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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 26562/2023

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e - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 19745/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s. s . , in persona de i legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 152 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ta e dife sa dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, con l’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Veneziarecante il n. 2964 /2017 e depositata il27. 12 .20 17 ; N. 19745/18R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., avverso l’esecuzione mobiliare presso terzi contro di lui avviata su istanza della [OSCURATO:PERSONA] s.s. dinanzi al Tribunale di Treviso ed iscritta al N. 754/2015 R.G.E.; dedusse l’opponente la mancanza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo alla pignorante, giacché l’efficacia esecutiva del titolo azionato (sentenza del Tribunale di Treviso n. 1568/2013) era stata sospesa dallaCorte d’appello di Venezia con ordinanza ex art. 351 c.p.c. resa in data 19.1.2015, poi integrata con successiva ordinanza del 2.3.2015.

L’adito Tribunale accolse l’opposizione con sentenza n. 102/2017, rilevando che la cauzione a mezzo fideiussione, imposta dalla Corte d’appello ex art.351 c.p.c., era stata regolarmente offerta dall’esecutato, mediante deposito della garanzia rilasciata dalla BCC delle Prealpi in data 27.3.2015, efficacefino al termine ultimo del 31.12.2021.

La società propose quindi gravame, che la Corte d’appello di Venezia rigettò con sentenza del 27.12.2017.

Rilevò la Corte territoriale che la fideiussione imposta ex art. 351 c.p.c. era da ritenersi regolare, sia quanto al soggetto garante (la BCC era da considerare soggetto a carattere nazionale, in quanto operante in più regioni, così restando rispettate le prescrizioni stabilite nell ’ ordinanza di sospensione), sia quanto alla durata.

Avverso detta sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] s.s.propone ora ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi, cui resiste con controricorso N. 19745/18R.G. [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per “ assenza di motivazione circa la difformità tra la cauzione prestata e la cauzione imposta dall’autorità giudiziaria, per essere soggetta la prima ad un termine di efficacia non previsto dal provvedimento della Corte d’Appello”, nonché per violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. 1.2 –Con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per “assenza di motivazione o motivazione apparente o motivazione irriducibilmente contraddittoria o motivazione manifestamente illogica circa la rilevanza nazionale ovvero la nonrilevanza nazionale della Banca di [OSCURATO:PERSONA] delle Prealpi e quindi circa la difformità tra la cauzione prestata dal Lovisotto rispetto alla cauzione imposta dall’autorità giudiziaria”, nonché per violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. 1.3 – Con il terzo motivo in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia la “violazione degli artt. 112, 153, 154 e 177 c.p.c., nonché falsa applicazione dell’art. 119 c.p.c., per non aver la Corte d’Appello riconosciuto che il termine per la prestazione della cauzione era stato illegittimamente modificato ed era stata concessa una proroga”. 1.4 – Con il quarto motivo , infine, in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c., si denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è N. 19745/18R.G. stato oggetto di discussione tra le parti (…). [OSCURATO:SOCIETA] esame dei dati relativi alla Banca di [OSCURATO:PERSONA] delle Prealpi ed omessa comparazionecon quelli relativi a [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ovvero ad [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] riconoscimento della rilevanza nazionale degli altri due istituti di credito”. 2.1 – Il ricorso è inammissibile per violazione dell ’ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

Invero, rispetto alla vicenda che occupa, la società ricorrente omette di indicare in ricorso elementi indispensabili ai fini del decidere, neppure precisando quale tipo di esecuzione sia stata azionata in danno dell’odierno controricorrente: che si tratti di un pignoramento presso terzi può solo evincersi, a mala pena, dall’indice del ricorso, ove si fa riferimento alla relativa produzione documentale.

Ma vi è di più.

È noto che, che, a seguito di un ripensamento della propria giurisprudenza sul punto, questa stessa Sezione ha recentemente affermato che “In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato” (Cass. n. 13533/2021).

Ciò in quanto, come emerge dalla motivazione di detto arresto, sussiste sempre un interesse del terzo, dal punto di vista sistematico ed almeno in astratto, ad interloquire sulle sorti del giudizio oppositivo; tale opzione ermeneutica, inoltre, è del tutto coerente con il dovere dell’interprete di preferire -a fronte di plurime soluzioni possibili in forza della littera legis - l ’ interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo, anche in N. 19745/18R.G. conformità con la previsione di cui all’art. 6 CEDU; infine, tale scelta è anche coerente con il precedente indirizzo, di segno apparentemente contrario, giacché “la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria”. 2.2 - Al contempo, deve qui richiamarsi il principio per cui “ In materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione … deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., l’esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verifica dell’integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l’integrazione ai sensi dell’art. 331 c.p.c.”(Cass. n. 11268/2020). 2.3 -Ebbene, nella specie non soltanto la ricorrente non ha evocato in giudizio alcun terzo, ma risulta anche (dal controricorso) che questi fossero almeno quattro, tra cui la BCC delle Prealpi.

Nulla è però specificato, sul punto, nel corpo del ricorsoper cassazione della società, che omette totalmente il dato circa l’identificazione dei terzi pignorati: sicché la ricorrente non si è fatta carico, nemmeno nell’ampio intervallo dal mutamento giurisprudenziale sopra detto, di attivare gli strumenti processuali per farvi adeguatamente fronte.

Pertanto, benché la sentenza impugnatasia stata resa in violazione dell ’ art.102 c.p.c., non è possibile rimettere l’intera causa al giudice di primo grado, al fine di procedere a contraddittorio integro nei confronti di tutti i terzi pignorati, in quanto è del tutto incerta l ’ identità dei litisconsorti necessari , N. 19745/18R.G. stando all’esposizione propria del ricorso in esame: del resto, è noto che gli elementi di contenuto-forma di cui all’art. 366, comma 1, c.p.c., sono propri del ricorso e non possono ricavarsi aliunde (come, nella specie e seppure parzialmente, dal controricorso), “perché la causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo” (così, Cass. n. 18623/2016). 3.1 – In def i nit i va, il ricorso è inammissibile .

In considerazione della sopravvenienza dei principi giurisprudenziali posti a sostegno della ratio decidendi, rispetto all’epoca di proposizione del ricorso, le spese del giudizio di legittimità possono integralmente compensarsi.

In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. La Corte dichiara il ricorsoinammissibile e compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e - Rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 19745/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s. s . , in persona de i legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 152 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ta e dife sa dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 24, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, con l’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al controricorso -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Veneziarecante il n. 2964 /2017 e depositata il27. 12 .20 17 ; N. 19745/18R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., avverso l’esecuzione mobiliare presso terzi contro di lui avviata su istanza della [OSCURATO:PERSONA] s.s. dinanzi al Tribunale di Treviso ed iscritta al N. 754/2015 R.G.E.; dedusse l’opponente la mancanza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo alla pignorante, giacché l’efficacia esecutiva del titolo azionato (sentenza del Tribunale di Treviso n. 1568/2013) era stata sospesa dallaCorte d’appello di Venezia con ordinanza ex art. 351 c.p.c. resa in data 19.1.2015, poi integrata con successiva ordinanza del 2.3.2015. L’adito Tribunale accolse l’opposizione con sentenza n. 102/2017, rilevando che la cauzione a mezzo fideiussione, imposta dalla Corte d’appello ex art.351 c.p.c., era stata regolarmente offerta dall’esecutato, mediante deposito della garanzia rilasciata dalla BCC delle Prealpi in data 27.3.2015, efficacefino al termine ultimo del 31.12.2021. La società propose quindi gravame, che la Corte d’appello di Venezia rigettò con sentenza del 27.12.2017. Rilevò la Corte territoriale che la fideiussione imposta ex art. 351 c.p.c. era da ritenersi regolare, sia quanto al soggetto garante (la BCC era da considerare soggetto a carattere nazionale, in quanto operante in più regioni, così restando rispettate le prescrizioni stabilite nell ’ ordinanza di sospensione), sia quanto alla durata. Avverso detta sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] s.s.propone ora ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi, cui resiste con controricorso N. 19745/18R.G. [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per “ assenza di motivazione circa la difformità tra la cauzione prestata e la cauzione imposta dall’autorità giudiziaria, per essere soggetta la prima ad un termine di efficacia non previsto dal provvedimento della Corte d’Appello”, nonché per violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. 1.2 –Con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per “assenza di motivazione o motivazione apparente o motivazione irriducibilmente contraddittoria o motivazione manifestamente illogica circa la rilevanza nazionale ovvero la nonrilevanza nazionale della Banca di [OSCURATO:PERSONA] delle Prealpi e quindi circa la difformità tra la cauzione prestata dal Lovisotto rispetto alla cauzione imposta dall’autorità giudiziaria”, nonché per violazione dell’art. 132, n. 4 c.p.c. 1.3 – Con il terzo motivo in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia la “violazione degli artt. 112, 153, 154 e 177 c.p.c., nonché falsa applicazione dell’art. 119 c.p.c., per non aver la Corte d’Appello riconosciuto che il termine per la prestazione della cauzione era stato illegittimamente modificato ed era stata concessa una proroga”. 1.4 – Con il quarto motivo , infine, in relazione all ’ art. 360, comma 1, n. 5 , c.p.c., si denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è N. 19745/18R.G. stato oggetto di discussione tra le parti (…). [OSCURATO:SOCIETA] esame dei dati relativi alla Banca di [OSCURATO:PERSONA] delle Prealpi ed omessa comparazionecon quelli relativi a [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ovvero ad [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] riconoscimento della rilevanza nazionale degli altri due istituti di credito”. 2.1 – Il ricorso è inammissibile per violazione dell ’ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Invero, rispetto alla vicenda che occupa, la società ricorrente omette di indicare in ricorso elementi indispensabili ai fini del decidere, neppure precisando quale tipo di esecuzione sia stata azionata in danno dell’odierno controricorrente: che si tratti di un pignoramento presso terzi può solo evincersi, a mala pena, dall’indice del ricorso, ove si fa riferimento alla relativa produzione documentale. Ma vi è di più. È noto che, che, a seguito di un ripensamento della propria giurisprudenza sul punto, questa stessa Sezione ha recentemente affermato che “In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato” (Cass. n. 13533/2021). Ciò in quanto, come emerge dalla motivazione di detto arresto, sussiste sempre un interesse del terzo, dal punto di vista sistematico ed almeno in astratto, ad interloquire sulle sorti del giudizio oppositivo; tale opzione ermeneutica, inoltre, è del tutto coerente con il dovere dell’interprete di preferire -a fronte di plurime soluzioni possibili in forza della littera legis - l ’ interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo, anche in N. 19745/18R.G. conformità con la previsione di cui all’art. 6 CEDU; infine, tale scelta è anche coerente con il precedente indirizzo, di segno apparentemente contrario, giacché “la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria”. 2.2 - Al contempo, deve qui richiamarsi il principio per cui “ In materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione … deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., l’esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verifica dell’integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l’integrazione ai sensi dell’art. 331 c.p.c.”(Cass. n. 11268/2020). 2.3 -Ebbene, nella specie non soltanto la ricorrente non ha evocato in giudizio alcun terzo, ma risulta anche (dal controricorso) che questi fossero almeno quattro, tra cui la BCC delle Prealpi. Nulla è però specificato, sul punto, nel corpo del ricorsoper cassazione della società, che omette totalmente il dato circa l’identificazione dei terzi pignorati: sicché la ricorrente non si è fatta carico, nemmeno nell’ampio intervallo dal mutamento giurisprudenziale sopra detto, di attivare gli strumenti processuali per farvi adeguatamente fronte. Pertanto, benché la sentenza impugnatasia stata resa in violazione dell ’ art.102 c.p.c., non è possibile rimettere l’intera causa al giudice di primo grado, al fine di procedere a contraddittorio integro nei confronti di tutti i terzi pignorati, in quanto è del tutto incerta l ’ identità dei litisconsorti necessari , N. 19745/18R.G. stando all’esposizione propria del ricorso in esame: del resto, è noto che gli elementi di contenuto-forma di cui all’art. 366, comma 1, c.p.c., sono propri del ricorso e non possono ricavarsi aliunde (come, nella specie e seppure parzialmente, dal controricorso), “perché la causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo” (così, Cass. n. 18623/2016). 3.1 – In def i nit i va, il ricorso è inammissibile . In considerazione della sopravvenienza dei principi giurisprudenziali posti a sostegno della ratio decidendi, rispetto all’epoca di proposizione del ricorso, le spese del giudizio di legittimità possono integralmente compensarsi. In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. La Corte dichiara il ricorsoinammissibile e compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma d