetico del reddito per gli anni di imposta 2007 e 2008. 2. Con la sentenza impugnata, la C.t.r., esaminando la prova contraria prodotta dal contribuente, riteneva che i versamenti , risultanti sui suoi conti correntied effettuati dalle due società di cui era socio, fossero corrispondenti ad utili acquisiti in via definitiva e soggetti a tassazione, non potendosi ricondurre, come sostenuto dal contribuente, ad acconti su utili futuri, in quanto tali acconti sarebbero stati illegittimi in aperta violazione degli artt.2303 e 2315 cod. civ. Inoltre la C.t.r. riteneva che alcun peso potesse avere, ai fini dell’accertamento, il reddito della moglie del contribuente, per la sua esiguità. 3.Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 3 aprile 2024, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197 . [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.2303 cod. civ.,in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. Ilricorrente sostiene che la citata norma ha valenza civilistica e non riguarda gli aspetti tributari; pertanto, quando tali utili siano effettivamente distribuiti, come nellaspecie, devono essere equiparati ad un credito della società nei confronti del socio, come tale non assoggettabile a tassazione in capo a quest’ultimo. r.g. n.14310/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente, il prelievo degli utili prima dell’approvazione del rendiconto, nel caso di società di persone , non può essere considerato illecito sul piano civilistico, né su quello fiscale, in quanto i redditi delle società di persone sono tassati mediante imputazione ai soci indipendentemente dalla loro percezione ; d a ciò conseguirebbeche, quando tali utili v engono materialmente percepiti dai soci, non devono essere assoggettati a imposizione per evitare la loro doppia tassazione. Inoltre, il ricorrente sostiene che i prelevamenti effettuati, rappresentando dei crediti delle società nei suoi confronti , come tali esposti nello stato patrimoniale delle società stesse, non hanno avuto alcun effetto sul conto economico delle società interessate dai prelievi. Il ricorrente contesta anche la riqualificazione giudiziale dell’operazione in termini di abuso del diritto, con riferimento all’art.10 bis della legge n.212/2000 , e chiede l’applicazione del principio del favor rei. 1.2.Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione degli artt.112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. Parte ricorrente rileva che la C.t.r. avrebbe ritenuto ininfluente, ai fini dell’accertamento, la determinazione del reddito della moglie del contribuente, perché molto esiguo, nonostante la stessa prassi amministrativa (circolare n.101 del 30/4/1999 e circolare ministeriale n.49 del 9/8/2007,) avesse chiarito la necessità di esaminare l’intero reddito familiare ai fini dell’accertamento sintetico. 2.1. Il primo motivo è infondato e va rigettato. Com’è noto, l’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, ha tracciato la disciplina del metodo di accertamento sintetico del reddito prevedendo, da un lato, la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una r.g. n.14310/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (quarto comma); dall'altro (quinto comma), contemplando le «spese per incrementi patrimoniali», cioè quelle sostenute per l'acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. In tale quadro di disciplina, infine, è stata fatta salva la prova contraria, da parte del contribuente, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (sesto comma). Ciò premesso, questa Corte ha ripetutamente affermato che siffatta presunzione legale relativa comporta che il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'ufficio, non possa privarli del valore connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma unicamente valutarli insieme con la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni (v. ad es. Cass. n. 37985/2022; Cass. n. 1980/2020; Cass. n. 10266/2019). Costituisce, quindi, principio consolidato quello secondo cui in tema diaccertamento cd. sintetico , ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile "ratione temporis"), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba r.g. n.14310/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Cass. n.1510/2017; conf. Cass. n. 29067/2018 e n.16637/2020). La prova incombente sul contribuente non è comunque tipizzata, sicché essa può essere data con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell'elemento accertato dal Fisco e la durata del possesso (cfr. Cass. n.28157/2020). Al fine di meglio delimitare l'ambito della prova contraria gravante sul contribuente, questa Corte ha precisato che la prova documentale richiesta dalla norma in grado di superare la presunzione di maggiore reddito ben può essere fornita con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo alla parte contribuente, idonei a dimostrare, mediante l'indicazione dell'entità dei redditi e delle date dei movimenti, anche la «durata» del possesso dei redditi e, quindi, non il loro semplice «transito» nella disponibilità del contribuente (Cass., sez. 6-5, 16/05/2017, n. 12214; Cass. sez. 6 - 5, 16/05/2018, n. 12026; Cass., sez. 6-5, 23/03/2018, n. 7389). Nella specie, il contribuente sostiene di aver goduto negli anni oggetto di accertamento dei versamenti, a titolo di acconto sugli utili futuri, provenienti dalle due società di persone di cui era socio che costituivano, nella sostanza, un finanziamento in suo favore. Tuttavia, la C.t.r. nonha ritenuto fondato tal e assunt o , ri tenendo che il pagamento di acconti sugli utili futuri sarebbe stato illegittimo, perché in contrasto con il divieto di cui all’art.2303 cod. civ., e che i versamenti costituissero distribuzioni di utili in via definitiva, altresì dando atto che l’ufficio aveva rilevato che le società avevano dichiarato perdite per gli anni in questione. Invero, il contribuente aveva l’onere di dimostrare, non solo la provenienza delle disponibilità con le quali aveva fatto fronte alle spese r.g. n.14310/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] a base dell’accertamento sintetico, ma anche la natura non reddituale delle somme percepite dalla società. Dunque, la C.t.r., così argomentando, con una valutazione di merito la cui fondatezza è insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che il contribuente, che ne era onerato, non avesse dato idonea prova della natura non reddituale delle somme provenienti dalla società. Neppure è in questione il principio del favor rei, la cui applicazione èpredicabile unicamente rispetto a norme sanzionatorie, non invece in materia di poteri di accertamento o di formazione della prova, rilevanti in materia di redditometro(cfr. Cass. n. 30355/2019). 2.2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la decisione impugnata ritiene,sulla base di una valutazione in fatto non sindacabile in questa sede,che, nel caso di specie, il contribuente non abbia fornito la prova dell’incidenza del reddito della moglie al sostenimento delle spese contestate con l’accertamento sintetico, attesa l’esiguità di tale reddito. In conclusione il ricorso va complessivamente rigettato, ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p