CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 08416/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8451/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato – avverso il decreto del Tribunale di Livorno n. 2250 /2022 depositat o il 22/2/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/3/2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Belluno notificava a [OSCURATO:SOCIETA]. un verbale di accertamento con cui contestava l’illecito amministrativo di cui agli artt. 29, comma 1, e 18, comma 5-bis, d. lgs. 8/2016, considerando illegittimi i vari contratti di appalto stipulati fra la medesima compagine e [OSCURATO:SOCIETA]. perché integranti una somministrazione fraudolenta di mera mano d’opera. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. non ammetteva al passivo della procedura il credito di € 111.541,13 vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione, in conseguenza di tale verbale, della possibile irrogazione di sanzioni amministrative, della richiesta da parte dell’I.N.P.S. di contributi e sanzioni e del pagamento all’I.N.A.I.L. di contributi e sanzioni. 2. Il Tribunale di Livorno rigettava l’opposizione presentata da [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto la domanda si riferiva a debiti o possibili debiti di pertinenza della società istante per sanzioni e contributi a lei attribuiti quale unico ed effettivo datore di lavoro e non potevano essere ammessi al passivo di [OSCURATO:SOCIETA]., neppure a titolo di manleva. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, pubblicato in data 22 febbraio 2022, prospettando quattro motivi di doglianza. Il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 4. Occorre rilevare l’inammissibilità del ricorso, in assenza della dimostrazione della sua rituale notifica alla procedura rimasta intimata. Invero, risulta agli atti che il difensore di [OSCURATO:SOCIETA]. ha richiesto all’UNEP di Roma, in data 23 marzo 2022, la notifica del ricorso al curatore del fallimento, che non si è perfezionata in Roma (via dell’Airone 35), stante l’avvenuto trasferimento del destinatario, ed è stata effettuata (il giorno successivo) ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ. mediante la spedizione di un piego raccomandato in Livorno (via delle Cateratte 90/6). L’odierna ricorrente, tuttavia, non ha mai depositato presso questa Corte l’avviso di ricevimento del piego raccomandato con cui la notifica a mezzo posta è stata effettuata. Ora, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l'inesistenza materiale della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art.291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (si vedano in questo senso, fra molte, Cass. 20778/2021, Cass. 25552/2017, tutte nel solco di quanto chiarito da Cass., Sez. U., 627/2008). Il ricorso risulta, perciò, inammissibile, in ragione della mancata produzione dell’avviso di ricevimento; l’avvenuta notificazione, infatti, è requisito ordinario di ammissibilità del ricorso per cassazione, che postula la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di ciascun soggetto controinteressato (Cass.26399/2021, Cass. 8291/2005. 5. La mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello p