CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08738/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della Corte d'appello di Potenza anche nei confronti di B&[OSCURATO:SOCIETA]. (responsabile civile) Comune di Tito (parte civile) visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 16 dicembre 2021 la Corte d'appello di Potenza ha confermato - dichiarando inammissibile l'appello - la sentenza emessa dal Tribunale di Potenza, con cui l'imputato era stato condannato, alla pena di sei mesi di arresto, con sospensione condizionale condizionata al ripristino, per il reato di cui all'art. 257, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, perché, nella qualità di amministratore unico della B&B ECO s.r.I., a partire dal 28 gennaio 2014, aveva omesso di avviare le attività di caratterizzazione di rifiuti impedendo di fatto in tal modo la formazione e la conseguente realizzazione del progetto di bonifica del sito interessato e determinando l'inquinamento delle acque, in ragione del superamento delle concentrazioni di soglia di sostanze inquinanti (con condotta perdurante fino al 28 aprile 2016); l'imputato e il responsabile civile erano stati inoltre condannati, in solido tra loro, a risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di censura, si lamentano l'erronea applicazione degli artt. 581, lettere a) e d), e 591 cod. proc. pen., nonché l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, laddove non si è pronunciata nel merito, avendo ritenuto aspecifici i motivi di appello. 2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si denunciano: la violazione dei criteri legali di valutazione della prova; l'illogicità della ricostruzione in fatto e la mancata valutazione delle prove documentali; l'omessa valutazione della prova a discarico; l'erronea applicazione di norme di legge e il travisamento della qualificazione giuridica dei fatti; l'erronea applicazione degli artt. 257, comma 2, e 242 del d.lgs. n. 152 del 2006. La difesa sostiene che l'imputato ha offerto, in relazione ai reati a lui ascritti, le relative prove documentali e che "una ricostruzione alternativa della vicenda" non poteva essere rappresentata in maniera differente da quanto risultava nella sua oggettività documentale. 2.3. In terzo luogo, si lamentano: la mancata valutazione della sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006. Nell'atto di gravame - afferma la difesa - era stato precisato che l'imputato poteva beneficiare della causa di non punibilità sopravvenuta, perché, dalla data del 3 gennaio 2014, aveva posto in essere attività finalizzate alla soluzione delle problematiche dell'impianto. Egli aveva provveduto all'inoltro del progetto di caratterizzazione, ma successivamente alla sua approvazione era risultato impedito per fatto imputabile agli organi territoriali coinvolti. 2.4. Con un quarto motivo di ricorso, si censurano: la nullità della sentenza; la violazione dell'art. 157 cod. pen. e dell'art. 129 cod. proc. pen.; la mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.2.5. Infine, si lamentano la violazione dell'art. 163 cod. pen., nonché vizi della motivazione, per l'erronea subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. Secondo la difesa, l'esecuzione di tali interventi non poteva più essere espletata dall'imputato in ragione della sostituzione operata dal Comune di Tito nell'esecuzione delle attività previste dal piano di caratterizzazione. 3. La parte civile, con memoria pervenuta il 18 novembre 2022, insiste per la conferma della sentenza impugnata e chiede la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, come da separata nota specifica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso deve essere ritenuto fondato, con assorbimento degli altri. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato, in quanto ritenuto privo dell'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che dovrebbero sorreggere le richieste e in quanto non puntualmente riferito in chiave critica alla motivazione della sentenza di primo grado. Ha inoltre affermato che l'atto di appello consiste nella riproposizione non ponderata di argomentazioni difensive già prospettate in primo grado e compiutamente scrutinate in senso sfavorevole dal Tribunale, il quale': ha escluso la ricorrenza di una oggettiva condizione di non eseguibilità dell'attività pretermessa dall'imputato; ha parimenti escluso l'inattività della Regione Basilicata rispetto a sollecitazioni formali dello stesso; ha valutato la portata della precedente convenzione stipulata con il Comune da altra società. Dall'esame dell'atto di appello, emerge che lo stesso - a prescindere da ogni considerazione circa la fondatezza del delle doglianze proposte - ha attinto direttamente la motivazione della sentenza di primo grado, criticandola sotto il profilo della carenza e lamentando la mancata considerazione dell'art. 242 del d.lgs. n. 152 del 2006, in relazione alla necessaria collaborazione di organi pubblici per dare corso all'esecuzione del progetto approvato; collaborazione che sarebbe mancata nel caso di specie. Si richiamano, sul punto, corrispondenza e documenti riferiti all'attività amministrativa svolta, ivi compreso il verbale di conferenza di servizi del 30 settembre 2015 e le note che - secondo la prospettazione difensiva - recavano il programma dell'attività da eseguire. Quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena, se ne lamenta la subordinazione ad un'attività di ripristino che sarebbe impossibile, essendo la società dell'imputato ormai estromessa dalla gestione del sito interessato.La prospettazione dell'appellante consiste, dunque, in una ricostruzione alternativa del quadro istruttorio, sia ai fini della responsabilità penale sia ai fini del trattamento sanzionatorio, che - a prescindere da ogni considerazione sulla sua correttezza - viene presentata come logicamente incompatibile con quella operata dal Tribunale, la quale viene richiamata a fini di critica. Essa appare, perciò, dotata dei requisiti di specificità intrinseca ed estrinseca come delineati dalla giurisprudenza di legittimità, e dalla riformulazione dell'art. 581 cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 55, della legge n. 103 del 2017. E deve essere ricordato, sul punto, che il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268823 - 01). Ne deriva che la dichiarazione di inammissibilità dell'appello risulta erronea. All'accoglimento della prima doglianza del ricorrente, che incide sulla dichiarazione di responsabilità penale e civile, consegue l'assorbimento delle ulteriori doglianze, anche esse riferite alla responsabilità penale o al profilo, logicamente conseguente, del trattamento sanzionatorio. 2. La fondatezza del primo motivo di doglianza comporta la valida instaurazione del rapporto processuale e consente, conseguentemente, di rilevare l'eventuale estinzione del reato per prescrizione (ex multis, Sez. 5, n. 26409 del 07/05/2019, Rv. 276995; Sez. 6, n. 58095 del 30/11/2017, Rv. 271965; Sez. U., n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Rv. 268965). 3. Dall'esame degli atti risulta che il termine di prescrizione è già decorso. Infatti il reato è contestato come consumato il 28 aprile 2016; a partire da tale data, deve essere computato il termine complessivo di 5 anni, di cui al combinato disposto degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., giungendosi così al 28 aprile 2021 - non essendo riscontrabili in atti cause sospensive della prescrizione - data precedente alla pronuncia della presente decisione. 4. La sentenza impugnata deve, perciò, essere annullata, perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, con rinvio, agli effetti civili, al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. kyar„ Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione e rinvia, agli e