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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07479/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso o dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui all'art. 416 cod. pen. (capo a) e all'art. 434, comma 2, cod. pen. (capo b).

Il capo a) aveva riguardo ad una articolata associazione per la commissione di una serie indeterminata di delitti concernenti il traffico illecito organizzato di rifiuti pericolosi (tra cui rifiuti cancerogeni), la falsificazione dei documenti di trasporto dei predetti rifiuti e il loro abbancamento in luoghi non idonei, in modo tale da mettere in pericolo la pubblica incolumità.

Il tutto per un traffico ammontante quanto meno a 300.000 tonnellate di rifiuti per il 2002 e a 58.000 tonnellate per il periodo luglio/settembre 2004, corrispondente ad un giro di affari illecito di circa nove milioni di euro e ad una evasione d'imposta ("ecotassa") di circa 250.000,00 euro per il solo 2002.

In particolare, al [OSCURATO:PERSONA] si addebitava - in qualità di gestore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. e di partecipe al sodalizio con il ruolo di organizzatore- di avere intermediato ingentissime quantità di rifiuti non pericolosi e pericolosi (costituiti -questi ultimi- prevalentemente da terre e rocce contenenti idrocarburi provenienti dalla bonifica di siti inquinati; fanghi industriali; rifiuti liquidi pericolosi; scorie e polveri dell'abbattimento fumi provenienti dalle aziende metallurgiche, con elevate concentrazioni di idrocarburi e metalli pesanti), tra cui quelli provenienti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di Marcon), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di Marghera), [OSCURATO:SOCIETA]. (di Cascina), destinati, tramite la società Recyling, agli impianti gestiti dalle società facenti capo al gruppo Pellini, e tramite queste ultime, anche ai siti gestiti dalla società [OSCURATO:PERSONA], accompagnando detti rifiuti con documenti falsi, in modo da celarne le reali caratteristiche e farli apparire conformi ai siti di destinazione finale.

Ciò avrebbe fatto, tenendo contatti con i produttori; stabilendo il prezzo dei trasporti illeciti; ricevendo i rifiuti e attestando falsamente che avevano subito un trattamento di recupero; alterandone, quindi, cartolarmente la natura in modo da farli apparire conformi ai provvedimenti autorizzatori dei siti di destinazione mediante la tecnica del cd. giro bolla; organizzando il percorso dei rifiuti illecitamente trasportati; provvedendo ad individuare il tipo di certificato di analisi che ne avrebbe dovuto corredare il trasporto e attribuendo falsi codici CER.

Al capo c) si contestava la causazione di un disastro ambientale, prodotto mediante le condotte prima richiamate e, in particolare, mediante Io sversamento continuo e ripetuto in diverse aree non autorizzate, e cioè su terreni a destinazione agricola ovvero in acque, di rifiuti speciali pericolosi (rifiuti di origine industriale aventi codice CER 190813, consistenti in fanghi contenenti 1 (À7 sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, in particolare oli minerali con fase rischio R45, idonei a provocare il cancro; rifiuti pericolosi costituiti da code di distillazione 070701 - 070101 prodotti dalle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]; rifiuti pericolosi costituiti da "terre e rocce" aventi codice CER 170503 provenienti dagli stabilimenti ICMI e Nuova [sa; amianto; oli minerali esausti contenenti PCB, ovvero rifiuti cancerogeni).

Fatti accertati dal novembre 2002, con condotta perdurante.

1.1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza resa in data 9 aprile 2014, dichiarava l'imputato responsabile del reato ascritto al capo a) e lo condannava alla pena di anni tre mesi sei di reclusione; dichiarava l'improcedibilità per estinzione, in ragione della prescrizione, del reato di cui al capo b) della rubrica, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 434, primo comma, cod. pen. 1.2.

Investita delle impugnazioni dell'imputato e del Pubblico ministero, la Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 5 aprile 2019, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 434, comma 2, cod. pen., condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione; dichiarava, invece, non doversi procedere per il reato associativo per intervenuta prescrizione.

A ragione delle difformi conclusioni raggiunte in relazione al capo b) di rubrica, in particolare con riferimento ai siti -gestiti dai fratelli Pellini- di contrada [OSCURATO:PERSONA] e di via Tappia, i giudici di appello, attraverso una valutazione logica delle evidenze probatorie acquisite, affermavano provato il disastro -e non solo il pericolo di disastro-, valorizzando, da un lato, le verificate condizioni morfologiche e idrogeologiche della piana acerrana, la elevata permeabilità del terreno di origine vulcanica, la peculiarità della circolazione idrica sotterranea per falde sovrapposte; dall'altro, il trattamento e lo smaltimento illecito di migliaia di tonnellate di rifiuti pericolosi, mediante tombamento su terreni a destinazione agricola, spargimento sui campi di compost con presenza di idrocarburi ad alto peso molecolare, immissione di ingenti quantità di percolato nei [OSCURATO:PERSONA] e, per tale via, direttamente in mare, con conseguente certa compromissione delle matrici di suolo e di acqua.

2. Avverso la precisata decisione ricorre l'imputato a mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 434, comma 2, cod. pen. e correlato vizio di motivazione.

Le ipotesi previste dal primo e dal secondo comma della norma si differenziano per essersi il disastro effettivamente verificato nel costrutto di cui al comma secondo dell'art. 434 e per il pericolo del suo verificarsi in quello di cui al comma primo.

Il disastro, nella logica ascendente in termini di offensività della fattispecie di cui al secondo comma, dunque, deve essere oggetto di rigorosa prova che, nel caso in disamina, poteva e doveva essere esclusivamente quella di natura scientifica.

La Corte d'appello, al contrario, aveva ritenuto, pur in difetto di specifiche analisi sui siti, che si potesse ritenere provato il disastro stesso, avvalendosi del ragionamento logico, fondato su massime d'esperienza e criteri di verosimiglianza, così solo presumendolo sulla base di una valutazione discrezionale della gravità del fatto e sulla scorta della sua verosimile attitudine a provocarlo.

Di contro, nella vicenda in disamina -assume il ricorrente- non v'è prova della verificazione di un disastro, che per sua stessa definizione è un evento naturalistico unitariamente collocato nel tempo e nello spazio con caratteristiche di enormità, istantaneità ed eccezionalità.

La disposizione normativa sarebbe stata stravolta nella sua applicazione anche sul piano dell'offensività.

La tutela dell'ambiente sarebbe stata sovrapposta contra legem a quella della pubblica incolumità.

La Corte d'appello avrebbe surrettiziamente introdotto, nell'ambito di tutela, anche il disastro ambientale, attraverso un'operazione analogica in contrasto con il principio di tassatività di cui all'art. 25, comma 2, Cost.

Il macroevento del disastro sarebbe stato, difatti, ritenuto attraverso una discutibile operazione di sommatoria di microeventi di danni ambientali, incorrendo in una applicazione falsa della norma, che postula, nella versione aggravata del secondo comma, l'accertamento rigoroso dell'evento disastro come conseguenza della condotta.

E ancora, i giudici di appello, per scongiurare gli effetti della prescrizione, avrebbero valorizzato indicatori fattuali che nemmeno figuravano nella contestazione in fatto, lì dove nessun riferimento era contenuto all'altezza della falda sottostante gli impianti, al compost, al percolato di discarica e al suo sversamento.

Diversamente da quanto affermato nel provvedimento, i rifiuti trattati presso l'impianto di [OSCURATO:PERSONA] erano stati regolarmente recuperati o avviati presso altri impianti e, al pari, il compost era stato ceduto ad altre società ( la Co.Ga di Foggia o la Agricompost di Acerra).

Gli unici rifiuti trovati presso l'impianto dei Pellini erano quelli abbancati su una piattaforma di cemento, dunque su una struttura impermeabile, donde la manifesta illogicità della motivazione che aveva valorizzato proprio quel dato in funzione dell'affermazione di colpevolezza. 3 ty In particolare, si trattava di fanghi contenenti oli minerali, appunto, non repertati sul suolo.

La stessa Arpac aveva ammesso di avere errato nella redazione di almeno 21 rapporti di prova di rifiuti, provvedendo a rettificarne il contenuto.

Tale evidenza acquisita in relazione alla Agricompost non poteva non valere anche per le ditte dei Pellini.

Non era stata fornita motivazione alcuna sui rifiuti -terre e rocce- quanto alla presenza sia di amianto che di PBC.

Anzi l'amianto non era mai stato campionato.

La contestazione relativa allo sversamento nei [OSCURATO:PERSONA] era generica ed aveva tratto origine da una verifica eseguita attraverso un viaggio in elicottero.

Sorvolando le aree interessate, il teste Luongo aveva constatato un cambio di colore del corso d'acqua dei [OSCURATO:PERSONA] (contraddistinto da quello tipico del percolato di discarica).

Ma a tale empirica constatazione non erano seguite indagini e prelievi di campioni da analizzare.

La stessa fotografia documentava, poi, la presenza di due condotte: l'una proveniente dal depuratore dei Pellini e l'altra da fonte ignota e il teste non era stato in grado di precisare se il liquido sversato fosse quello prodotto dal sito dei Pellini.

Le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], secondo cui i Pellini affittavano terreni agricoli per scaricarvi rifiuti, erano compromesse dal rancore nutrito dal dichiarante nei confronti degli accusati, concorrenti nella distribuzione del calcestruzzo, e la sua narrazione era stata smentita dal collaborante [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. e 111 Cost.

Si è ribaltato il verdetto di primo grado, senza procedere alla rinnovazione istruttoria, in violazione del principio fissato dalla decisione CEDU del 5 luglio 2011 (Dan contro [OSCURATO:PERSONA]).

Pur non avendo mutato la Corte territoriale la valutazione di attendibilità intrinseca dei testimoni, essa avrebbe dovuto comunque procedere alla rinnovazione dell'audizione dei testi stessi, in particolare: del consulente tecnico, dott. [OSCURATO:PERSONA]; del tenente Luongo e del collaboratore [OSCURATO:PERSONA].

Ciò perché si era modificato il giudizio sull'idoneità delle rispettive dichiarazioni a provare quel determinato fatto.

Non si sarebbe, pertanto, secondo il ricorrente, potuta assumere una conclusione diversa, senza escutere nuovamente la fonte.

La nuova escussione si imponeva anche per stabilire se le dichiarazioni fossero idonee a dimostrare la realizzazione dell'evento del ritenuto reato di disastro ambientale.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt.521 e 517 e ss. cod. proc. pen.

La contestazione indicava che il disastro era avvenuto attraverso lo sversamento continuo e ripetuto di rifiuti di origine industriale, analiticamente indicati.

L'inquinamento, si era affermato in sentenza, era stato al contrario realizzato con il versamento di percolato da discarica e con distribuzione di compost, inquinanti difformi da quelli contestati che davano luogo ad una condotta diversa da quella ascritta.

Si trattava di fatti nuovi non enunciati nel decreto che aveva disposto il giudizio e per i quali si sarebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 518 cod. proc. pen.

Ciò aveva prodotto anche la violazione dell'art. 6 CEDU paragrafi 1 e 3, lett. a) e b).

2.4. Con il quarto motivo si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 434, comma 2, cod. pen.

Rifugiandosi in formule di stile la Corte di appello aveva motivato il concorso dell'imputato nel reato di disastro, limitandosi a richiamare la sua condotta di intermediazione nel traffico illecito di rifiuti, senza valutare se siffatta condotta potesse integrare un contributo concorsuale idoneo, sotto il profilo causale e soggettivo, alla realizzazione della fattispecie delittuosa contestata e ritenuta.

L'imputato non aveva contatti materiali con le sedi dei produttori del rifiuto né con quelle degli impianti di destinazione finale; la Recyling non aveva il compito di verificare la compatibilità formale tra il rifiuto prodotto e l'impianto di destinazione finale; nessuna conoscenza aveva il ricorrente delle modalità di trattamento, abbancamento, smaltimento dei rifiuti da parte dei Pellini, né delle caratteristiche morfologiche del territorio su cui insistevano i siti di destinazione finale.

Attraverso l'attività espletata (ossia quella di intermediazione), il ricorrente, a tutto concedere, avrebbe potuto concorrere nella sola commissione del fatto diretto a cagionare il disastro.

2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 157, 158 e 434, comma 2, cod. pen. e correlato vizio di motivazione.

La realizzazione dell'evento disastro funge da elemento aggravatore e la consumazione del reato coincide con il momento in cui l'evento si è realizzato.

Erroneamente la Corte di appello aveva individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione nell'ottobre 2005, data coincidente con l'ultima condotta accertata di illecito sversamento dei rifiuti (l'immissione di reflui nei [OSCURATO:PERSONA]); così opinando aveva conferito rilievo alla persistenza degli effetti permanenti del reato in esame che, viceversa, si sarebbe consumato già alla data del sequestro degli impianti, il 28.03.2003, epoca in cui la contaminazione dei siti si era già sicuramente verificata a causa dei quantitativi di rifiuti illecitamente smaltiti dall'anno 2000 al 2003, con conseguente compromissione delle matrici suolo e acqua.

2.6. Con il sesto motivo denunzia violazione degli artt. 62 bis, 133 cod. pen. e vizio di motivazione.

Si era negata la concessione delle circostanze attenuanti generiche omettendo sul punto motivazione doverosa, mentre avrebbero dovuto ( essere valorizzati lo stato di incensuratezza del prevenuto, la positiva condotta processuale, l'impossibilità logica e materiale di potersi adoperare per la bonifica dei siti. [OSCURATO:PERSONA] Osserva il Collegio che il ricorso è nel suo complesso quanto meno infondato.

1. Le censure mosse con il primo motivo sono in parte destituite di pregio, in parte scivolano in profondità sul piano del merito e sono, in quanto tali, indeducibili.

1.1. Il Tribunale ha ritenuto rigorosamente provata la partecipazione dell'imputato, con il ruolo di organizzatore, ad un'associazione criminale operante nel settore dei rifiuti sull'intero territorio nazionale, all'interno della quale alcune società del Nord Italia, dopo aver effettuato operazioni di trattamento illecito dei rifiuti prodotti e/o detenuti, attribuivano ad essi falsi codici di identificazione, inviandoli, poi, ad impianti intermedi o ad impianti di recupero, ove gli stessi, nel medesimo stato in cui erano stati ricevuti, venivano dismessi nelle matrici ambientali suolo-acqua.

Tale epilogo decisorio risulta fondato: - sulle risultanze probatorie poste a base della sentenza di condanna per il delitto di traffico illecito di rifiuti, pronunziata dal Tribunale di Venezia il 7 febbraio 2008, irrevocabile il 19 ottobre 2011 (acquisita ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen.) nei confronti dei legali rappresentanti delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui era stato ricostruito il meccanismo fraudolento posto in essere dai predetti imputati nella gestione delle rispettive aziende, consistito: nella sistematica miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro e di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in assenza di analisi adeguate e con modalità che non consentivano di conservare traccia delle partite di rifiuto gestite e non consentivano a terzi di conoscere l'effettiva composizione delle partite ottenute; la destinazione a terzi di rifiuti con caratteristiche di pericolosità non evidenziate; l'esistenza di irregolarità nella redazione dei formulari; la attribuzione del codice CER non secondo la logica della prevalenza e della corrispondenza fra codice e prodotti, bensì secondo le caratteristiche dell'impianto a cui venivano destinati; infine, la destinazione di rifiuti di natura pericolosa a siti e aziende non autorizzati a riceverli; - sugli esiti delle analisi tecniche eseguite dai consulenti del Pubblico ministero, dottori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

In particolare con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] si accertava, sulla base di risultati analitici, che i rifiuti prodotti e/o detenuti traevano origine da processi di metallurgia termica dell'alluminio ed erano costituiti da polveri di abbattimento delle emissioni prodotte dalle lavorazioni di scorie e/o schiumature di alluminio; dunque, rifiuti pericolosi, con codice CER 100309 corrispondente alla voce "scorie nere della produzione secondaria", privi delle caratteristiche per poter essere recuperati con immissione diretta nell'ambiente, in quanto contaminati dalla presenza di idrocarburi con concentrazioni superiori al 410% rispetto ai valori limite, nonché da elevate concentrazioni di metalli pesanti e di cloruri.

E tuttavia la società, anziché procedere al loro corretto smaltimento, assai oneroso in termini economici, attraverso operazioni di mera miscelazione dei carichi e attribuzione di un codice di comodo, con il quale i rifiuti venivano declassati da speciali pericolosi in speciali non pericolosi, li avviava ad impianti di recupero che svolgevano attività di ripristino ambientale o di produzione di compost (come la società dei fratelli Pellini), ossia attività nelle quali i rifiuti venivano direttamente immessi nell'ambiente, in difetto di qualsivoglia salvaguardia ambientale; analoga la situazione riscontrata con riferimento alla società [OSCURATO:PERSONA], che aveva sistematicamente proceduto alla miscelazione di partite eterogenee di rifiuti con elevate concentrazioni di cromo totale e zinco, rifiuti destinati esclusivamente allo smaltimento e, viceversa, avviati al recupero presso impianti di compostaggio, quale quello dei Pellini; quanto all'impianto di trattamento [OSCURATO:SOCIETA] di Cascina, i rifiuti prodotti, costituiti da code di distillazione e non sottoposti ad alcun trattamento di detossificazione, erano avviati a recupero, qualificati come fanghi industriali non pericolosi, presso l'impianto della Pellini, anziché essere avviati a smaltimento attraverso la termodistruzione; - sulle accertate enormi quantità di rifiuti (diverse migliaia di tonnellate) inviati dalle anzidette aziende, attraverso l'intermediazione dell'imputato, agli impianti Pellini; - sulla corposa documentazione amministrativo-fiscale acquisita presso le varie aziende coinvolte nel traffico (tanto quelle produttrici e detentrici dei rifiuti, quanto quelle che gestivano i siti di destinazione finale), attraverso la quale era stato possibile ricostruire analiticamente le modalità con cui veniva camuffato contabilmente e fiscalmente il trasporto illecito dei rifiuti con l'assegnazione di codici di comodo e la falsificazione della documentazione relativa al loro (fittizio) trattamento; - sui sopralluoghi effettuati presso i siti di destinazione sia da parte della P.G. che aveva constatato de visu lo spargimento su terreni agricoli di interi camion di rifiuti appena giunti presso l'impianto di compostaggio Pellini, sia da parte dei tecnici dell'ARPAC ([OSCURATO:PERSONA] della Campania) che avevano eseguito le analisi sui campioni prelevati, accertandone la natura di rifiuti pericolosi; - sui chiari e piani esiti della prova tecnica, alla stregua dei quali era rimasta accertata la stabilità e continuità dei rapporti tra produttori, da un lato, e destinatari dei rifiuti dall'altro, attraverso l'attività di intermediazione della Recyling e dell'imputato in particolare, suo amministratore di fatto, diretto locutore di numerosissime conversazioni, nelle quali si dava atto della cadenza settimanale dei trasporti di rifiuti pericolosi, dell'attribuzione ad essi di codici di comodo e della comune consapevolezza, da parte di tutti i soggetti coinvolti, di gestire illecitamente le citate tipologie di rifiuti, provvedendo a semplici aggiustamenti dei formulari e all'adozione di escamotagesper evitare problemi e controlli, quali lo scarico a tarda ora (v. pp. 10 e ss. della sentenza di primo grado); - da ultimo, sul contributo conoscitivo fornito da numerosi collaboratori di giustizia circa l'illecita gestione dei rifiuti ad opera dei fratelli Pellini, in sinergia operativa con la criminalità organizzata locale, direttamente interessata e coinvolta in tale lucroso affare.

Rilevava il Tribunale, richiamando le conclusioni dei consulenti che avevano indicato le sostanze nocive immesse nell'ambiente attraverso le procedure illecite di smaltimento di rifiuti pericolosi, come non fosse in dubbio che le condotte descritte e rigorosamente provate fossero idonee a cagionare un disastro ambientale e che dai fatti ricostruiti fosse derivato pericolo per la pubblica incolumità.

E, tuttavia, non essendo state effettuate analisi sulla falda e sul suolo per verificarne l'effettiva contaminazione, non poteva ritenersi raggiunta la prova dell'evento-disastro.

1.2. Tanto posto, precisato che i dati di prova, posti a fondamento della decisione impugnata, sono i medesimi ampiamente illustrati nella sentenza di primo grado, tutti richiamati e sulla scorta dei quali si è sviluppato il percorso decisorio seguito dalla Corte di appello, va in primo luogo affrontato il primo ordine di questioni sollevate dal ricorrente: quella con cui si contesta la ritenuta ravvisabilità della fattispecie di cui all'art. 434 cod. pen. nella sua forma aggravata e, dunque, la possibilità di annettere rilievo, ai fini della sussistenza del macroevento disastro, ad una serie di "microeventi di danni ambientali", procedendo ad una censurabile operazione di sommatoria e così incorrendo in una falsa applicazione della norma penale; quella di avere introdotto, con evidente distorsione applicativa, nell'ambito di tutela della fattispecie incriminatrice anche il disastro ambientale, così procedendo ad un'operazione analogica in contrasto con il principio di tassatività di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.8 Si tratta di deduzioni tutte infondate.

La prima questione che il ricorrente pone, ossia se alla nozione di disastro possa essere correttamente ricondotto non solo l'evento distruttivo dirompente ed eclatante, ma anche quello diffuso e silente, è già stata affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato come essa trovi risposta nello stesso art. 434 cod. pen. che, punendo il disastro innominato ("altro disastro") svolge la funzione di "norma di chiusura", mirando a riempire i vuoti di tutela.

E "allorché il legislatore - nel descrivere una certa fattispecie criminosa - fa seguire alla elencazione di una serie di casi specifici una formula di chiusura, recante un concetto di genere qualificato dall'aggettivo "altro" (nella specie: "altro disastro"), deve presumersi che il senso di detto concetto - spesso in sè alquanto indeterminato - sia destinato a ricevere luce dalle species preliminarmente enumerate, le cui connotazioni di fondo debbono potersi rinvenire anche come tratti distintivi del genus" (Corte cost. n. 327 del 2008).

Orbene, non tutte le ipotesi di disastro previste dal capo I del Titolo VI del libro secondo del codice penale (delitti contro l'incolumità pubblica) hanno di necessità le caratteristiche del macroevento di immediata percezione esteriore (quali il crollo, il naufragio, il deragliamento), poiché, "per esempio la frana - art. 426 - può consistere in spostamenti impercettibili che durano anni; l'inondazione può consistere in un lentissimo estendersi delle acque in territori emersi"; sicché "il delitto di disastro innominato è integrato da un "macroevento", che comprende non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità" (Sez. 4, Sentenza n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007, P.G. in proc.

Bartalini e altri, Rv. 235669; in termini: Sez. 3, Sentenza n. 9418 del 16/01/2008, Agizza, Rv. 239160, che ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 434 cod. pen. dal disastro ambientale caratterizzato da una imponente contaminazione di siti mediante accumulo sul territorio e sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi; Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 2015, P.C., R.C. e Schmidheiny, Rv. 262790, che ha ricondotto nella nozione di disastro innominato i fenomeni derivanti da immissioni tossiche che incidono sull'ecosistema e sulla qualità dell'aria respirabile, determinando imponenti processi di deterioramento, di lunga e lunghissima durata, dell'"habitat" umano; Sez. 1, n. 2209 del 10/01/2018, P.G. in proc.

Conti e altri, Rv. 272366, che ha ritenuto idonea ad integrare l'evento distruttivo la diffusione nell'aria per anni di polveri sottili derivante dall'attività produttiva di una centrale termoelettrica).

1.3. Ed allora priva di pregio è l'obiezione opposta dal ricorrente, ossia che nella vicenda in esame mancherebbe un evento naturalistico di immediata evidenza, né vale richiamare l'unitarietà e l'istantaneità del disastro per inferirne l'inesistenza nel caso al vaglio, in quanto proprio in considerazione delle altre precedenti fattispecie incriminatrici, rispetto alle quali l'art. 434 cod. pen. è norma di chiusura, può e deve escludersi che la riconducibilità dei fenomeni presi in considerazione a un "macroevento" di immediata e dirompente forza distruttiva costituisca requisito essenziale degli stessi; così come unitarietà e istantaneità dell'evento costituiscono parametri descrittivi delle possibili forme di manifestazione che il disastro può avere e non elementi strutturali dello stesso.

Sicché è del tutto arbitrario negare rilevanza all'evento naturalistico diacronico, consistente in un lento processo di contaminazione che, proprio attraverso e all'esito della ripetuta e sistematica immissione nell'ambiente di fattori inquinanti determina processi di deterioramento di lunga durata.

1.4. Altrettanto infondata è la censura con cui si assume che i giudici di merito avrebbero confuso la nozione di danno ambientale con quella di disastro.

Se, invero, i tratti qualificanti del disastro sono, da un lato, quello dimensionale (l'entità dell'evento distruttivo atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi), dall'altro, la proiezione offensiva del fenomeno e la potenza espansiva del nocumento alla integrità e alla sanità di un numero indeterminato di persone, appare evidente "come si profili in linea astratta esigua la linea di demarcazione tra disastro e il danno ambientale allorché questo sia costituito da una importante contaminazione di siti destinati ad insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana, e come siffatta demarcazione si riveli inesistente allorché la attività di contaminazione diretta e indiretta... assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tali da risultare, in concreto, straordinariamente grave e complessa" (Sez. 5, n. 40330 del 11/10/2006, Pellini, Rv. 236295).

1.5. Non coglie nel segno nemmeno l'obiezione principale mossa alla sentenza impugnata: l'avere cioè violato il criterio di prova del danno all'ambiente tradottosi nel ritenuto disastro, del quale -come correttamente argomentato dai giudici di primo grado- non si poteva affermare l'esistenza in difetto di analisi sul suolo e sulle acque e di elementi che ne misurassero la consistenza.

La critica riguarda essenzialmente il metodo di conoscenza e di prova del fatto-risultato, la cui verificazione avrebbe dovuto essere rigorosamente provata attraverso la misurazione scientifica del danno e non con il ricorso alla prova logica, basata su criteri di verosimiglianza e su massime di esperienza.

Diversamente da quanto opina il ricorrente e come emerge chiaramente anche dal testo della sentenza di primo grado, l'apporto scientifico non è certamente mancato.

I consulenti dott. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dato ampiamente conto della natura dei rifiuti trasferiti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ai siti Pellini, procedendo a prelievi di campioni per l'attività di catalogazione e tipizzazione; hanno indicato meticolosamente le sostanze nocive che li rendevano rifiuti pericolosi, destinati esclusivamente allo smaltimento; hanno eseguito verifiche presso i siti gestiti dai Pellini, "ricostruendo non solo le potenzialità degli impianti e le attività produttive ivi svolte, ma anche la reale composizione di tutti i carichi di cui è processo", costituti da "rifiuti pericolosi, ai quali veniva assegnato un codice di comodo, diverso da quello corrispondente alla loro composizione, che certamente non potevano essere recuperati" (p. 9 sentenza di primo grado); hanno rimarcato l'elevato contenuto di idrocarburi accertato con le analisi eseguite sul compost prodotto dall'impianto Pellini e la particolare situazione della piana acerrana, ove insistevano gli impianti, altamente vulnerabile per le sue caratteristiche morfo-lito-idrogeologiche e a rischio di contaminazione di origine chimica; hanno dato conto del nocumento all'ambiente e alla salute prodotto dall'apparente trattamento e smaltimento illecito di migliaia di tonnellate di rifiuti pericolosi (quantitativi puntualmente ricostruiti e specificamente indicati nella sentenza di primo grado), attraverso lo spargimento su terreni agricoli del materiale prodotto, spacciato come compost ma costituito da un assemblaggio di rifiuti contenti residui impropri e pericolosi e, dunque, prodotto inquinante e non fertilizzante, come pure l'illecita dispersione dei flussi di percolato conferiti e non commisurati alle effettive capacità dell'impianto di depurazione.

Muovendo da siffatte acquisizioni e richiamando tutti gli altri fatti storici illustrati nella sentenza di primo grado, costituiti da una ricchissima messe di elementi probatori convergenti e di univoca significazione -acquisizioni di natura documentale, contenuti auto-evidenti delle intercettazioni, attività di osservazione, pedinamento e controllo svolto dalla p.g., dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la Corte di appello, con corretto procedimento inferenziale è pervenuta alla conclusione -niente affatto immotivata o ispirata a criteri meramente presuntivi- ma saldamente ancorata a dati fattuali certi nella loro verificazione e significazione- che l'attività illecita investigata (e rimasta provata), per dimensioni e spessore, risultava conforme al criterio sostanziale che la stessa giurisprudenza di legittimità ha posto come nucleo centrale per ritenere sussistente il disastro ambientale.

La enorme quantità di rifiuti illecitamente e incessantemente smaltiti per migliaia e migliaia di tonnellate, solo apparentemente sottoposti ad un processo di recupero; le caratteristiche morfologiche e idrogeologiche dei luoghi in cui i medesimi erano stati tombati, cosparsi sui terreni a destinazione agricola sotto forma di compost contaminato, sversati nelle acque, costituivano altrettanti elementi dotati, nella loro sinergica interrelazione, di certa ed elevata capacità dimostrativa di un nocumento all'ambiente e alla salute di proporzioni assolutamente gravi e complesse.

Dunque, la censura relativa alla mancanza di prova dell'evento disastroso si traduce nella critica del metodo seguito dal ragionamento probatorio che, invece, è ineccepibile, siccome fondato sulla prova logica, muovendo da dati conoscitivi certi, plurimi, gravi e concordanti, per pervenire senza fratture logiche al fatto oggetto di verifica diretta.

Il metodo ricostruttivo della prova è, dunque, incensurabile, mentre il ricorso non attacca le premesse fattuali del ragionamento se non per opporre, incorrendo anche nel difetto di autosufficienza, una lettura alternativa, apodittica e parcellizzata, di singoli elementi decontestualizzati, volta a confutare e sindacare, non certo sul piano della manifesta illogicità, il discorso giustificativo giudiziale di merito.

2. Infondato è anche il secondo motivo, col quale si lamenta l'omessa rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello e la violazione dell'art. 6 CEDU, come interpretato dalla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] c/[OSCURATO:PERSONA], per effetto della condanna pronunciata su impugnazione di parte pubblica senza procedere alla rinnovazione degli esami testimoniali.

Nella fattispecie in esame si è di fronte ad una sentenza di appello che, sulla base del medesimo materiale probatorio esaminato nel giudizio di primo grado, ha riformato la sentenza di improcedibilità per prescrizione con riferimento al reato di disastro innominato e ha condannato l'imputato, ritenendo configurabile l'aggravante originariamente contestata, esclusa dalla prima sentenza.

Poiché si verte, comunque, nel caso di riforma della sentenza del primo giudice contra reum, vanno innanzitutto richiamati i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte, al fine di verificare la riferibilità di essi anche al caso in disamina, nel quale diverso è il rapporto strutturale tra le due decisioni, trattandosi del ribaltamento di una sentenza di improcedibilità e non di assoluzione.

2.1. Le Sezioni Unite (con la sentenza Dasgupta e con la sentenza Patalano che ha esteso i principi della prima decisione anche all'ipotesi in cui il giudizio di primo grado sia stato celebrato nella forma del rito abbreviato non condizionato) hanno evidenziato come la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), CEDU, precluda in appello il ribaltamento di una sentenza di assoluzione senza una rinnovazione, anche di ufficio, dell'istruttoria dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado.

Costituiscono prove decisive quelle che hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, come pure quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti da sole o insieme ad altri elementi di prova ai fini dell'esito della condanna.

E' stata ritenuta, dunque, affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative, ritenute decisive e delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.

In alcune successive decisioni di questa Corte l'osservanza di un particolare standard probatorio e motivazionale, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, è stato ritenuto necessario non solo nel caso di ribaltamento della sentenza di assoluzione, ma anche in quello di qualifica deteriore dell'ipotesi delittuosa ritenuta dal giudice di primo grado e in relazione alla quale la sentenza riformata aveva comunque espresso un giudizio di colpevolezza dell'imputato (Sez. 1, n. 29165 del 18/05/2017, H, Rv. 270280; Sez. 1, n. 53601 del 02/03/2017, Dantese, Rv. 271638), come pure nel caso in cui il giudice di appello abbia ritenuto configurabili circostanze aggravanti escluse dal giudice di primo grado (Sez. 5 , n. 26507 del 12/04/2021, Ambrosin, Rv. 281654), sempre che il più grave inquadramento giuridico discenda da una diversa valutazione della prova dichiarativa.

2.2. Ebbene, nel caso al vaglio, la Corte di appello non ha né rivalutato il contenuto dichiarativo delle deposizioni dei testi escussi né ha modificato il giudizio sulla loro attendibilità.

La riforma della pronuncia di improcedibilità, dunque, non è stata basata sul diverso apprezzamento delle fonti dichiarative - nell'assunto difensivo le persone del consulente tecnico del P.M., dott. [OSCURATO:PERSONA], del tenente Luongo e del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - bensì su una diversa interpretazione della fattispecie concreta, in relazione alla ritenuta verificazione dell'evento aggravatore, fondata sulla medesima piattaforma probatoria nella sua inalterata dimensione dimostrativa e su una valutazione logica e complessiva dell'intero compendio probatorio che, nel caso di specie, è costituito essenzialmente da evidenze di natura tecnica (esiti delle intercettazioni), atti di P.G. relativi a servizi di osservazione e controllo e corposa documentazione acquisita al fascicolo.

Del resto neppure il ricorrente chiarisce in cosa sia consistito il mutato apprezzamento e la decisività delle prove dichiarative di cui lamenta la mancata riassunzione.

Ciò vale innanzitutto per le dichiarazioni rese dal consulente [OSCURATO:PERSONA], che ha negato fossero stati eseguiti rilievi specifici sulle matrici ambientali, dato non discusso né in primo né in secondo grado; per la testimonianza del tenente Luongo, che si è limitato a riferire sul contenuto di una ripresa aerea di cui vi è riscontro documentale; così come inalterati sono rimasti sia il giudizio di attendibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sia l'interpretazione del suo contributo informativo, stimato in entrambe le decisioni di merito marginale e generico, quanto ai fatti di causa e alla posizione dell'imputato, rispetto agli apporti più specifici forniti da altre fonti di natura omologa.

2.3. Ed allora, nel caso in esame, non sussiste l'obbligo "convenzionale" di rinnovazione, inappropriatamente evocato dal ricorrente, in quanto la condanna dell'imputato per il reato sub b), in riforma della precedente pronuncia di improcedibilità, non discende da un diverso apprezzamento del contenuto probatorio dei dati conoscitivi di natura dichiarativa, ma sull'attività di ricostruzione ed individuazione della norma applicabile nel rapporto di interazione tra fattispecie astratta e fattispecie concreta e cioè sul tema giuridico-fattuale della prova dell'evento disastro: la necessità di una prova scientifica del danno e della sua misurazione per il giudice di primo grado; la sufficienza del metodo euristico fondato sulla prova logica per il giudice di appello.

3. Nessun pregio ha il terzo motivo di ricorso con il quale si denunzia la violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione, sostenendosi che vi sarebbe stata condanna per un fatto non contestato (la diffusione del compost e lo sversamento del percolato).

Questa Corte ha insegnato che, in tema di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, nessuna violazione del principio di cui all'art.521 cod. proc. pen. è configurabile quando le ricostruzioni, in primo e secondo grado, si mantengono nei limiti della contestazione; tanto in ragione del criterio sostanzialistico con il quale il principio di correlazione va valutato, con attenzione alla verifica della sussistenza del pregiudizio dei diritti di difesa in concreto, posto che ciò che va garantita è per l'appunto la concreta possibilità di un efficace contraddittorio sul contenuto dell'accusa, in relazione alla natura dell'addebito come specificamente formulato nell'imputazione.

Nel caso in disamina, la contestazione specifica rivolta all'imputato al capo b) di rubrica è quella di aver concorso a cagionare un disastro ambientale, attraverso lo sversamento continuo e ripetuto in diverse aree non autorizzate -su terreni ovvero nei lagni-, di rifiuti pericolosi di origine industriale, amianto, oli minerali esausti contenenti PCB.

Si tratta di una contestazione chiara e pienamente confermata dalle risultanze processuali analizzate dalle sentenze di merito che hanno evidenziato come siffatti rifiuti, destinati esclusivamente allo smaltimento in discarica di II categoria tipo b) o attraverso la termodistruzione, erano stati, invece, avviati al recupero presso la ditta Pellini con la causale R3, ovvero compostaggio, destinazione del tutto incompatibile con la loro natura, per poi essere tombati o sversati tal quali su terreni a destinazione agricola, non potendo i medesimi essere utilizzati per la produzione di compost.

Lo stesso è a dirsi per i rifiuti denominati code di distillazione, che non potevano essere recuperati presso la ditta Pellini, in cui vi era un solo impianto di trattamento a fanghi attivi per acque domestiche e assimilate, ma avrebbero dovuto essere smaltiti, e in alcune ipotesi solo con l'incenerimento. [OSCURATO:PERSONA] di appello non ha pronunciato condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un fatto "diverso" da quello oggetto di contestazione, né ha assegnato al fatto una qualificazione giuridica dissimile (e più grave) da quella enunciata nell'imputazione formale, ma - nel riformare sul punto la decisione appellata - si è limitato a validare l'originaria impostazione della pubblica accusa, recepita nel decreto ex art. 429 cod. proc. pen.

Non vi è spazio per ritenere una qualunque violazione del combinato disposto degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., non potendosi dubitare che l'imputato è stato ritenuto responsabile dello stesso fatto contestato nell'originaria imputazione e in relazione al quale veniva disposto il suo rinvio a giudizio.

Il fatto inteso come accadimento storico-naturalistico è lo stesso fatto contestato, rimasto immutato nelle sue coordinate empirico-fattuali essenziali e in quelle spazio-temporali; le condotte relative allo sversamento dei rifiuti pericolosi, insuscettibili di qualsivoglia forma di recupero, su terreni agricoli o allo sversamento del percolato nei [OSCURATO:PERSONA] rientrano nella contestazione elevata; sversamento di compost inquinato e di percolato costituiscono precisazioni delle modalità esecutive della condotta che non hanno modificato i fatti principali addebitati al ricorrente, trattandosi peraltro di specificazioni della condotta emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale, nel contraddittorio delle parti, e sui quali il ricorrente è stato posto nella condizione di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa che non ha subito vulnus alcuno.

Quanto, poi, agli accertamenti compiuti sulle caratteristiche idrogeologiche e morfologiche dei siti, si tratta di aspetti non direttamente afferenti alla condotta e che esorbitano dall'ambito descrittivo dell'imputazione.4.

Il quarto motivo, con il quale si denunzia violazione degli artt. 110, 434 cod. pen. e correlato vizio di motivazione, è inammissibile perché non si confronta con l'articolato motivazionale della sentenza impugnata completo, logico e strettamente ancorato a tutti i dati conoscitivi, debitamente valorizzati sin dal giudizio di primo grado.

Invero il giudice distrettuale, con corrette argomentazioni in fatto, prive di vizi logici, ha innanzitutto rappresentato come la società gestita dall'imputato, attraverso una continuativa attività di intermediazione tra le aziende,produttrici e/o detentrici dei rifiuti e quelle di destinazione finale, in particolare la ditta Pellini, avesse svolto un ruolo centrale nel traffico illecito, reso evidente e rigorosamente provato dalle numerose conversazioni, nelle quali l'imputato si rapportava sia ai responsabili delle società del Nord sia a [OSCURATO:PERSONA] e al suo più stretto collaboratore ([OSCURATO:PERSONA]), concordando l'attribuzione di codici di comodo, provvedendo all'aggiustamento di formulari, adottando escamotage per evitare problemi e controlli.

Le chiare risultanze dialogiche -scrivono i giudici di appello- hanno delineato in modo completo l'esistenza di un organismo associativo e la piena adesione ad esso da parte dell'imputato, nella consapevolezza delle reali caratteristiche e della natura pericolosa dei rifiuti, destinati, con cadenza settimanale, ad impianti nei quali non veniva eseguito alcun trattamento degli stessi, ma semplicemente la loro dismissione nelle matrici ambientali con conseguente contaminazione dell'ambiente, ma notevole Pd/ risparmio dei costi necessari al corretto smaltimento.

4.1. La Corte, in particolare, ha rimarcato -una volta risultata acclarata la partecipazione dell'imputato, peraltro con ruolo di organizzatore, al reato associativo- l'assoluta inconsistenza della prospettazione difensiva, secondo la quale non sarebbe stata provata, relativamente alla sua posizione, né la consapevolezza della gestione illecita dei rifiuti da parte delle società produttrici e/o detentrici, né la consapevolezza dell'illecito trattamento del rifiuto da parte dei siti di destinazione.

Assunto risultato smentito dal contenuto delle intercettazioni analiticamente illustrato alle pp. 10 e ss. della sentenza di primo grado, cui il provvedimento impugnato ha fatto espresso e integrale rinvio.

Tra le tante, basterà qui ricordare: - le conversazioni n. 222 del 28/10/2002 e n. 2097 del 30/1/2003 nel corso delle quali l'imputato avvisava il socio Pesaresi di aver parlato con la [OSCURATO:SOCIETA], ottenendo assicurazione che il codice 070701 sarebbe stato cambiato con il recuperabile 070101, onde consentire il conferimento dei rifiuti nell'impianto dei Pellini; -la conversazione n. 338 del 15/11/2002 nella quale [OSCURATO:PERSONA] ricordava a Pellini che si erano accordati per un carico problematico (quello che non va bene) con cadenza settimanale e il suo interlocutore lo invitava a mandare quello malamente la sera, tanto al fine di eludere eventuali controlli; - le conversazioni n. 346 e 350 del 20/11/2002, nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA] invitava [OSCURATO:PERSONA], titolare di un impianto di depurazione nella zona di Frosinone, a mandare a Pellini il materiale ricevuto da [OSCURATO:SOCIETA], risultato un miscuglio intrattabile, precisando al suo interlocutore che il Pellini ometteva ogni tipo di trattamento (non lo tratta proprio); - la conversazione n. 1363 del 2/1/2003, nella quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] si accordavano sui carichi da inviare a Pellini, apponendo come codici quello che ci pare; - la conversazione n. 1877 del 28/1/2003 in cui [OSCURATO:PERSONA] commentava con il socio Pesaresi un carico inviato a Pellini, affermando che il materiale è veramente brutto, è proprio vernice.

4.2. Il ricorso non tiene conto degli esiti della prova tecnica richiamati dal giudice di appello, che ha correttamente ritenuto ampiamente provata la consapevole partecipazione del [OSCURATO:PERSONA], ricostruita attraverso la viva voce dell'imputato, il chiaro tenore delle intercettazioni, all'attuazione del contestato disastro ambientale derivato dal traffico illecito dei rifiuti che lo ha visto tra i principali protagonisti.

Ed allora è evidente la consistenza meramente labiale delle delineate censure (l'essere cioè l'imputato all'oscuro di ciò che accadeva negli impianti della ditta Pellini e del trattamento riservato ai rifiuti); né maggior pregio ha l'argomento secondo il quale l'imputato, attraverso l'attività di intermediazione compiuta, avrebbe, al più concorso "a commettere un fatto diretto a cagionare il disastro", posto che dalla lettura del provvedimento impugnato emergerebbe chiaramente che "l'accertamento sul dolo si arresta necessariamente alla dimostrazione della configurazione del primo comma del delitto di cui all'art. 434 cod. pen.".

Giova al riguardo rammentare che, secondo la costante lezione interpretativa di questa Corte, il disastro innominato è un delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto di disastro è idonea a consumare il reato, mentre il verificarsi dell'evento funge da circostanza aggravante.

Il capoverso dell'art. 434 cod. pen. non integra, dunque, un'autonoma ipotesi di reato ma- come efficacemente precisato da Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, Schmidheiny-, limitandosi «ad affermare che "la pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene", senza neppure richiamare il "fatto" descritto al comma 1,... non reca alcuna diversa formulazione degli elementi essenziali, materiali e psicologici, del delitto ne' in alcun modo consente di considerarli diversamente, ma alla fattispecie descritta nel comma 1 completamente si riporta introducendo soltanto la considerazione di un evento, ulteriore, di danno che consiste nella mera realizzazione di quello già considerato a fini intenzionali nel comma 1; sicché tra le due ipotesi intercorre un evidente rapporto di specialità unilaterale, per specificazione o per aggiunta, tipica del rapporto esistente tra titolo di reato e circostanza, nel senso che la seconda include tutti gli elementi essenziali del primo con la specificazione o l'aggiunta di un fattore che ne aggrava la lesività e che consiste nel caso in esame appunto nella materiale realizzazione dell'evento già incluso come mera finalizzazione della condotta nel primo».

Restando immutata la struttura essenziale del reato, dunque, non cambia l'elemento psicologico che per entrambe le ipotesi è l'intenzione di provocare il disastro e il dolo eventuale quanto al pericolo per la pubblica incolumità.

5. Nemmeno coglie nel segno la censura relativa alla mancata declaratoria di improcedibilità per prescrizione.

La difesa dell'imputato sembra evocare il principio di diritto secondo il quale, nel delitto previsto dal capoverso dell'art. 434 cod.pen., il momento di consumazione del reato coincide con l'evento tipico della fattispecie e quindi con il verificarsi del disastro, da intendersi come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità, ma rispetto al quale sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo inveramento nelle forme di una concreta lesione; si assume pertanto che, ai fini dell'individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine di prescrizione, non sarebbero rilevanti ipotetici aggravamenti del danno pregresso, già realizzatosi prima del sequestro degli impianti avvenuto nel marzo del 2003.

Deve, tuttavia, osservarsi -come sopra già rimarcato- che integra il cosiddetto disastro innominato non soltanto il macroevento di immediata manifestazione esteriore, che si verifica in un arco di tempo ristretto, ma anche l'evento, non visivamente ed immediatamente percepibile, che si realizza in un periodo pluriennale, sempre che comunque produca una compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività tale da determinare una lesione della pubblica incolumità.

Se è vero, dunque, che non rileva, ai fini dell'individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, la mancata rimozione degli effetti dannosi della condotta, in quanto la fattispecie di disastro non può essere ricostruita secondo uno schema bifasico, ove ad una prima condotta commissiva faccia seguito una seconda di natura omissiva, violativa dell'obbligo di far cessare la situazione antigiuridica prodotta, (Sez. 4, n. 47779 del 28/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274355) e nemmeno il persistere del pericolo (Rv. 262789 citata), la consumazione del reato di disastro deve considerarsi protratta, rispetto al momento di iniziata realizzazione del reato, fino a quando la condotta dell'agente sostenga concretamente la causazione dell'evento.

Nel caso in esame, in linea con i predetti principi, la Corte partenopea ha sottolineato come la condotta criminosa sia stata attuata mediante plurime azioni, costituite dai ripetuti sversamenti di rifiuti pericolosi nelle matrici suolo- acqua e ha descritto l'evento lesivo del reato come evento naturalistico diacronico consistente in un lento processo di contaminazione delle matrici ambientali, come un fenomeno continuo e ininterrotto, determinante una situazione di gravità incrementatasi per l'esecuzione da parte degli imputati di condotte incessanti di inquinamento e di contaminazione.

Alla luce delle caratteristiche evidenziate, è stato dunque riscontrato un inquinamento persistente ed incessante, il cui evento si è protratto sino al momento di accertamento dell'ultima condotta di illecito sversamento di rifiuti, consistita nell'immissione di percolato nei [OSCURATO:PERSONA] nell'ottobre 2005.

E tale assunto non si pone in contrasto con le conclusioni di plurimi arresti di questa Corte: così, nel caso Eternit, la consumazione del reato è stata A individuata in quella di cessazione delle immissioni delle polveri e dei residui di lavorazione (Rv. 262789 citata); come pure, nella vicenda di avvelenamento delle acque del fiume di Pescara, Sez. 4 , n. 47779 del 28/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274355 ha ritenuto la consumazione coincidente col momento della conclusione delle dispersioni nelle matrici ambientali.

Sicché, una volta che l'evento lesivo è stato ricostruito come evento diacronico, consistente in un lento e progressivo inquinamento dell'ambiente, derivante dalla esecuzione di condotte ripetute e incessanti, correttamente i giudici di appello hanno ritenuto che l'evento disastroso si è realizzato contestualmente al protrarsi della condotta causativa e ha continuato a prodursi fino a che questa è stata perpetrata.

Ne consegue che la consumazione del reato di disastro non può considerarsi protratta oltre il momento dell'ultimo illecito sversamento nei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e il termine massimo di prescrizione (pari ad anni 15) non risulta tuttora spirato, tenuto conto della sospensione del suo decorso per complessivi mesi otto e giorni dodici.

6. Manifestamente infondata è la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Già i giudici di primo grado avevano motivato il diniego, valorizzando l'intrinseca gravità delle condotte illecite e delle loro conseguenze, la spregiudicatezza di cui l'imputato aveva dato prova nel porle in essere, il ruolo ricoperto nell'organizzazione criminosa; elementi tutti a fronte dei quali lo stato di incensuratezza non aveva rilievo.La Corte di appello ha ribadito la subvalenza della formale incensuratezza rispetto alla duratura protrazione della condotta criminosa e ha riscontrato la mancanza di elementi suscettibili di favorevole valutazione, ivi compresa l'assenza di qualsivoglia segnale di concreto ravvedimento.

Non si ravvisa sul punto, all'evidenza, né la dedotta violazione di legge né il vizio di motivazione, essendo state più che plausibilmente esplicitate le ragioni a sostegno del rigetto della richiesta, attraverso un congruo ed esaustivo richiamo ai fattori valutativi presi in considerazione, ossia alla personalità in concreto dimostrata dall'imputato con l'ininterrotta sequela delle gravi condotte illecite poste in essere e l'assoluta mancanza di ogni forma di resipiscenza.

A fronte, il ricorrente impropriamente invoca l'inapplicabilità ratione temporis della disposizione normativa che fa divieto di concessione delle circostanze attenuanti generiche sul solo presupposto dello stato di incensuratezza, introdotta dalla novella codicistica del D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008.

Anche in relazione al testo previgente dell'art. 62 bis cod. pen., difatti, non sussisteva il principio secondo cui l'imputato incensurato ha comunque diritto ad ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche, quasi che, in siffatta ipotesi, la valutazione discrezionale si trasformi in obbligo giuridico per il giudice.

Nel caso in esame, lo stato di incensuratezza ha assunto, secondo l'insindacabile valutazione di merito, carattere neutro rispetto alla gravità dei fatti, nelle loro componenti oggettiva e soggettiva; né il ricorrente ha indicato ulteriori aspetti, in tesi non considerati o pretermessi, ma si è limitato a far leva sull'assenza di precedenti condanne e sul

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso o dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui all'art. 416 cod. pen. (capo a) e all'art. 434, comma 2, cod. pen. (capo b). Il capo a) aveva riguardo ad una articolata associazione per la commissione di una serie indeterminata di delitti concernenti il traffico illecito organizzato di rifiuti pericolosi (tra cui rifiuti cancerogeni), la falsificazione dei documenti di trasporto dei predetti rifiuti e il loro abbancamento in luoghi non idonei, in modo tale da mettere in pericolo la pubblica incolumità. Il tutto per un traffico ammontante quanto meno a 300.000 tonnellate di rifiuti per il 2002 e a 58.000 tonnellate per il periodo luglio/settembre 2004, corrispondente ad un giro di affari illecito di circa nove milioni di euro e ad una evasione d'imposta ("ecotassa") di circa 250.000,00 euro per il solo 2002. In particolare, al [OSCURATO:PERSONA] si addebitava - in qualità di gestore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA]. e di partecipe al sodalizio con il ruolo di organizzatore- di avere intermediato ingentissime quantità di rifiuti non pericolosi e pericolosi (costituiti -questi ultimi- prevalentemente da terre e rocce contenenti idrocarburi provenienti dalla bonifica di siti inquinati; fanghi industriali; rifiuti liquidi pericolosi; scorie e polveri dell'abbattimento fumi provenienti dalle aziende metallurgiche, con elevate concentrazioni di idrocarburi e metalli pesanti), tra cui quelli provenienti da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di Marcon), [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di Marghera), [OSCURATO:SOCIETA]. (di Cascina), destinati, tramite la società Recyling, agli impianti gestiti dalle società facenti capo al gruppo Pellini, e tramite queste ultime, anche ai siti gestiti dalla società [OSCURATO:PERSONA], accompagnando detti rifiuti con documenti falsi, in modo da celarne le reali caratteristiche e farli apparire conformi ai siti di destinazione finale. Ciò avrebbe fatto, tenendo contatti con i produttori; stabilendo il prezzo dei trasporti illeciti; ricevendo i rifiuti e attestando falsamente che avevano subito un trattamento di recupero; alterandone, quindi, cartolarmente la natura in modo da farli apparire conformi ai provvedimenti autorizzatori dei siti di destinazione mediante la tecnica del cd. giro bolla; organizzando il percorso dei rifiuti illecitamente trasportati; provvedendo ad individuare il tipo di certificato di analisi che ne avrebbe dovuto corredare il trasporto e attribuendo falsi codici CER. Al capo c) si contestava la causazione di un disastro ambientale, prodotto mediante le condotte prima richiamate e, in particolare, mediante Io sversamento continuo e ripetuto in diverse aree non autorizzate, e cioè su terreni a destinazione agricola ovvero in acque, di rifiuti speciali pericolosi (rifiuti di origine industriale aventi codice CER 190813, consistenti in fanghi contenenti 1 (À7 sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, in particolare oli minerali con fase rischio R45, idonei a provocare il cancro; rifiuti pericolosi costituiti da code di distillazione 070701 - 070101 prodotti dalle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]; rifiuti pericolosi costituiti da "terre e rocce" aventi codice CER 170503 provenienti dagli stabilimenti ICMI e Nuova [sa; amianto; oli minerali esausti contenenti PCB, ovvero rifiuti cancerogeni). Fatti accertati dal novembre 2002, con condotta perdurante. 1.1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza resa in data 9 aprile 2014, dichiarava l'imputato responsabile del reato ascritto al capo a) e lo condannava alla pena di anni tre mesi sei di reclusione; dichiarava l'improcedibilità per estinzione, in ragione della prescrizione, del reato di cui al capo b) della rubrica, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 434, primo comma, cod. pen. 1.2. Investita delle impugnazioni dell'imputato e del Pubblico ministero, la Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 5 aprile 2019, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 434, comma 2, cod. pen., condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione; dichiarava, invece, non doversi procedere per il reato associativo per intervenuta prescrizione. A ragione delle difformi conclusioni raggiunte in relazione al capo b) di rubrica, in particolare con riferimento ai siti -gestiti dai fratelli Pellini- di contrada [OSCURATO:PERSONA] e di via Tappia, i giudici di appello, attraverso una valutazione logica delle evidenze probatorie acquisite, affermavano provato il disastro -e non solo il pericolo di disastro-, valorizzando, da un lato, le verificate condizioni morfologiche e idrogeologiche della piana acerrana, la elevata permeabilità del terreno di origine vulcanica, la peculiarità della circolazione idrica sotterranea per falde sovrapposte; dall'altro, il trattamento e lo smaltimento illecito di migliaia di tonnellate di rifiuti pericolosi, mediante tombamento su terreni a destinazione agricola, spargimento sui campi di compost con presenza di idrocarburi ad alto peso molecolare, immissione di ingenti quantità di percolato nei [OSCURATO:PERSONA] e, per tale via, direttamente in mare, con conseguente certa compromissione delle matrici di suolo e di acqua. 2. Avverso la precisata decisione ricorre l'imputato a mezzo del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 434, comma 2, cod. pen. e correlato vizio di motivazione. Le ipotesi previste dal primo e dal secondo comma della norma si differenziano per essersi il disastro effettivamente verificato nel costrutto di cui al comma secondo dell'art. 434 e per il pericolo del suo verificarsi in quello di cui al comma primo. Il disastro, nella logica ascendente in termini di offensività della fattispecie di cui al secondo comma, dunque, deve essere oggetto di rigorosa prova che, nel caso in disamina, poteva e doveva essere esclusivamente quella di natura scientifica. La Corte d'appello, al contrario, aveva ritenuto, pur in difetto di specifiche analisi sui siti, che si potesse ritenere provato il disastro stesso, avvalendosi del ragionamento logico, fondato su massime d'esperienza e criteri di verosimiglianza, così solo presumendolo sulla base di una valutazione discrezionale della gravità del fatto e sulla scorta della sua verosimile attitudine a provocarlo. Di contro, nella vicenda in disamina -assume il ricorrente- non v'è prova della verificazione di un disastro, che per sua stessa definizione è un evento naturalistico unitariamente collocato nel tempo e nello spazio con caratteristiche di enormità, istantaneità ed eccezionalità. La disposizione normativa sarebbe stata stravolta nella sua applicazione anche sul piano dell'offensività. La tutela dell'ambiente sarebbe stata sovrapposta contra legem a quella della pubblica incolumità. La Corte d'appello avrebbe surrettiziamente introdotto, nell'ambito di tutela, anche il disastro ambientale, attraverso un'operazione analogica in contrasto con il principio di tassatività di cui all'art. 25, comma 2, Cost. Il macroevento del disastro sarebbe stato, difatti, ritenuto attraverso una discutibile operazione di sommatoria di microeventi di danni ambientali, incorrendo in una applicazione falsa della norma, che postula, nella versione aggravata del secondo comma, l'accertamento rigoroso dell'evento disastro come conseguenza della condotta. E ancora, i giudici di appello, per scongiurare gli effetti della prescrizione, avrebbero valorizzato indicatori fattuali che nemmeno figuravano nella contestazione in fatto, lì dove nessun riferimento era contenuto all'altezza della falda sottostante gli impianti, al compost, al percolato di discarica e al suo sversamento. Diversamente da quanto affermato nel provvedimento, i rifiuti trattati presso l'impianto di [OSCURATO:PERSONA] erano stati regolarmente recuperati o avviati presso altri impianti e, al pari, il compost era stato ceduto ad altre società ( la Co.Ga di Foggia o la Agricompost di Acerra). Gli unici rifiuti trovati presso l'impianto dei Pellini erano quelli abbancati su una piattaforma di cemento, dunque su una struttura impermeabile, donde la manifesta illogicità della motivazione che aveva valorizzato proprio quel dato in funzione dell'affermazione di colpevolezza. 3 ty In particolare, si trattava di fanghi contenenti oli minerali, appunto, non repertati sul suolo. La stessa Arpac aveva ammesso di avere errato nella redazione di almeno 21 rapporti di prova di rifiuti, provvedendo a rettificarne il contenuto. Tale evidenza acquisita in relazione alla Agricompost non poteva non valere anche per le ditte dei Pellini. Non era stata fornita motivazione alcuna sui rifiuti -terre e rocce- quanto alla presenza sia di amianto che di PBC. Anzi l'amianto non era mai stato campionato. La contestazione relativa allo sversamento nei [OSCURATO:PERSONA] era generica ed aveva tratto origine da una verifica eseguita attraverso un viaggio in elicottero. Sorvolando le aree interessate, il teste Luongo aveva constatato un cambio di colore del corso d'acqua dei [OSCURATO:PERSONA] (contraddistinto da quello tipico del percolato di discarica). Ma a tale empirica constatazione non erano seguite indagini e prelievi di campioni da analizzare. La stessa fotografia documentava, poi, la presenza di due condotte: l'una proveniente dal depuratore dei Pellini e l'altra da fonte ignota e il teste non era stato in grado di precisare se il liquido sversato fosse quello prodotto dal sito dei Pellini. Le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], secondo cui i Pellini affittavano terreni agricoli per scaricarvi rifiuti, erano compromesse dal rancore nutrito dal dichiarante nei confronti degli accusati, concorrenti nella distribuzione del calcestruzzo, e la sua narrazione era stata smentita dal collaborante [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen. e 111 Cost. Si è ribaltato il verdetto di primo grado, senza procedere alla rinnovazione istruttoria, in violazione del principio fissato dalla decisione CEDU del 5 luglio 2011 (Dan contro [OSCURATO:PERSONA]). Pur non avendo mutato la Corte territoriale la valutazione di attendibilità intrinseca dei testimoni, essa avrebbe dovuto comunque procedere alla rinnovazione dell'audizione dei testi stessi, in particolare: del consulente tecnico, dott. [OSCURATO:PERSONA]; del tenente Luongo e del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Ciò perché si era modificato il giudizio sull'idoneità delle rispettive dichiarazioni a provare quel determinato fatto. Non si sarebbe, pertanto, secondo il ricorrente, potuta assumere una conclusione diversa, senza escutere nuovamente la fonte. La nuova escussione si imponeva anche per stabilire se le dichiarazioni fossero idonee a dimostrare la realizzazione dell'evento del ritenuto reato di disastro ambientale. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt.521 e 517 e ss. cod. proc. pen. La contestazione indicava che il disastro era avvenuto attraverso lo sversamento continuo e ripetuto di rifiuti di origine industriale, analiticamente indicati. L'inquinamento, si era affermato in sentenza, era stato al contrario realizzato con il versamento di percolato da discarica e con distribuzione di compost, inquinanti difformi da quelli contestati che davano luogo ad una condotta diversa da quella ascritta. Si trattava di fatti nuovi non enunciati nel decreto che aveva disposto il giudizio e per i quali si sarebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 518 cod. proc. pen. Ciò aveva prodotto anche la violazione dell'art. 6 CEDU paragrafi 1 e 3, lett. a) e b). 2.4. Con il quarto motivo si denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 434, comma 2, cod. pen. Rifugiandosi in formule di stile la Corte di appello aveva motivato il concorso dell'imputato nel reato di disastro, limitandosi a richiamare la sua condotta di intermediazione nel traffico illecito di rifiuti, senza valutare se siffatta condotta potesse integrare un contributo concorsuale idoneo, sotto il profilo causale e soggettivo, alla realizzazione della fattispecie delittuosa contestata e ritenuta. L'imputato non aveva contatti materiali con le sedi dei produttori del rifiuto né con quelle degli impianti di destinazione finale; la Recyling non aveva il compito di verificare la compatibilità formale tra il rifiuto prodotto e l'impianto di destinazione finale; nessuna conoscenza aveva il ricorrente delle modalità di trattamento, abbancamento, smaltimento dei rifiuti da parte dei Pellini, né delle caratteristiche morfologiche del territorio su cui insistevano i siti di destinazione finale. Attraverso l'attività espletata (ossia quella di intermediazione), il ricorrente, a tutto concedere, avrebbe potuto concorrere nella sola commissione del fatto diretto a cagionare il disastro. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 157, 158 e 434, comma 2, cod. pen. e correlato vizio di motivazione. La realizzazione dell'evento disastro funge da elemento aggravatore e la consumazione del reato coincide con il momento in cui l'evento si è realizzato. Erroneamente la Corte di appello aveva individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione nell'ottobre 2005, data coincidente con l'ultima condotta accertata di illecito sversamento dei rifiuti (l'immissione di reflui nei [OSCURATO:PERSONA]); così opinando aveva conferito rilievo alla persistenza degli effetti permanenti del reato in esame che, viceversa, si sarebbe consumato già alla data del sequestro degli impianti, il 28.03.2003, epoca in cui la contaminazione dei siti si era già sicuramente verificata a causa dei quantitativi di rifiuti illecitamente smaltiti dall'anno 2000 al 2003, con conseguente compromissione delle matrici suolo e acqua. 2.6. Con il sesto motivo denunzia violazione degli artt. 62 bis, 133 cod. pen. e vizio di motivazione. Si era negata la concessione delle circostanze attenuanti generiche omettendo sul punto motivazione doverosa, mentre avrebbero dovuto ( essere valorizzati lo stato di incensuratezza del prevenuto, la positiva condotta processuale, l'impossibilità logica e materiale di potersi adoperare per la bonifica dei siti. [OSCURATO:PERSONA] Osserva il Collegio che il ricorso è nel suo complesso quanto meno infondato. 1. Le censure mosse con il primo motivo sono in parte destituite di pregio, in parte scivolano in profondità sul piano del merito e sono, in quanto tali, indeducibili. 1.1. Il Tribunale ha ritenuto rigorosamente provata la partecipazione dell'imputato, con il ruolo di organizzatore, ad un'associazione criminale operante nel settore dei rifiuti sull'intero territorio nazionale, all'interno della quale alcune società del Nord Italia, dopo aver effettuato operazioni di trattamento illecito dei rifiuti prodotti e/o detenuti, attribuivano ad essi falsi codici di identificazione, inviandoli, poi, ad impianti intermedi o ad impianti di recupero, ove gli stessi, nel medesimo stato in cui erano stati ricevuti, venivano dismessi nelle matrici ambientali suolo-acqua. Tale epilogo decisorio risulta fondato: - sulle risultanze probatorie poste a base della sentenza di condanna per il delitto di traffico illecito di rifiuti, pronunziata dal Tribunale di Venezia il 7 febbraio 2008, irrevocabile il 19 ottobre 2011 (acquisita ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen.) nei confronti dei legali rappresentanti delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui era stato ricostruito il meccanismo fraudolento posto in essere dai predetti imputati nella gestione delle rispettive aziende, consistito: nella sistematica miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro e di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in assenza di analisi adeguate e con modalità che non consentivano di conservare traccia delle partite di rifiuto gestite e non consentivano a terzi di conoscere l'effettiva composizione delle partite ottenute; la destinazione a terzi di rifiuti con caratteristiche di pericolosità non evidenziate; l'esistenza di irregolarità nella redazione dei formulari; la attribuzione del codice CER non secondo la logica della prevalenza e della corrispondenza fra codice e prodotti, bensì secondo le caratteristiche dell'impianto a cui venivano destinati; infine, la destinazione di rifiuti di natura pericolosa a siti e aziende non autorizzati a riceverli; - sugli esiti delle analisi tecniche eseguite dai consulenti del Pubblico ministero, dottori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. In particolare con riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] si accertava, sulla base di risultati analitici, che i rifiuti prodotti e/o detenuti traevano origine da processi di metallurgia termica dell'alluminio ed erano costituiti da polveri di abbattimento delle emissioni prodotte dalle lavorazioni di scorie e/o schiumature di alluminio; dunque, rifiuti pericolosi, con codice CER 100309 corrispondente alla voce "scorie nere della produzione secondaria", privi delle caratteristiche per poter essere recuperati con immissione diretta nell'ambiente, in quanto contaminati dalla presenza di idrocarburi con concentrazioni superiori al 410% rispetto ai valori limite, nonché da elevate concentrazioni di metalli pesanti e di cloruri. E tuttavia la società, anziché procedere al loro corretto smaltimento, assai oneroso in termini economici, attraverso operazioni di mera miscelazione dei carichi e attribuzione di un codice di comodo, con il quale i rifiuti venivano declassati da speciali pericolosi in speciali non pericolosi, li avviava ad impianti di recupero che svolgevano attività di ripristino ambientale o di produzione di compost (come la società dei fratelli Pellini), ossia attività nelle quali i rifiuti venivano direttamente immessi nell'ambiente, in difetto di qualsivoglia salvaguardia ambientale; analoga la situazione riscontrata con riferimento alla società [OSCURATO:PERSONA], che aveva sistematicamente proceduto alla miscelazione di partite eterogenee di rifiuti con elevate concentrazioni di cromo totale e zinco, rifiuti destinati esclusivamente allo smaltimento e, viceversa, avviati al recupero presso impianti di compostaggio, quale quello dei Pellini; quanto all'impianto di trattamento [OSCURATO:SOCIETA] di Cascina, i rifiuti prodotti, costituiti da code di distillazione e non sottoposti ad alcun trattamento di detossificazione, erano avviati a recupero, qualificati come fanghi industriali non pericolosi, presso l'impianto della Pellini, anziché essere avviati a smaltimento attraverso la termodistruzione; - sulle accertate enormi quantità di rifiuti (diverse migliaia di tonnellate) inviati dalle anzidette aziende, attraverso l'intermediazione dell'imputato, agli impianti Pellini; - sulla corposa documentazione amministrativo-fiscale acquisita presso le varie aziende coinvolte nel traffico (tanto quelle produttrici e detentrici dei rifiuti, quanto quelle che gestivano i siti di destinazione finale), attraverso la quale era stato possibile ricostruire analiticamente le modalità con cui veniva camuffato contabilmente e fiscalmente il trasporto illecito dei rifiuti con l'assegnazione di codici di comodo e la falsificazione della documentazione relativa al loro (fittizio) trattamento; - sui sopralluoghi effettuati presso i siti di destinazione sia da parte della P.G. che aveva constatato de visu lo spargimento su terreni agricoli di interi camion di rifiuti appena giunti presso l'impianto di compostaggio Pellini, sia da parte dei tecnici dell'ARPAC ([OSCURATO:PERSONA] della Campania) che avevano eseguito le analisi sui campioni prelevati, accertandone la natura di rifiuti pericolosi; - sui chiari e piani esiti della prova tecnica, alla stregua dei quali era rimasta accertata la stabilità e continuità dei rapporti tra produttori, da un lato, e destinatari dei rifiuti dall'altro, attraverso l'attività di intermediazione della Recyling e dell'imputato in particolare, suo amministratore di fatto, diretto locutore di numerosissime conversazioni, nelle quali si dava atto della cadenza settimanale dei trasporti di rifiuti pericolosi, dell'attribuzione ad essi di codici di comodo e della comune consapevolezza, da parte di tutti i soggetti coinvolti, di gestire illecitamente le citate tipologie di rifiuti, provvedendo a semplici aggiustamenti dei formulari e all'adozione di escamotagesper evitare problemi e controlli, quali lo scarico a tarda ora (v. pp. 10 e ss. della sentenza di primo grado); - da ultimo, sul contributo conoscitivo fornito da numerosi collaboratori di giustizia circa l'illecita gestione dei rifiuti ad opera dei fratelli Pellini, in sinergia operativa con la criminalità organizzata locale, direttamente interessata e coinvolta in tale lucroso affare. Rilevava il Tribunale, richiamando le conclusioni dei consulenti che avevano indicato le sostanze nocive immesse nell'ambiente attraverso le procedure illecite di smaltimento di rifiuti pericolosi, come non fosse in dubbio che le condotte descritte e rigorosamente provate fossero idonee a cagionare un disastro ambientale e che dai fatti ricostruiti fosse derivato pericolo per la pubblica incolumità. E, tuttavia, non essendo state effettuate analisi sulla falda e sul suolo per verificarne l'effettiva contaminazione, non poteva ritenersi raggiunta la prova dell'evento-disastro. 1.2. Tanto posto, precisato che i dati di prova, posti a fondamento della decisione impugnata, sono i medesimi ampiamente illustrati nella sentenza di primo grado, tutti richiamati e sulla scorta dei quali si è sviluppato il percorso decisorio seguito dalla Corte di appello, va in primo luogo affrontato il primo ordine di questioni sollevate dal ricorrente: quella con cui si contesta la ritenuta ravvisabilità della fattispecie di cui all'art. 434 cod. pen. nella sua forma aggravata e, dunque, la possibilità di annettere rilievo, ai fini della sussistenza del macroevento disastro, ad una serie di "microeventi di danni ambientali", procedendo ad una censurabile operazione di sommatoria e così incorrendo in una falsa applicazione della norma penale; quella di avere introdotto, con evidente distorsione applicativa, nell'ambito di tutela della fattispecie incriminatrice anche il disastro ambientale, così procedendo ad un'operazione analogica in contrasto con il principio di tassatività di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.8 Si tratta di deduzioni tutte infondate. La prima questione che il ricorrente pone, ossia se alla nozione di disastro possa essere correttamente ricondotto non solo l'evento distruttivo dirompente ed eclatante, ma anche quello diffuso e silente, è già stata affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente affermato come essa trovi risposta nello stesso art. 434 cod. pen. che, punendo il disastro innominato ("altro disastro") svolge la funzione di "norma di chiusura", mirando a riempire i vuoti di tutela. E "allorché il legislatore - nel descrivere una certa fattispecie criminosa - fa seguire alla elencazione di una serie di casi specifici una formula di chiusura, recante un concetto di genere qualificato dall'aggettivo "altro" (nella specie: "altro disastro"), deve presumersi che il senso di detto concetto - spesso in sè alquanto indeterminato - sia destinato a ricevere luce dalle species preliminarmente enumerate, le cui connotazioni di fondo debbono potersi rinvenire anche come tratti distintivi del genus" (Corte cost. n. 327 del 2008). Orbene, non tutte le ipotesi di disastro previste dal capo I del Titolo VI del libro secondo del codice penale (delitti contro l'incolumità pubblica) hanno di necessità le caratteristiche del macroevento di immediata percezione esteriore (quali il crollo, il naufragio, il deragliamento), poiché, "per esempio la frana - art. 426 - può consistere in spostamenti impercettibili che durano anni; l'inondazione può consistere in un lentissimo estendersi delle acque in territori emersi"; sicché "il delitto di disastro innominato è integrato da un "macroevento", che comprende non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una lesione della pubblica incolumità" (Sez. 4, Sentenza n. 4675 del 17/05/2006, dep. 2007, P.G. in proc. Bartalini e altri, Rv. 235669; in termini: Sez. 3, Sentenza n. 9418 del 16/01/2008, Agizza, Rv. 239160, che ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 434 cod. pen. dal disastro ambientale caratterizzato da una imponente contaminazione di siti mediante accumulo sul territorio e sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi; Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, dep. 2015, P.C., R.C. e Schmidheiny, Rv. 262790, che ha ricondotto nella nozione di disastro innominato i fenomeni derivanti da immissioni tossiche che incidono sull'ecosistema e sulla qualità dell'aria respirabile, determinando imponenti processi di deterioramento, di lunga e lunghissima durata, dell'"habitat" umano; Sez. 1, n. 2209 del 10/01/2018, P.G. in proc. Conti e altri, Rv. 272366, che ha ritenuto idonea ad integrare l'evento distruttivo la diffusione nell'aria per anni di polveri sottili derivante dall'attività produttiva di una centrale termoelettrica). 1.3. Ed allora priva di pregio è l'obiezione opposta dal ricorrente, ossia che nella vicenda in esame mancherebbe un evento naturalistico di immediata evidenza, né vale richiamare l'unitarietà e l'istantaneità del disastro per inferirne l'inesistenza nel caso al vaglio, in quanto proprio in considerazione delle altre precedenti fattispecie incriminatrici, rispetto alle quali l'art. 434 cod. pen. è norma di chiusura, può e deve escludersi che la riconducibilità dei fenomeni presi in considerazione a un "macroevento" di immediata e dirompente forza distruttiva costituisca requisito essenziale degli stessi; così come unitarietà e istantaneità dell'evento costituiscono parametri descrittivi delle possibili forme di manifestazione che il disastro può avere e non elementi strutturali dello stesso. Sicché è del tutto arbitrario negare rilevanza all'evento naturalistico diacronico, consistente in un lento processo di contaminazione che, proprio attraverso e all'esito della ripetuta e sistematica immissione nell'ambiente di fattori inquinanti determina processi di deterioramento di lunga durata. 1.4. Altrettanto infondata è la censura con cui si assume che i giudici di merito avrebbero confuso la nozione di danno ambientale con quella di disastro. Se, invero, i tratti qualificanti del disastro sono, da un lato, quello dimensionale (l'entità dell'evento distruttivo atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi), dall'altro, la proiezione offensiva del fenomeno e la potenza espansiva del nocumento alla integrità e alla sanità di un numero indeterminato di persone, appare evidente "come si profili in linea astratta esigua la linea di demarcazione tra disastro e il danno ambientale allorché questo sia costituito da una importante contaminazione di siti destinati ad insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana, e come siffatta demarcazione si riveli inesistente allorché la attività di contaminazione diretta e indiretta... assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tali da risultare, in concreto, straordinariamente grave e complessa" (Sez. 5, n. 40330 del 11/10/2006, Pellini, Rv. 236295). 1.5. Non coglie nel segno nemmeno l'obiezione principale mossa alla sentenza impugnata: l'avere cioè violato il criterio di prova del danno all'ambiente tradottosi nel ritenuto disastro, del quale -come correttamente argomentato dai giudici di primo grado- non si poteva affermare l'esistenza in difetto di analisi sul suolo e sulle acque e di elementi che ne misurassero la consistenza. La critica riguarda essenzialmente il metodo di conoscenza e di prova del fatto-risultato, la cui verificazione avrebbe dovuto essere rigorosamente provata attraverso la misurazione scientifica del danno e non con il ricorso alla prova logica, basata su criteri di verosimiglianza e su massime di esperienza. Diversamente da quanto opina il ricorrente e come emerge chiaramente anche dal testo della sentenza di primo grado, l'apporto scientifico non è certamente mancato. I consulenti dott. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno dato ampiamente conto della natura dei rifiuti trasferiti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ai siti Pellini, procedendo a prelievi di campioni per l'attività di catalogazione e tipizzazione; hanno indicato meticolosamente le sostanze nocive che li rendevano rifiuti pericolosi, destinati esclusivamente allo smaltimento; hanno eseguito verifiche presso i siti gestiti dai Pellini, "ricostruendo non solo le potenzialità degli impianti e le attività produttive ivi svolte, ma anche la reale composizione di tutti i carichi di cui è processo", costituti da "rifiuti pericolosi, ai quali veniva assegnato un codice di comodo, diverso da quello corrispondente alla loro composizione, che certamente non potevano essere recuperati" (p. 9 sentenza di primo grado); hanno rimarcato l'elevato contenuto di idrocarburi accertato con le analisi eseguite sul compost prodotto dall'impianto Pellini e la particolare situazione della piana acerrana, ove insistevano gli impianti, altamente vulnerabile per le sue caratteristiche morfo-lito-idrogeologiche e a rischio di contaminazione di origine chimica; hanno dato conto del nocumento all'ambiente e alla salute prodotto dall'apparente trattamento e smaltimento illecito di migliaia di tonnellate di rifiuti pericolosi (quantitativi puntualmente ricostruiti e specificamente indicati nella sentenza di primo grado), attraverso lo spargimento su terreni agricoli del materiale prodotto, spacciato come compost ma costituito da un assemblaggio di rifiuti contenti residui impropri e pericolosi e, dunque, prodotto inquinante e non fertilizzante, come pure l'illecita dispersione dei flussi di percolato conferiti e non commisurati alle effettive capacità dell'impianto di depurazione. Muovendo da siffatte acquisizioni e richiamando tutti gli altri fatti storici illustrati nella sentenza di primo grado, costituiti da una ricchissima messe di elementi probatori convergenti e di univoca significazione -acquisizioni di natura documentale, contenuti auto-evidenti delle intercettazioni, attività di osservazione, pedinamento e controllo svolto dalla p.g., dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la Corte di appello, con corretto procedimento inferenziale è pervenuta alla conclusione -niente affatto immotivata o ispirata a criteri meramente presuntivi- ma saldamente ancorata a dati fattuali certi nella loro verificazione e significazione- che l'attività illecita investigata (e rimasta provata), per dimensioni e spessore, risultava conforme al criterio sostanziale che la stessa giurisprudenza di legittimità ha posto come nucleo centrale per ritenere sussistente il disastro ambientale. La enorme quantità di rifiuti illecitamente e incessantemente smaltiti per migliaia e migliaia di tonnellate, solo apparentemente sottoposti ad un processo di recupero; le caratteristiche morfologiche e idrogeologiche dei luoghi in cui i medesimi erano stati tombati, cosparsi sui terreni a destinazione agricola sotto forma di compost contaminato, sversati nelle acque, costituivano altrettanti elementi dotati, nella loro sinergica interrelazione, di certa ed elevata capacità dimostrativa di un nocumento all'ambiente e alla salute di proporzioni assolutamente gravi e complesse. Dunque, la censura relativa alla mancanza di prova dell'evento disastroso si traduce nella critica del metodo seguito dal ragionamento probatorio che, invece, è ineccepibile, siccome fondato sulla prova logica, muovendo da dati conoscitivi certi, plurimi, gravi e concordanti, per pervenire senza fratture logiche al fatto oggetto di verifica diretta. Il metodo ricostruttivo della prova è, dunque, incensurabile, mentre il ricorso non attacca le premesse fattuali del ragionamento se non per opporre, incorrendo anche nel difetto di autosufficienza, una lettura alternativa, apodittica e parcellizzata, di singoli elementi decontestualizzati, volta a confutare e sindacare, non certo sul piano della manifesta illogicità, il discorso giustificativo giudiziale di merito. 2. Infondato è anche il secondo motivo, col quale si lamenta l'omessa rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello e la violazione dell'art. 6 CEDU, come interpretato dalla sentenza della [OSCURATO:PERSONA] c/[OSCURATO:PERSONA], per effetto della condanna pronunciata su impugnazione di parte pubblica senza procedere alla rinnovazione degli esami testimoniali. Nella fattispecie in esame si è di fronte ad una sentenza di appello che, sulla base del medesimo materiale probatorio esaminato nel giudizio di primo grado, ha riformato la sentenza di improcedibilità per prescrizione con riferimento al reato di disastro innominato e ha condannato l'imputato, ritenendo configurabile l'aggravante originariamente contestata, esclusa dalla prima sentenza. Poiché si verte, comunque, nel caso di riforma della sentenza del primo giudice contra reum, vanno innanzitutto richiamati i principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte, al fine di verificare la riferibilità di essi anche al caso in disamina, nel quale diverso è il rapporto strutturale tra le due decisioni, trattandosi del ribaltamento di una sentenza di improcedibilità e non di assoluzione. 2.1. Le Sezioni Unite (con la sentenza Dasgupta e con la sentenza Patalano che ha esteso i principi della prima decisione anche all'ipotesi in cui il giudizio di primo grado sia stato celebrato nella forma del rito abbreviato non condizionato) hanno evidenziato come la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), CEDU, precluda in appello il ribaltamento di una sentenza di assoluzione senza una rinnovazione, anche di ufficio, dell'istruttoria dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado. Costituiscono prove decisive quelle che hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, come pure quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti da sole o insieme ad altri elementi di prova ai fini dell'esito della condanna. E' stata ritenuta, dunque, affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative, ritenute decisive e delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen. In alcune successive decisioni di questa Corte l'osservanza di un particolare standard probatorio e motivazionale, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, è stato ritenuto necessario non solo nel caso di ribaltamento della sentenza di assoluzione, ma anche in quello di qualifica deteriore dell'ipotesi delittuosa ritenuta dal giudice di primo grado e in relazione alla quale la sentenza riformata aveva comunque espresso un giudizio di colpevolezza dell'imputato (Sez. 1, n. 29165 del 18/05/2017, H, Rv. 270280; Sez. 1, n. 53601 del 02/03/2017, Dantese, Rv. 271638), come pure nel caso in cui il giudice di appello abbia ritenuto configurabili circostanze aggravanti escluse dal giudice di primo grado (Sez. 5 , n. 26507 del 12/04/2021, Ambrosin, Rv. 281654), sempre che il più grave inquadramento giuridico discenda da una diversa valutazione della prova dichiarativa. 2.2. Ebbene, nel caso al vaglio, la Corte di appello non ha né rivalutato il contenuto dichiarativo delle deposizioni dei testi escussi né ha modificato il giudizio sulla loro attendibilità. La riforma della pronuncia di improcedibilità, dunque, non è stata basata sul diverso apprezzamento delle fonti dichiarative - nell'assunto difensivo le persone del consulente tecnico del P.M., dott. [OSCURATO:PERSONA], del tenente Luongo e del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] - bensì su una diversa interpretazione della fattispecie concreta, in relazione alla ritenuta verificazione dell'evento aggravatore, fondata sulla medesima piattaforma probatoria nella sua inalterata dimensione dimostrativa e su una valutazione logica e complessiva dell'intero compendio probatorio che, nel caso di specie, è costituito essenzialmente da evidenze di natura tecnica (esiti delle intercettazioni), atti di P.G. relativi a servizi di osservazione e controllo e corposa documentazione acquisita al fascicolo. Del resto neppure il ricorrente chiarisce in cosa sia consistito il mutato apprezzamento e la decisività delle prove dichiarative di cui lamenta la mancata riassunzione. Ciò vale innanzitutto per le dichiarazioni rese dal consulente [OSCURATO:PERSONA], che ha negato fossero stati eseguiti rilievi specifici sulle matrici ambientali, dato non discusso né in primo né in secondo grado; per la testimonianza del tenente Luongo, che si è limitato a riferire sul contenuto di una ripresa aerea di cui vi è riscontro documentale; così come inalterati sono rimasti sia il giudizio di attendibilità del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sia l'interpretazione del suo contributo informativo, stimato in entrambe le decisioni di merito marginale e generico, quanto ai fatti di causa e alla posizione dell'imputato, rispetto agli apporti più specifici forniti da altre fonti di natura omologa. 2.3. Ed allora, nel caso in esame, non sussiste l'obbligo "convenzionale" di rinnovazione, inappropriatamente evocato dal ricorrente, in quanto la condanna dell'imputato per il reato sub b), in riforma della precedente pronuncia di improcedibilità, non discende da un diverso apprezzamento del contenuto probatorio dei dati conoscitivi di natura dichiarativa, ma sull'attività di ricostruzione ed individuazione della norma applicabile nel rapporto di interazione tra fattispecie astratta e fattispecie concreta e cioè sul tema giuridico-fattuale della prova dell'evento disastro: la necessità di una prova scientifica del danno e della sua misurazione per il giudice di primo grado; la sufficienza del metodo euristico fondato sulla prova logica per il giudice di appello. 3. Nessun pregio ha il terzo motivo di ricorso con il quale si denunzia la violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione, sostenendosi che vi sarebbe stata condanna per un fatto non contestato (la diffusione del compost e lo sversamento del percolato). Questa Corte ha insegnato che, in tema di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, nessuna violazione del principio di cui all'art.521 cod. proc. pen. è configurabile quando le ricostruzioni, in primo e secondo grado, si mantengono nei limiti della contestazione; tanto in ragione del criterio sostanzialistico con il quale il principio di correlazione va valutato, con attenzione alla verifica della sussistenza del pregiudizio dei diritti di difesa in concreto, posto che ciò che va garantita è per l'appunto la concreta possibilità di un efficace contraddittorio sul contenuto dell'accusa, in relazione alla natura dell'addebito come specificamente formulato nell'imputazione. Nel caso in disamina, la contestazione specifica rivolta all'imputato al capo b) di rubrica è quella di aver concorso a cagionare un disastro ambientale, attraverso lo sversamento continuo e ripetuto in diverse aree non autorizzate -su terreni ovvero nei lagni-, di rifiuti pericolosi di origine industriale, amianto, oli minerali esausti contenenti PCB. Si tratta di una contestazione chiara e pienamente confermata dalle risultanze processuali analizzate dalle sentenze di merito che hanno evidenziato come siffatti rifiuti, destinati esclusivamente allo smaltimento in discarica di II categoria tipo b) o attraverso la termodistruzione, erano stati, invece, avviati al recupero presso la ditta Pellini con la causale R3, ovvero compostaggio, destinazione del tutto incompatibile con la loro natura, per poi essere tombati o sversati tal quali su terreni a destinazione agricola, non potendo i medesimi essere utilizzati per la produzione di compost. Lo stesso è a dirsi per i rifiuti denominati code di distillazione, che non potevano essere recuperati presso la ditta Pellini, in cui vi era un solo impianto di trattamento a fanghi attivi per acque domestiche e assimilate, ma avrebbero dovuto essere smaltiti, e in alcune ipotesi solo con l'incenerimento. [OSCURATO:PERSONA] di appello non ha pronunciato condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un fatto "diverso" da quello oggetto di contestazione, né ha assegnato al fatto una qualificazione giuridica dissimile (e più grave) da quella enunciata nell'imputazione formale, ma - nel riformare sul punto la decisione appellata - si è limitato a validare l'originaria impostazione della pubblica accusa, recepita nel decreto ex art. 429 cod. proc. pen. Non vi è spazio per ritenere una qualunque violazione del combinato disposto degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., non potendosi dubitare che l'imputato è stato ritenuto responsabile dello stesso fatto contestato nell'originaria imputazione e in relazione al quale veniva disposto il suo rinvio a giudizio. Il fatto inteso come accadimento storico-naturalistico è lo stesso fatto contestato, rimasto immutato nelle sue coordinate empirico-fattuali essenziali e in quelle spazio-temporali; le condotte relative allo sversamento dei rifiuti pericolosi, insuscettibili di qualsivoglia forma di recupero, su terreni agricoli o allo sversamento del percolato nei [OSCURATO:PERSONA] rientrano nella contestazione elevata; sversamento di compost inquinato e di percolato costituiscono precisazioni delle modalità esecutive della condotta che non hanno