CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2026
Cassazione n. 07462/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso iscritto al N. 25140/2023 R.G., proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] comeda procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore edell’amministratore giudiziario [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in- controricorrente –avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 2336/2023 pubblicata il6.6.2023;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 22.01.2026dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].N. 25140/23 R.G. Numero registro generale 25140/2023Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 7462/2026Data pubblicazione 28/03/2026Rosaria Antonelli, in forza di sentenza n. 897/2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] notificò ad [OSCURATO:SOCIETA]. atto di precetto per il pagamento dellasomma di € 4.886,98, di cui € 161,46 da pagare direttamente al proprioprocuratore anticipatario. Il precetto venne opposto da [OSCURATO:SOCIETA]., chedenunciò l’illegittimità dell’azione esecutiva per avere la creditrice notificato untitolo esecutivo con attestazione di conformità all’originale non regolare. Inparticolare, la debitrice dedusse che, dalla disamina del titolo esecutivo, eraemerso che la sua conformità era stata attestata solo dal procuratore costituitodella Antonelli, che però non ne aveva i poteri. Nelle more del giudizio, laAntonelli promosse anche pignoramento presso terzi in danno della società, chepure propose opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c. Nel contraddittorio conla procedente, con ordinanza del 10.9.2020 il giudice dell’esecuzione delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] accolse l’istanza di sospensione, assegnando i terminiper l’introduzione del giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA], esperito con esitonegativo reclamo al collegio ex art. 669-terdecies c.p.c., introdusse quindi ilgiudizio di merito e il Tribunale, costituitasi l’opponente, con sentenza del6.6.2022 n. 2142/2022 accolse l’opposizione della [OSCURATO:SOCIETA] e dichiarò la nullità delpignoramento. Frattanto, la Antonelli notificò ulteriore atto di precetto in data18.12.2020, successivamente effettuando nuovo pignoramento presso terzi,anch’esso opposto dalla società esecutata. Il giudizio di merito (iscritto al N.12778/2021) venne quindi definito dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2336/2023, che anch’essa dichiarò la nullità del (nuovo) atto diprecetto e del pignoramento successivamente eseguito.Numero registro generale 25140/2023N. 25140/23 R.G. Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 7462/2026Data pubblicazione 28/03/2026Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sullascorta di un unico motivo, cui resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dellaordinanza entro sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con l’unico motivo si denuncia la “Violazione e falsa applicazione degli artt.476 e 617 c.p.c. Inesatta e/o imperfetta interpretazione dell’art. 618 c.p.c. inrelazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.”. La ricorrente, sotto un primo profilo,rileva che il Tribunale non avrebbe considerato la circostanza - venuta in rilievonel giudizio di merito - per cui la conformità della copia del titolo esecutivoall’originale sarebbe stata attestata tale dal pubblico ufficiale addetto pressol’U.N.E.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene, dunque, che non si sarebbeverificata alcuna irregolarità formale, tale da pregiudicare il diritto di difesa delladebitrice [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], inoltre, nei propri scritti, non avrebbededotto in modo chiaro l’esistenza di un pregiudizio che avrebbe subito pereffetto del denunciato vizio.Sotto un secondo profilo, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata èerroneamente motivata, in quanto il Tribunale avrebbe confuso le vicendeprocessuali, facendo erroneo riferimento a quelle legate al precetto notificato indata 15.1.2020, anziché a quello ulteriore notificato il 18.12.2020. Si sostienepoi la nullità della sentenza per violazione dell’art. 618 c.p.c. in relazione allaerrata motivazione in ordine all’interesse del creditore all’introduzione delgiudizio di merito dell’opposizione.Numero registro generale 25140/2023N. 25140/23 R.G. Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 7462/2026Data pubblicazione 28/03/20262.1 – Premesso che è indiscutibile che il presente giudizio – benché nell’oggettodell’intestazione dell’impugnata sentenza si faccia riferimento ad “opposizioneall’esecuzione” – investa esclusivamente profili attinenti al quomododell’esecuzione minacciata e avviata dalla Antonelli e che dunque si tratti diopposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., il ricorso è inammissibile perviolazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.Infatti - a parte la confusa esposizione concernente i due procedimenti avviatidalla Antonelli in relazione ai due atti di precetto notificati - l’azione esecutivadella predetta che qui viene in rilievo è un pignoramento presso terzi, ma inricorso non è stata indicata l’identità del terzo pignorato, che da quanto constanon ha nemmeno partecipato all’unico grado del giudizio di merito.In proposito, questa Corte ha già condivisibilmente affermato che “In materia diopposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell'esatta indicazionedei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3,c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell'art. 102 c.p.c., rimetterel'intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittoriointegro a causa dell'assoluta incertezza dell'identità dei litisconsorti stessi,trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assoltonecessariamente con il ricorso e non può essere ricavato "aliunde". (Inapplicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso propostodal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizioneproposta dal debitore esecutato in un'esecuzione mobiliare presso terzi, inragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsortinecessari)” (Cass. n. 26562/2023).Numero registro generale 25140/2023N. 25140/23 R.G. Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 7462/2026Data pubblicazione 28/03/2026La Corte intende dare convinta continuità al principio che precede, sicchédall’impossibilità di identificare – dalla mera lettura del ricorso – il litisconsortenecessario, ossia il terzo (o i terzi) pignorato(i), non può che discenderel’inammissibilità del ricorso stesso.3.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Numero registro generale 25140/2023N. 25140/23 R.G. Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 7462/2026Data pubblicazione 28/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri [OSCURATO:PERSONA]:esecutivi ex art. 617 c.p.c. –[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] presso terzi –Mancata evocazione delCRISTIANO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere terzo – Mancata indicazionedelle generalità del terzo -[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] del ricorsoUd. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel.Cron.R.G.N. 25140/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso iscritto al N. 25140/2023 R.G., proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] comeda procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore edell’amministratore giudiziario [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in- controricorrente –avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 2336/2023 pubblicata il6.6.2023;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 22.01.2026dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].N. 25140/23 R.G. Numero registro generale 25140/2023Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 7462/2026Data pubblicazione 28/03/2026Rosaria Antonelli, in forza di sentenza n. 897/2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] notificò ad [OSCURATO:SOCIETA]. atto di precetto per il pagamento dellasomma di € 4.886,98, di cui € 161,46 da pagare direttamente al proprioprocuratore anticipatario. Il precetto venne opposto da [OSCURATO:SOCIETA]., chedenunciò l’illegittimità dell’azione esecutiva per avere la creditrice notificato untitolo esecutivo con attestazione di conformità all’originale non regolare. Inparticolare, la debitrice dedusse che, dalla disamina del titolo esecutivo, eraemerso che la sua conformità era stata attestata solo dal procuratore costituitodella Antonelli, che però non ne aveva i poteri. Nelle more del giudizio, laAntonelli promosse anche pignoramento presso terzi in danno della società, chepure propose opposizione ex art. 617, comma 2, c.p.c. Nel contraddittorio conla procedente, con ordinanza del 10.9.2020 il giudice dell’esecuzione delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] accolse l’istanza di sospensione, assegnando i terminiper l’introduzione del giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA], esperito con esitonegativo reclamo al collegio ex art. 669-terdecies c.p.c., introdusse quindi ilgiudizio di merito e il Tribunale, costituitasi l’opponente, con sentenza del6.6.2022 n. 2142/2022 accolse l’opposizione della [OSCURATO:SOCIETA] e dichiarò la nullità delpignoramento. Frattanto, la Antonelli notificò ulteriore atto di precetto in data18.12.2020, successivamente effettuando nuovo pignoramento presso terzi,anch’esso opposto dalla società esecutata. Il giudizio di merito (iscritto al N.12778/2021) venne quindi definito dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2336/2023, che anch’essa dichiarò la nullità del (nuovo) atto diprecetto e del pignoramento successivamente eseguito.Numero registro generale 25140/2023N. 25140/23 R.G. Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 7462/2026Data pubblicazione 28/03/2026Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sullascorta di un unico motivo, cui resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dellaordinanza entro sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con l’unico motivo si denuncia la “Violazione e falsa applicazione degli artt.476 e 617 c.p.c. Inesatta e/o imperfetta interpretazione dell’art. 618 c.p.c. inrelazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.”. La ricorrente, sotto un primo profilo,rileva che il Tribunale non avrebbe considerato la circostanza - venuta in rilievonel giudizio di merito - per cui la conformità della copia del titolo esecutivoall’originale sarebbe stata attestata tale dal pubblico ufficiale addetto pressol’U.N.E.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Sostiene, dunque, che non si sarebbeverificata alcuna irregolarità formale, tale da pregiudicare il diritto di difesa delladebitrice [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], inoltre, nei propri scritti, non avrebbededotto in modo chiaro l’esistenza di un pregiudizio che avrebbe subito pereffetto del denunciato vizio.Sotto un secondo profilo, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata èerroneamente motivata, in quanto il Tribunale avrebbe confuso le vicendeprocessuali, facendo erroneo riferimento a quelle legate al precetto notificato indata 15.1.2020, anziché a quello ulteriore notificato il 18.12.2020. Si sostienepoi la nullità della sentenza per violazione dell’art. 618 c.p.c. in relazione allaerrata motivazione in ordine all’interesse del creditore all’introduzione delgiudizio di merito dell’opposizione.Numero registro generale 25140/2023N. 25140/23 R.G. Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 7462/2026Data pubblicazione 28/03/20262.1 – Premesso che è indiscutibile che il presente giudizio – benché nell’oggettodell’intestazione dell’impugnata sentenza si faccia riferimento ad “opposizioneall’esecuzione” – investa esclusivamente profili attinenti al quomododell’esecuzione minacciata e avviata dalla Antonelli e che dunque si tratti diopposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., il ricorso è inammissibile perviolazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.Infatti - a parte la confusa esposizione concernente i due procedimenti avviatidalla Antonelli in relazione ai due atti di precetto notificati - l’azione esecutivadella predetta che qui viene in rilievo è un pignoramento presso terzi, ma inricorso non è stata indicata l’identità del terzo pignorato, che da quanto constanon ha nemmeno partecipato all’unico grado del giudizio di merito.In proposito, questa Corte ha già condivisibilmente affermato che “In materia diopposizioni esecutive, il ricorso per cassazione carente dell'esatta indicazionedei litisconsorti necessari è inammissibile, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3,c.p.c.: non è possibile, nonostante la violazione dell'art. 102 c.p.c., rimetterel'intera causa al giudice di primo grado al fine di procedere a contraddittoriointegro a causa dell'assoluta incertezza dell'identità dei litisconsorti stessi,trattandosi di requisito di contenuto-forma che deve essere assoltonecessariamente con il ricorso e non può essere ricavato "aliunde". (Inapplicazione del principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso propostodal creditore procedente avverso la sentenza di accoglimento dell'opposizioneproposta dal debitore esecutato in un'esecuzione mobiliare presso terzi, inragione della totale omissione di identificazione dei terzi pignorati, litisconsortinecessari)” (Cass. n. 26562/2023).Numero registro generale 25140/2023N. 25140/23 R.G. Numero sezionale 268/2026Numero di raccolta generale 7462/2026Data pubblicazione 28/03/2026La Corte intende dare convinta continuità al principio che precede, sicchédall’impossibilità di identificare – dalla mera lettura del ricorso – il litisconsortenecessario, ossia il terzo (o i terzi) pignorato(i), non può che discenderel’inammissibilità del ricorso stesso.3.1 – In definitiva, il ricorso è inammissibile.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza.In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.Mla Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1.500,00 per compensi, oltre€ 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data22.1.2026.Il PresidenteP.Q.Mla Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusionedelle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 1.500,00 per compensi, oltre€ 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, oltre accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data22.1.2026.Il Presidente