Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19507/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

presentante pro tempore, rappresentato e difeso,in ragione di procura speciale e nomina poste in calce alcontroricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale CNN RRT59T54 G273 B).- RICORRENTE –[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dellegale rappresentante pro tempore.- [OSCURATO:PERSONA] –Numero registro generale 19646/2022Numero sezionale 3660/2026Numero di raccolta generale 19507/2026Data pubblicazione 12/06/2026per la cassazione della sentenza n. 665/14/2022 della Commissionetributaria regionale della Sicilia, depositata il 27 gennaio 2022, nonnotificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 29 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Oggetto di controversia è il diniego di rimborso opposto dalComune di Palermo alla richiesta di rimborso della TARSU relativaall’anno d’imposta 2008 avanzata dal suindicato istituto bancario.2.

Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionaledella Sicilia accoglieva l’appello proposto dal contribuente,riconoscendo, in riforma della sentenza di primo grado, la legittimitàdell’istanza di rimborso.Ciò considerando la relativa richiesta tempestiva, computando ildies a quo dalla data di pubblicazione della sentenza del TAR cheaveva annullato le tariffe dell’anno 2006 e disapplicando ladeliberazione n. 120/2008 di approvazione delle tariffe TARSU perl’anno di imposta 2008 (non oggetto di impugnazione innanzi algiudice amministrativo), in quanto meramente confermative di quelle(dell’anno 2006) annullate dal TAR.3.

Il Comune di Palermo proponeva ricorso per cassazione avversodetta pronuncia, articolando un solo motivo di impugnazione.4. [OSCURATO:SOCIETA]. è restata intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso il Comune ha dedotto, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 32della legge n. 142/1990 e 65, comma 2, d.lgs. n. 507/1993,assumendo che l’annullamento giurisdizionale della delibera comunaleNumero registro generale 19646/2022Numero sezionale 3660/2026Numero di raccolta generale 19507/2026Data pubblicazione 12/06/2026della tariffa per una annualità precedente non ha effetti caducantisulle successive delibere (non impugnate) meramente ripetitive diquella annullata, stante l’autonoma delle delibere, dovendo escludersisia la sussistenza di un giudicato esterno, che la disapplicazione daparte del giudice tributario.Il ricorrente ha poi aggiunto che nella Regione Sicilia la concretadeterminazione delle aliquote delle tariffe annuali TARSU compete allaGiunta comunale e non al Consiglio.2.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.2.1.

Non risulta, infatti, depositato alcun documento che dimostril’avvenuta notifica del ricorso all’istituito bancario.Dall’esame degli atti emerge che è essa veniva eseguita mediantel’ufficiale giudiziario presso la Corte di appello di Palermo tramiteservizio postale.Dalla nota di deposito ed iscrizione a ruolo del 1°/16 agosto 2022risulta che gli atti sono pervenuti alla Corte tramite posta e che ilricorso presentato per la notifica era «in corso di notifica».Sta di fatto, che non risulta poi depositata la notifica del ricorso eche [OSCURATO:SOCIETA]. non s’è costituita.L’inesistenza materiale della notificazione impedisce larinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (v., tra le tante, Cass. n.8614/2024 e Cass. 7041/2025).4.

Il ricorso risulta, perciò, inammissibile; l'avvenuta notificazione,infatti, è requisito ordinario di ammissibilità del ricorso percassazione, che postula la rituale instaurazione del contraddittorio neiconfronti di ciascun soggetto controinteressato (v.

Cass. n.8416/2025, che richiama Cass. 26399/2021; Cass. n. 8291/2005).Numero registro generale 19646/2022Numero sezionale 3660/2026Numero di raccolta generale 19507/2026Data pubblicazione 12/06/20265.

Non vi è motivo, ovviamente, di statuire sulle spese in assenzadi attività difensiva della controparte.6.

Nondimeno, va dato atto che sussistono le condizioni di cuiall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento daparte del ricorrente di una somma ulteriore pari a quellaeventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.

P.Q.Mla Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrentedi una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo dicontributo unificato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentante pro tempore, rappresentato e difeso,in ragione di procura speciale e nomina poste in calce alcontroricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale CNN RRT59T54 G273 B).- RICORRENTE –[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dellegale rappresentante pro tempore.- [OSCURATO:PERSONA] –Numero registro generale 19646/2022Numero sezionale 3660/2026Numero di raccolta generale 19507/2026Data pubblicazione 12/06/2026per la cassazione della sentenza n. 665/14/2022 della Commissionetributaria regionale della Sicilia, depositata il 27 gennaio 2022, nonnotificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 29 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto di controversia è il diniego di rimborso opposto dalComune di Palermo alla richiesta di rimborso della TARSU relativaall’anno d’imposta 2008 avanzata dal suindicato istituto bancario.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionaledella Sicilia accoglieva l’appello proposto dal contribuente,riconoscendo, in riforma della sentenza di primo grado, la legittimitàdell’istanza di rimborso.Ciò considerando la relativa richiesta tempestiva, computando ildies a quo dalla data di pubblicazione della sentenza del TAR cheaveva annullato le tariffe dell’anno 2006 e disapplicando ladeliberazione n. 120/2008 di approvazione delle tariffe TARSU perl’anno di imposta 2008 (non oggetto di impugnazione innanzi algiudice amministrativo), in quanto meramente confermative di quelle(dell’anno 2006) annullate dal TAR.3. Il Comune di Palermo proponeva ricorso per cassazione avversodetta pronuncia, articolando un solo motivo di impugnazione.4. [OSCURATO:SOCIETA]. è restata intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso il Comune ha dedotto, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 32della legge n. 142/1990 e 65, comma 2, d.lgs. n. 507/1993,assumendo che l’annullamento giurisdizionale della delibera comunaleNumero registro generale 19646/2022Numero sezionale 3660/2026Numero di raccolta generale 19507/2026Data pubblicazione 12/06/2026della tariffa per una annualità precedente non ha effetti caducantisulle successive delibere (non impugnate) meramente ripetitive diquella annullata, stante l’autonoma delle delibere, dovendo escludersisia la sussistenza di un giudicato esterno, che la disapplicazione daparte del giudice tributario.Il ricorrente ha poi aggiunto che nella Regione Sicilia la concretadeterminazione delle aliquote delle tariffe annuali TARSU compete allaGiunta comunale e non al Consiglio.2. Il ricorso va dichiarato inammissibile.2.1. Non risulta, infatti, depositato alcun documento che dimostril’avvenuta notifica del ricorso all’istituito bancario.Dall’esame degli atti emerge che è essa veniva eseguita mediantel’ufficiale giudiziario presso la Corte di appello di Palermo tramiteservizio postale.Dalla nota di deposito ed iscrizione a ruolo del 1°/16 agosto 2022risulta che gli atti sono pervenuti alla Corte tramite posta e che ilricorso presentato per la notifica era «in corso di notifica».Sta di fatto, che non risulta poi depositata la notifica del ricorso eche [OSCURATO:SOCIETA]. non s’è costituita.L’inesistenza materiale della notificazione impedisce larinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (v., tra le tante, Cass. n.8614/2024 e Cass. 7041/2025).4. Il ricorso risulta, perciò, inammissibile; l'avvenuta notificazione,infatti, è requisito ordinario di ammissibilità del ricorso percassazione, che postula la rituale instaurazione del contraddittorio neiconfronti di ciascun soggetto controinteressato (v. Cass. n.8416/2025, che richiama Cass. 26399/2021; Cass. n. 8291/2005).Numero registro generale 19646/2022Numero sezionale 3660/2026Numero di raccolta generale 19507/2026Data pubblicazione 12/06/20265. Non vi è motivo, ovviamente, di statuire sulle spese in assenzadi attività difensiva della controparte.6. Nondimeno, va dato atto che sussistono le condizioni di cuiall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento daparte del ricorrente di una somma ulteriore pari a quellaeventualmente dovuta a titolo di contributo unificato. P.Q.Mla Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrentedi una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo dicontributo unificato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19507/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris