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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25472/2023

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el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 2937/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 4, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata – N. 2937/22R.G. avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone asseritamente recante il n. 790/2021e asseritamente pubblicata in data 9.8.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza cameraledel 5 . 7 . 20 23 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Si espone in ricorso che c on sentenza asseritamente emessa il 9.8.2021, il Tribunale di Frosinone –nel contradditorio con Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e [OSCURATO:PERSONA] – rigettò l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Frosinone n. 23/20, confermando la statuizione di inammissibilità dell’opposizione da lui proposta avverso l’estratto di ruolo di cui aveva avuto conoscenza a seguito di accesso presso gli uffici dell’esattore, in quanto le cartelle ivi riportate erano state tutte notificate.

Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso AdER; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.

Con decreto del 11.3.2023, è stata adottata una sintetica proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c. , regolarmente notificata al ricorrente, per l’inammissibilità del ricorso a causa del ritenuto difetto d’interesse a ricorrere, ex art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.

Il ricorrente ha proposto tempestiva e rituale richiesta di decisione, in virtù di quanto disposto dall’art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

A i sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale.

N. 2937/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con l’unico motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.140 c.p.c., 60 d.P.R. n. 600/1973 e 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 2.1 –Non mette conto esaminare l’unico motiv o di ricorso , né dar seguito alla stessa proposta sintetica già notificata al ricorrente ex art. 380 - bis c.p.c. , giacché il ricorso stesso è improcedibile per violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

Infatti, il ricorrente ha depositato una copia della sentenza che non reca, in realtà, alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazione e nessun numero identificativo; né, a ben vedere, alcuna attestazione di conformità all’originale informatico, e neanche che la copia prodotta sia stata trattadal fascicolo telematico.

Va, per inciso, rilevato che nel ricorsosi afferma che il numero assegnato alla sentenza sarebbe il 790/2021 e che la data della sua pubblicazione sarebbe il 9.8.2021.

Ora, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta) costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione.

Deve peraltro trattarsi di una copia che rechi l’attestazione della c ancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte, infatti, la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo “nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la N. 2937/22R.G. data, poiché èda tale momento che il provvedimento diviene ostensi bile agli interessati”(Cass. n. 2362/2019; Cass. n. 24891/2018; Cass. n. 21192/2021).

Ne consegue che, in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico, ma priva dell’attestazione di pubblicazione della cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi [cfr. Cass. n. 29803/2020; allo stesso modo , con specifico riguardo alla data di pubblicazione non risultante dalla copia prodotta del provvedimento, ma comunque nel senso dell’improcedibilità del ricorso, v.

Cass., n. 14875/2019, nella cui motivazione si chiarisce altresì che la disposizione dell’art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179/2010, conv. in legge n. 221/2012 – introdotta dall’art. 52, comma 1, lett. a), del d.l. n. 90/2014, conv. in legge n. 114/2014– che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice “anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale”,attribuisce al difensore il potere di certificazione pubblica delle “copie analogiche ed anche informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico”, ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla pubblicazione della sentenza); più di recente, un simile approdo è stato compendiato nel seguente principio di diritto: “È improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell'attestazione di cancelleria circa l'avvenuta pubblicazione, la N. 2937/22R.G. relativa data e il conseguente numero di pubblicazione, sia perché i suddetti adempimenti sono gli unici che permettono alla S.C. di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza, sia perché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva del numero identificativo non consente di verificare la tempestività dell'impugnazione, né, in caso di accoglimento delricorso, di formulare un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato” (Cass. n. 5771/2023; conf.

Cass. n. 10180/2023). 2.2 -In altri termini: a) da una parte la sentenza (in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica) viene ad esistenza solo dopo la sua pubblicazione e, precisamente, solo quando le vengono attribuiti dal sistema informatico numero e data di pubblicazione, cioè gli estremi necessari per la sua esatta individuazione; b) d’altra parte, nel giudizio di legittimità, in base all’espresso disposto di cui all’art. 369 c.p.c., la Corte di cassazione ha certamente l’onere di verificare i suddetti dati esaminando una copia autentica del provvedimento, senza quindi potersi rimettere a quanto semplicemente dichiarato in proposito dalle parti o attestato dai loro difensori (anche se eventualmente in senso concorde), e ciò anche perché non possono sussistere dubbi o incertezze sull’esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnato oggetto della statuizione di ultima istanza.

Deve concludersi che, per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per N. 2937/22R.G. cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di c ancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema.

In caso contrario sarebbe impossibile per la Corte di cassazione verificare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo; ciò senza contare che la copia prodotta non potrebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimento impugnato (e impugnabile), cioè quello oggetto di avvenuta regolare pubblicazione.

La produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente, d’altronde, di verificare la tempestività della impugnazione né, in caso si ritenesse il ricorso suscettibile di accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, deve individuare con esattezza il provvedimento cassato.

Poiché, nella specie, l’unica copia della sentenza impugnata prodotta (in forma cartacea), come già precisato, è priva di tali dati, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile; tanto più chemanca, a ben vedere , la stessa specifica attestazione di provenienza del documento prodotto dal fascicolo informaticoe la stessa attestazione di conformità all’originale.

A tal ultimo proposito, occorre anche soggiungere che il ricorrente ha versato in atti una copia della sentenza apparentemente emessa in modalità digitale, ma priva di qualsiasi attestazione di conformità (adempimento cui avrebbe potuto procederein autonomia lo stesso procuratore del ricorrente, ai sensi dell'art. 16- bis,comma 9 - bis , del d.l. 179/2012, con v. in legge n. 221/2012, che appunto consente all'avvocato di attestare la conformità di atti o documenti tratti dal N. 2937/22R.G. fascicolo telematico),essendosi solo limitato il legale medesimo ad apporre sul fileinformatico la propria f i rma digitale , evidentemente insufficiente ai fini che qui interessano. 3.1 –In definitiva, il ricorso è improcedibile.

Nei rapporti tra il ricorrente e AdER, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; nulla va disposto nel rapporto con [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto difese.È appena il caso di precisare che non sussistono i presupposti per l’applicabilità del disposto dell’art. 380-bis, ult. comma, c.p.c. - e quindi per il rinvio da esso operato a quanto previsto dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. – giacché il ricorso è definito per una causa diversa,e assorbente, rispetto a quella ventilata nel decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], contenente la sintetica proposta di definizione del giudizio.

