CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022
Cassazione n. 25323/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11973-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1323/2&019 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 12/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 11973 sez. MT - ud. 24-05-2022 -2- Premesso che: 1. la soc. [OSCURATO:PERSONA] spa impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Torino l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia del Territorio, sull'istanza avanzata dalla contribuente di attribuzione in categoria del Gruppo E dell'unità immobiliare adibita "ad infrastrutture idriche dell'acquedotto" del comune di Santena, rettificava la classificazione catastale proposta in categoria D/7 determinando la rendita; 2. la CTP annullava l'avviso di accertamento; 3. la CTR del Piemonte, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'appello dell'Ufficio osservando, per quanto di interesse in questa sede, che l'immobile andava classificato in categoria E/3 (costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche) in quanto avente funzione di interesse pubblico; 4 avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione affidato ad un motivo; 5. [OSCURATO:PERSONA] spa depositava controricorso e, successivamente, memoria; considerato che: 1. con il motivo di impugnazione l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione o falsa applicazione del R.D.652/1939 e successive modificazioni e del d.P.R. 1142/1949, in relazione all'art. 360, 10 comma, n. 3, cpc, per avere i giudici di seconde cure erroneamente inquadrato l'unità immobiliare nella categoria E/3, anziché in D/7, non tenendo conto delle caratteristiche oggettive dei beni e valorizzando la funzione di pubblica utilità svolta dalla società utilizzatrice dell'immobile. 2. con riguardo al suddetto motivo la controricorrente ha sollevato eccezione di inammissibilità sostenendo trattarsi di motivo tendente a ottenere, in questa sede di legittimità, una complessiva rivalutazione delle risultanze processuali. L'eccezione è infondata in quanto il motivo veicola elementi funzionali alla censura di violazione di legge; 3. il motivo è fondato. Questa Corte, con ordinanza n.3921/2022, tra le stesse parti e su fattispecie assimilabile a quella che occupa -l'Agenzia del Territorio, sull'istanza avanzata dalla contribuente di attribuzione in categoria del Gruppo E delle unità immobiliari adibite a serbatoio ed impianti di depurazione acque siti nei comuni di [OSCURATO:PERSONA], Collegno e [OSCURATO:PERSONA], rettificava la classificazione catastale proposta in categoria D/7 determinando le rendite-, ha affermato il principio secondo cui «In tema di classificazione catastale, poiché l'attività di gestione del servizio idrico ha natura economica, i relativi impianti industriali di depurazione e smaltimento delle reflue non rientrano tra le unità immobiliari catastalmente censibili nella categoria E, che è propria di quei fabbricati con una caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da renderli sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica commerciale e produttiva, ma rientrano nel gruppo D, tipico delle costruzioni che ospitano processi industriali e, nel caso di depuratore, nella categoria D/7, senza che la destinazione a servizio pubblico possa ritenersi incompatibile con la natura imprenditoriale dell'attività svolta da società a rilevante partecipazione pubblica». 3.1. [OSCURATO:PERSONA] condivide le motivazioni della citata ordinanza e ne ribadisce il principio senza che invero nella memoria della ricorrente siano addotte ragioni per distaccarsene. 3.2. "La qualificazione nel gruppo E è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc.), con una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale che li rende sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di commercio e di produzione industriale. Una conferma di tale impostazione è data dalla L. n. 262 del 2006, art.2, comma 40, a tenore del quale : «Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale». Dal che si evince come la legge instauri una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria «E», da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale ... (Cass. n. 20026/15, 7868/2016, 4223/2019 e 9427/2019). Sulla scorta di tali principi questa Corte ha puntualizzato, proprio in materia di impianti di depurazione delle acque, che «.... dal che si evince come la citata norma instauri una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria "E", da un lato, e destinazione dell'immobile ad uso commerciale o industriale, dall'altro lato, sicché diventa dirimente, ai fini della valutazione del corretto censimento del immobile, accertare se la gestione dell'impianto di depurazione presentasse gli obiettivi caratteri della economicità intesa quale perseguimento del cosiddetto lucro oggettivo ossia il rispetto di un criterio di proporzionalità tra costi e ricavi nel senso che questi ultimi tendono a coprire i primi remunerando i fattori produttivi (in termini: Cass., Sez. 5, 4 aprile 2019, n. 9427)" (Cass.3921/2022, punto 2 della motivazione). 3.3. Come evidenziato nella più volte citata ordinanza 3921/2022, "è irrilevante la destinazione dell'impianto di depurazione ad una attività di pubblico interesse. Difatti, l'interesse generale allo svolgimento dell'attività non esclude che quest'ultima sia esercitata secondo parametri essenzialmente imprenditoriali intesi come attitudine alla copertura dei costi e del capitale investito con i ricavi conseguiti attraverso l'applicazione di tariffe (così:Cass., Sez. 5, 23 maggio 2018, n. 12741, in tema di classamento catastale di impianto di discarica per la gestione di rifiuti solidi urbani e la captazione di biogas; Cass., Sez. 5, 23 gennaio 2020, n. 17022, in tema di classamento catastale di impianto di compostaggio di rifiuti). La normativa di settore (L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 9, comma 1: " I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico integrato, come definito dall'art. 4, comma 1, lett. f), al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità"; D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 141:"Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie"; del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 154, comma 1, nel testo modificato, all'esito del referendum abrogativo disposto col D.P.R. 23 marzo 2011, dal D.P.R. 18 luglio 2011, n. 116, art. 1, comma 1: "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo"), con riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, richiama i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Posto che sono classificabili come "servizi a rilevanza economica" (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113, nel testo novellato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35) tutti quei servizi pubblici locali assunti dall'ente competente laddove la tariffa richiedibile all'utente sia potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile d'impresa che non deve essere di modesta entità, l'inquadramento del servizio idrico integrato in tale schema è stato confermato dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 325 del 3 novembre 2010 e n. 187 dell'8 giugno 2011, affermandosene la riconducibilità alle materie della "tutela della concorrenza" e della "tutela dell'ambiente", che pertengono alla esclusiva competenza legislativa dello Stato (art. 117 Cost., comma 2, lett. e e lett. s). Del pari, la giurisprudenza di legittimità ha messo in risalto che la tariffa del servizio idrico integrato configura ormai il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, che trova fonte, non in un atto autoritativo direttamente incidente nel patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza (Cass., Sez. 5, 6 giugno 2014, n. 12763; Cass., Sez. 5, 6 giugno 2014, n 12769), confermando l'ispirazione della relativa gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in coerenza con il requisito teleologico minimo per l'assunzione della qualifica imprenditoriale (art. 2050 c.c.). In linea con tale impostazione, la circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate il 16 maggio 2006 n. 4 del 2006 ha chiarito (par. 3.1.3, lett. c), che le costruzioni tese ad ospitare impianti industriali mirati al trattamento delle acque reflue sono tipiche di processi industriali o, comunque, produttivi e, pertanto, la categoria da attribuire agli immobili che le ospitano è da individuare nel gruppo "D". Né la natura economica dell'attività viene meno per la circostanza che a gestire il servizio pubblico sia direttamente l'ente territoriale piuttosto una azienda municipalizzata o una società partecipata dal Comune in quanto ciò che rileva ai fini del classamento catastale sono le caratteristiche dell'immobile e la sua destinazione funzionale »(cfr. Cass. 2247/2021)" (Cass. 3921/2022, punto 2.3. della motivazione"; 3.4. Merita aggiungere, con riguardo al riferimento fatto dalla CTR alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.22584/2009, che da essa non si ricavano affatto principi contrari a quanto fin qui esposto. Le Sezioni Unite si sono pronunciate su una questione di giurisdizione relativa alla impugnazione di un atto di affidamento di un appalto da parte di una società a capitale pubblico totalmente appartenente ad un Comune, quale concessionaria e gestrice del servizio idrico di tale ente, senza il rispetto delle regole di evidenza pubblica da osservarsi nella scelta di un soggetto esterno a cui affidare le analisi e il controllo delle acque, attività riservata per legge laboratori interni dei concessionari ovvero ad altri gestori di servizi idrici. Le Sezioni unite hanno affermato che la società doveva essere individuata, "nella fattispecie come organismo di diritto pubblico in detto affidamento" soggetta alle procedure di evidenza pubblica. In tale specifico contesto, con specifico riguardo all'attività appaltata e con specifico riguardo alle finalità statutarie della società in questione - tra cui quella di "captazione, sollevamento, potabilizzazione, trasporto e distribuzione dell'acqua" alla quale inseriva l'appalto, le Sezioni Unite hanno fatto l'affermazione per cui "La destinazione a consumo umano dell'acqua gestita dalla società a capitale pubblico, interamente del Comune, esclude ogni scopo immediato di tipo "industriale o commerciale" nell'espletamento del servizio idrico, istituito solo per soddisfare esigenze di interesse generale in regime di non concorrenza, come tali non aventi natura industriale o commerciale, pure se, per il raggiungimento dei propri fini sociali, la concessionaria può compiere operazioni strumentali di tipo commerciale"; 4. alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, per esame delle questioni assorbite, fermo il principio enunciato al superiore punto 2; 5. il giudice del rinvio dovrà provvedere anche a regolamentare le spese dell'intero processo, PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa co