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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19506/2026

Testo disponibile della fonte

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ppresentante pro tempore, rappresentato e difeso,in ragione di procura speciale e nomina poste in calce alcontroricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale CNN RRT59T54 G273 B).- RICORRENTE –[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dellegale rappresentante pro tempore.- [OSCURATO:PERSONA] –Numero registro generale 20102/2022Numero sezionale 3661/2026Numero di raccolta generale 19506/2026Data pubblicazione 12/06/2026per la cassazione della sentenza n. 685/14/2022 della Commissionetributaria regionale della Sicilia, depositata il 27 gennaio 2022, nonnotificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 29 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Oggetto di controversia è il diniego opposto dal Comune diPalermo alla richiesta di rimborso della TARSU relativa all’annod’imposta 2008 avanzata dal suindicato istituto bancario.2.

Da quanto riportato in ricorso, non essendo stata depositata lasentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale della Siciliaaccoglieva l’appello proposto dalla contribuente.3.

Il Comune di Palermo proponeva ricorso per cassazione avversodetta pronuncia, articolando un solo motivo di impugnazione.4. [OSCURATO:SOCIETA]. è restata intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso il Comune ha dedotto, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 32della legge n. 142/1990 e 65, comma 2, d.lgs. n. 507/1993,assumendo che l’annullamento giurisdizionale della delibera comunaledella tariffa per una annualità precedente non ha effetti caducantisulle successive delibere (non impugnate) meramente ripetitive diquella annullata, stante l’autonoma delle delibere, dovendo escludersisia la sussistenza di un giudicato esterno, che la disapplicazione daparte del giudice tributario.Il ricorrente ha poi aggiunto che nella Regione Sicilia la concretadeterminazione delle aliquote delle tariffe annuali TARSU compete allaGiunta comunale e non al Consiglio.Numero registro generale 20102/2022Numero sezionale 3661/2026Numero di raccolta generale 19506/2026Data pubblicazione 12/06/20262.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.2.1.

Non risulta, infatti, la notifica del ricorso in esame all’istituitobancario.Dall’esame degli atti emerge che è essa veniva eseguita mediantel’ufficiale giudiziario presso la Corte di appello di Palermo tramiteservizio postale ed indirizzata:a). all’«avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di procuratoredomiciliatario costituito in giudizio per la [OSCURATO:SOCIETA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, presso lo studio del predettodifensore con sede in Palermo.

Via Generale

V. Magliocco, 1 cap90100»;b). alla «[OSCURATO:SOCIETA], con sede legale in Roma, Via AlessandroSpecchi, 16 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in qualità di incorporante il Banco diSicilia spa, in persona del legale rappresentante pro tempore […]»;c). all’«avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bari, via Calefati,95 Cap 70122«.La richiesta di notifica venne inoltrata il 21 luglio 2022.Emerge, poi, dagli atti che la notifica all’avv. [OSCURATO:PERSONA] nonandò a buon fine, risultando «non più in sede […] perché in pensionecome dichiarano presso la sede di [OSCURATO:SOCIETA].» (v. avviso diricevimento del 22 luglio 2022).La notifica ad [OSCURATO:SOCIETA] ha dato come responso «invio rifiutato»,come da timbro del 29 luglio 2022.Della notifica all’avv. [OSCURATO:PERSONA] nulla è dato sapere, se non lasua spedizione in data 21 luglio 2022 e l’accettazione dell’ufficiopostale del 22 luglio 2022.4.

Alla luce di quanto precede il ricorso risulta, pertanto,inammissibile, perché la sua notifica non risulta eseguita ai suindicatiNumero registro generale 20102/2022Numero sezionale 3661/2026Numero di raccolta generale 19506/2026Data pubblicazione 12/06/2026primi due destinatari, mentre quella spedita all’avv. [OSCURATO:PERSONA] èpriva dell’avviso di ricevimento.Va, allora, ricordato che la notifica tramite del servizio postale nonsi esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con laconsegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimentoprescritto dall'art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sial'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della personaa mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzosia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, lamancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la meranullità, bensì l'inesistenza materiale della notificazione (della quale,pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art.291 c.p.c. e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo(cfr. Cass. n. 8416/2025, che richiama, fra molte, Cass. n.20778//2021; Cass. n. 25552/2017, tutte nel solco di quanto chiaritoda Cass., Sez.

Un., n. 624/2008).L'avvenuta notificazione, infatti, è requisito ordinario diammissibilità del ricorso per cassazione, che postula la ritualeinstaurazione del contraddittorio nei confronti di ciascun soggettocontrointeressato (v.

Cass. n. 8416/2025 cit., che menziona Cass.26399/2021; Cass. n. 8291/2005).5.

Non vi è motivo, ovviamente, di statuire sulle spese in assenzadi attività difensiva della controparte.6.

Nondimeno, va dato atto che sussistono le condizioni di cuiall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento daparte del ricorrente di una somma ulteriore pari a quellaeventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.

P.Q.Mla Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Numero registro generale 20102/2022Numero sezionale 3661/2026Numero di raccolta generale 19506/2026Data pubblicazione 12/06/2026Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrentedi una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo dicontributo unificato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentante pro tempore, rappresentato e difeso,in ragione di procura speciale e nomina poste in calce alcontroricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale CNN RRT59T54 G273 B).- RICORRENTE –[OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dellegale rappresentante pro tempore.- [OSCURATO:PERSONA] –Numero registro generale 20102/2022Numero sezionale 3661/2026Numero di raccolta generale 19506/2026Data pubblicazione 12/06/2026per la cassazione della sentenza n. 685/14/2022 della Commissionetributaria regionale della Sicilia, depositata il 27 gennaio 2022, nonnotificata.UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 29 aprile 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Oggetto di controversia è il diniego opposto dal Comune diPalermo alla richiesta di rimborso della TARSU relativa all’annod’imposta 2008 avanzata dal suindicato istituto bancario.2. Da quanto riportato in ricorso, non essendo stata depositata lasentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale della Siciliaaccoglieva l’appello proposto dalla contribuente.3. Il Comune di Palermo proponeva ricorso per cassazione avversodetta pronuncia, articolando un solo motivo di impugnazione.4. [OSCURATO:SOCIETA]. è restata intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso il Comune ha dedotto, in relazioneall’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 32della legge n. 142/1990 e 65, comma 2, d.lgs. n. 507/1993,assumendo che l’annullamento giurisdizionale della delibera comunaledella tariffa per una annualità precedente non ha effetti caducantisulle successive delibere (non impugnate) meramente ripetitive diquella annullata, stante l’autonoma delle delibere, dovendo escludersisia la sussistenza di un giudicato esterno, che la disapplicazione daparte del giudice tributario.Il ricorrente ha poi aggiunto che nella Regione Sicilia la concretadeterminazione delle aliquote delle tariffe annuali TARSU compete allaGiunta comunale e non al Consiglio.Numero registro generale 20102/2022Numero sezionale 3661/2026Numero di raccolta generale 19506/2026Data pubblicazione 12/06/20262. Il ricorso va dichiarato inammissibile.2.1. Non risulta, infatti, la notifica del ricorso in esame all’istituitobancario.Dall’esame degli atti emerge che è essa veniva eseguita mediantel’ufficiale giudiziario presso la Corte di appello di Palermo tramiteservizio postale ed indirizzata:a). all’«avv. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di procuratoredomiciliatario costituito in giudizio per la [OSCURATO:SOCIETA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, presso lo studio del predettodifensore con sede in Palermo. Via Generale V. Magliocco, 1 cap90100»;b). alla «[OSCURATO:SOCIETA], con sede legale in Roma, Via AlessandroSpecchi, 16 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in qualità di incorporante il Banco diSicilia spa, in persona del legale rappresentante pro tempore […]»;c). all’«avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bari, via Calefati,95 Cap 70122«.La richiesta di notifica venne inoltrata il 21 luglio 2022.Emerge, poi, dagli atti che la notifica all’avv. [OSCURATO:PERSONA] nonandò a buon fine, risultando «non più in sede […] perché in pensionecome dichiarano presso la sede di [OSCURATO:SOCIETA].» (v. avviso diricevimento del 22 luglio 2022).La notifica ad [OSCURATO:SOCIETA] ha dato come responso «invio rifiutato»,come da timbro del 29 luglio 2022.Della notifica all’avv. [OSCURATO:PERSONA] nulla è dato sapere, se non lasua spedizione in data 21 luglio 2022 e l’accettazione dell’ufficiopostale del 22 luglio 2022.4. Alla luce di quanto precede il ricorso risulta, pertanto,inammissibile, perché la sua notifica non risulta eseguita ai suindicatiNumero registro generale 20102/2022Numero sezionale 3661/2026Numero di raccolta generale 19506/2026Data pubblicazione 12/06/2026primi due destinatari, mentre quella spedita all’avv. [OSCURATO:PERSONA] èpriva dell’avviso di ricevimento.Va, allora, ricordato che la notifica tramite del servizio postale nonsi esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con laconsegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimentoprescritto dall'art. 149 c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sial'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della personaa mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzosia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, lamancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la meranullità, bensì l'inesistenza materiale della notificazione (della quale,pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art.291 c.p.c. e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo(cfr. Cass. n. 8416/2025, che richiama, fra molte, Cass. n.20778//2021; Cass. n. 25552/2017, tutte nel solco di quanto chiaritoda Cass., Sez. Un., n. 624/2008).L'avvenuta notificazione, infatti, è requisito ordinario diammissibilità del ricorso per cassazione, che postula la ritualeinstaurazione del contraddittorio nei confronti di ciascun soggettocontrointeressato (v. Cass. n. 8416/2025 cit., che menziona Cass.26399/2021; Cass. n. 8291/2005).5. Non vi è motivo, ovviamente, di statuire sulle spese in assenzadi attività difensiva della controparte.6. Nondimeno, va dato atto che sussistono le condizioni di cuiall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento daparte del ricorrente di una somma ulteriore pari a quellaeventualmente dovuta a titolo di contributo unificato. P.Q.Mla Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.Numero registro generale 20102/2022Numero sezionale 3661/2026Numero di raccolta generale 19506/2026Data pubblicazione 12/06/2026Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrentedi una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo dicontributo unificato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA]
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