modificato i fatti principali addebitati al ricorrente, trattandosi peraltro di specificazioni della condotta emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale, nel contraddittorio delle parti, e sui quali il ricorrente è stato posto nella condizione di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa che non ha subito vulnus alcuno. Quanto, poi, agli accertamenti compiuti sulle caratteristiche idrogeologiche e morfologiche dei siti, si tratta di aspetti non direttamente afferenti alla condotta e che esorbitano dall'ambito descrittivo dell'imputazione.4. Il quarto motivo, con il quale si denunzia violazione degli artt. 110, 434 cod. pen. e correlato vizio di motivazione, è inammissibile perché non si confronta con l'articolato motivazionale della sentenza impugnata completo, logico e strettamente ancorato a tutti i dati conoscitivi, debitamente valorizzati sin dal giudizio di primo grado. Invero il giudice distrettuale, con corrette argomentazioni in fatto, prive di vizi logici, ha innanzitutto rappresentato come la società gestita dall'imputato, attraverso una continuativa attività di intermediazione tra le aziende,produttrici e/o detentrici dei rifiuti e quelle di destinazione finale, in particolare la ditta Pellini, avesse svolto un ruolo centrale nel traffico illecito, reso evidente e rigorosamente provato dalle numerose conversazioni, nelle quali l'imputato si rapportava sia ai responsabili delle società del Nord sia a [OSCURATO:PERSONA] e al suo più stretto collaboratore ([OSCURATO:PERSONA]), concordando l'attribuzione di codici di comodo, provvedendo all'aggiustamento di formulari, adottando escamotage per evitare problemi e controlli. Le chiare risultanze dialogiche -scrivono i giudici di appello- hanno delineato in modo completo l'esistenza di un organismo associativo e la piena adesione ad esso da parte dell'imputato, nella consapevolezza delle reali caratteristiche e della natura pericolosa dei rifiuti, destinati, con cadenza settimanale, ad impianti nei quali non veniva eseguito alcun trattamento degli stessi, ma semplicemente la loro dismissione nelle matrici ambientali con conseguente contaminazione dell'ambiente, ma notevole Pd/ risparmio dei costi necessari al corretto smaltimento. 4.1. La Corte, in particolare, ha rimarcato -una volta risultata acclarata la partecipazione dell'imputato, peraltro con ruolo di organizzatore, al reato associativo- l'assoluta inconsistenza della prospettazione difensiva, secondo la quale non sarebbe stata provata, relativamente alla sua posizione, né la consapevolezza della gestione illecita dei rifiuti da parte delle società produttrici e/o detentrici, né la consapevolezza dell'illecito trattamento del rifiuto da parte dei siti di destinazione. Assunto risultato smentito dal contenuto delle intercettazioni analiticamente illustrato alle pp. 10 e ss. della sentenza di primo grado, cui il provvedimento impugnato ha fatto espresso e integrale rinvio. Tra le tante, basterà qui ricordare: - le conversazioni n. 222 del 28/10/2002 e n. 2097 del 30/1/2003 nel corso delle quali l'imputato avvisava il socio Pesaresi di aver parlato con la [OSCURATO:SOCIETA], ottenendo assicurazione che il codice 070701 sarebbe stato cambiato con il recuperabile 070101, onde consentire il conferimento dei rifiuti nell'impianto dei Pellini; -la conversazione n. 338 del 15/11/2002 nella quale [OSCURATO:PERSONA] ricordava a Pellini che si erano accordati per un carico problematico (quello che non va bene) con cadenza settimanale e il suo interlocutore lo invitava a mandare quello malamente la sera, tanto al fine di eludere eventuali controlli; - le conversazioni n. 346 e 350 del 20/11/2002, nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA] invitava [OSCURATO:PERSONA], titolare di un impianto di depurazione nella zona di Frosinone, a mandare a Pellini il materiale ricevuto da [OSCURATO:SOCIETA], risultato un miscuglio intrattabile, precisando al suo interlocutore che il Pellini ometteva ogni tipo di trattamento (non lo tratta proprio); - la conversazione n. 1363 del 2/1/2003, nella quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] si accordavano sui carichi da inviare a Pellini, apponendo come codici quello che ci pare; - la conversazione n. 1877 del 28/1/2003 in cui [OSCURATO:PERSONA] commentava con il socio Pesaresi un carico inviato a Pellini, affermando che il materiale è veramente brutto, è proprio vernice. 4.2. Il ricorso non tiene conto degli esiti della prova tecnica richiamati dal giudice di appello, che ha correttamente ritenuto ampiamente provata la consapevole partecipazione del [OSCURATO:PERSONA], ricostruita attraverso la viva voce dell'imputato, il chiaro tenore delle intercettazioni, all'attuazione del contestato disastro ambientale derivato dal traffico illecito dei rifiuti che lo ha visto tra i principali protagonisti. Ed allora è evidente la consistenza meramente labiale delle delineate censure (l'essere cioè l'imputato all'oscuro di ciò che accadeva negli impianti della ditta Pellini e del trattamento riservato ai rifiuti); né maggior pregio ha l'argomento secondo il quale l'imputato, attraverso l'attività di intermediazione compiuta, avrebbe, al più concorso "a commettere un fatto diretto a cagionare il disastro", posto che dalla lettura del provvedimento impugnato emergerebbe chiaramente che "l'accertamento sul dolo si arresta necessariamente alla dimostrazione della configurazione del primo comma del delitto di cui all'art. 434 cod. pen.". Giova al riguardo rammentare che, secondo la costante lezione interpretativa di questa Corte, il disastro innominato è un delitto a consumazione anticipata, in quanto la realizzazione del mero pericolo concreto di disastro è idonea a consumare il reato, mentre il verificarsi dell'evento funge da circostanza aggravante. Il capoverso dell'art. 434 cod. pen. non integra, dunque, un'autonoma ipotesi di reato ma- come efficacemente precisato da Sez. 1, n. 7941 del 19/11/2014, Schmidheiny-, limitandosi «ad affermare che "la pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene", senza neppure richiamare il "fatto" descritto al comma 1,... non reca alcuna diversa formulazione degli elementi essenziali, materiali e psicologici, del delitto ne' in alcun modo consente di considerarli diversamente, ma alla fattispecie descritta nel comma 1 completamente si riporta introducendo soltanto la considerazione di un evento, ulteriore, di danno che consiste nella mera realizzazione di quello già considerato a fini intenzionali nel comma 1; sicché tra le due ipotesi intercorre un evidente rapporto di specialità unilaterale, per specificazione o per aggiunta, tipica del rapporto esistente tra titolo di reato e circostanza, nel senso che la seconda include tutti gli elementi essenziali del primo con la specificazione o l'aggiunta di un fattore che ne aggrava la lesività e che consiste nel caso in esame appunto nella materiale realizzazione dell'evento già incluso come mera finalizzazione della condotta nel primo». Restando immutata la struttura essenziale del reato, dunque, non cambia l'elemento psicologico che per entrambe le ipotesi è l'intenzione di provocare il disastro e il dolo eventuale quanto al pericolo per la pubblica incolumità. 5. Nemmeno coglie nel segno la censura relativa alla mancata declaratoria di improcedibilità per prescrizione. La difesa dell'imputato sembra evocare il principio di diritto secondo il quale, nel delitto previsto dal capoverso dell'art. 434 cod.pen., il momento di consumazione del reato coincide con l'evento tipico della fattispecie e quindi con il verificarsi del disastro, da intendersi come fatto distruttivo di proporzioni straordinarie dal quale deriva pericolo per la pubblica incolumità, ma rispetto al quale sono effetti estranei ed ulteriori il persistere del pericolo o il suo inveramento nelle forme di una concreta lesione; si assume pertanto che, ai fini dell'individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine di prescrizione, non sarebbero rilevanti ipotetici aggravamenti del danno pregresso, già realizzatosi prima del sequestro degli impianti avvenuto nel marzo del 2003. Deve, tuttavia, osservarsi -come sopra già rimarcato- che integra il cosiddetto disastro innominato non soltanto il macroevento di immediata manifestazione esteriore, che si verifica in un arco di tempo ristretto, ma anche l'evento, non visivamente ed immediatamente percepibile, che si realizza in un periodo pluriennale, sempre che comunque produca una compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività tale da determinare una lesione della pubblica incolumità. Se è vero, dunque, che non rileva, ai fini dell'individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, la mancata rimozione degli effetti dannosi della condotta, in quanto la fattispecie di disastro non può essere ricostruita secondo uno schema bifasico, ove ad una prima condotta commissiva faccia seguito una seconda di natura omissiva, violativa dell'obbligo di far cessare la situazione antigiuridica prodotta, (Sez. 4, n. 47779 del 28/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274355) e nemmeno il persistere del pericolo (Rv. 262789 citata), la consumazione del reato di disastro deve considerarsi protratta, rispetto al momento di iniziata realizzazione del reato, fino a quando la condotta dell'agente sostenga concretamente la causazione dell'evento. Nel caso in esame, in linea con i predetti principi, la Corte partenopea ha sottolineato come la condotta criminosa sia stata attuata mediante plurime azioni, costituite dai ripetuti sversamenti di rifiuti pericolosi nelle matrici suolo- acqua e ha descritto l'evento lesivo del reato come evento naturalistico diacronico consistente in un lento processo di contaminazione delle matrici ambientali, come un fenomeno continuo e ininterrotto, determinante una situazione di gravità incrementatasi per l'esecuzione da parte degli imputati di condotte incessanti di inquinamento e di contaminazione. Alla luce delle caratteristiche evidenziate, è stato dunque riscontrato un inquinamento persistente ed incessante, il cui evento si è protratto sino al momento di accertamento dell'ultima condotta di illecito sversamento di rifiuti, consistita nell'immissione di percolato nei [OSCURATO:PERSONA] nell'ottobre 2005. E tale assunto non si pone in contrasto con le conclusioni di plurimi arresti di questa Corte: così, nel caso Eternit, la consumazione del reato è stata A individuata in quella di cessazione delle immissioni delle polveri e dei residui di lavorazione (Rv. 262789 citata); come pure, nella vicenda di avvelenamento delle acque del fiume di Pescara, Sez. 4 , n. 47779 del 28/09/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274355 ha ritenuto la consumazione coincidente col momento della conclusione delle dispersioni nelle matrici ambientali. Sicché, una volta che l'evento lesivo è stato ricostruito come evento diacronico, consistente in un lento e progressivo inquinamento dell'ambiente, derivante dalla esecuzione di condotte ripetute e incessanti, correttamente i giudici di appello hanno ritenuto che l'evento disastroso si è realizzato contestualmente al protrarsi della condotta causativa e ha continuato a prodursi fino a che questa è stata perpetrata. Ne consegue che la consumazione del reato di disastro non può considerarsi protratta oltre il momento dell'ultimo illecito sversamento nei [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) e il termine massimo di prescrizione (pari ad anni 15) non risulta tuttora spirato, tenuto conto della sospensione del suo decorso per complessivi mesi otto e giorni dodici. 6. Manifestamente infondata è la doglianza sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. Già i giudici di primo grado avevano motivato il diniego, valorizzando l'intrinseca gravità delle condotte illecite e delle loro conseguenze, la spregiudicatezza di cui l'imputato aveva dato prova nel porle in essere, il ruolo ricoperto nell'organizzazione criminosa; elementi tutti a fronte dei quali lo stato di incensuratezza non aveva rilievo.La Corte di appello ha ribadito la subvalenza della formale incensuratezza rispetto alla duratura protrazione della condotta criminosa e ha riscontrato la mancanza di elementi suscettibili di favorevole valutazione, ivi compresa l'assenza di qualsivoglia segnale di concreto ravvedimento. Non si ravvisa sul punto, all'evidenza, né la dedotta violazione di legge né il vizio di motivazione, essendo state più che plausibilmente esplicitate le ragioni a sostegno del rigetto della richiesta, attraverso un congruo ed esaustivo richiamo ai fattori valutativi presi in considerazione, ossia alla personalità in concreto dimostrata dall'imputato con l'ininterrotta sequela delle gravi condotte illecite poste in essere e l'assoluta mancanza di ogni forma di resipiscenza. A fronte, il ricorrente impropriamente invoca l'inapplicabilità ratione temporis della disposizione normativa che fa divieto di concessione delle circostanze attenuanti generiche sul solo presupposto dello stato di incensuratezza, introdotta dalla novella codicistica del D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008. Anche in relazione al testo previgente dell'art. 62 bis cod. pen., difatti, non sussisteva il principio secondo cui l'imputato incensurato ha comunque diritto ad ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche, quasi che, in siffatta ipotesi, la valutazione discrezionale si trasformi in obbligo giuridico per il giudice. Nel caso in esame, lo stato di incensuratezza ha assunto, secondo l'insindacabile valutazione di merito, carattere neutro rispetto alla gravità dei fatti, nelle loro componenti oggettiva e soggettiva; né il ricorrente ha indicato ulteriori aspetti, in tesi non considerati o pretermessi, ma si è limitato a far leva sull'assenza di precedenti condanne e sul
Sentenza Cassazione n. 07479/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris