CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12266/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troSOC. [OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso SENTENZA della Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado dellaCampania n. 6521/2022 depositata il 05/10/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1 Il Comune di Pollica emetteva un avviso di accertamento d'ufficio peromessa denuncia e versamento IMU relativo all'anno 2017, basandosisulla titolarità della concessione in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] srl perl'utilizzo di un'area demaniale marittima. La società impugnava l'avviso,sostenendo la carenza di motivazione, l'inapplicabilità dell'IMU al casospecifico, l'erroneità della categoria catastale attribuita, l'assenza di potereimpositivo del Comune e la violazione di diverse norme.Numero registro generale 8515/2023Numero sezionale 182/2026Numero di raccolta generale 12266/2026Data pubblicazione 01/05/20262 [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso dellasocietà [OSCURATO:PERSONA], annullando l'avviso di accertamento per difetto dimotivazione e tardività della costituzione del Comune. La sentenzaevidenziava che l'avviso non conteneva una chiara esplicitazione dei criteridi calcolo dell'imposta e dei dati catastali.3 Il Comune impugnava la sentenza di primo grado, sostenendo lalegittimità dell'avviso di accertamento e contestando la decisione dellaCTP. La società [OSCURATO:PERSONA] si costituiva in appello, ribadendo le proprieeccezioni e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] di II Grado della Campania rigettava l'appello delComune, ritenendolo infondato e compensando le spese.4 Avverso siffatta pronuncia insorgeva in Cassazione il Comune di Pollicache si è affidato a due motivi per l’annullamento della sentenzaimpugnata.5 La società intimata non ha depositato difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Per evidenti ragioni logico-giuridiche, occorre soffermarsipreliminarmente sul secondo motivo del ricorso con cui il Comune diPollica lamenta la nullità della sentenza impugnata per error inprocedendo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in ragione dellaviolazione degli artt. 112 c.p.c., 132 c.p.c. dell’art. art. 36, comma 2, n. 4D.Lgs. 546/1992, assumendo che la decisione di 2° grado sia affetta damotivazione apparente e perplessa, non consentendo di ricostruire l'iterlogico seguito per il rigetto dell'appello.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Le Sezioni Unite della Corte hanno precisato che la riformulazionedell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54.l. 22giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essereinterpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 dellepreleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato diNumero registro generale 8515/2023Numero sezionale 182/2026Numero di raccolta generale 12266/2026Data pubblicazione 01/05/2026legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Taleanomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessaed obiettivamente incomprensibile»; è esclusa, invece, qualunquerilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione. (Cass. Sez.U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054). In particolare, le Sezioni Unite dellaCorte hanno chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza ènulla perché affetta da error in procedendo, allorquando, benchégraficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamentodella decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee afar conoscere il ragionamento seguìto dal giudice per la formazione delproprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U.19/06/2018, n. 16159 , che menziona Cass. Sez. U. 03/11/2016, n.22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del 2016. Imedesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez. U. 24/03/2017, n.766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430; Cass. Sez. U. 18/04/2018, n.9557 ).1.3. Orbene, nel caso di specie la motivazione della sentenza si pone benal di sopra del c.d. minimo costituzionale perché, al di là di ogniconsiderazione sulla correttezza o meno della soluzione giuridica fattapropria dalla sentenza impugnata, risulta chiaramente esposto l’iterlogico-giuridico della decisione che si fonda sul ritenuto divieto di doppiaimposizione correlato al pagamento da parte del concessionario del benedemaniale del canone concessorio per escludere la debenza del tributo aNumero registro generale 8515/2023Numero sezionale 182/2026Numero di raccolta generale 12266/2026Data pubblicazione 01/05/2026titolo di IMU. Il che è senz’altro sufficiente per ritenere insussistente ilpreteso vizio motivazionale della sentenza.2. A questo punto occorre soffermarsi sul primo motivo con cui laricorrente si duole dell’error in iudicando (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)in cui sarebbe incorso il giudice di appello per violazione e falsaapplicazione degli artt. 53 Cost., art. 163 TUIR, art. 67 DPR 600/1973per erronea applicazione del principio del divieto di doppia imposizione,nella parte in cui la CGT di 2° grafo ha ritenuto che il pagamento delcanone di concessione demaniale escluda l'obbligo di versamento dell'IMU,nonostante la giurisprudenza della Corte di Cassazione abbia chiarito che ilcanone di concessione demaniale e l'IMU sono imposte diverse, basate supresupposti impositivi distinti: il canone è un corrispettivo per l'uso delbene demaniale, mentre l'IMU è un tributo sulla disponibilità del bene,indice di capacità contributiva.2.1. Il motivo è fondato.2.2. In forza del principio già affermato da questa Corte (vediCass.7326/2023), a cui il Collegio ritiene di dare continuità, il canone diconcessione e l’imposta ICI/IMU sono oneri di natura e presuppostidiversi. Il canone di concessione è il corrispettivo, di naturaamministrativa, per ottenere e mantenere la disponibilità di un benedemaniale; l'IMU, così come prima l’ICI, non è un'imposta sulla proprietà,ma un tributo sulla disponibilità, indice di per sè di capacità contributivache per espressa disposizione normativa grava anche sul concessionario inragione dell’art. 9, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 14 marzo 2011,n. 23 (vedi Cass. 27259/2025).2.3. In tal senso va, quindi, dato continuità a quanto già ritenuto inproposito da questa Corte secondo cui "Il presupposto per l'applicazionedel tributo non è pertanto la proprietà di un immobile, bensì ladisponibilità dello stesso generatrice di reddito. In tal senso la norma inesame non determina alcuna discriminazione tra i soggetti da essa previstiNumero registro generale 8515/2023Numero sezionale 182/2026Numero di raccolta generale 12266/2026Data pubblicazione 01/05/2026nè viola in alcun modo il principio di uguaglianza di cui all' art. 3 Cost. nèquello, della capacità contributiva di cui all' art. 53 Cost. che prescindedalla proprietà e concerne unicamente il reddito disponibile. Nello stessosenso non sussiste alcuna violazione dell'art. 1 del protocollo della CEDU"(Cass. 15 aprile 2021, n. 9978/2021).2.4. Nel caso di spece, risulta, quindi, chiaro che non ricorra un’ipotesi didoppia imposizione, considerata la diversa natura degli oneri diconcessione rispetto alla pretesa impositiva a titolo di IMU, in quantoontologicamente distinti, non partecipando il canone di concessione di benidemaniali agli oneri di natura tributaria.3. In ragione di ciò, va quindi accolto il primo motivo, con rigetto delsecondo e, pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione almotivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Giustizia di 2° grado dellaCampania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte diGiustizia Tributaria di 2° grado della Campania, in diversa composizione,che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria didata 13/1/2026.Il PresidenteUgo Candia