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CassazionedecretoSezione UDecisione del 1 luglio 2026

Cassazione n. 22566/2026

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enteControMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministerodell'Ambiente e della [OSCURATO:PERSONA], Ministero della Cultura,Numero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026Ministero delle Imprese e del [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesidall'[OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] controAgenzia [OSCURATO:PERSONA] la SENTENZA del Consiglio Di Stato di Roma n. 3755/2025depositata il 05/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede che la Corte di Cassazione vogliarigettare il ricorso.Con decreto n. 17369/2013 il MISE, di concerto con il MIT,autorizzava [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione in Chioggia di undeposito costiero per oli minerali.[OSCURATO:PERSONA], con decreto n. 17407/2015veniva assentito l’ampliamento dell’impianto sino a mc 10.350,comprensivi di GPL, con termine di ultimazione poi prorogato al 26maggio 2019.Nel corso dell’esecuzione interveniva il sequestro penale dellabanchina e della condotta destinate al braccio di carico a mare.

Lasocietà comunicava nondimeno l’ultimazione dell’impianto eNumero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026chiedeva il collaudo, l’esercizio provvisorio e i necessari titoliconcessori, che venivano negati o non riscontrati, sul rilievo dellaincompletezza dell’opera e della mancata disponibilità dellabanchina.Avverso tali determinazioni e i relativi silenzi la societàproponeva distinti ricorsi al TAR Veneto, anche a fini risarcitori.Nelle more del contenzioso, entrava in vigore l’art. 95, comma24, del d.l. n. 104 del 2020, convertito nella l. n. 126 del 2020, chevietava nei siti UNESCO sia il rilascio di concessioni demaniali pernuovi impianti di stoccaggio GPL, sia l’avvio dell’esercizio diimpianti già collocati in tali aree.

In attuazione di tale disciplina, ildecreto interministeriale n. 173 del 2021 dichiarava inefficaci erevocava le autorizzazioni già rilasciate a [OSCURATO:PERSONA],prevedendo la corresponsione di un indennizzo.

Anche tale decretoveniva impugnato dalla società con motivi aggiunti, nell’ambito delmedesimo contenzioso poi riunito dal TAR Veneto.Il TAR Veneto, respinta l’eccezione di incompetenza territorialedichiarava improcedibili i ricorsi principali e i primi motivi aggiuntiproposti nei giudizi RG 562 e 563 del 2020, respingeva i secondimotivi aggiunti proposti nel giudizio RG. 562/2020 e dichiaravainammissibili, manifestamente infondate o irrilevanti le questioni dilegittimità costituzionale prospettate dalla ricorrente, rigettava ledomande risarcitorie proposte nei giudizi RG. 1372 e 1373 del2020.La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva davanti alConsiglio di stato appello avverso la suddetta sentenza.Si costituivano nel giudizio di appello l’[OSCURATO:PERSONA] di SistemaPortuale del [OSCURATO:PERSONA], il Ministero delleImprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Ambiente e dellaNumero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026Sicurezza Energetica, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasportie il Ministero della Cultura.Il Consiglio di Stato rigettava il gravame evidenziando comel’appellante avesse limitato il gravame ai soli profili indennizzo-risarcitori sulla base di quanto dedotto dalla società appellante.Il giudice amministrativo richiamava il contenuto dell’art. 95,commi 24, 25 e 26, d.l. n. 104/2020, convertito con modificazionidalla l.n. 126/2020 ed evidenziava trattarsi di una leggeprovvedimento ricorrendone tutti gli indici enucleati dalla citatagiurisprudenza costituzionale.Con le norme indicate si vietava espressamente la messa inesercizio di impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciutidall’UNESCO quali Patrimoni dell’Umanità, tra i quali la Laguna diVenezia.

Tale divieto, dunque, scaturiva direttamente dalla legge,nel mentre il successivo decreto ministeriale n. 173/21 dovevaritenersi meramente ricognitivo della situazione fattuale(l’insistenza del sito di stoccaggio di GPL in un’area tutelatadall’UNESCO) posta a fondamento del divieto.Secondo il Consiglio di Stato erano infondati i profili diincostituzionalità sollevati dall’appellante.

Infatti, le previsioninormative perseguivano un fine legittimo, essendo volte asalvaguardare la Laguna di Venezia dalle gravi compromissioniambientali derivanti dall’arrivo di navi gasiere a ridosso dellaLaguna.

Inoltre, avuto riguardo al materiale stoccato (GPL),avevano anche finalità di tutela della pubblica incolumità, essendodi tutta evidenza che l’ingresso in loco di navi gasiere poteva porrein pericolo la sicurezza e la pubblica incolumità.

Per tali ragioni, lacitata normativa perseguiva un fine indubbiamente legittimo.Numero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026Sussisteva anche il requisito dell’idoneità, inteso comeconformità del mezzo rispetto al fine.

Infatti, per la peculiaretipologia del bene oggetto di tutela (salvaguardia dei valoriculturali-ambientali, nonché di quelli di pubblica incolumità), nonpotevano ammettersi soluzioni diverse rispetto a quella – adottata– del divieto, posto che ogni diversa soluzione si tradurrebbe in unadefinitiva – e dunque inaccettabile – compromissione dei valoricostituzionali (ambiente, cultura, pubblica incolumità) che lanormativa intendeva invece tutelare.Sussisteva, infine, anche il requisito della proporzionalitàstante la previsione di un indennizzo quale ristoro degli effettinegativi causati dal divieto.[OSCURATO:PERSONA] di verifica istituita con decreto 7 maggio2021, in attuazione dell'articolo 95, comma 24, del decreto-leggen. 104 del 2020, aveva esaminato la documentazione trasmessadalla società, e aveva proceduto alla liquidazione dell’indennizzo dilegge.Il totale liquidato all’appellante, in due tranches, era pari ad €26.720.560,00, corrispondente al 66,8% dell’importo vantatodall’appellante (€ 40.000.000).Anche in questo caso i dubbi di costituzionalità sui criteri dicommisurazione dell’indennizzo erano infondati così come lecensure sul quantum dell’indennizzo, che costituiva fedele26, d.l. n. 104/2020.Si trattava di revoca derivante da una sopravvenienzanormativa, che aveva escluso pro futuro lo svolgimento dell’attivitàin esame in prossimità della laguna di Venezia, sicché l’indennizzo,Numero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026collegandosi al compimento di un atto lecito, non dovevanecessariamente tradursi nell’integrale riparazione subita.L’art. 2, co. 1, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 173 ammetteva ilriconoscimento dei “costi sostenuti per la progettazione esecutivae la costruzione delle opere funzionali allo stoccaggio e alladistribuzione di GPL esistenti alla data di entrata in vigore delmedesimo d.l. n. 104 del 2020”.

