CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00123/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1429/2024 R.G. proposto da DELL'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale. -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] (EU) DAC, DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE n.780/2023 depositata il 29/09/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Anna, titolare della società [OSCURATO:PERSONA] srl, viene accusato di avere eluso l'accisa sui carburanti, mediante cessione solo cartolare ad imprese che ne avevano bisogno per coltivazioni sotto serra. In particolare, l’accusa è di avere formalmente dichiarato un determinato uso del carburante, soggetto ad accisa minore, mentre, di fatto, il carburante è stato utilizzato per usi soggetti ad accisa maggiore. Il PM ha incaricato due CTU, Lezzi e Protopapa , per accertare tale circostanza, ed essihanno attestato la difformità tra l'acquisito del gasolio da parte delle varie imprese ed il consumo effettivo. Sulla base di tale CTU il PM ha disposto il rinvio a giudizio. Tuttavia, il GUP ha provveduto ad una nuova consulenza, che invece ha dato esiti opposti, nel senso che ne è emerso che l’uso del carburante è stato effettuato senza violare le norme sull’accisa. Conseguentemente il GUP ha assoltoil ricorrente. Costui, ritenendo di essere stato rinviato a giudizio, per un errore dei consulenti tecnici del PM, Lezzi e Protopapa, li ha convenuti in giudizio per il risarcimentodei danni. Costorosi sono costituiti ed hanno respinto le accuse. Protopapa ha altresì chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della sua assicurazione, [OSCURATO:PERSONA] , che si è a sua volta costituita in giudizio. Il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda, negando condotte colpose in capo ai periti del PM, e questa decisione è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di Lecce. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Anna con quattro motivi di ricorso. Si sono costituiticon distinti controricorsi sia Lezzi che Protopapa per chiedere il rigetto del ricorso e hanno pure depositato rispettive memorie. Le altre parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 64 c . p . c . e 1218 e 2697 c.c. La tesi è la seguente. La Corte di Appello ha qualificato la responsabilità del consulente come responsabilità da fatto illecito con conseguente onere della prova della colpa a carico del danneggiato; invece la responsabilità del consulente deve essere intesa come responsabilità da contatto sociale, o meglio, come obbligazione senza prestazione, con applicazionedelle regole in tema di inadempimento del contratto, cui il contatto sociale è equiparabile: la responsabilità del consulente tecnico è da inquadrarsi nella fattispecie dell’obbligazione senza prestazione ovvero dell’obbligazione ex lege, fattispecie che soggiacciono alle regole di riparto dell’onere probatorio tipicamente previsto per la responsabilità contrattuale (p. 8 del ricorso). 2.- Con il secondo motivo si prospetta violazione dell’articolo 64 c.p.c. Secondo il ricorrente La Corte di Appello di Lecce, pedissequamente aderendo all’interpretazione fornita dal Tribunale, ha ritenuto che per aversi responsabilità in capo ai convenuti [OSCURATO:PERSONA] e Protopapa fosse necessario versarsi in ipotesi di colpa grave, facendo mal governo delle norme che regolano la materia . Invece, secondo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, dunque, valutare la responsabilità dei consulenti tecnici convenuti applicando il parametro della colpa lieve e, per l’effetto, verificare se, sulla base di detto parametro, la scelta del criterio dell’ordinarietà utilizzato dagli stessi per la redazione del proprio elaborato sia stata imperita . 3.-Questi due motivi, attenendo alla qualificazione della fattispecie concreta, hanno profili comuni. E vanno disattesi. Infatti, entrambele questioni sono, per certi versi, irrilevanti. Quella circa la natura della responsabilitàdel consulente, che alcuni, specie in dottrina, intendono come da contatto sociale, mentre in giurisprudenza è intesa come di tipo extracontrattuale (Cass. 11474/ 1992)comporterebbe, secondo il ricorrente, che l’onere di provare l’esatto adempimentoè a carico dei convenuti; quella secondo cui il consulente tecnicorisponde non solo per colpa grave – come è per la responsabilitàpenale - ma altresì per colpa lieve (in questo senso Cass. 3917/ 2024), comporterebbe che, a differenza da quanto assunto dai giudici di merito, che hanno preteso la colpa grave, l’elemento soggettivo sarebbe invece integrato. L’irrilevanzadi queste due questioni risulta dalla effettiva ratio decidendi. E’ vero che i giudicidi merito prospettano la tesi secondo cui il consulente risponde civilmente solo per colpa grave, tesi errata, ma è altresì vero che, tuttavia, poi escludono qualsiasi colpa, nel senso che accertanoche il diverso risultato cui quei consulenti sono giunti, risultato poi smentito da quelli del GUP,è dovuto solo all’uso di criteri di giudizio soggettivi e discrezionali, non già errati, ma opinabili: i periti nominati dal GUP, lungi dall’essersi espressi in termini di negligenza errore e/o colpevoli carenze tecniche riguardo al lavoro dei consulenti del PM, si sono limitati a sostituire alcuni parametri di stima da quest’ultimi adottati (principalmente quello dell’ordinarietà) con altri (mantenimento della temperatura di 15 gradi all’interno delle serre), prendendo quasi esclusivamente in considerazione una specifica coltura in due cicli (pomodoro ciliegia a grappolo ) e non le colture protette in generale (p. 5 della sentenza) Inoltre, secondo i giudici di merito, i periti del PM non avevano lo specifico quesito posto invece a quelli del GUP (p. 6 della sentenza) Dunque, in conclusione, la ratio decidendiè che la valutazione fatta dai consulenti tecnici del PM non è frutto di un errore, e dunque di colpa, ma di scelte comunque opinabili. Il che rende irrilevante stabilire chi dovesse provare la colpa e se questa dovesse essere grave o lieve. Questa ratio-che la condotta dei consulenti sia stata esente da colpa -è però contestata con il terzo e quarto motivo. 4.-Con il terzo motivo, infatti , si prospetta violazione dell’articolo 64 c.p.c. Si osserva come già si era contestato ai consulenti di aver applicato, in maniera del tutto apodittica, decontestualizzata e, di per certo, gravemente errato un presunto parametro di stima, quello dell’ordinarietà, che non avrebbe avuto ragion d’essere (p. 12), e dunque di essere stati inadempienti all’obbligo di agire correttamente. 5.- Con il quarto motivo , che prospetta omesso esame ed omessa motivazione, la precedente censura è ulteriormente sviluppata, in questi termini. I consulenti di parte avevano evidenziato che la perizia summenzionata è scarsamente contestualizzata alla realtà produttiva delle tre aziende. In sostanza non viene spiegato cosa si intenda per ordinario e come questo concetto di natura estimativa che sta appunto ad indicare il comportamento che un imprenditore di medie capacità adotterebbe in una determinata situazione si adatti ad un caso specifico per il quale viene fatta una richiesta specifica (p. 14 del ricorso). Si imputa ai giudici di merito di non avere tenuto conto di tale fatto, cioèdell’uso che veniva fatto del riscaldamento in serra – e per cui era utilizzato il carburante - che, secondo i periti del PM era fatto solo per evitare danni da gelo, quando invece era usato per mantenere una temperatura minima biologica (p 15 del ricorso). In sostanza si mira a sostenere che , nell’escludere la colpa , i giudici di merito non hanno tenuto conto di fatti rilevanti e comunque non hanno motivato adeguatamente. 6. – I motivi, che pongono la medesima questione, sono inammissibili. Intanto,la decisione è sufficientemente motivata, tenendo conto che sono rese note le ragioni sulla base delle quali la stessa è stata adottata(Cass. sez. un. 8053/ 2014). E comunque il ricorso mira ad ottenere un nuovo e diverso accertamento in fatto rispetto a quello fornito dai giudici di merito, posto che la questione se una condotta possa dirsi caratterizzata da colpa o meno è questione di fatto - quella di diritto attenendo alla corretta applicazione del concetto di colpa - e dunque il suo accertamento è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato. 7.- Il ricorso va dunque rigettato. Le spese del presente giudizio di legittimità possono compensarsi, data la particolarità in fatto della vicenda. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spesedel presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, de