In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. la Cortedichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controricorrente, che liquida in € 2 . 3 00,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello N. 2937/22R.G. dovuto per il ricors o ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 2937/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat o in Roma, [OSCURATO:PERSONA]. 4, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difendecome da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difes o per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata – N. 2937/22R.G. avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone asseritamente recante il n. 790/2021e asseritamente pubblicata in data 9.8.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza cameraledel 5 . 7 . 20 23 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] Si espone in ricorso che c on sentenza asseritamente emessa il 9.8.2021, il Tribunale di Frosinone –nel contradditorio con Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) e [OSCURATO:PERSONA] – rigettò l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Frosinone n. 23/20, confermando la statuizione di inammissibilità dell’opposizione da lui proposta avverso l’estratto di ruolo di cui aveva avuto conoscenza a seguito di accesso presso gli uffici dell’esattore, in quanto le cartelle ivi riportate erano state tutte notificate. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo, cui resiste con controricorso AdER; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Con decreto del 11.3.2023, è stata adottata una sintetica proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c. , regolarmente notificata al ricorrente, per l’inammissibilità del ricorso a causa del ritenuto difetto d’interesse a ricorrere, ex art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973. Il ricorrente ha proposto tempestiva e rituale richiesta di decisione, in virtù di quanto disposto dall’art. 380-bis, comma 2, c.p.c. A i sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. N. 2937/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con l’unico motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.140 c.p.c., 60 d.P.R. n. 600/1973 e 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 2.1 –Non mette conto esaminare l’unico motiv o di ricorso , né dar seguito alla stessa proposta sintetica già notificata al ricorrente ex art. 380 - bis c.p.c. , giacché il ricorso stesso è improcedibile per violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Infatti, il ricorrente ha depositato una copia della sentenza che non reca, in realtà, alcuna attestazione di avvenuta pubblicazione, nessuna data di pubblicazione e nessun numero identificativo; né, a ben vedere, alcuna attestazione di conformità all’originale informatico, e neanche che la copia prodotta sia stata trattadal fascicolo telematico. Va, per inciso, rilevato che nel ricorsosi afferma che il numero assegnato alla sentenza sarebbe il 790/2021 e che la data della sua pubblicazione sarebbe il 9.8.2021. Ora, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., la produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta) costituisce condizione di procedibilità del ricorso per cassazione. Deve peraltro trattarsi di una copia che rechi l’attestazione della c ancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data ed il numero di tale pubblicazione. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Corte, infatti, la pubblicazione delle sentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona solo “nel momento in cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, ad attribuire alla sentenza il numero identificativo e la N. 2937/22R.G. data, poiché èda tale momento che il provvedimento diviene ostensi bile agli interessati”(Cass. n. 2362/2019; Cass. n. 24891/2018; Cass. n. 21192/2021). Ne consegue che, in caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico, ma priva dell’attestazione di pubblicazione della cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., come del resto già affermato da questa Corte, sulla base di principi di diritto dai quali non si ravvisano motivi per discostarsi [cfr. Cass. n. 29803/2020; allo stesso modo , con specifico riguardo alla data di pubblicazione non risultante dalla copia prodotta del provvedimento, ma comunque nel senso dell’improcedibilità del ricorso, v. Cass., n. 14875/2019, nella cui motivazione si chiarisce altresì che la disposizione dell’art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179/2010, conv. in legge n. 221/2012 – introdotta dall’art. 52, comma 1, lett. a), del d.l. n. 90/2014, conv. in legge n. 114/2014– che stabilisce la equivalenza all’originale delle copie informatiche, anche per immagine, dei provvedimenti del Giudice “anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all’originale”,attribuisce al difensore il potere di certificazione pubblica delle “copie analogiche ed anche informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico”, ma non anche la competenza amministrativa riservata al funzionario di Cancelleria relativa alla pubblicazione della sentenza); più di recente, un simile approdo è stato compendiato nel seguente principio di diritto: “È improcedibile il ricorso per cassazione nel caso in cui la sentenza impugnata, redatta in formato digitale, risulti priva dell'attestazione di cancelleria circa l'avvenuta pubblicazione, la N. 2937/22R.G. relativa data e il conseguente numero di pubblicazione, sia perché i suddetti adempimenti sono gli unici che permettono alla S.C. di controllare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza, sia perché la produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva del numero identificativo non consente di verificare la tempestività dell'impugnazione, né, in caso di accoglimento delricorso, di formulare un corretto dispositivo che, coordinato con la motivazione, individui con esattezza il provvedimento cassato” (Cass. n. 5771/2023; conf. Cass. n. 10180/2023). 2.2 -In altri termini: a) da una parte la sentenza (in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica) viene ad esistenza solo dopo la sua pubblicazione e, precisamente, solo quando le vengono attribuiti dal sistema informatico numero e data di pubblicazione, cioè gli estremi necessari per la sua esatta individuazione; b) d’altra parte, nel giudizio di legittimità, in base all’espresso disposto di cui all’art. 369 c.p.c., la Corte di cassazione ha certamente l’onere di verificare i suddetti dati esaminando una copia autentica del provvedimento, senza quindi potersi rimettere a quanto semplicemente dichiarato in proposito dalle parti o attestato dai loro difensori (anche se eventualmente in senso concorde), e ciò anche perché non possono sussistere dubbi o incertezze sull’esistenza giuridica e sugli estremi identificativi del provvedimento impugnato oggetto della statuizione di ultima istanza. Deve concludersi che, per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per N. 2937/22R.G. cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c. deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di c ancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema. In caso contrario sarebbe impossibile per la Corte di cassazione verificare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo; ciò senza contare che la copia prodotta non potrebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimento impugnato (e impugnabile), cioè quello oggetto di avvenuta regolare pubblicazione. La produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente, d’altronde, di verificare la tempestività della impugnazione né, in caso si ritenesse il ricorso suscettibile di accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, deve individuare con esattezza il provvedimento cassato. Poiché, nella specie, l’unica copia della sentenza impugnata prodotta (in forma cartacea), come già precisato, è priva di tali dati, il ricorso non può che essere dichiarato improcedibile; tanto più chemanca, a ben vedere , la stessa specifica attestazione di provenienza del documento prodotto dal fascicolo informaticoe la stessa attestazione di conformità all’originale. A tal ultimo proposito, occorre anche soggiungere che il ricorrente ha versato in atti una copia della sentenza apparentemente emessa in modalità digitale, ma priva di qualsiasi attestazione di conformità (adempimento cui avrebbe potuto procederein autonomia lo stesso procuratore del ricorrente, ai sensi dell'art. 16- bis,comma 9 - bis , del d.l. 179/2012, con v. in legge n. 221/2012, che appunto consente all'avvocato di attestare la conformità di atti o documenti tratti dal N. 2937/22R.G. fascicolo telematico),essendosi solo limitato il legale medesimo ad apporre sul fileinformatico la propria f i rma digitale , evidentemente insufficiente ai fini che qui interessano. 3.1 –In definitiva, il ricorso è improcedibile. Nei rapporti tra il ricorrente e AdER, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; nulla va disposto nel rapporto con [OSCURATO:PERSONA], che non ha svolto difese.È appena il caso di precisare che non sussistono i presupposti per l’applicabilità del disposto dell’art. 380-bis, ult. comma, c.p.c. - e quindi per il rinvio da esso operato a quanto previsto dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. – giacché il ricorso è definito per una causa diversa,e assorbente, rispetto a quella ventilata nel decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], contenente la sintetica proposta di definizione del giudizio. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Cortedichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controricorrente, che liquida in € 2 . 3 00,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello N. 2937/22R.G. dovuto per il ricors o ,