Il suddetto criterio era oggettivo,logico, razionale e mirava a garantire un serio ristoro dei costisostenuti dal privato.

Si era privilegiato il rimborso di costi certi edefiniti, tenendo conto, da un lato, della difficoltà di definire tutti icosti, e sotto altro profilo, della circostanza che i beni in esamecontinuavano pur sempre ad avere un valore per la società.L’Amministrazione aveva riconosciuto alla società appellante,a titolo di indennizzo per la revoca in esame, la somma di €26.720.560,00, corrispondente al 66,8% dell’importo vantato (€40.000.000).

All’evidenza, non poteva definirsi un indennizzo“meramente simbolico”, in quanto copriva più di due terzi dei costitotali, tenuto conto altresì del valore economico che i benicontinuavano ad avere per la società, pur se non nella loroconsistenza iniziale.

Per tali ragioni, secondo il Collegio gli attiimpugnati dovevano ritenersi immuni dalle censure proposte quoadindemnitatem.Infine, doveva esaminarsi la legittimità degli altri attiimpugnati stante la richiesta di risarcimento del danno.

Secondo ilCollegio doveva distinguersi – ai fini risarcitori – il periodoprecedente l’emanazione del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 104, dal periodosuccessivo in quanto l’approvazione del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 104aveva reso non più assentibile lo svolgimento dell’attività diNumero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026stoccaggio di GPL all’interno della Laguna finendo con il recidere ilrapporto di causalità con il dedotto fatto illecito.Quanto al periodo precedente, doveva escludersi la pretesarisarcitoria stante la mancata installazione, da partedell’appellante, del braccio di carico, elemento strutturalmentenecessario ai fini del deposito di GPL per il rifornimento delle navigasiere.

Infatti, i pareri degli enti coinvolti si fondavano propriosull’inesistenza di tale fondamentale struttura, giustificando la notadel 28.5.2020, n. 11476 con la quale il Ministero aveva comunicatol’impossibilità di rilasciare la proroga.

Peraltro, l’appellante nonaveva in alcun modo provato di essere stata in grado di completaregli interventi mancanti – e in primis, la messa in esercizio delbraccio di carico – nel breve lasso temporale intercorrente tra il28.5.2020 (data del diniego di proroga) e il 14.8.2020 (data dientrata in vigore del d.l. n. 104/2020, che aveva reso non piùassentibile l’attività di deposito di GPL all’interno della Laguna diVenezia).

In difetto di tale prova, il cui onere gravavasull’appellante ex art. 2697 c.c., la domanda risarcitoria dovevaritenersi infondata, per difetto di un suo imprescindibile elementocostitutivo.In conclusione, secondo il Consiglio di Stato, l’assenza di unelemento fondamentale per l’avvio dell’attività oggetto diautorizzazione (il braccio di carico, necessario per il rifornimentodelle navi gasiere) escludeva in radice l’illegittimità della condottadell’Amministrazione nel periodo 8.5.2020/14.8.2020, sicchéanche in relazione a tale segmento temporale la proposta azionerisarcitoria era infondata.Numero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026Costa [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione diquesta sentenza, affidato a due motivi e in prossimitàdell’adunanza camerale ha depositato una memoria.L’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del Mare AdriaticoSettentrionale ha resistito con controricorso e in prossimitàdell’adunanza ha depositato memoria.Anche il Ministero delle Imprese e del [OSCURATO:PERSONA], il Ministerodell’ambiente e della [OSCURATO:PERSONA], il Ministero delleInfrastrutture e dei Trasporti e il Ministero Della Cultura hannoresistito con controricorso.Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione deilimiti esterni della giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] conriferimento agli artt. 24, 103 e 111 Cost., dell’art. 2909 c.c. –Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 c.p.a. per eccessodi potere giurisdizionale dovuto all’emissione, nella pronuncia resacon la Sentenza n. 3755/2025, di statuizioni relative a questioni ecensure non sottoposte alla cognizione del Consiglio di Stato e,anzi, sub iudice dinanzi al TAR Lazio-Roma.Secondo la ricorrente, la sentenza del Consiglio di Stato n.3755/2025 sarebbe viziata da eccesso di potere giurisdizionale peraver usurpato la funzione giurisdizionale di un altro giudice,pronunciando su questioni e atti che non erano oggetto del giudizioe che erano, anzi, devoluti alla cognizione di un diverso e autonomocontenzioso pendente.La ricorrente aveva contestato la legittimità e l’adeguatezza inastratto dell’indennizzo ma non il quantum effettivamente adottatodalla commissione di verifica oggetto di altro giudizio.Numero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026Il thema decidendum del giudizio definito con la sentenza n.3755/2025 era dunque circoscritto alla legittimità (astratta)dell’intervento normativo e regolamentare e al complessivo assettoindennitario delineato dal Legislatore, nonché alle domanderisarcitorie ivi spiegate dalla Società.Il d.m. n. 173/2021 era stato ivi contestato nei definiti limitidescritti.

Il perimetro di tale giudizio, dunque, non si estendeva allaverifica puntuale della correttezza dell’operato della Commissionein sede di quantificazione dell’indennizzo spettante alla ricorrente(né alla contestazione del d.m. n. 173/2021, ove letto come idoneoa giustificare le esclusioni e riduzioni disposte dalla Commissione erecepite dal Ministero).Le considerazioni del Consiglio di Stato dovrebbero esserequalificate come meri obiter dicta, privi di autonoma attitudine algiudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c., essendo statuizioni rese su unsegmento dell’azione amministrativa di cui lo stesso Giudice nonera invero stato investito, pena altrimenti un evidente superamentodei limiti esterni della giurisdizione del Consiglio di Stato, nonchéuna indebita compressione del potere-dovere del TAR di conosceredegli atti ad esso devoluti.La parte ricorrente lamenta che il Tar nell’altro giudizio abbiaprospettato una potenziale valenza di giudicato alla sentenza delConsiglio di Stato qui impugnata, affermando che "le considerazionicomplessivamente svolte" e, in particolare, quelle relative alla"inutilizzabilità del metro dell’integralità del rimborso" e allalegittimità dei criteri restrittivi adottati nel provvedimento diliquidazione assumono "particolare rilievo" ai fini della definizionedel giudizio pendente e potrebbero, ove ritenute coperte dagiudicato, condurre a una vera e propria pregiudizialità logico-Numero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026giuridica idonea a condizionare la decisione sulla legittimità degliIn tal modo si sarebbe attribuito al Consiglio di Stato unavalutazione conclusiva sulla legittimità dell’operato dellaCommissione e sulla definitiva correttezza dei criteri concreti diliquidazione dell’indennizzo, vale a dire su un segmento dell’azioneamministrativa rimesso al sindacato del TAR nell’ambito di undistinto giudizio.Tale operazione non costituirebbe un mero error in procedendoper violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato.

Al contrario, si sarebbe in presenza di un vero eproprio eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sferadi giurisdizione di altro Giudice nonché di valutazioni riservate allaPubblica Amministrazione.2.

Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione deilimiti esterni della giurisdizione per eccesso di potere giurisdizionaledel Consiglio di Stato (artt. 103 e 111 Cost.; artt. 7, 41 e 110c.p.a.) in relazione all’art. 24 Cost. e al diritto di azione dellaricorrente.Qualora la Corte non ritenesse di qualificare le descritteconsiderazioni del Consiglio di Stato sulla congruità dell’indennizzoe dei relativi criteri quali meri obiter dicta, la sentenza impugnatadovrebbe essere cassata per eccesso di potere giurisdizionale, sottoun duplice e concorrente profilo, ovvero, in primo luogo, conriferimento allo sconfinamento nella sfera di cognizione di altrogiudice e, in secondo luogo, con riferimento all’invasione della sferadel merito amministrativo.La ricorrente sostanzialmente reitera la medesima censura dicui al primo motivo affermando che il giudizio definito con laNumero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026Sentenza n. 3755/2025, aveva ad oggetto la legittimità in astrattodella disciplina e degli atti allora impugnati mentre nel secondoGiudizio l’oggetto del contendere sarebbe rapportato alla concretaapplicazione di quella disciplina da parte della Commissione e delMinistero, ossia la legittimità della specifica operazione diquantificazione dell’indennizzo compiuta sui costi sostenuti dallasocietà.

In altri termini, nel giudizio dinanzi al TAR le censure sonodirette non più contro l’assetto normativo in sé, ma contro il modoin cui la Commissione di verifica ne ha fatto applicazione.Qualora le valutazioni svolte nella Sentenza sulla percentualedei costi coperti (66,8%), sulla non simbolicità dell’indennizzo dieuro 26.720.560,00 e sulla legittimità dei criteri restrittivi seguitiin sede di liquidazione fossero lette come vere e proprie statuizionicirca la legittimità dei verbali della Commissione e degli attiministeriali di quantificazione e del d.m. n. 173/2021 (avutoriguardo alle ragioni di sua impugnazione dedotte – e deducibili –soltanto dinanzi al TAR, in stretta correlazione agli atti dellaCommissione e ai connessi provvedimenti ministeriali direcepimento) si avrebbe un duplice sconfinamento.In particolare, la Pronuncia del Consiglio di Stato andrebbe adincidere su atti amministrativi sopravvenuti e non ritualmenteimpugnati in quel giudizio, sui quali la Società ha propostoautonomo ricorso in primo grado.

La Sentenza finirebbe persvuotare la cognizione e la decisione sulla controversia devoluta alTAR Lazio, determinando una indebita compressione della sfera dicognizione del Giudice di primo grado e, con essa, del diritto diazione della ricorrente.Le considerazioni che la pronuncia sviluppa sull’entitàpercentuale dei costi coperti, sulla non simbolicità della misuraNumero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026dell’indennizzo liquidato e sulla congruità dei criteri utilizzati dallaCommissione per determinare le voci indennizzabili,costituirebbero vere e proprie statuizioni eccedenti la giurisdizionedevoluta al Consiglio di Stato, che avrebbe sconfinato nel perimetrodel potere giurisdizionale affidato ad altro Giudice e in concreto giàInfatti, il giudice amministrativo, anche quando è investito digiurisdizione di legittimità piena su atti autoritativi, non puòsostituire le proprie valutazioni a quelle rimesse dall’ordinamentoalla [OSCURATO:PERSONA], né può trasformare il controllo dilegittimità in un sindacato di pura opportunità o convenienza,riservato all’autorità decidente.[OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe limitato a controllare la legittimitàdel sistema indennitario definito dalla legge e dal d.m. n. 173/2021,ma si sarebbe spinto a valutare in positivo la congruità della sommariconosciuta – in rapporto ai costi complessivi e al valore residuodei beni – così esprimendo una valutazione propria di meritoamministrativo sulla correttezza dell’indennizzo.In tal modo, la funzione di ponderazione affidata ex lege allaCommissione di verifica – chiamata a selezionare le vociindennizzabili, ad apprezzarne l’entità e, in ultima analisi, aproporre una soglia di ristoro ritenuta idonea a compensare ilsacrificio imposto – risulta di fatto assorbita dalla valutazione delgiudice, il quale finisce per sancire la congruità sostanziale delquantum in sé, piuttosto che limitarsi a verificare la coerenzalogico-giuridica del procedimento seguito.[OSCURATO:PERSONA] amministrativo si sarebbe sostituito allaCommissione di verifica, esercitando un potere valutativo cheNumero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026l’ordinamento ha attribuito all’Amministrazione e che può esseresolo controllato, non sostituito, dal Giudice.I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessionepossono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.Si è ripetutamente affermato, infatti, che l’eccesso di poteregiurisdizionale denunciabile con il ricorso dinanzi al giudice dilegittimità deve riferirsi alle sole ipotesi di difetto assoluto digiurisdizione, che vanno individuate, nell’ipotesi in cui un giudicespeciale affermi la propria giurisdizione nella sfera invece riservataal legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddettainvasione o sconfinamento), ovvero quando la neghi sull’erroneopresupposto che la materia non possa formare oggetto in assolutodi cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento), ed, ancora,nelle ipotesi in cui sia riscontrabile il difetto relativo di giurisdizione,ossia quando il giudice abbia violato i cd. limiti esterni della propriagiurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizioneordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negando lacognizione sull’erroneo presupposto dell’appartenenza dellagiurisdizione ad altro giudice.L’alveo del controllo sul rispetto della giurisdizione non siestende, invece, ad asserite violazioni di legge, sostanziale oprocessuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizionespeciale (cfr. ex aliis, SU, n. 8311 del 2019; SU, nn. 19675 e 27770del 2020; SU, n. 15573 del 2021; SU, n. 14301 del 2022; SU, n.5862 del 2023; SU, nn. 23849 e 23850 del 2024).Peraltro, la stessa Società ricorrente si mostra consapevole delconsolidato orientamento di questa Corte secondo il quale il viziodi ultrapetizione non rientra nel perimetro dello sconfinamento edell’eccesso di potere giurisdizionale trattandosi di mero erroreNumero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026processuale non rientrante nel perimetro del sindacato di questaCorte sul difetto di giurisdizione ex art. 111, comma 8, Cost. comesopra delineato.Con la censura in esame, infatti, si chiede a questa Corte, inalternativa alla tesi dello sconfinamento, di interpretare la sentenzadel Consiglio di Stato, nella parte in cui fa riferimento allaquantificazione dell’indennizzo ad opera della commissione diverifica, come un mero obiter senza valenza di giudicato e tale danon vincolare il TAR investito di un successivo giudizio sullamedesima questione.Risulta del tutto evidente che una tale valutazione spetteràsolo al TAR del Lazio investito del successivo ricorso in unaordinaria dialettica tra quanto già deciso e quanto ancora subiudice.Ad ogni modo le considerazioni svolte dal Consiglio di Statocon la sentenza impugnata anche in relazione alla quantificazionedell’indennizzo poi effettivamente riconosciuto erano certamentedovute in relazione alle specifiche censure proposte oltre che allalegittimità costituzionale della norma-provvedimento sopravvenutae alla domanda di risarcimento del danno.In conclusione, per quanto si è detto, l’asserito vizio di ultra-petizione esula dal perimetro di sindacabilità che questa Corte hatracciato quanto all’eccesso di potere giurisdizionale denunciabilecon il ricorso dinanzi al giudice di legittimità che non può riferirsialla pretesa invasione della sfera di cognizione del medesimogiudice amministrativo investito della stessa o di altra questioneconnessa.

L’alveo del controllo sul rispetto della giurisdizione nonsi estende ad asserite violazioni di legge, sostanziale o processuale,concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale (cfr. exNumero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026aliis, SU, n. 8311 del 2019; SU, nn. 19675 e 27770 del 2020; SU,n. 15573 del 2021; SU, n. 14301 del 2022; SU, n. 5862 del 2023;SU, nn. 23849 e 23850 del 2024) atteso che in questi casi puòprofilarsi, eventualmente, un error in iudicando, o un error iuris inprocedendo, ma non una violazione dei limiti esterni dellagiurisdizione (ex multis, cfr. Sez.

U, n. 25 marzo 2019, n. 8311;Sez.

U, 4 dicembre 2020, n. 27770; Sez.

U, 21 settembre 2020, n.19675; Sez.

U, 4 giugno 2021, n. 15573; Sez.

U, 5 maggio 2022,n. 14301; Sez.

U, 10 gennaio 2023, n. 5862).Quanto al preteso sconfinamento nel merito amministrativoper essersi il Consiglio di Stato indebitamente sostituitoall’amministrazione nella valutazione della congruitàdell’indennizzo spettante alla ricorrente, deve ribadirsi che non èipotizzabile uno sconfinamento nel merito amministrativo da partedel Consiglio di Stato allorché, come avvenuto nel caso di specie,abbia rigettato il ricorso del privato ritenendo legittimo l’operatodell’amministrazione.Si condividono le conclusioni del P.G. sul punto laddove egliosserva che, nella vicenda all’esame, è sicura la circostanza che ilT.A.R. per il Veneto prima e il Consiglio di Stato poi, hannoentrambi ritenuto la legittimità dei provvedimenti impugnatirespingendo le doglianze della ricorrente, così all’evidenzaastenendosi dallo svolgere diverse valutazioni nel merito dell’azioneamministrativa spettanti all’Amministrazione, sicché nessuneccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nell’agireamministrativo è stato perpetrato.Deve ribadirsi che l’eccesso di potere giurisdizionale perinvasione nella sfera riservata al merito amministrativo èconfigurabile esclusivamente quando l'indagine svolta dal giudiceNumero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026amministrativo ecceda i limiti del riscontro di legittimità delprovvedimento impugnato, dimostrandosi strumentale ad unadiretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienzadell'atto, ovvero se la decisione finale, pur nel rispetto della formuladell'annullamento, evidenzi l'intento dell'organo giudicante disostituire la propria volontà a quella dell'Amministrazione medianteuna pronuncia che, in quanto espressiva di un sindacato di meritoed avente il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria delprovvedimento sostituito, non lasci spazio ad ulterioriprovvedimenti dell'autorità amministrativa (Cass., Sez.

Un., 8luglio 2024, n. 18559; Cass., Sez.

Un., 4 febbraio 2021, n. 2604;Cass., Sez.

Un., 24 maggio 2019, n. 14264).In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile coninevitabile addebito di spese secondo il principio dellasoccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dàda parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàliquidate nei confronti della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di SistemaPortuale del [OSCURATO:PERSONA] in euro 8.000,00 più200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPAcome per legge e nei confronti della parte controricorrenteMinistero delle Imprese e del [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’ambientee della [OSCURATO:PERSONA], Ministero delle Infrastrutture e deiNumero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026Trasporti e Ministero Della Cultura in euro 7.000,00 più speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrentedi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle SezioniUnite in data 23 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] F.F.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enteControMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministerodell'Ambiente e della [OSCURATO:PERSONA], Ministero della Cultura,Numero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026Ministero delle Imprese e del [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesidall'[OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] controAgenzia [OSCURATO:PERSONA] la SENTENZA del Consiglio Di Stato di Roma n. 3755/2025depositata il 05/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede che la Corte di Cassazione vogliarigettare il ricorso.Con decreto n. 17369/2013 il MISE, di concerto con il MIT,autorizzava [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione in Chioggia di undeposito costiero per oli minerali.[OSCURATO:PERSONA], con decreto n. 17407/2015veniva assentito l’ampliamento dell’impianto sino a mc 10.350,comprensivi di GPL, con termine di ultimazione poi prorogato al 26maggio 2019.Nel corso dell’esecuzione interveniva il sequestro penale dellabanchina e della condotta destinate al braccio di carico a mare. Lasocietà comunicava nondimeno l’ultimazione dell’impianto eNumero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026chiedeva il collaudo, l’esercizio provvisorio e i necessari titoliconcessori, che venivano negati o non riscontrati, sul rilievo dellaincompletezza dell’opera e della mancata disponibilità dellabanchina.Avverso tali determinazioni e i relativi silenzi la societàproponeva distinti ricorsi al TAR Veneto, anche a fini risarcitori.Nelle more del contenzioso, entrava in vigore l’art. 95, comma24, del d.l. n. 104 del 2020, convertito nella l. n. 126 del 2020, chevietava nei siti UNESCO sia il rilascio di concessioni demaniali pernuovi impianti di stoccaggio GPL, sia l’avvio dell’esercizio diimpianti già collocati in tali aree. In attuazione di tale disciplina, ildecreto interministeriale n. 173 del 2021 dichiarava inefficaci erevocava le autorizzazioni già rilasciate a [OSCURATO:PERSONA],prevedendo la corresponsione di un indennizzo. Anche tale decretoveniva impugnato dalla società con motivi aggiunti, nell’ambito delmedesimo contenzioso poi riunito dal TAR Veneto.Il TAR Veneto, respinta l’eccezione di incompetenza territorialedichiarava improcedibili i ricorsi principali e i primi motivi aggiuntiproposti nei giudizi RG 562 e 563 del 2020, respingeva i secondimotivi aggiunti proposti nel giudizio RG. 562/2020 e dichiaravainammissibili, manifestamente infondate o irrilevanti le questioni dilegittimità costituzionale prospettate dalla ricorrente, rigettava ledomande risarcitorie proposte nei giudizi RG. 1372 e 1373 del2020.La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva davanti alConsiglio di stato appello avverso la suddetta sentenza.Si costituivano nel giudizio di appello l’[OSCURATO:PERSONA] di SistemaPortuale del [OSCURATO:PERSONA], il Ministero delleImprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Ambiente e dellaNumero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026Sicurezza Energetica, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasportie il Ministero della Cultura.Il Consiglio di Stato rigettava il gravame evidenziando comel’appellante avesse limitato il gravame ai soli profili indennizzo-risarcitori sulla base di quanto dedotto dalla società appellante.Il giudice amministrativo richiamava il contenuto dell’art. 95,commi 24, 25 e 26, d.l. n. 104/2020, convertito con modificazionidalla l.n. 126/2020 ed evidenziava trattarsi di una leggeprovvedimento ricorrendone tutti gli indici enucleati dalla citatagiurisprudenza costituzionale.Con le norme indicate si vietava espressamente la messa inesercizio di impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciutidall’UNESCO quali Patrimoni dell’Umanità, tra i quali la Laguna diVenezia. Tale divieto, dunque, scaturiva direttamente dalla legge,nel mentre il successivo decreto ministeriale n. 173/21 dovevaritenersi meramente ricognitivo della situazione fattuale(l’insistenza del sito di stoccaggio di GPL in un’area tutelatadall’UNESCO) posta a fondamento del divieto.Secondo il Consiglio di Stato erano infondati i profili diincostituzionalità sollevati dall’appellante. Infatti, le previsioninormative perseguivano un fine legittimo, essendo volte asalvaguardare la Laguna di Venezia dalle gravi compromissioniambientali derivanti dall’arrivo di navi gasiere a ridosso dellaLaguna. Inoltre, avuto riguardo al materiale stoccato (GPL),avevano anche finalità di tutela della pubblica incolumità, essendodi tutta evidenza che l’ingresso in loco di navi gasiere poteva porrein pericolo la sicurezza e la pubblica incolumità. Per tali ragioni, lacitata normativa perseguiva un fine indubbiamente legittimo.Numero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026Sussisteva anche il requisito dell’idoneità, inteso comeconformità del mezzo rispetto al fine. Infatti, per la peculiaretipologia del bene oggetto di tutela (salvaguardia dei valoriculturali-ambientali, nonché di quelli di pubblica incolumità), nonpotevano ammettersi soluzioni diverse rispetto a quella – adottata– del divieto, posto che ogni diversa soluzione si tradurrebbe in unadefinitiva – e dunque inaccettabile – compromissione dei valoricostituzionali (ambiente, cultura, pubblica incolumità) che lanormativa intendeva invece tutelare.Sussisteva, infine, anche il requisito della proporzionalitàstante la previsione di un indennizzo quale ristoro degli effettinegativi causati dal divieto.[OSCURATO:PERSONA] di verifica istituita con decreto 7 maggio2021, in attuazione dell'articolo 95, comma 24, del decreto-leggen. 104 del 2020, aveva esaminato la documentazione trasmessadalla società, e aveva proceduto alla liquidazione dell’indennizzo dilegge.Il totale liquidato all’appellante, in due tranches, era pari ad €26.720.560,00, corrispondente al 66,8% dell’importo vantatodall’appellante (€ 40.000.000).Anche in questo caso i dubbi di costituzionalità sui criteri dicommisurazione dell’indennizzo erano infondati così come lecensure sul quantum dell’indennizzo, che costituiva fedele26, d.l. n. 104/2020.Si trattava di revoca derivante da una sopravvenienzanormativa, che aveva escluso pro futuro lo svolgimento dell’attivitàin esame in prossimità della laguna di Venezia, sicché l’indennizzo,Numero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026collegandosi al compimento di un atto lecito, non dovevanecessariamente tradursi nell’integrale riparazione subita.L’art. 2, co. 1, d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 173 ammetteva ilriconoscimento dei “costi sostenuti per la progettazione esecutivae la costruzione delle opere funzionali allo stoccaggio e alladistribuzione di GPL esistenti alla data di entrata in vigore delmedesimo d.l. n. 104 del 2020”. Il suddetto criterio era oggettivo,logico, razionale e mirava a garantire un serio ristoro dei costisostenuti dal privato. Si era privilegiato il rimborso di costi certi edefiniti, tenendo conto, da un lato, della difficoltà di definire tutti icosti, e sotto altro profilo, della circostanza che i beni in esamecontinuavano pur sempre ad avere un valore per la società.L’Amministrazione aveva riconosciuto alla società appellante,a titolo di indennizzo per la revoca in esame, la somma di €26.720.560,00, corrispondente al 66,8% dell’importo vantato (€40.000.000). All’evidenza, non poteva definirsi un indennizzo“meramente simbolico”, in quanto copriva più di due terzi dei costitotali, tenuto conto altresì del valore economico che i benicontinuavano ad avere per la società, pur se non nella loroconsistenza iniziale. Per tali ragioni, secondo il Collegio gli attiimpugnati dovevano ritenersi immuni dalle censure proposte quoadindemnitatem.Infine, doveva esaminarsi la legittimità degli altri attiimpugnati stante la richiesta di risarcimento del danno. Secondo ilCollegio doveva distinguersi – ai fini risarcitori – il periodoprecedente l’emanazione del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 104, dal periodosuccessivo in quanto l’approvazione del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 104aveva reso non più assentibile lo svolgimento dell’attività diNumero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026stoccaggio di GPL all’interno della Laguna finendo con il recidere ilrapporto di causalità con il dedotto fatto illecito.Quanto al periodo precedente, doveva escludersi la pretesarisarcitoria stante la mancata installazione, da partedell’appellante, del braccio di carico, elemento strutturalmentenecessario ai fini del deposito di GPL per il rifornimento delle navigasiere. Infatti, i pareri degli enti coinvolti si fondavano propriosull’inesistenza di tale fondamentale struttura, giustificando la notadel 28.5.2020, n. 11476 con la quale il Ministero aveva comunicatol’impossibilità di rilasciare la proroga. Peraltro, l’appellante nonaveva in alcun modo provato di essere stata in grado di completaregli interventi mancanti – e in primis, la messa in esercizio delbraccio di carico – nel breve lasso temporale intercorrente tra il28.5.2020 (data del diniego di proroga) e il 14.8.2020 (data dientrata in vigore del d.l. n. 104/2020, che aveva reso non piùassentibile l’attività di deposito di GPL all’interno della Laguna diVenezia). In difetto di tale prova, il cui onere gravavasull’appellante ex art. 2697 c.c., la domanda risarcitoria dovevaritenersi infondata, per difetto di un suo imprescindibile elementocostitutivo.In conclusione, secondo il Consiglio di Stato, l’assenza di unelemento fondamentale per l’avvio dell’attività oggetto diautorizzazione (il braccio di carico, necessario per il rifornimentodelle navi gasiere) escludeva in radice l’illegittimità della condottadell’Amministrazione nel periodo 8.5.2020/14.8.2020, sicchéanche in relazione a tale segmento temporale la proposta azionerisarcitoria era infondata.Numero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026Costa [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione diquesta sentenza, affidato a due motivi e in prossimitàdell’adunanza camerale ha depositato una memoria.L’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del Mare AdriaticoSettentrionale ha resistito con controricorso e in prossimitàdell’adunanza ha depositato memoria.Anche il Ministero delle Imprese e del [OSCURATO:PERSONA], il Ministerodell’ambiente e della [OSCURATO:PERSONA], il Ministero delleInfrastrutture e dei Trasporti e il Ministero Della Cultura hannoresistito con controricorso.Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione deilimiti esterni della giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA] conriferimento agli artt. 24, 103 e 111 Cost., dell’art. 2909 c.c. –Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 c.p.a. per eccessodi potere giurisdizionale dovuto all’emissione, nella pronuncia resacon la Sentenza n. 3755/2025, di statuizioni relative a questioni ecensure non sottoposte alla cognizione del Consiglio di Stato e,anzi, sub iudice dinanzi al TAR Lazio-Roma.Secondo la ricorrente, la sentenza del Consiglio di Stato n.3755/2025 sarebbe viziata da eccesso di potere giurisdizionale peraver usurpato la funzione giurisdizionale di un altro giudice,pronunciando su questioni e atti che non erano oggetto del giudizioe che erano, anzi, devoluti alla cognizione di un diverso e autonomocontenzioso pendente.La ricorrente aveva contestato la legittimità e l’adeguatezza inastratto dell’indennizzo ma non il quantum effettivamente adottatodalla commissione di verifica oggetto di altro giudizio.Numero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026Il thema decidendum del giudizio definito con la sentenza n.3755/2025 era dunque circoscritto alla legittimità (astratta)dell’intervento normativo e regolamentare e al complessivo assettoindennitario delineato dal Legislatore, nonché alle domanderisarcitorie ivi spiegate dalla Società.Il d.m. n. 173/2021 era stato ivi contestato nei definiti limitidescritti. Il perimetro di tale giudizio, dunque, non si estendeva allaverifica puntuale della correttezza dell’operato della Commissionein sede di quantificazione dell’indennizzo spettante alla ricorrente(né alla contestazione del d.m. n. 173/2021, ove letto come idoneoa giustificare le esclusioni e riduzioni disposte dalla Commissione erecepite dal Ministero).Le considerazioni del Consiglio di Stato dovrebbero esserequalificate come meri obiter dicta, privi di autonoma attitudine algiudicato ai sensi dell’art. 2909 c.c., essendo statuizioni rese su unsegmento dell’azione amministrativa di cui lo stesso Giudice nonera invero stato investito, pena altrimenti un evidente superamentodei limiti esterni della giurisdizione del Consiglio di Stato, nonchéuna indebita compressione del potere-dovere del TAR di conosceredegli atti ad esso devoluti.La parte ricorrente lamenta che il Tar nell’altro giudizio abbiaprospettato una potenziale valenza di giudicato alla sentenza delConsiglio di Stato qui impugnata, affermando che "le considerazionicomplessivamente svolte" e, in particolare, quelle relative alla"inutilizzabilità del metro dell’integralità del rimborso" e allalegittimità dei criteri restrittivi adottati nel provvedimento diliquidazione assumono "particolare rilievo" ai fini della definizionedel giudizio pendente e potrebbero, ove ritenute coperte dagiudicato, condurre a una vera e propria pregiudizialità logico-Numero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026giuridica idonea a condizionare la decisione sulla legittimità degliIn tal modo si sarebbe attribuito al Consiglio di Stato unavalutazione conclusiva sulla legittimità dell’operato dellaCommissione e sulla definitiva correttezza dei criteri concreti diliquidazione dell’indennizzo, vale a dire su un segmento dell’azioneamministrativa rimesso al sindacato del TAR nell’ambito di undistinto giudizio.Tale operazione non costituirebbe un mero error in procedendoper violazione del principio di corrispondenza tra chiesto epronunciato. Al contrario, si sarebbe in presenza di un vero eproprio eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sferadi giurisdizione di altro Giudice nonché di valutazioni riservate allaPubblica Amministrazione.2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione deilimiti esterni della giurisdizione per eccesso di potere giurisdizionaledel Consiglio di Stato (artt. 103 e 111 Cost.; artt. 7, 41 e 110c.p.a.) in relazione all’art. 24 Cost. e al diritto di azione dellaricorrente.Qualora la Corte non ritenesse di qualificare le descritteconsiderazioni del Consiglio di Stato sulla congruità dell’indennizzoe dei relativi criteri quali meri obiter dicta, la sentenza impugnatadovrebbe essere cassata per eccesso di potere giurisdizionale, sottoun duplice e concorrente profilo, ovvero, in primo luogo, conriferimento allo sconfinamento nella sfera di cognizione di altrogiudice e, in secondo luogo, con riferimento all’invasione della sferadel merito amministrativo.La ricorrente sostanzialmente reitera la medesima censura dicui al primo motivo affermando che il giudizio definito con laNumero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026Sentenza n. 3755/2025, aveva ad oggetto la legittimità in astrattodella disciplina e degli atti allora impugnati mentre nel secondoGiudizio l’oggetto del contendere sarebbe rapportato alla concretaapplicazione di quella disciplina da parte della Commissione e delMinistero, ossia la legittimità della specifica operazione diquantificazione dell’indennizzo compiuta sui costi sostenuti dallasocietà. In altri termini, nel giudizio dinanzi al TAR le censure sonodirette non più contro l’assetto normativo in sé, ma contro il modoin cui la Commissione di verifica ne ha fatto applicazione.Qualora le valutazioni svolte nella Sentenza sulla percentualedei costi coperti (66,8%), sulla non simbolicità dell’indennizzo dieuro 26.720.560,00 e sulla legittimità dei criteri restrittivi seguitiin sede di liquidazione fossero lette come vere e proprie statuizionicirca la legittimità dei verbali della Commissione e degli attiministeriali di quantificazione e del d.m. n. 173/2021 (avutoriguardo alle ragioni di sua impugnazione dedotte – e deducibili –soltanto dinanzi al TAR, in stretta correlazione agli atti dellaCommissione e ai connessi provvedimenti ministeriali direcepimento) si avrebbe un duplice sconfinamento.In particolare, la Pronuncia del Consiglio di Stato andrebbe adincidere su atti amministrativi sopravvenuti e non ritualmenteimpugnati in quel giudizio, sui quali la Società ha propostoautonomo ricorso in primo grado. La Sentenza finirebbe persvuotare la cognizione e la decisione sulla controversia devoluta alTAR Lazio, determinando una indebita compressione della sfera dicognizione del Giudice di primo grado e, con essa, del diritto diazione della ricorrente.Le considerazioni che la pronuncia sviluppa sull’entitàpercentuale dei costi coperti, sulla non simbolicità della misuraNumero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026dell’indennizzo liquidato e sulla congruità dei criteri utilizzati dallaCommissione per determinare le voci indennizzabili,costituirebbero vere e proprie statuizioni eccedenti la giurisdizionedevoluta al Consiglio di Stato, che avrebbe sconfinato nel perimetrodel potere giurisdizionale affidato ad altro Giudice e in concreto giàInfatti, il giudice amministrativo, anche quando è investito digiurisdizione di legittimità piena su atti autoritativi, non puòsostituire le proprie valutazioni a quelle rimesse dall’ordinamentoalla [OSCURATO:PERSONA], né può trasformare il controllo dilegittimità in un sindacato di pura opportunità o convenienza,riservato all’autorità decidente.[OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe limitato a controllare la legittimitàdel sistema indennitario definito dalla legge e dal d.m. n. 173/2021,ma si sarebbe spinto a valutare in positivo la congruità della sommariconosciuta – in rapporto ai costi complessivi e al valore residuodei beni – così esprimendo una valutazione propria di meritoamministrativo sulla correttezza dell’indennizzo.In tal modo, la funzione di ponderazione affidata ex lege allaCommissione di verifica – chiamata a selezionare le vociindennizzabili, ad apprezzarne l’entità e, in ultima analisi, aproporre una soglia di ristoro ritenuta idonea a compensare ilsacrificio imposto – risulta di fatto assorbita dalla valutazione delgiudice, il quale finisce per sancire la congruità sostanziale delquantum in sé, piuttosto che limitarsi a verificare la coerenzalogico-giuridica del procedimento seguito.[OSCURATO:PERSONA] amministrativo si sarebbe sostituito allaCommissione di verifica, esercitando un potere valutativo cheNumero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026l’ordinamento ha attribuito all’Amministrazione e che può esseresolo controllato, non sostituito, dal Giudice.I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessionepossono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.Si è ripetutamente affermato, infatti, che l’eccesso di poteregiurisdizionale denunciabile con il ricorso dinanzi al giudice dilegittimità deve riferirsi alle sole ipotesi di difetto assoluto digiurisdizione, che vanno individuate, nell’ipotesi in cui un giudicespeciale affermi la propria giurisdizione nella sfera invece riservataal legislatore o alla discrezionalità amministrativa (cosiddettainvasione o sconfinamento), ovvero quando la neghi sull’erroneopresupposto che la materia non possa formare oggetto in assolutodi cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento), ed, ancora,nelle ipotesi in cui sia riscontrabile il difetto relativo di giurisdizione,ossia quando il giudice abbia violato i cd. limiti esterni della propriagiurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizioneordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negando lacognizione sull’erroneo presupposto dell’appartenenza dellagiurisdizione ad altro giudice.L’alveo del controllo sul rispetto della giurisdizione non siestende, invece, ad asserite violazioni di legge, sostanziale oprocessuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizionespeciale (cfr. ex aliis, SU, n. 8311 del 2019; SU, nn. 19675 e 27770del 2020; SU, n. 15573 del 2021; SU, n. 14301 del 2022; SU, n.5862 del 2023; SU, nn. 23849 e 23850 del 2024).Peraltro, la stessa Società ricorrente si mostra consapevole delconsolidato orientamento di questa Corte secondo il quale il viziodi ultrapetizione non rientra nel perimetro dello sconfinamento edell’eccesso di potere giurisdizionale trattandosi di mero erroreNumero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026processuale non rientrante nel perimetro del sindacato di questaCorte sul difetto di giurisdizione ex art. 111, comma 8, Cost. comesopra delineato.Con la censura in esame, infatti, si chiede a questa Corte, inalternativa alla tesi dello sconfinamento, di interpretare la sentenzadel Consiglio di Stato, nella parte in cui fa riferimento allaquantificazione dell’indennizzo ad opera della commissione diverifica, come un mero obiter senza valenza di giudicato e tale danon vincolare il TAR investito di un successivo giudizio sullamedesima questione.Risulta del tutto evidente che una tale valutazione spetteràsolo al TAR del Lazio investito del successivo ricorso in unaordinaria dialettica tra quanto già deciso e quanto ancora subiudice.Ad ogni modo le considerazioni svolte dal Consiglio di Statocon la sentenza impugnata anche in relazione alla quantificazionedell’indennizzo poi effettivamente riconosciuto erano certamentedovute in relazione alle specifiche censure proposte oltre che allalegittimità costituzionale della norma-provvedimento sopravvenutae alla domanda di risarcimento del danno.In conclusione, per quanto si è detto, l’asserito vizio di ultra-petizione esula dal perimetro di sindacabilità che questa Corte hatracciato quanto all’eccesso di potere giurisdizionale denunciabilecon il ricorso dinanzi al giudice di legittimità che non può riferirsialla pretesa invasione della sfera di cognizione del medesimogiudice amministrativo investito della stessa o di altra questioneconnessa. L’alveo del controllo sul rispetto della giurisdizione nonsi estende ad asserite violazioni di legge, sostanziale o processuale,concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale (cfr. exNumero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026aliis, SU, n. 8311 del 2019; SU, nn. 19675 e 27770 del 2020; SU,n. 15573 del 2021; SU, n. 14301 del 2022; SU, n. 5862 del 2023;SU, nn. 23849 e 23850 del 2024) atteso che in questi casi puòprofilarsi, eventualmente, un error in iudicando, o un error iuris inprocedendo, ma non una violazione dei limiti esterni dellagiurisdizione (ex multis, cfr. Sez. U, n. 25 marzo 2019, n. 8311;Sez. U, 4 dicembre 2020, n. 27770; Sez. U, 21 settembre 2020, n.19675; Sez. U, 4 giugno 2021, n. 15573; Sez. U, 5 maggio 2022,n. 14301; Sez. U, 10 gennaio 2023, n. 5862).Quanto al preteso sconfinamento nel merito amministrativoper essersi il Consiglio di Stato indebitamente sostituitoall’amministrazione nella valutazione della congruitàdell’indennizzo spettante alla ricorrente, deve ribadirsi che non èipotizzabile uno sconfinamento nel merito amministrativo da partedel Consiglio di Stato allorché, come avvenuto nel caso di specie,abbia rigettato il ricorso del privato ritenendo legittimo l’operatodell’amministrazione.Si condividono le conclusioni del P.G. sul punto laddove egliosserva che, nella vicenda all’esame, è sicura la circostanza che ilT.A.R. per il Veneto prima e il Consiglio di Stato poi, hannoentrambi ritenuto la legittimità dei provvedimenti impugnatirespingendo le doglianze della ricorrente, così all’evidenzaastenendosi dallo svolgere diverse valutazioni nel merito dell’azioneamministrativa spettanti all’Amministrazione, sicché nessuneccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nell’agireamministrativo è stato perpetrato.Deve ribadirsi che l’eccesso di potere giurisdizionale perinvasione nella sfera riservata al merito amministrativo èconfigurabile esclusivamente quando l'indagine svolta dal giudiceNumero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026amministrativo ecceda i limiti del riscontro di legittimità delprovvedimento impugnato, dimostrandosi strumentale ad unadiretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienzadell'atto, ovvero se la decisione finale, pur nel rispetto della formuladell'annullamento, evidenzi l'intento dell'organo giudicante disostituire la propria volontà a quella dell'Amministrazione medianteuna pronuncia che, in quanto espressiva di un sindacato di meritoed avente il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria delprovvedimento sostituito, non lasci spazio ad ulterioriprovvedimenti dell'autorità amministrativa (Cass., Sez. Un., 8luglio 2024, n. 18559; Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2021, n. 2604;Cass., Sez. Un., 24 maggio 2019, n. 14264).In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile coninevitabile addebito di spese secondo il principio dellasoccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dàda parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto; P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàliquidate nei confronti della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di SistemaPortuale del [OSCURATO:PERSONA] in euro 8.000,00 più200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPAcome per legge e nei confronti della parte controricorrenteMinistero delle Imprese e del [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’ambientee della [OSCURATO:PERSONA], Ministero delle Infrastrutture e deiNumero registro generale 25857/2025Numero sezionale 301/2026Numero di raccolta generale 22566/2026Data pubblicazione 01/07/2026Trasporti e Ministero Della Cultura in euro 7.000,00 più speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrentedi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle SezioniUnite in data 23 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] F.F.[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 22566/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris