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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05834/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9090-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2887/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 12/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 09090 sez.

MT - ud. 22-11-2022 -2- R.G. 9090/2021 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenza delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di comunicazione di iscrizione ipotecaria - relativa a due avvisi di accertamento per Irpef 2007/2008, asseritamente non notificati, così come anche la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria-, ritenendo correttamente notificato l'atto tributario e gli atti prodromici ma illegittimo l'atto tributario in quanto con esso si è iscritta ipoteca su bene conferito in fondo patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che nella fattispecie non ricorressero i presupposti per l'iscrizione ipotecaria, in mancanza di prova sul collegamento dell'operazione col soddisfacimento dei bisogni primari della famiglia del contribuente. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e deposita memoria.

Considerato che:

1. In via prioritaria va esaminato il secondo motivo del ricorso, col quale si deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, 53 e 61 d.lgs. 546/92 e 132 c.p.c., ex art. 360 n. 4, per motivazione apparente.

2. Il motivo è infondato.

Va sul tema ribadito che la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente solo quando, pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111 comma 6 Cost. (ex multis Cass. n. 13248 del 3,0/06/2020; n. 20921 del 05/08/2019). 2.1.Nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA], richiamata la giurisprudenza in materia, ha ritenuto che nella fattispecie non ricorressero i presupposti per l'iscrizione ipotecaria, in quanto l'accertamento non traeva origine da una evasione d'imposta "ma da un accertamento effettuato con metodo sintetico avente origine da una compravendita immobiliare contratta per finalità meramente speculative".

Su tale questione né l'Agenzia né la Riscossione avrebbero provato che detta operazione era da riconnettere al soddisfacimento dei bisogni primari della famiglia del contribuente.

2.3. Ciò integra una motivazione idonea a rendere chiaro il percorso logico giuridico seguito per giungere alla decisione, con conseguente rigetto dell'indicato motivo.

3. Col primo motivo si deduce violazione di legge, art. 77 dpr 602/73 3 degli artt. 169, 170 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3, in relazione ai presupposti e al riparto dell'onere della prova circa l'estraneità delle obbligazioni alle esigenze familiari per sottrarre un bene costituito in fondo patrimoniale.

3.1. Questo motivo è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ha individuato il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo, che va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia.

Non assume pertanto rilievo la natura del credito di cui all'atto impositivo (Cass. n. 3738/2015, n. 15886/2014; Cass. n. 31590/2018 in motiv.; Cass 2020/8077; nr. 10166; Cass.26126/2019; Sez. 6 - 5, n. 27045 del 2020). 3.2.Quanto all'onere della prova dei presupposti dell'impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, grava in capo al debitore opponente che intende avvalersene l'onere di dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche la circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi non era quello di soddisfare i bisogni della famiglia (Cass. 20998/18 conf. 1318/22; v. anche Cass. n. 22761/2016; Cass. n. 23876/2015).

3.3. Alla luce dei superiori principi la CTR ha erroneamente gravato l'Agenzia dell'onere di provare l'aggredibilità del bene, mentre spettava al debitore fornire la prova sia dell'estraneità ai bisogni della famiglia del debito, sia che tale estraneità fosse conosciuta dal creditore.

Né può essere accolta la richiesta di sospensione del giudizio, in quanto connesso con altri ricorsi pendenti, non ricorrendone i presupposti.

4. Conclusivamente va accolto il primo motivo del ricorso e rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto outiew.):› con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di (prica grado del Lazio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di (pramolgrado del Lazio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Roma, 22 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 9090-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2887/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 12/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 09090 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- R.G. 9090/2021 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenza delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che ha rigettato l'appello dell'Ufficio su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di comunicazione di iscrizione ipotecaria - relativa a due avvisi di accertamento per Irpef 2007/2008, asseritamente non notificati, così come anche la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria-, ritenendo correttamente notificato l'atto tributario e gli atti prodromici ma illegittimo l'atto tributario in quanto con esso si è iscritta ipoteca su bene conferito in fondo patrimoniale. [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che nella fattispecie non ricorressero i presupposti per l'iscrizione ipotecaria, in mancanza di prova sul collegamento dell'operazione col soddisfacimento dei bisogni primari della famiglia del contribuente. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e deposita memoria. Considerato che: 1. In via prioritaria va esaminato il secondo motivo del ricorso, col quale si deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 36, 53 e 61 d.lgs. 546/92 e 132 c.p.c., ex art. 360 n. 4, per motivazione apparente. 2. Il motivo è infondato. Va sul tema ribadito che la motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente solo quando, pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111 comma 6 Cost. (ex multis Cass. n. 13248 del 3,0/06/2020; n. 20921 del 05/08/2019). 2.1.Nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA], richiamata la giurisprudenza in materia, ha ritenuto che nella fattispecie non ricorressero i presupposti per l'iscrizione ipotecaria, in quanto l'accertamento non traeva origine da una evasione d'imposta "ma da un accertamento effettuato con metodo sintetico avente origine da una compravendita immobiliare contratta per finalità meramente speculative". Su tale questione né l'Agenzia né la Riscossione avrebbero provato che detta operazione era da riconnettere al soddisfacimento dei bisogni primari della famiglia del contribuente. 2.3. Ciò integra una motivazione idonea a rendere chiaro il percorso logico giuridico seguito per giungere alla decisione, con conseguente rigetto dell'indicato motivo. 3. Col primo motivo si deduce violazione di legge, art. 77 dpr 602/73 3 degli artt. 169, 170 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3, in relazione ai presupposti e al riparto dell'onere della prova circa l'estraneità delle obbligazioni alle esigenze familiari per sottrarre un bene costituito in fondo patrimoniale. 3.1. Questo motivo è fondato. La giurisprudenza di questa Corte ha individuato il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo, che va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia. Non assume pertanto rilievo la natura del credito di cui all'atto impositivo (Cass. n. 3738/2015, n. 15886/2014; Cass. n. 31590/2018 in motiv.; Cass 2020/8077; nr. 10166; Cass.26126/2019; Sez. 6 - 5, n. 27045 del 2020). 3.2.Quanto all'onere della prova dei presupposti dell'impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, grava in capo al debitore opponente che intende avvalersene l'onere di dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche la circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi non era quello di soddisfare i bisogni della famiglia (Cass. 20998/18 conf. 1318/22; v. anche Cass. n. 22761/2016; Cass. n. 23876/2015). 3.3. Alla luce dei superiori principi la CTR ha erroneamente gravato l'Agenzia dell'onere di provare l'aggredibilità del bene, mentre spettava al debitore fornire la prova sia dell'estraneità ai bisogni della famiglia del debito, sia che tale estraneità fosse conosciuta dal creditore. Né può essere accolta la richiesta di sospensione del giudizio, in quanto connesso con altri ricorsi pendenti, non ricorrendone i presupposti. 4. Conclusivamente va accolto il primo motivo del ricorso e rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto outiew.):› con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di (prica grado del Lazio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di (pramolgrado del Lazio, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Roma, 22 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]