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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15138/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 11806/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ NICOLA e CALI’ SEBASTIANO , in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma , [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e dife si dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimate – avverso la sentenza n. 486/2021della Corte d’appello di Messina, depositata i n data 25.10.2021; udita la relazione sulla causa svolta nella adunanza camerale del 20marzo 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

N. 11806/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] Nicola e [OSCURATO:PERSONA] (unitamente ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ricevettero in data 8 aprile 2005 un atto di precetto e contestuale pignoramento presso terzi (R.G.E. 10272/2005), avente ad oggetto l’espropriazione di un credito di circa € 17.000,00, derivante dal residuo di una procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. 268/1992), promossa dal Banco di Sicilia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (dante causa di Nicola, Massimiliano e [OSCURATO:PERSONA]); detta procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 268/1992 era stata iniziata dal Banco di Sicilia proprio in forza del contratto di mutuo fondiario indicato nell’atto di precetto poi opposto (contratto di mutuo rogato agli atti del [OSCURATO:PERSONA] in data 15 marzo 1984 Rep. 17665 e munito di formula esecutiva il 6 aprile 1984); nella procedura immobiliare era poi subentrata, al Banco, la [OSCURATO:PERSONA] 2 (ICR7), quale cessionaria del credito.

Gli esecutati Nicola e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e successivamente, con distinto atto, anche [OSCURATO:PERSONA] , proposero opposizione all’esecuzi one ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., deducendo sia la carenza di legittimazione attiva del Banco di Sicilia, sia l’infondatezza della pretesa,per essere stata la stessa estinta nell’ambito di altra procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. n. 268/1992); avverso l’ordinanza che disponeva la sospensione dell’esecuzione, propose reclamo la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., assumendo di essere succeduta nel credito al Banco di Sicilia; rigettato il reclamo dal Tribunale di Messina, con atti separati i Procopio-Calì e poi la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., introdussero il merito dell’opposizione, così come la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] i detti procedimenti, il Tribunale di N. 11806/22R.G.

Messina,con sentenza n. 443/2015, dichiarò la nullità del precetto opposto per la mancata notificazione del titolo esecutivo, costituito da contratto di mutuo ipotecario, dichiarando che il Banco di Sicilia e [OSCURATO:PERSONA] non avevano titolo per agire in executivisnei confronti degli opponenti [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e SebastianoCalì, con condanna delle spese processuali in favore del procuratore distrattario degli opponenti.

Avverso tale sentenza propose appello [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. anche quale mandatariadelle odierne intimate.

Costituitisi gli appellati Nicola e [OSCURATO:PERSONA] (anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), la Corte d’appello di Messina con la sentenza 486/2021 accolse l’appello, dichiarando valido l’atto di precetto perché fondato su mutuo fondiario.

Avverso la detta sentenza ricorrono ora per cassazione i germani Nicola e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA].p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]sono rimast e intimat e . [OSCURATO:PERSONA] ha riservato la decisione entro sessanta giorni dalla presente adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 -Non mette conto illustrare imotivi del ricorso, giacché esso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., non risultando agli atti idonea copia della sentenza impugnata, e comunque inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis. 1.2 - Quanto al primo profilo, i ricorrent i ha nno infatti depositato soltanto una copia della sentenza impugnata,apparentemente emessa in modalità digitale, ma priva di qualsiasi attestazione di conformità (adempimento cui avrebbe potuto procederein autonomia il procuratore dei ricorrent i , ai sensi dell'art. 16 - N. 11806/22R.G. bis, c omma 9 - bis , del d.l. 179/2012, conv. in legge n. 221/2012, applicabile ratione temporis, che appunto consente all'avvocato di attestare la conformità di atti o documenti tratti dal fascicolo telematico),essendosi solo limitato il legale medesimo ad apporre sul fileinformaticola propria firma digitale, evidentemente insufficiente ai fini che qui interessano(v. in termini, Cass. n. 25472/2023).

Né una copia idonea della sentenza stessa, ritualmente formata , risulta comunque dagli atti di causa legittimamente esaminabili da questa Corte. 1.3.1 – Quanto al secondo profilo, occorre rilevare che , a seguito di un ripensamento della propria giurisprudenza sul punto, questa stessa Sezione ha recentemente affermato che “In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato” (Cass. n. 13533/2021, seguita da molte altre conformi).

Ciò in quanto, come emerge dalla motivazione di detto arresto, sussiste sempre un interesse del terzo, dal punto di vista sistematico ed almeno in astratto, ad interloquire sulle sorti del giudizio oppositivo; tale opzione ermeneutica, inoltre, è del tutto coerente con il dovere dell’interprete di preferire - a fronte di plurime soluzioni possibili in forza della littera legis - l’interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo, anche in conformità con la previsionedi cui all’art. 6 CEDU; infine, tale scelta è anche coerente con il precedente indirizzo, di segno apparentemente contrario, giacché “la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così N. 11806/22R.G. ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria”. 1.3.2 – Al contempo, deve qui richiamarsi il principio per cui “ In materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione … deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., l’esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verifica dell’integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l’integrazione ai sensi dell’art.331 c.p.c.” (Cass. n. 11268/2020). 1.3.3 – Ebbene, nella specie non soltanto i ricorrenti non hanno evocato in giudizio il terzo pignorato, ma nemmeno ne hanno specificatol’identità.

Nulla è infatti indicato, sul punto, nel corpo del ricorso per cassazione, che omette totalmente il dato circa l’identificazione del terz o pignorat o : sicché i ricorrent i non si sono fatt i carico, nemmeno nell’ampio intervallo dal mutamento giurisprudenziale sopra detto, di attivare gli strumenti processuali per farvi adeguatamente fronte.

Pertanto, benché la sentenza impugnata – e fermo quanto già rilevato sulla mancanza di idonea attestazione di conformità – appaia essere stata resa in violazione dell’art. 102 c.p.c., non sarebbe stato comunque possibile rimettere l’intera causa al giudice di primo grado, al fine di procedere a contraddittorio integro nei confronti del terzopignorato , in quanto è del tutto incerta l’identità dellitisconsorte necessari o , stando all’esposizione propria del ricorso in esame: del resto, è notoche gli elementi di contenuto - forma di cui all ’ art. 366, comma 1, c.p.c., sono propri del ricorso e non possono ricavarsi aliunde, “perché la N. 11806/22R.G. causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo” (così, Cass. n. 18623/2016).

Pertanto, fermo quanto già rilevato sulla improcedibilità, il ricorso non avrebbe comunque potuto sottrarsi alla declaratoria di inammissibilità (v. in termini Cass.n. 26562/2023). 2.1 -In definitiva, il ricorso è improcedibile.

Nulla va disposto sulle spese di lite, le intimate non avendo svolto difese.

In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.Q.M La Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1- bis d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 11806/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ NICOLA e CALI’ SEBASTIANO , in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Roma , [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e dife si dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimate – avverso la sentenza n. 486/2021della Corte d’appello di Messina, depositata i n data 25.10.2021; udita la relazione sulla causa svolta nella adunanza camerale del 20marzo 2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. N. 11806/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] Nicola e [OSCURATO:PERSONA] (unitamente ad [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ricevettero in data 8 aprile 2005 un atto di precetto e contestuale pignoramento presso terzi (R.G.E. 10272/2005), avente ad oggetto l’espropriazione di un credito di circa € 17.000,00, derivante dal residuo di una procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. 268/1992), promossa dal Banco di Sicilia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (dante causa di Nicola, Massimiliano e [OSCURATO:PERSONA]); detta procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 268/1992 era stata iniziata dal Banco di Sicilia proprio in forza del contratto di mutuo fondiario indicato nell’atto di precetto poi opposto (contratto di mutuo rogato agli atti del [OSCURATO:PERSONA] in data 15 marzo 1984 Rep. 17665 e munito di formula esecutiva il 6 aprile 1984); nella procedura immobiliare era poi subentrata, al Banco, la [OSCURATO:PERSONA] 2 (ICR7), quale cessionaria del credito. Gli esecutati Nicola e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e successivamente, con distinto atto, anche [OSCURATO:PERSONA] , proposero opposizione all’esecuzi one ai sensi dell’art. 615, comma 2, c.p.c., deducendo sia la carenza di legittimazione attiva del Banco di Sicilia, sia l’infondatezza della pretesa,per essere stata la stessa estinta nell’ambito di altra procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. n. 268/1992); avverso l’ordinanza che disponeva la sospensione dell’esecuzione, propose reclamo la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., assumendo di essere succeduta nel credito al Banco di Sicilia; rigettato il reclamo dal Tribunale di Messina, con atti separati i Procopio-Calì e poi la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., introdussero il merito dell’opposizione, così come la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] i detti procedimenti, il Tribunale di N. 11806/22R.G. Messina,con sentenza n. 443/2015, dichiarò la nullità del precetto opposto per la mancata notificazione del titolo esecutivo, costituito da contratto di mutuo ipotecario, dichiarando che il Banco di Sicilia e [OSCURATO:PERSONA] non avevano titolo per agire in executivisnei confronti degli opponenti [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e SebastianoCalì, con condanna delle spese processuali in favore del procuratore distrattario degli opponenti. Avverso tale sentenza propose appello [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. anche quale mandatariadelle odierne intimate. Costituitisi gli appellati Nicola e [OSCURATO:PERSONA] (anche quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), la Corte d’appello di Messina con la sentenza 486/2021 accolse l’appello, dichiarando valido l’atto di precetto perché fondato su mutuo fondiario. Avverso la detta sentenza ricorrono ora per cassazione i germani Nicola e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA].p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]sono rimast e intimat e . [OSCURATO:PERSONA] ha riservato la decisione entro sessanta giorni dalla presente adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 -Non mette conto illustrare imotivi del ricorso, giacché esso è improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., non risultando agli atti idonea copia della sentenza impugnata, e comunque inammissibile ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo vigente ratione temporis. 1.2 - Quanto al primo profilo, i ricorrent i ha nno infatti depositato soltanto una copia della sentenza impugnata,apparentemente emessa in modalità digitale, ma priva di qualsiasi attestazione di conformità (adempimento cui avrebbe potuto procederein autonomia il procuratore dei ricorrent i , ai sensi dell'art. 16 - N. 11806/22R.G. bis, c omma 9 - bis , del d.l. 179/2012, conv. in legge n. 221/2012, applicabile ratione temporis, che appunto consente all'avvocato di attestare la conformità di atti o documenti tratti dal fascicolo telematico),essendosi solo limitato il legale medesimo ad apporre sul fileinformaticola propria firma digitale, evidentemente insufficiente ai fini che qui interessano(v. in termini, Cass. n. 25472/2023). Né una copia idonea della sentenza stessa, ritualmente formata , risulta comunque dagli atti di causa legittimamente esaminabili da questa Corte. 1.3.1 – Quanto al secondo profilo, occorre rilevare che , a seguito di un ripensamento della propria giurisprudenza sul punto, questa stessa Sezione ha recentemente affermato che “In tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato” (Cass. n. 13533/2021, seguita da molte altre conformi). Ciò in quanto, come emerge dalla motivazione di detto arresto, sussiste sempre un interesse del terzo, dal punto di vista sistematico ed almeno in astratto, ad interloquire sulle sorti del giudizio oppositivo; tale opzione ermeneutica, inoltre, è del tutto coerente con il dovere dell’interprete di preferire - a fronte di plurime soluzioni possibili in forza della littera legis - l’interpretazione che garantisca la maggiore sintesi, chiarezza e semplicità del dettato normativo, anche in conformità con la previsionedi cui all’art. 6 CEDU; infine, tale scelta è anche coerente con il precedente indirizzo, di segno apparentemente contrario, giacché “la giurisprudenza di questa Corte, pur affermando in teoria che non sempre il terzo pignorato debba ritenersi litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione, ha definito in modo così N. 11806/22R.G. ampio le ipotesi di processi oppositivi litisconsortili, da pervenire di fatto a negare nella sostanza il principio affermato in teoria”. 1.3.2 – Al contempo, deve qui richiamarsi il principio per cui “ In materia di opposizioni esecutive e controversie distributive, il ricorso per cassazione … deve contenere, a pena di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., l’esatta indicazione dei litisconsorti necessari, al fine di consentire la verifica dell’integrità del contraddittorio ed eventualmente ordinarne l’integrazione ai sensi dell’art.331 c.p.c.” (Cass. n. 11268/2020). 1.3.3 – Ebbene, nella specie non soltanto i ricorrenti non hanno evocato in giudizio il terzo pignorato, ma nemmeno ne hanno specificatol’identità. Nulla è infatti indicato, sul punto, nel corpo del ricorso per cassazione, che omette totalmente il dato circa l’identificazione del terz o pignorat o : sicché i ricorrent i non si sono fatt i carico, nemmeno nell’ampio intervallo dal mutamento giurisprudenziale sopra detto, di attivare gli strumenti processuali per farvi adeguatamente fronte. Pertanto, benché la sentenza impugnata – e fermo quanto già rilevato sulla mancanza di idonea attestazione di conformità – appaia essere stata resa in violazione dell’art. 102 c.p.c., non sarebbe stato comunque possibile rimettere l’intera causa al giudice di primo grado, al fine di procedere a contraddittorio integro nei confronti del terzopignorato , in quanto è del tutto incerta l’identità dellitisconsorte necessari o , stando all’esposizione propria del ricorso in esame: del resto, è notoche gli elementi di contenuto - forma di cui all ’ art. 366, comma 1, c.p.c., sono propri del ricorso e non possono ricavarsi aliunde, “perché la N. 11806/22R.G. causa di inammissibilità non può essere trattata come una causa di nullità cui applicare il criterio del raggiungimento dello scopo” (così, Cass. n. 18623/2016). Pertanto, fermo quanto già rilevato sulla improcedibilità, il ricorso non avrebbe comunque potuto sottrarsi alla declaratoria di inammissibilità (v. in termini Cass.n. 26562/2023). 2.1 -In definitiva, il ricorso è improcedibile. Nulla va disposto sulle spese di lite, le intimate non avendo svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P.Q.M La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1- bis d
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