CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2026
Cassazione n. 09222/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iari– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, ADERAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore protempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrenti –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia, n. 1979/2024, depositata il 09/07/2024;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Corte digiustizia tributaria di primo grado di Lecco (di seguito, CGT-1), lacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 29/04/2022, n.13476202200000026000, per un importo complessivo di euro367.830,73, fondata sull’iscrizione a ruolo di somme relative ad avvisi diaccertamento emessi, per varie annualità, nei confronti del contribuente,Numero registro generale 3055/2025Numero sezionale 2045/2026Numero di raccolta generale 9222/2026Data pubblicazione 12/04/2026quale ex socio della [OSCURATO:SOCIETA]., in applicazione dellapresunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci di società aristretta base partecipativa.A sostegno del ricorso il contribuente deduceva, tra l’altro, perquanto interessa in questa sede, l’avvenuta costituzione, nel dicembre2010, unitamente alla moglie [OSCURATO:PERSONA], di un fondo patrimoniale exart. 167 c.c., per far fronte ai bisogni della famiglia, sugli immobili diproprietà propria e della coniuge. In considerazione del vincolo apposto suipredetti immobili, trattandosi di debiti tributari pacificamente estraneiall’ambito familiare, l’iscrizione ipotecaria sugli stessi sarebbe risultataillegittima e, conseguentemente, dovevano ritenersi illegittimi anche gliLa CGT-1 rigettava il ricorso.2. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva appello dinanzialla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (diseguito, CGT-2), proponendo un unico motivo inerente alla violazionedegli artt. 167 e 170 c.c. sulla costituzione del fondo patrimoniale, nonchédell’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973.La CGT-2 rigettava il gravame, ritenendo che il contribuente, puressendone onerato, non aveva dimostrato che il debito tributario era statocontratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia e che il creditore fossea conoscenza di tale estraneità.3. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi adue motivi.L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossioneresistono con controricorso.È stata, poi, depositata una proposta di definizione accelerata delgiudizio.Il ricorrente ha formulato istanza di decisione.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 3055/2025Numero sezionale 2045/2026Numero di raccolta generale 9222/2026Data pubblicazione 12/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce l’illegittimità della sentenza perviolazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver laCGT-2 erroneamente ritenuto che gravasse sul contribuente, al fine diconsentirgli di sottrarre i beni del fondo patrimoniale all’azione delcreditore, l’onere di provare l’estraneità del debito tributario ai bisognidella famiglia.Trattasi, tuttavia, di una probatio diabolica, che non corrisponde allalettera dell’art. 170 c.c., ai sensi del quale il vincolo di destinazioneimpresso ai beni costituiti in fondo patrimoniale comporta che essi nonsiano aggredibili per debiti che i creditori conoscevano essere staticontratti per bisogni estranei alla famiglia, senza che sia prevista alcunapresunzione di inerenza dei debiti ai bisogni familiari. Pertanto, ladimostrazione che il bene è effettivamente aggredibile, in quanto il debitoè stato contratto per esigenze legate al nucleo famigliare, non può chespettare al creditore procedente, nella specie costituito dall’Ufficio.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 170 c.c. inrelazione alla ritenuta pignorabilità del fondo patrimoniale in relazione adebiti inerenti all’attività imprenditoriale svolta dal contribuente, inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.Nella specie, invero, la comunicazione preventiva di iscrizioneipotecaria è fondata sull’iscrizione a ruolo di somme relative ad avvisi diaccertamento emessi nei confronti del contribuente quale ex socio di unas.r.l., a seguito dell’illegittima applicazione della presunzione didistribuzione di utili occulti in società a ristretta base sociale. Il debitotributario derivava, quindi, da una attività imprenditoriale e nonriguardava i bisogni del nucleo familiare. La CGT-2 non ha accertato se cifosse effettivamente una relazione tra fatto generatore delle obbligazioni ebisogni della famiglia, ma si è limitata a dare per pacifico tale vincolo, cheNumero registro generale 3055/2025Numero sezionale 2045/2026Numero di raccolta generale 9222/2026Data pubblicazione 12/04/2026invece va presuntivamente escluso quando il debito è stato contrattonell’ambito dell’attività imprenditoriale o professionale del contribuente.3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamentestante la connessione tra gli stessi, sono infondati.4. La proposta di definizione agevolata ha il seguente contenuto: «Èpacifico che la giurisprudenza di questa Corte, quanto all’onere della provadei presupposti dell’impignorabilità dei beni costituiti in fondopatrimoniale, ha stabilito che “grava in capo al debitore opponente cheintende avvalersene l’onere di dimostrare non solo la regolare costituzionedel fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente,ma anche la circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estraneialle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazionee a prescindere dalla natura della stessa pertanto, i beni costituiti in fondopatrimoniale non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditoriquando lo scopo perseguito nell’obbligarsi non era quello di soddisfare ibisogni della famiglia” (Cass. n. 5834/2023). Sempre in tema di onereprobatorio, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che ildebitore non possa limitarsi a richiamare – come nel caso di specie - lamera circostanza “dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa”(Cass., 23 novembre 2015, n. 23876; Cass., 25 ottobre 2021, n. 29983;Cass. 14 luglio 2021, n. 20008; Cass. 1° giugno 2021, n. 15252) e che ilcriterio identificativo dei crediti che possono essere realizzatiesecutivamente sui beni conferiti nel fondo “va ricercato non già nellanatura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fattogeneratore di esse e i bisogni della famiglia (…) non assumendo rilievo lanatura del credito di cui all’atto impositivo” (Cass. n. 3738/2015, n.15886/2014; Cass. n. 31590/2018; Cass. 2020 /8077; nr 10166; Cass.26126/2019; Sez. 6 – 5, n. 27045 del 2020). Sotto tal profilo il fattogeneratore dell’obbligazione ex lege è costituito dalla tassazione di redditipercepiti dal debitore, e doveva essere dunque egli a dimostrare che gliNumero registro generale 3055/2025Numero sezionale 2045/2026Numero di raccolta generale 9222/2026Data pubblicazione 12/04/2026stessi non erano destinati a soddisfare i bisogni famigliari,indipendentemente poi dalla fonte del reddito stesso».5. [OSCURATO:PERSONA] condivide tali argomentazioni, alle quali puòaggiungersi quanto segue.6. La CGT-2 ha statuito che «l’iscrizione [ipotecaria] è possibile elegittima se le obbligazioni tributarie sono strumentali ai bisogni dellafamiglia o se il titolare del credito non conosceva l’estraneità a tali bisogni.In questa prospettiva, l’onere della prova della esistenza regolare delfondo patrimoniale e della sua opponibilità al creditore in conseguenzadella presenza delle condizioni previste dalla legge appena indicate gravasul debitore/contribuente (ciò sia perché non si può pretendere dall’ente laprova di un fatto negativo sia perché c’è una presunzione di inerenza deidebiti ai bisogni familiari). La giurisprudenza ha anche chiarito che ilcriterio rilevante non è quello della natura della obbligazione bensì quellodella relazione fra il fatto generatore della obbligazione e i bisogni dellafamiglia. Ne consegue che anche un debito tributario sorto per l’eserciziodell’attività imprenditoriale (come è nel caso in esame, dal momento chesi discute di imputazione all’ex socio di una srl a ristretta base societariadel maggior reddito accertato in capo alla società) può ritenersi contrattoper esigenze e bisogni familiari. In sintesi: si può costituire l’ipoteca su unbene che si trova in un fondo patrimoniale se il debito è stato contrattoper scopo non estraneo ai bisogni della famiglia; se invece così non è, sipuò costituire legittimamente se il creditore non era consapevole di taleestraneità; si tratta di accertare la relazione fra fatto generatoredell’obbligazione e i bisogni familiari; in caso di debito tributario spetta alcontribuente fornire la prova della estraneità del debito fiscale ai bisognidella famiglia o della conoscenza di detta estraneità in capo al creditore(sul punto anche: Cass. ord. n. 29983 del 25.10.2021; ord. n. 25823 del13.11.2020; ord. n. 25010 del 15.09.2021). La prova non è stata fornitadal contribuente che si è limitato ad affermare che, considerato che siNumero registro generale 3055/2025Numero sezionale 2045/2026Numero di raccolta generale 9222/2026Data pubblicazione 12/04/2026tratta di reddito accertato nell’ambito dello svolgimento di attività diimpresa, si è estranei ai bisogni familiari».7. Tali principi sono conformi alla costante giurisprudenza di questaCorte, dalla quale non v’è motivo di discostarsi, secondo cui, in tema diriscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 deld.P.R. n. 602/1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondopatrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittimasolo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia ose il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, magrava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità deibeni costituiti nel fondo l'onere di provare l'estraneità del debito alleesigenze familiari e la consapevolezza del creditore (Cass. 27/02/2023, n.5834; Cass. 28/05/2020, n. 10166; Cass. 09/11/2016, n. 22761),circostanze che non possono ritenersi dimostrate, né escluse, per il solofatto, dedotto invece dal ricorrente, dell'insorgenza del debitonell'esercizio dell'impresa (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23876; Cass.14/07/2021, n. 20008; Cass. 13/11/2023, n. 31575), e ciò a prescinderedalla natura lecita o illecita dell’attività imprenditoriale svolta.Si è precisato che la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni dellafamiglia richiede, invero, una verifica estesa al riscontro di compatibilitàcon le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonicosviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibilesoltanto dalla tipologia di atto in sé e per sé considerata (Cass.25/10/2021, n. 29983).Tuttavia, pur dovendosi procedere a tale verifica, grava, comunque,sul contribuente, e non sull’Ufficio, l'onere della prova non solo dellaregolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità alcreditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia statocontratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fattogeneratore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessaNumero registro generale 3055/2025Numero sezionale 2045/2026Numero di raccolta generale 9222/2026Data pubblicazione 12/04/2026(Cass. 18/03/2025, n. 7177; Cass. 11/10/2024, n. 26496; Cass.13/11/2020, n. 25823, resa tra le stesse parti; Cass. 23/08/2018, n.20998), e tale onere, nella specie, non è stato assolto, come sostenuto daigiudici di merito.8. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo equarto comma, c.p.c. Infatti, in tema di procedimento per la decisioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, l’art. 380-bis, terzo comma, c.p.c. contiene una valutazionelegale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi delterzo e quarto comma dell’art. 96 cit., codificando altresì un’ipotesinormativa di abuso del processo che la conformità della decisionedefinitiva a quella inizialmente proposta e rifiutata lascia presumere (cosìCass., Sez. U., 13/10/2023, n. 28540).Pertanto, il ricorrente va condannato, nei confronti dellecontroricorrenti, al pagamento della somma di euro 2.800,00, oltre alpagamento dell’ulteriore somma di euro 1.000,00 in favore della Cassadelle ammende, somme determinate tenendo conto del valore dellacontroversia e dell’intero comportamento processuale, in considerazionedella disciplina normativa e delle decisioni di questa Corte.Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellecontroricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidaNumero registro generale 3055/2025Numero sezionale 2045/2026Numero di raccolta generale 9222/2026Data pubblicazione 12/04/2026complessivamente in euro 5.600,00 per compenso, oltre spese prenotatea debito.Condanna, altresì, parte ricorrente al pagamento della somma di euro2.800,00 in favore delle controricorrenti ai sensi dell’art. 96, terzo comma,c.p.c., e dell’ulteriore somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa delleammende ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c.Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/03/2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro