CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 33939/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22906/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale ex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - avverso la sentenzadella Corte d ’ appello di Bari n. 1401 del 27/9/2023 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettele memori e dell e parti ; [OSCURATO:PERSONA] −[OSCURATO:PERSONA] - debitore esecutato nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 508/2021 r.g. esec. del Tribunale di Bari, promossa da [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l. (quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] di Bari) e con l’intervento di Agenzia delle Entrate-Riscossione - proponeva reclamo avverso l’ordinanza del 15 novembre 2022, con cui il giudice dell’esecuzione respingeva l’istanza di sospensione inaudita altera parte ed estinzione formulata con atto di opposizione all’esecuzione (depositato il 13 novembre 2022), nonché avverso il successivo mancato accoglimento dell’ulteriore istanza di sospensione ed estinzione depositata il 26 novembre 2022; −c on l ’ ordinanza n. 2091 del 13 aprile 2023, il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, dichiarava inammissibile il reclamo, perché non rivolto contro un’ordinanza di sospensione o non sospensione del processo esecutivo conseguente ad opposizione, né contro un provvedimento di rigetto di un’istanza di estinzione del processo esecutivo; rilevava, in particolare, che le ragioni addotte da Lojodice non integravano ipotesi di estinzione tipica, bensì di chiusura anticipata del processo esecutivo, sicché il rimedio esperibile era costituito dall’opposizione agli atti esecutivi; inoltre, il Tribunale osservava che i provvedimenti impugnati erano in realtà decreti di fissazione dell’udienza per la trattazione della fase cautelare, non ordinanze definitorie; −[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, richiedendo, tra l ’ altro, la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare, l’accertamento dell’inesistenza della notifica dell’atto di pignoramento, dell’ingiunzione exart. 492 c.p.c. e, ab ovo, del credito azionato e di un valido titolo esecutivo; domandava altresì la condanna della controparte per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c., il risarcimento dei danni patrimoniali e all’immagine e il pagamento delle spese di lite; −[OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l., nella sua qualità, si costituiva e concludeva per la declaratoria di inammissibilità o per il rigetto dell’appello; −l a Corte d ’ appello di Bari, con la sentenza n. 1401 del 27 settembre 2023, dichiarava inammissibile l’appello con riferimento ai primi quattro motivi e lo rigettava in relazione al quinto e sesto motivo; condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite; −l e ragioni della decisione della Corte d ’ appello di Bari si fondavano principalmente sulla inammissibilità dei motivi di appello proposti da [OSCURATO:PERSONA]: in particolare, il Collegio rilevava che Lojodice aveva inammissibilmente cumulato diversi rimedi (reclamo cautelare exart. 669- terdecies c.p.c. e impugnazione ex art. 630 c.p.c.), senza prospettare alcuna causa tipica di estinzione del processo esecutivo, essendo state dedotte soltanto ragioni astrattamente e asseritamente idonee a fondare una chiusura anticipata della procedura; rispetto a quest’ultime, l’opponente avrebbe dovuto tempestivamente esperire l’opposizione agli atti esecutivi; −a vverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, fondato su sei motivi; −resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l., nella qualità di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; −i n data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. per le seguenti ragioni: «il ricorso appare radicalmente inammissibile, ancor prima che manifestamente infondato; per quanto emerge dagli atti, il ricorrente, quale debitore esecutato, aveva proposto reclamo, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione con il quale erano state disattese le sue istanze dirette ad ottenere la sospensione dell’esecuzione e lastessa dichiarazione di estinzione dell’esecuzione, in relazione a contestazioni avanzate in ordine al diritto di procedere ad esecuzione forzata ed alla regolarità degli atti esecutivi; il tribunale aveva dichiarato inammissibile tale reclamo, rilevando che il provvedimento impugnato non aveva carattere decisorio in ordine all’istanza di sospensione dell’esecuzione (essendosi limitato il giudice dell’esecuzione a fissare l’udienza per l’audizione delle parti, disattendendo esclusivamente la richiesta di sospensione dell’esecuzione inaudita altera parte) e che la stessa istanza di estinzione non era suscettibile di reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c., non avendo ad oggetto una causa di estinzione cd. tipica, ma una richiesta di chiusura anticipata del processo esecutivo, da far valere eventualmente con l’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.; la corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello avverso il merito dell’ordinanza collegiale del tribunale, rigettandolo in relazione ai motivi di gravame relativi alla liquidazione delle spese e ad altre pretese, anche risarcitorie (deduzione di abuso del processo esecutivo, violazione del dovere di lealtà e probità ex art. 88 cpc, responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, responsabilità per danni exart. 2043 c.c., violazione dell’art. 496 c.p.c.); in questa situazione, risulta, in realtà, assorbente il rilievo per cui l’ordinanza pronunciata dal tribunale in composizione collegiale sul reclamo di cui all’art. 669 terdecies c.p.c. avverso i provvedimenti del giudice dell’esecuzione in tema di sospensione dell’esecuzione (o altri provvedimenti indilazionabili di natura cautelare) non è in alcun modo impugnabile, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee ad indurre a rimeditare (ex plurimis, tra le più recenti: Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 27072 del 06/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 25411 del 10/10/2019, Rv. 655372-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 743 del 18/01/2016, Rv. 638218-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 1228 del 22/01/2016, Rv. 638416-01; Sez. L,Sentenza n. 1176 del 22/01/2015, Rv. 634301-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 9371 del 28/04/2014, Rv. 630429-01), e ciò è a dirsi anche con riguardo ai profili del gravame oggetto di rigetto (il rilievo della cui inammissibilità è possibile anche nella presente sede, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.; d’altra parte, in realtà, nella motivazione della sentenza impugnata, la stessa corte d’appello pare nella sostanza addivenire, in qualche modo, a tale conclusione anche per i predetti motivi); ciò esclude ogni effettivo concreto rilievo ai motivi posti a base del presente ricorso per cassazione, che appare, in definitiva, a sua volta inammissibile; in ogni caso, l’inammissibilità del ricorso è predicabile anche sotto il profilo meramente formale, in quanto lo stesso certamente non risponde ai requisiti richiesti dall’art. 366, comma 1, n. 3, 4 e 6, c.p.c. (in particolare: l’esposizione dei fatti di causa essenziali all’illustrazione dei motivi del ricorso è tutt’altro che chiara; l’esposizione dei motivi di ricorso, con l’indicazione delle norme su cui si fondano, è tutt’altro che chiara e, tanto meno, sintetica; in questo contesto, non pare potersi ritenere adeguato neanche il richiamo del contenuto rilevante degli atti e documenti sui cui si fondano le censure).»; −c on istanza datata 28/6/2024 il ricorrente chiedeva la decisione del ricorso e veniva fissata l’odierna adunanza camerale; −l e parti depositavano memorie ex art. 380 - bis .1, comma 1, c.p.c. ; −a ll’esito della camera di consiglio del 25 / 11 /202 5 , il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2,c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] −preliminarmente si osserva che - in base ai principî affermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione dell’inammissibilità del ricorso -può prescindersi dalla veri- fica dell’integrità del contraddittorio e dall’illustrazione dei motivi dell’impu- gnazione; −come già rilevato nella proposta ex art. 380 - bis c.p.c., l ’ atto introdut- tivo viola l’art. 366, comma 1, nn. 3 (che prescrive «la chiara esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso»), 4 (che richiede «la chiara e sintetica esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione») e 6 (che impone «la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collet- tivi sui quali il motivo si fonda e l’illustrazione del contenuto rilevante degli stessi»), c.p.c.; −infatti, nell’alluvionale ricorso (di 86 pagine) e anche nella successiva e altrettanto pletorica istanza di decisione (18 pagine) l’odierno ricorrente si dilunga in una contorta esposizione delle vicende processuali, frammista a continue ed incidentali proprie valutazioni, intersecate da stralci dei propri atti processuali e riporta stralci delle motivazioni degli eterogenei provvedi- menti di merito (reclamo, sentenza di primo e di secondo grado), forse ri- tenendo di dover informare la Corte di ogni più infinitesimale dettaglio, ma così finendo per rendere praticamente incomprensibile una vicenda proces- suale che, complessa quanto si vuole, è pur sempre una controversia (do- cumentale e su questioni di solo diritto) riguardante l’estinzione del pro- cesso esecutivo; −il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità – che, in tesi, affliggono la decisione impugnata – sce- gliendoli dal novero di quelli elencati dall’art. 360, comma 1, e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c.; −in particolare, l’ art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (nella novellata formu- lazione, qui applicabile), prescrive che il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, «la chiara [e non soltanto sommaria] esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi di ricorso»; −in proposito, deve anzitutto evidenziarsi che, secondo ormai consoli- data giurisprudenza, i «fatti» sono intendersi nella duplice accezione di fatto sostanziale (ossia, quanto concernente le reciproche pretese delle parti) e processuale (relativo, cioè, a quanto accaduto nel corso del giudizio, alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, ai provvedimenti adottati dal giudice, ecc.); −al contrario, riguardo, all ’ eccesso di esposizione (ossia, quello che qui viene in rilievo) – spesso realizzato con la tecnica della c.d. “ spillatura ” o del c.d. “assemblaggio”, consistenti nella riproduzione, meccanica o infor- matica, di una serie di atti processuali e documenti all’interno del ricorso – Cass., Sez. Un. n. 16628/2009, ha affermato (già in riferimento alla prece- dente formulazione della norma) che «La prescrizione contenuta nell’art. 366, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., secondo la quale il ricorso per cas- sazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non ri- produca alcuna narrativa della vicenda processuale, né accenni all’oggetto della pretesa, limitandosi ad allegare, mediante “spillatura”al ricorso, l’in- tero ricorso di primo grado ed il testo integrale di tutti gli atti successivi, rendendo particolarmente indaginosa l’individuazione della materia del con- tendere e contravvenendo allo scopo della disposizione, preordinata ad age- volare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sen- tenza impugnata in immediato coordinamento con imotivi di censura»; an- cora, secondo Cass., Sez. Un. n. 5698/2012, «In tema di ricorso per cassa- zione, affini del requisito di cui all’art. 366, n. 3, cod. proc, civ., la pedisse- qua riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meti- coloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è artico- lata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso. …» (i suddetti principi sono stati affermati, ex multis, da Cass. n. 3385/2016 e Cass. n. 12641/2017). Costituisce naturale evoluzione del consolidato inse- gnamento giurisprudenziale quella secondo cui la descritta tecnica esposi- tiva non può utilizzarsi neanche nella mera illustrazione dei motivi di ricorso. Così, da ultimo, Cass. n. 26837/2020 …»; −c osì inquadrate le più significative pronunce sul tema in discorso, ri- tiene la Corte che il ricorrente sia incorso in una eccessiva e sovrabbondante esposizione, avendo adottato una tecnica espositiva (già descritta supra) che da un lato implica la lettura di una imponente massa di informazioni su fatti (processuali e sostanziali) per lo più irrilevanti ai fini della decisione e che dall’altro rende di per sé impossibile la focalizzazione sui fatti invece rilevanti, neppure potendo procedersi mediante la tecnica della espunzione (v. Cass. n. 8245/2018), ossia dell’isolamento di quanto di superfluo sia stato inserito nel ricorso, stante la stretta concatenazione tra frasi, conte- nuto di atti e provvedimenti tra virgolette, grassetti e sottolineature, consi- derazioni incidentali, ecc. Una tale tecnica espositiva rende, dunque, parti- colarmente “indaginosa”l’individuazione delle questioni da parte di questa Corte, impropriamente investita della ricerca e della selezione dei fatti (an- che processuali) rilevanti ai fini del decidere (v. la già citata Cass., Sez. Un., n. 16628/2009); −tanto impedisce, a tacer d’altro, anche la sicura identificazione dei pure esistenti interventori, a loro volta litisconsorti necessari nel presente giudizio, siccome di certo interessati alla sorte del processo esecutivo invo- cata dall’odierno ricorrente: ciò che implicherebbe pure una autonoma ra- gione di inammissibilità del ricorso (Cass. n. 11268/2020 e Cass. n. 26562/2023); −i motivi dell ’ impugnazione, poi, sono irrimediabilmente generici, nel senso che non sviluppano un’argomentata critica alla sentenza impugnata individuandone le statuizioni in diritto e sottoponendole a disamina; anzi, il ricorrente –con inammissibile rinvio ad atti e documenti dei gradi di merito e del processo di esecuzione –in larga parte prescinde dalla dirimente ratio decidendi – e, cioè, dall ’ inammissibilità del reclamo ex art. 630 c.p.c. ri- spetto alla deduzione di vizi che si sarebbero dovuti denunciare con l’oppo- sizione exart. 617 c.p.c. (in proposito, Cass. Sez. 3, 06/04/2022, n. 11241, Rv. 664509-03: «È inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. per impu- gnare il provvedimento di chiusura anticipata (cd. “estinzione atipica”) del processo esecutivo, il quale è assoggettato esclusivamente al rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi exart. 617 c.p.c.; la predetta inammissi- bilità non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l’impossibilità di attribuire alla do- manda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell’atto al collegio (anziché al giudice dell’ese- cuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell’opposizione ex art. 617 c.p.c.») –per riproporre le proprie doglianze sulla notifica del pi- gnoramento immobiliare (primo, secondo e terzo motivo), sugli effetti del mancato compimento dell’atto iniziale dell’espropriazione forzata (quarto motivo), sulla carenza di un titolo esecutivo idoneo a dare corso alla proce- dura (quinto motivo); −f erme restando le suesposte considerazioni in punto di ammissibilità del ricorso, pure il sesto motivo è inconferente rispetto alla decisione, dato che il ricorrente, asserendo che sia stato erroneamente individuato il valore della controversia con riferimento al valore dei beni pignorati, non si avvede che la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado –che aveva individuato lo scaglione da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00 –anche se il credito fatto valere dalla procedente ammontava a Euro 556.636,03; si pretende, poi, l’applicazione dell’art. 17 c.p.c., norma che esplicitamente si riferisce al credito per cui si procede e, cioè, proprio a quello indicato dal giudice d’appello; −in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; ne consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi (e in relazione al valore della lite, desumibile dal valore del credito azionato, pari ad Euro 563.826,30, nonché di almeno di uno degli interventi desumibili, pari ad Euro3.942.741,84), nella misura indicata nel dispositivo; −inoltre, poiché «la Corte … definisce il giudizio in conformità alla proposta», ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. trovano applicazione i commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.: conseguentemente, i ricorrenti, in solido tra loro, vanno condannati a pagare una ulteriore somma, che si stima equa nella misura di Euro 18.000,00 (pari all’importo liquidato a titolo di compensi), a norma del citato art. 96, comma 3, c.p.c., nonché una somma in favore della cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di determinare in Euro 5.000,00 (e, cioè, nell’importo massimo previsto dalla citata disposizione); −l a decisione non incide sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui il ricorrente beneficia in base alla delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, versata in atti, la cui revoca – che presuppone l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 136 deld.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – non compete comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, 20 febbraio 2020, n. 4315), tenuto ad apprezzare anche la singolare circostanza della difesa personale del soggetto ammesso al patrocinio; −del pari, il fatto che il ricorrente risulti ammesso al patrocinio a spese dello Stato non esclude l’obbligo del giudice dell’impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato: tanto perché l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del sopra citato d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass, Sez. U,20 febbraio 2020 n. 4315); p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al la controricorrente le spese del giudizio, liquidate in Euro 18.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge, nonché al pagamento, in favore della medesima controricorrente, della somma di Euro 18.000,00 a norma dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di Euro 5.000,00 a norma dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti pe