Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03917/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] P.M. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.

Marco DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 15 / 01/2024 C .

C . dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 1976 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 1976del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82B04 H501N) MATTEI Domitilla (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 84L68 H501V) rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dall’av- vocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66B08 F839D) -ricorrenti- nei confronti di ARBARELLO Paolo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43H22 H501O) PASCALI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55A18 E629Q) VECCHIOTTI Carla (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51L45 B649K) rappresentati e difesi, giusta procura a margine del controri- corso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BRG NTN57C0l F90lT) edElena Vaccarella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76B63 H50lE) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5983/2020, pubblicatain data 30 novembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa Pietro, Manfredi e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ottenere il risarcimento dei danni che Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 17 asseriscono di avere subito in conseguenza del negligente svol- gimento, da parte di questi ultimi, dell’incarico di consulenti tecnici del pubblico ministero nel procedimento penale avente ad oggetto l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] della Torre, moglie di [OSCURATO:PERSONA] e madre diManfredi e [OSCURATO:PERSONA].

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Roma, che ha con- dannato i convenuti al pagamento dell’importo di € 11.020,00 a titolo di danno patrimoniale e dell’importo di € 120.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.

La Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece integralmente rigettata.

RicorronoManfredi e [OSCURATO:PERSONA] (anche quali eredi di Pie- tro Mattei, deceduto nel corso del giudizio di merito), sulla base di novemotivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- barello e [OSCURATO:PERSONA].

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denun c ia « violazione e falsa applicazionedell’art. 64, comma 2, cpc in relazione all’ art. 360, comma l, n. 3 cpc».

I ricorrenticensurano la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha affermato che non sarebbeapplicabile, nel caso di specie, l’art. 64, comma 2, c.p.c., e che, di conse- guenza, i convenuti difetterebbero «di legittimazione passiva rispetto alla pretesa avanzata dagli odierni appellati».

Il motivo è fondato.

Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 17 1.1 La corte d’appello ha afferma to che la decisione di primo grado avrebbe erroneamente fondato la responsabilità dei con- venuti sulla previsione di cui all’art. 64, comma 2, c.p.c., in quanto: a) la predetta normanon sarebbe applicabile, nella fatti- specie, perché i convenuti «quali consulenti designati dal P.M in sede di indagini preliminari, [essi] operano esclu- sivamente quali ausiliari del giudice in funzione del supe- riore interesse dalla giustizia, difettando pertanto di le- gittimazione passivarispetto alla pretesa avanzata dagli odierni appellati»; b) inoltre, il tribunale avrebbe omesso di «fornire la prova del requisito soggettivo della colpa grave che asserisce essere sussistente» 1.2È certamente erronea, in diritto , l’ afferma zione della corte d’appello secondo la quale il tribunale non avrebbe corretta- mente applicato l’art. 64 c.p.c., perché avrebbe dovuto «fornire la prova della colpa grave che asserisce essere sussistente». 1.2.1In primo luogo, ai fini della responsabilità civile dei con- sulentitecnici prevista d a ll’art. 64 c.p.c., non è richiesta la colpa grave (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13010 del 23/06/2016, Rv. 640396 – 01 : « il perito di stima nominato dal giudice dell’esecuzione risponde nei confronti dell’aggiudicatario, a ti- tolo di responsabilità extracontrattuale, per il danno da questi patito in virtù dell’erronea valutazione dell’immobile staggito, solo ove ne sia accertato il comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell’incarico, tale da determinare una signifi- cativa alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea ad incidere causalmente nella determinazione del consenso dell’acquirente»).

Potrebbe, al limite, discutersi dell’applicabilità, nel caso di spe- cie,dell’art. 2236 c.c., ma si tratta di una questione che non risulta posta o, comunque, affrontata nel corso del giudizio di Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 17 merito e che certamente non è stata presa in considerazione nella decisione impugnata, onde la stessa deve ritenersi del tutto estranea all’oggetto del ricorso.

D’altra parte, è assorbente, sul punto, la considerazioneche i presuppostiper l’operatività de i limiti di responsabilità previsti dall’art. 2236 c.c., sulla base del consolidato indirizzo di questa Corte,cui va certamente data continuità, devono essere alle- gati e provati dal professionista convenuto, il che, nella specie, non risultasia avvenuto, tanto che la corte territoriale non fa alcun riferimento ad una siffatta eccezione (cfr.Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8496 del 06/05/2020, Rv. 657807 –01: «il perito nominato dal giudice delegato ai fallimenti per la stima degli immobili del fallito risponde, a titolo di responsabilità extracon- trattuale, nei confronti dell’aggiudicatario per il danno da questi patito in conseguenza dell’erronea valutazione del bene qua- lora, nell’esecuzione della prestazione, non osservi la diligenza professionale qualificata richiesta –ex artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. –allo specialista in relazione alla natura dell’attività esercitata ed alle circostanze concrete del caso, incombendo, comunque, sul medesimo professionista di dare la prova della particolare difficoltà della detta prestazione»). 1.2.2È, poi, appena il caso di rilevare che, anche se fosse stata necessaria la colpa graveai fini della responsabilità dei conve- nuti,non sarebbe stato certo il giudice di primo grado a doverne “fornire” la prova– come pare affermare la corte d’appello, con una formulazione dell’argomentazione logica e giuridica a so- stegno della sua decisioneche appare quanto meno oscura – ma i danneggiati.

Di conseguenza, la disposizionedi cui all’art. 64 c.p.c. avrebbe dovuto essere ritenuta correttamente applicata dal giudice di primo grado,laddove quest’ultimo, valutando le prove, avesse ritenutosussistente tale prova.

Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 17 Ed è la stessa corte d’appello a riconosce re che il tribunale aveva, in effetti, espressamente ritenuto sussistere la colpa grave dei convenuti (si vedano i righi 5 e 6 dei “Motivi della decisione”).

D’altra parte, la corte d’appello,nella parte della decisione qui in esame, neanche effettua una motivata diversa valutazione delle prove, sul punto, limitandosi ad affermare che il tribunale non avrebbe “fornito la prova”della colpa grave, formula ver- bale di cui si è già segnalata l’oscurità logica e giuridica e che, in ogni caso, risulterebbe quanto meno del tutto apodittica e, come tale, sarebbe da ritenere espressione di motivazione me- ramente apparente. 1.3Va, inoltre, considerato che la parte della motivazione della sentenza impugnatain esame parrebbe esprimere una prima ed autonoma ratio decidendi , considerata dalla stessa corte d’appello in realtà assorbente di ogni altra questione sulla ef- fettiva responsabilità dei convenuti, avendo riguardo alla loro stessa legittimazione sostanziale passiva in relazione all’azione proposta nei loro confronti (tanto che le successive considera- zioni sulla effettiva diligenza nell’espletamento dell’incarico ap- paiono formulate esclusivamente ad abundantiam).

Ma, per quanto fin qui esposto, e contrariamente a quanto so- stengono i controricorrenti, almeno con riguardo al preteso pre- supposto della colpa grave dei consulenti, in realtà, tale parte della motivazione non è idonea ad esprimere alcuna effettiva, comprensibile e logica statuizione:non si può ritenere, infatti, che sia stata valutata ed esclusa la sussistenza della colpa grave (fatto salvo quanto di dirà in relazione alla seconda, suc- cessiva e autonoma ratio decidendi espressa nella seconda parte della motivazione).

Deve, dunque, ritenersi che la corte territoriale,esprimendo la indicata primae autonoma ratio decidendi a sostegno della mo- tivazione della statuizione finale, che è specificamente Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 17 censurata con il motivo di ricorso in esame (e a meno di non ritenere tale parte della motivazione del tutto insanabilmente viziata da contraddittorietà sul piano logico e, come tale, radi- calmente nulla), abbia solo inteso escludere l’applicabilità dell’art. 64 c.p.c.,nel caso di specie, per il difetto di legittima- zione passiva sostanziale dei convenutirispetto a tale azione. 1.4Ma, sotto tale ultimo profilo , il motivo di ricorso è manife- stamente fondato.

È sufficiente considerare, in proposito, che l’art. 64 c.p.c., norma intitolata «responsabilità del consulente» e, quindi, de- stinata a regolare proprio i casi di responsabilità penale e civile del consulente tecnico (anche di quello nominato dal pubblico ministero in sede penale) nei confronti delle parti, al comma 2, ultimo periodo, afferma espressamente che «in ogni caso è do- vuto il risarcimento dei danni causati alle parti», facendo chiaro riferimento alla responsabilità risarcitoria gravante diretta- mente sullo stesso consulente per i danni provocati alle parti.

Del resto, secondo lo stesso indirizzo di questa Corte, la re- sponsabilità del consulente nei confronti delle parti è addirittura esclusiva e non concorre con quella della pubblica amministra- zione della giustizia (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18313 del 18/09/2015, Rv. 636725 – 01 : « il consulente tecnico d ’ ufficio svolge, nell’interesse della giustizia, funzioni ausiliarie del giu- dice di natura non giurisdizionale, sicché è obbligato a risarcire i danni cagionati in violazione dei doveri connessi all’ufficio senza che sia ipotizzabile una concorrente responsabilità del Ministero della giustizia»).

Dunque, certamente non è conforme a diritto la conclusione della corte d’appello, secondo la quale tale disposizione non sa- rebbe applicabile nel caso di specie, in quanto i consulenti di- fetterebbero, in radice, «di legittimazione passivarispetto alla pretesa avanzata dagli odierni appellati», in considerazione della loro posizione di ausiliari dell’autorità giudiziaria.

Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 17 Il primo motivo del ricorso va, pertanto, accolto.

2. La seconda parte della motivazione della sentenza impu- gnata, come già chiarito, parrebbeintendere esprimere una ul- teriore, autonoma ratio decidendi, valida a prescindere dalla prima, in quanto la corte d’appello esordisce con la seguente premessa: «anche laddove si dovesse ritenere applicabile al caso di specie l’art. 64 c.p.c. e provato il requisito soggettivo della colpa grave».

Sembrerebbe, in altri termini, che tale seconda ratio decidendi sia enunciata dalla corte territoriale esclusivamente ad abun- dantiam, dal momento che il difetto di legittimazione dei con- venuti rispetto alla domanda proposta contro di essi ai sensi dell’art. 64 c.p.c. sarebbe di per sé assorbente di ogni altra questione. 2.1 A nche il senso di questa seconda ratio decidendi appare quanto meno di ardua comprensione, sotto il profilo logico, dal momento che la corte d’appello prende le mosse dall’afferma- zione testuale per cui «anche laddove si dovesse ritenere … … provato il requisito soggettivo della colpa grave», cioè dalla premessa logica per cui i consulenti debbano assumersi (sia pure in via ipotetica) in colpa grave, per poi aggiungere, in modo quanto meno contraddittorio, che «appare viziato da illo- gicità il ragionamento del Tribunale secondo il quale la negli- genza dei consulenti deve desumersi anche alla luce dei risultati positivi ottenuti dai RIS»e che « s i rilevano in modo analogo illogiche le considerazioni del Tribunale circa la mancata analisi da parte dei periti dell’orologio indossato dalla vittima il giorno dell’omicidio».

In altri termini, parrebbe che la corte intenda affermare che, anche ammessa l’applicabilità dell’art. 64 c.p.c. al caso di spe- cie e la sussistenza della colpa grave dei consulenti convenuti nello svolgimento del loro incarico, vi sarebbero ulteriori ragioni Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 17 idonee a giustificare il rigetto della domandaproposte nei loro confronti.

Però, in realtà, le ragioni che espone successivamente non sono affatto tali da giustificare il rigetto della domanda anche una volta ammessa, in conformità alla premessa logica (ipotetica), la sussistenza della responsabilità per colpa grave dei consu- lenti ai sensi dell’art. 64 c.p.c., ma sembrano semplicemente argomentazioni volte ad escludere del tutto la loro negligenza, cioè addirittura anche la loro colpa lieve.

Si tratta, dunque, di argomentazioni del tutto incompatibili, sul piano logico, con la premessa (cioè, con la ammessa ipotetica sussistenza della loro colpa grave nello svolgimento dell’inca- rico). 2.2 Anche questa seconda parte della motivazione, potrebbe ritenersi, dunque,di per sé viziata da insanabile contradditto- rietà sul piano logicoe, come tale, radicalmente nulla.

Peraltro, anche a volere “interpretare” la complessiva motiva- zione della decisione impugnata come se – nonostante la sua innegabile oscuritàsul piano espositivo – la corte d’appello, ol- tre ad affermare l’inapplicabilità dell’art. 64 c.p.c., avesse in realtà semplicemente inteso escludere, in fatto, la negligenza dei consulenti nello svolgimento del loro incarico e, quindi, an- che la stessa loro colpa lieve, leconclusioni finali non mutereb- bero. 2.3La negligenza dei consulenti parrebbe, infatti , esclusa, nella sentenza impugnata, sotto due aspetticoncreti dell’attività da essi svolta: a) sotto l’aspetto dell’omesso esame dell’orologio indossato dalla vittima al momento dell’omicidio (sul quale sono , poi, state rinvenutetracce biologiche dell’assassino, decisive ai fini della sua individuazione): in proposito, la corte d’appello ha ri- tenuto giustificato il mancato esame dell’orologio da parte dei consulenti convenuti, in quanto tale orologio , consegnato Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 17 spontaneamente agli organi inquirenti dal coniuge della vittima, non era stato oggetto di sequestro probatorio ai sensi dell’art.253 c.p.p., sebbene esso fosse stato acquisito al procedimento e fosse presente tra i reperti sottoposti agli stessi consulenti; b) sotto l’aspetto del corretto esame del lenzuolo con il quale la vittima era stata strangolata, sul quale i consulenti convenuti non individuarono traccebiologiche dell’assassino, avendo pro- ceduto a campione su un numero limitato di macchie di sangue, mentre successivamente, tali tracce furono riscontrate dai nuovi consulenti, ad un successivo esame svolto su un numero superiore di tali macchie: in proposito, la corte ha ritenuto che il riscontro delle tracce biologiche dell’assassino sul lenzuolo, da parte dei tecnici dei R.I.S. (nominati in sostituzione dei con- sulenti convenuti, per la rinnovazione delle operazioni tecniche dagli stessi già svolte senza esito), fosse riconducibile,da una parte, al ruolo di “soggetti inquirenti”,e non di meri consulenti tecnici, dei suddetti R.I.S. e, dall’altra parte, ai maggiori ele- menti di cui questi ultimi potevano disporre, grazie alle inter- cettazioni telefoniche acquisite successivamente in ordine all’esistenza di una ferita al gomito riportata dall’assassino, che avrebbero consentito di “selezionare i reperti su cui eseguire gli esami” e di ricercare le tracce biologiche dell’assassino, invece di quelle della vittima sugli abiti degli indagati.

Con riguardo ad entrambi tali aspetti concreti , la conformità a diritto della decisione impugnata viene in realtà contestata dai ricorrenti.

I motivi del ricorso si possono raggruppare ed esaminare con- giuntamente,in relazione a tali due aspetti.

Quelli dal secondo al quinto riguardano, infatti, la questione dell’omesso esame dell’orologio; quelli dal sesto al nono, la questione dell’esame del lenzuolo.

Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 17 Tali motivi risultano anch’essi fondati –anche a prescindere dai già segnalati vizi logici della decisione impugnata – per le ra- gioni che saranno esposte di seguito. 3.Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa appli- cazionedell’art. 253 cpp in relazione all’ art. 360, comma l, n. 3 cpc».

Con il terzo motivo si denunzia « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art. 360, comma l, n. 5 cpc».

Con il quartomotivo si denunzia « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art. 360, comma l, n. 5 cpc».

Con il quintomotivo si denunzia « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art. 360, comma l, n. 5 cpc».

I ricorrent i sostengono, in primo luogo ( in particolare, con il secondo motivo),che la circostanza che l’orologio della vittima non fosse stato oggetto di sequestro, ai sensi dell’art. 253 c.p.p.,non avrebbe affatto impedito il suo esame ai consulenti del pubblico ministero, incaricati di ricerca re tracce biologiche dell’assassinosui reperti disponibili.

Sostengono, inoltre (con i successivi motivi), che la corte d’ap- pello avrebbe omesso di esaminare, sul punto, fatti controversi e decisivi, quali: a) la circostanza che il sequestro dell’orologio non era stato affatto richiesto dalle parti civili e negato dal pub- blico ministero, come pare invece erroneamente affermato nella sentenza impugnata (terzo motivo); b) la circostanza che l’orologio era incluso tra i reperti posti a disposizione dei con- sulenti per gli esami a loro affidati dal pubblico ministero (avendo quest’ultimo conferito ai suddetti tecnici «ampio man- dato al fine di analizzare tutti i reperti onde riscontrarvi l’even- tuale presenza di tracce biologiche degli indagati»; cfr. pag. 3 del ricorso, laddove si richiama il doc. 6 della produzione Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 11 di 17 allegata) tanto che essi, in effetti, acquisirono anche tamponi dello stesso, ma poi non ne effettuarono l’analisi (quarto mo- tivo); c) la circostanza che, d’altra parte, l’incarico conferito successivamente ai nuovi consulenti (R.I.S.) aveva lo stesso identico oggetto del precedente e l’orologio venne da questi ul- timi esaminato e analizzato (con il positivo riscontro delle tracce biologiche dell’assassino), senza che fosse intervenuto alcun provvedimento di sequestro (quinto motivo).

Come già chiarito, si tratta di motivi connessi, sul piano logico e giuridico,come tali da esaminare congiuntamente.

Essi sono tutti fondati. 3.1 S i p remett e, in diritto, che il sequestro probatorio di cui all’art. 253 c.p.p. costituisce una misura cautelare il cui scopo è impedire la possibile dispersione delle prove: non si tratta, invece, contrariamente a quanto affermato nella sentenza im- pugnata, di un provvedimento necessario per acquisire le cose pertinenti al reato sulle quali possono essere reperite prove della colpevolezza dell’indagato e sulle quali possono essere svolte le indagini dei consulenti tecnici del pubblico ministero.

Già sotto tale aspetto, la decisione risulta, quindi, viziata. 3.2Tanto premess o , è peraltro opportuno chiarire che la rela- tiva questione di diritto (processuale penale), in realtà, non ri- levadirettamente ai fini dell’esito del presente ricorso.

Infatti, ciò che è rilevante ai fini della eventuale responsabilità civile dei consulenti del pubblico ministero convenuti nel pre- sente giudizio è esclusivamente l’oggetto dell’incarico loro con- ferito.

Non spetta certo ai consulenti tecnici porre (e risolvere) que- stioni processuali relative alla regolare acquisizione di determi- nati reperti nel corso delle indagini, ma esclusivamente analiz- zare i reperti che il pubblico ministero li abbia incaricatidi ana- lizzare.

Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 12 di 17 Sotto questo aspetto, quindi, risulta assorbente di ogni altra questioneil rilievo per cui l’argomentazione espressa dalla corte d’appello in ordine alla necessità del sequestro, ai fini della re- sponsabilità dei consulenti, deveconsiderarsi del tutto inconfe- rente sul piano logico-giuridico: la corte non avrebbe affatto dovuto valutare se era avvenuta regolarmente, sotto il profilo processuale, l’acquisizione dell’orologio tra i reperti disponibili ai fini delle indagini, pur senza il suo formale sequestro (seque- stro che, d’altra parte, avrebbe sempre potuto essere disposto anche successivamente, se necessario), ma esclusivamente se ai consulenti fosse stato dato l’incarico di ricercare le tracce biologiche degli indagati esaminando tutti i reperti disponibili, ovvero solo quelli già oggetto di sequestro probatorio. 3.3 Per completezza, è in ogni caso opportuno osservare che l’ampiezza dell’ambito dell’incarico affidato ai consulenti conve- nuti, diretto a ricercare tracce biologiche degli indagati su tutti i reperti disponibili (tra i quali l’orologioindossato dalla vittima, spontaneamente consegnato agli inquirenti dai familiari), par- rebbe in realtà già potersi desumere dal fatto incontestato che lo stesso G.I.P. aveva disposto la riapertura delle indagini, tra l’altro proprio sul rilievo chenon si era mai proceduto all’esame di tale orologio, nonché dal fatto che quest’ultimo era tra i re- perti messi a disposizione dei predetti consulenti (che ne ave- vano anche tratto tamponi) e successivamente esso risulta es- sere stato analizzato dai nuovi consulenti, sulla base del mede- simo mandato fornito ai primi, senza che nelle more fosse in- tervenuto alcun sequestro probatorio. 3.4In definitiva, quindi, la decisione impugnata, sotto l’aspetto in esame, senz’altro non è conforme a diritto e va cassata, af- finché si proceda,in sede di rinvio, ad una nuova valutazione della eventuale responsabilità dei consulenti convenuti, sulla base dei corretti presupposti di fatto e di dirittofin qui indicati, segnatamente sulla base della esatta individuazione dell’ambito Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 13 di 17 oggettivo dell’incarico ad essi affidato dal pubblico ministero, onde stabilire se tale incarico sia stato svolto in modo corretto e completo: e ciò a prescindere dalle questioni di rito proces- suale penale, rispetto alle quali i consulenti stessi, di fronte ad uno specifico incarico conferito dell’autorità giudiziaria, restano di regola estranei, non avendo certamente titolo per sindacare l’estensione e la regolarità del proprio mandato (e potendo, al più, chiedere chiarimenti alpubblico ministero, in caso di dubbi sulla esatta individuazione dei limitidi detto mandato). 4.Con il sestomotivo si denunzia « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art. 360, comma l, n. 5 cpc».

Con il settimomotivo si denunzia « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art. 360, comma l, n. 5 cpc».

Con l’ottavo motivo si denunzia « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art. 360, comma l, n. 5 cpc».

Con il nono motivo si denunzia « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art. 360, comma l, n. 5 cpc». 4.1 In primo luogo, si rileva che i motivi di ricorso in esame potrebbero addirittura ritenersi logicamente assorbiti in virtù dell’accoglimento dei precedenti, considerando che il solo esame dell’orologio sarebbe stato presumibilmente sufficiente, anche da solo, ad impedirel’evento dannoso, cioè la necessità di rinnovare le indagini tecnichealla ricerca di tracce biologiche dell’indagato.

In ogni caso, anche in questo caso si tratta di motivi connessi, sul piano logico e giuridico, come tali valutabili congiunta- mente, che risultano tutti fondati. 4.2 I ricorrent i sostengono che la corte d’appello avrebbe omesso di esaminare, sul punto relativo alla valutazione delle Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 14 di 17 modalitàdell’esame tecnico del lenzuolo con cui era stata stran- golata la vittima, fatti controversi e decisivi, quali: a) la circostanza che i R.I.S. erano stati successivamente inca- ricati quali meri consulenti tecnici scientifici del pubblico mini- stero, sulla base di un mandato identico a quello conferito ai convenuti e non erano state loro affatto delegate indagini, quali organi di polizia giudiziaria; b) la circostanza che la ferita al gomito dell’indagato, risalente all’epoca dell’omicidio, era in realtà già nota, risultando dagli atti delle indagini svolte anni prima (segnatamente: dall’inter- rogatorio dell’indagato e dalle consulenze svolte sulla sua per- sona) e non era affatto emersa da successive intercettazioni telefoniche, che, in ogni caso, erano state effettuate anch’esse anni addietro, al tempo delle prime indagini, mentre la loro tra- duzione in italiano era stata effettuata solo successivamente allo svolgimento delle indagini dei R.I.S.; c) la circostanza che, in definitiva, gli elementi che secondo la corte d’appello avrebbero consentito ai R.I.S. di indirizzare le proprie indagini su una parte circoscritta del lenzuolo erano già noti anche ai convenuti, quando fu loro conferito l’incarico. 4.3Effettivamente, la corte d’appello non risulta avere consi- derato adeguatamente le circostanze di fatto indicate dai ricor- renti. 4.3.1In primo luogo, pare pacifico – in effetti neanche gli stessi controricorrenti lo contestano specificamente – che ai R .

I .

S . venne conferito il medesimo incarico di consulenza già loro con- ferito, enon una vera e propria delega di indagini.

Dunque, i R.I.S.vennero incaricati di rinnovare le operazioni di consulenza già svolte, evidentemente in modo non ritenuto soddisfacente,dai convenuti.

Di conseguenza, sul piano logico, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui gli esiti differenti di tali inda- gini possano essere derivati dalla natura di organi investigativi Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 15 di 17 degli stessi R.I.S., denota, quanto meno , l’omesso esame di tale circostanza di fatto. 4.3.2Inoltre, risulta altrettanto pacifico , in fatto: a) che le intercettazioni telefoniche da cui emergevano gravi indizi nei confronti di quello che poi risulterà essere l’assassino (il quale aveva contattato telefonicamente un potenziale ricet- tatore dei gioielli sottratti alla vittima in occasione dell’omicidio) erano state effettuate nel corso delle indagini svolte nell’imme- diatezza dei fatti; b) che tali intercettazioni (per le conversazioni in lingua stra- niera) furono tradotte in italiano solo successivamente, dopo lo svolgimento dell’incarico da parte dei R.I.S.; c) che la ferita al gomito dell’assassino era già nota (emergendo dal suo primo interrogatorio) e, comunque, che essa di certo non era emersadalle intercettazioni telefoniche, nel periodo di tempo tra l’incarico conferito ai convenuti e quello conferito ai R.I.S..

Di conseguenza, l’affermazione della corte territoriale secondo cui questi ultimidisponevano di maggiori elementi utili ad indi- rizzare le indagini scientifiche loro commissionate sconta anch’essa la mancata considerazione di fatti decisiv i e contro- versi.

Icontroricorrenti sostengono che, in realtà, le traduzioni delle intercettazioni erano già state rese note ai R.I.S.in via ufficiosa mentre svolgevano il loro incarico, ma ciò non è documentato in alcun modo, né risulta che tale questione venne in qualche modo postanel corso del giudizio di merito, trattandosi, quindi, eventualmentedi una questione nuova di fatto, non valutabile nella presente sede. 4.3.3 Più radic almente , comunque, deve ritenersi addirittura assorbente di ogni altra questione la considerazione che, ai fini della presente controversia, non è rilevante se i R.I.S. abbiano regolarmente svolto il loro incarico, con riguardo all’esame del Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 16 di 17 lenzuolo, e se tale incarico sia risultato più o meno agevole e, tanto meno, può considerarsi decisivo il confronto tra l’attività svolta dai R.I.S. e quella svolta dai convenuti.

La corte d’appello avrebbe,infatti, dovuto esclusivamente va- lutare: a) se i consulenti convenuti avessero svolto in modo diligente l’incarico ad essi conferito, con riguardo all’esame del lenzuolo, accertando, cioè, se –sul piano scientifico e della diligenza do- vuta nell’adempimento della prestazione –le analisi effettuate a campione per la ricerca delle tracce biologiche esistenti su detto lenzuolo fossero sufficienti come numero e se i campioni da esaminare fossero stati individuati e prelevati in modo cor- retto dallo stesso lenzuolo (anche con riguardo alla loro posi- zione), sul piano della tecnica professionale, in considerazione degli elementi disponibili (in questo modo accertando o esclu- dendo una condotta colposa dei medesimi consulenti sulpiano professionale); b) laddove vi fossero state negligenze, se le analisi compiute correttamente avrebbero, con sufficiente grado di probabilità (cioè, in base al criterio di accertamento del nesso causale cd. del “più probabile che non”), determinato il risultato del positivo riscontro delle tracce biologiche dell’omicida sul lenzuolo ed im- pedito l’evento dannoso, cioè la necessità di ripetere tali inda- gini (in questo modo accertando, o negando, il nesso di causa tra condotta colposa o, comunque, inadempiente, ed evento dannoso). 4.3.4Dunque, anche sotto l’ aspetto in esame la decisione im- pugnata risulta carente, con riguardo al corretto e completo esame dei fatti decisivi e controversi e/o alla coerenza logica dell’argomentazione.

5. Sulla base di tutto quanto sin qui esposto, il ricorso va senz’altro accolto, affinché i fatti effettivamente decisivi, ai fini dell’eventuale affermazione della responsabilità dei consulenti Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 17 di 17 convenuti (vale a dire la loro condotta colposa ed il nesso di cau

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] P.M. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. Marco DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 15 / 01/2024 C . C . dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 1976 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 1976del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82B04 H501N) MATTEI Domitilla (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 84L68 H501V) rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, dall’av- vocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66B08 F839D) -ricorrenti- nei confronti di ARBARELLO Paolo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 43H22 H501O) PASCALI [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55A18 E629Q) VECCHIOTTI Carla (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51L45 B649K) rappresentati e difesi, giusta procura a margine del controri- corso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: BRG NTN57C0l F90lT) edElena Vaccarella (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76B63 H50lE) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 5983/2020, pubblicatain data 30 novembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 15 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Pietro, Manfredi e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per ottenere il risarcimento dei danni che Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 17 asseriscono di avere subito in conseguenza del negligente svol- gimento, da parte di questi ultimi, dell’incarico di consulenti tecnici del pubblico ministero nel procedimento penale avente ad oggetto l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] della Torre, moglie di [OSCURATO:PERSONA] e madre diManfredi e [OSCURATO:PERSONA]. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Roma, che ha con- dannato i convenuti al pagamento dell’importo di € 11.020,00 a titolo di danno patrimoniale e dell’importo di € 120.000,00 a titolo di danno non patrimoniale. La Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece integralmente rigettata. RicorronoManfredi e [OSCURATO:PERSONA] (anche quali eredi di Pie- tro Mattei, deceduto nel corso del giudizio di merito), sulla base di novemotivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- barello e [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denun c ia « violazione e falsa applicazionedell’art. 64, comma 2, cpc in relazione all’ art. 360, comma l, n. 3 cpc». I ricorrenticensurano la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha affermato che non sarebbeapplicabile, nel caso di specie, l’art. 64, comma 2, c.p.c., e che, di conse- guenza, i convenuti difetterebbero «di legittimazione passiva rispetto alla pretesa avanzata dagli odierni appellati». Il motivo è fondato. Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 17 1.1 La corte d’appello ha afferma to che la decisione di primo grado avrebbe erroneamente fondato la responsabilità dei con- venuti sulla previsione di cui all’art. 64, comma 2, c.p.c., in quanto: a) la predetta normanon sarebbe applicabile, nella fatti- specie, perché i convenuti «quali consulenti designati dal P.M in sede di indagini preliminari, [essi] operano esclu- sivamente quali ausiliari del giudice in funzione del supe- riore interesse dalla giustizia, difettando pertanto di le- gittimazione passivarispetto alla pretesa avanzata dagli odierni appellati»; b) inoltre, il tribunale avrebbe omesso di «fornire la prova del requisito soggettivo della colpa grave che asserisce essere sussistente» 1.2È certamente erronea, in diritto , l’ afferma zione della corte d’appello secondo la quale il tribunale non avrebbe corretta- mente applicato l’art. 64 c.p.c., perché avrebbe dovuto «fornire la prova della colpa grave che asserisce essere sussistente». 1.2.1In primo luogo, ai fini della responsabilità civile dei con- sulentitecnici prevista d a ll’art. 64 c.p.c., non è richiesta la colpa grave (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13010 del 23/06/2016, Rv. 640396 – 01 : « il perito di stima nominato dal giudice dell’esecuzione risponde nei confronti dell’aggiudicatario, a ti- tolo di responsabilità extracontrattuale, per il danno da questi patito in virtù dell’erronea valutazione dell’immobile staggito, solo ove ne sia accertato il comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell’incarico, tale da determinare una signifi- cativa alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea ad incidere causalmente nella determinazione del consenso dell’acquirente»). Potrebbe, al limite, discutersi dell’applicabilità, nel caso di spe- cie,dell’art. 2236 c.c., ma si tratta di una questione che non risulta posta o, comunque, affrontata nel corso del giudizio di Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 17 merito e che certamente non è stata presa in considerazione nella decisione impugnata, onde la stessa deve ritenersi del tutto estranea all’oggetto del ricorso. D’altra parte, è assorbente, sul punto, la considerazioneche i presuppostiper l’operatività de i limiti di responsabilità previsti dall’art. 2236 c.c., sulla base del consolidato indirizzo di questa Corte,cui va certamente data continuità, devono essere alle- gati e provati dal professionista convenuto, il che, nella specie, non risultasia avvenuto, tanto che la corte territoriale non fa alcun riferimento ad una siffatta eccezione (cfr.Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8496 del 06/05/2020, Rv. 657807 –01: «il perito nominato dal giudice delegato ai fallimenti per la stima degli immobili del fallito risponde, a titolo di responsabilità extracon- trattuale, nei confronti dell’aggiudicatario per il danno da questi patito in conseguenza dell’erronea valutazione del bene qua- lora, nell’esecuzione della prestazione, non osservi la diligenza professionale qualificata richiesta –ex artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c. –allo specialista in relazione alla natura dell’attività esercitata ed alle circostanze concrete del caso, incombendo, comunque, sul medesimo professionista di dare la prova della particolare difficoltà della detta prestazione»). 1.2.2È, poi, appena il caso di rilevare che, anche se fosse stata necessaria la colpa graveai fini della responsabilità dei conve- nuti,non sarebbe stato certo il giudice di primo grado a doverne “fornire” la prova– come pare affermare la corte d’appello, con una formulazione dell’argomentazione logica e giuridica a so- stegno della sua decisioneche appare quanto meno oscura – ma i danneggiati. Di conseguenza, la disposizionedi cui all’art. 64 c.p.c. avrebbe dovuto essere ritenuta correttamente applicata dal giudice di primo grado,laddove quest’ultimo, valutando le prove, avesse ritenutosussistente tale prova. Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 17 Ed è la stessa corte d’appello a riconosce re che il tribunale aveva, in effetti, espressamente ritenuto sussistere la colpa grave dei convenuti (si vedano i righi 5 e 6 dei “Motivi della decisione”). D’altra parte, la corte d’appello,nella parte della decisione qui in esame, neanche effettua una motivata diversa valutazione delle prove, sul punto, limitandosi ad affermare che il tribunale non avrebbe “fornito la prova”della colpa grave, formula ver- bale di cui si è già segnalata l’oscurità logica e giuridica e che, in ogni caso, risulterebbe quanto meno del tutto apodittica e, come tale, sarebbe da ritenere espressione di motivazione me- ramente apparente. 1.3Va, inoltre, considerato che la parte della motivazione della sentenza impugnatain esame parrebbe esprimere una prima ed autonoma ratio decidendi , considerata dalla stessa corte d’appello in realtà assorbente di ogni altra questione sulla ef- fettiva responsabilità dei convenuti, avendo riguardo alla loro stessa legittimazione sostanziale passiva in relazione all’azione proposta nei loro confronti (tanto che le successive considera- zioni sulla effettiva diligenza nell’espletamento dell’incarico ap- paiono formulate esclusivamente ad abundantiam). Ma, per quanto fin qui esposto, e contrariamente a quanto so- stengono i controricorrenti, almeno con riguardo al preteso pre- supposto della colpa grave dei consulenti, in realtà, tale parte della motivazione non è idonea ad esprimere alcuna effettiva, comprensibile e logica statuizione:non si può ritenere, infatti, che sia stata valutata ed esclusa la sussistenza della colpa grave (fatto salvo quanto di dirà in relazione alla seconda, suc- cessiva e autonoma ratio decidendi espressa nella seconda parte della motivazione). Deve, dunque, ritenersi che la corte territoriale,esprimendo la indicata primae autonoma ratio decidendi a sostegno della mo- tivazione della statuizione finale, che è specificamente Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 17 censurata con il motivo di ricorso in esame (e a meno di non ritenere tale parte della motivazione del tutto insanabilmente viziata da contraddittorietà sul piano logico e, come tale, radi- calmente nulla), abbia solo inteso escludere l’applicabilità dell’art. 64 c.p.c.,nel caso di specie, per il difetto di legittima- zione passiva sostanziale dei convenutirispetto a tale azione. 1.4Ma, sotto tale ultimo profilo , il motivo di ricorso è manife- stamente fondato. È sufficiente considerare, in proposito, che l’art. 64 c.p.c., norma intitolata «responsabilità del consulente» e, quindi, de- stinata a regolare proprio i casi di responsabilità penale e civile del consulente tecnico (anche di quello nominato dal pubblico ministero in sede penale) nei confronti delle parti, al comma 2, ultimo periodo, afferma espressamente che «in ogni caso è do- vuto il risarcimento dei danni causati alle parti», facendo chiaro riferimento alla responsabilità risarcitoria gravante diretta- mente sullo stesso consulente per i danni provocati alle parti. Del resto, secondo lo stesso indirizzo di questa Corte, la re- sponsabilità del consulente nei confronti delle parti è addirittura esclusiva e non concorre con quella della pubblica amministra- zione della giustizia (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18313 del 18/09/2015, Rv. 636725 – 01 : « il consulente tecnico d ’ ufficio svolge, nell’interesse della giustizia, funzioni ausiliarie del giu- dice di natura non giurisdizionale, sicché è obbligato a risarcire i danni cagionati in violazione dei doveri connessi all’ufficio senza che sia ipotizzabile una concorrente responsabilità del Ministero della giustizia»). Dunque, certamente non è conforme a diritto la conclusione della corte d’appello, secondo la quale tale disposizione non sa- rebbe applicabile nel caso di specie, in quanto i consulenti di- fetterebbero, in radice, «di legittimazione passivarispetto alla pretesa avanzata dagli odierni appellati», in considerazione della loro posizione di ausiliari dell’autorità giudiziaria. Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 17 Il primo motivo del ricorso va, pertanto, accolto. 2. La seconda parte della motivazione della sentenza impu- gnata, come già chiarito, parrebbeintendere esprimere una ul- teriore, autonoma ratio decidendi, valida a prescindere dalla prima, in quanto la corte d’appello esordisce con la seguente premessa: «anche laddove si dovesse ritenere applicabile al caso di specie l’art. 64 c.p.c. e provato il requisito soggettivo della colpa grave». Sembrerebbe, in altri termini, che tale seconda ratio decidendi sia enunciata dalla corte territoriale esclusivamente ad abun- dantiam, dal momento che il difetto di legittimazione dei con- venuti rispetto alla domanda proposta contro di essi ai sensi dell’art. 64 c.p.c. sarebbe di per sé assorbente di ogni altra questione. 2.1 A nche il senso di questa seconda ratio decidendi appare quanto meno di ardua comprensione, sotto il profilo logico, dal momento che la corte d’appello prende le mosse dall’afferma- zione testuale per cui «anche laddove si dovesse ritenere … … provato il requisito soggettivo della colpa grave», cioè dalla premessa logica per cui i consulenti debbano assumersi (sia pure in via ipotetica) in colpa grave, per poi aggiungere, in modo quanto meno contraddittorio, che «appare viziato da illo- gicità il ragionamento del Tribunale secondo il quale la negli- genza dei consulenti deve desumersi anche alla luce dei risultati positivi ottenuti dai RIS»e che « s i rilevano in modo analogo illogiche le considerazioni del Tribunale circa la mancata analisi da parte dei periti dell’orologio indossato dalla vittima il giorno dell’omicidio». In altri termini, parrebbe che la corte intenda affermare che, anche ammessa l’applicabilità dell’art. 64 c.p.c. al caso di spe- cie e la sussistenza della colpa grave dei consulenti convenuti nello svolgimento del loro incarico, vi sarebbero ulteriori ragioni Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 17 idonee a giustificare il rigetto della domandaproposte nei loro confronti. Però, in realtà, le ragioni che espone successivamente non sono affatto tali da giustificare il rigetto della domanda anche una volta ammessa, in conformità alla premessa logica (ipotetica), la sussistenza della responsabilità per colpa grave dei consu- lenti ai sensi dell’art. 64 c.p.c., ma sembrano semplicemente argomentazioni volte ad escludere del tutto la loro negligenza, cioè addirittura anche la loro colpa lieve. Si tratta, dunque, di argomentazioni del tutto incompatibili, sul piano logico, con la premessa (cioè, con la ammessa ipotetica sussistenza della loro colpa grave nello svolgimento dell’inca- rico). 2.2 Anche questa seconda parte della motivazione, potrebbe ritenersi, dunque,di per sé viziata da insanabile contradditto- rietà sul piano logicoe, come tale, radicalmente nulla. Peraltro, anche a volere “interpretare” la complessiva motiva- zione della decisione impugnata come se – nonostante la sua innegabile oscuritàsul piano espositivo – la corte d’appello, ol- tre ad affermare l’inapplicabilità dell’art. 64 c.p.c., avesse in realtà semplicemente inteso escludere, in fatto, la negligenza dei consulenti nello svolgimento del loro incarico e, quindi, an- che la stessa loro colpa lieve, leconclusioni finali non mutereb- bero. 2.3La negligenza dei consulenti parrebbe, infatti , esclusa, nella sentenza impugnata, sotto due aspetticoncreti dell’attività da essi svolta: a) sotto l’aspetto dell’omesso esame dell’orologio indossato dalla vittima al momento dell’omicidio (sul quale sono , poi, state rinvenutetracce biologiche dell’assassino, decisive ai fini della sua individuazione): in proposito, la corte d’appello ha ri- tenuto giustificato il mancato esame dell’orologio da parte dei consulenti convenuti, in quanto tale orologio , consegnato Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 17 spontaneamente agli organi inquirenti dal coniuge della vittima, non era stato oggetto di sequestro probatorio ai sensi dell’art.253 c.p.p., sebbene esso fosse stato acquisito al procedimento e fosse presente tra i reperti sottoposti agli stessi consulenti; b) sotto l’aspetto del corretto esame del lenzuolo con il quale la vittima era stata strangolata, sul quale i consulenti convenuti non individuarono traccebiologiche dell’assassino, avendo pro- ceduto a campione su un numero limitato di macchie di sangue, mentre successivamente, tali tracce furono riscontrate dai nuovi consulenti, ad un successivo esame svolto su un numero superiore di tali macchie: in proposito, la corte ha ritenuto che il riscontro delle tracce biologiche dell’assassino sul lenzuolo, da parte dei tecnici dei R.I.S. (nominati in sostituzione dei con- sulenti convenuti, per la rinnovazione delle operazioni tecniche dagli stessi già svolte senza esito), fosse riconducibile,da una parte, al ruolo di “soggetti inquirenti”,e non di meri consulenti tecnici, dei suddetti R.I.S. e, dall’altra parte, ai maggiori ele- menti di cui questi ultimi potevano disporre, grazie alle inter- cettazioni telefoniche acquisite successivamente in ordine all’esistenza di una ferita al gomito riportata dall’assassino, che avrebbero consentito di “selezionare i reperti su cui eseguire gli esami” e di ricercare le tracce biologiche dell’assassino, invece di quelle della vittima sugli abiti degli indagati. Con riguardo ad entrambi tali aspetti concreti , la conformità a diritto della decisione impugnata viene in realtà contestata dai ricorrenti. I motivi del ricorso si possono raggruppare ed esaminare con- giuntamente,in relazione a tali due aspetti. Quelli dal secondo al quinto riguardano, infatti, la questione dell’omesso esame dell’orologio; quelli dal sesto al nono, la questione dell’esame del lenzuolo. Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 17 Tali motivi risultano anch’essi fondati –anche a prescindere dai già segnalati vizi logici della decisione impugnata – per le ra- gioni che saranno esposte di seguito. 3.Con il secondo motivo si denunzia « violazione e falsa appli- cazionedell’art. 253 cpp in relazione all’ art. 360, comma l, n. 3 cpc». Con il terzo motivo si denunzia « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art. 360, comma l, n. 5 cpc». Con il quartomotivo si denunzia « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art. 360, comma l, n. 5 cpc». Con il quintomotivo si denunzia « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art. 360, comma l, n. 5 cpc». I ricorrent i sostengono, in primo luogo ( in particolare, con il secondo motivo),che la circostanza che l’orologio della vittima non fosse stato oggetto di sequestro, ai sensi dell’art. 253 c.p.p.,non avrebbe affatto impedito il suo esame ai consulenti del pubblico ministero, incaricati di ricerca re tracce biologiche dell’assassinosui reperti disponibili. Sostengono, inoltre (con i successivi motivi), che la corte d’ap- pello avrebbe omesso di esaminare, sul punto, fatti controversi e decisivi, quali: a) la circostanza che il sequestro dell’orologio non era stato affatto richiesto dalle parti civili e negato dal pub- blico ministero, come pare invece erroneamente affermato nella sentenza impugnata (terzo motivo); b) la circostanza che l’orologio era incluso tra i reperti posti a disposizione dei con- sulenti per gli esami a loro affidati dal pubblico ministero (avendo quest’ultimo conferito ai suddetti tecnici «ampio man- dato al fine di analizzare tutti i reperti onde riscontrarvi l’even- tuale presenza di tracce biologiche degli indagati»; cfr. pag. 3 del ricorso, laddove si richiama il doc. 6 della produzione Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 11 di 17 allegata) tanto che essi, in effetti, acquisirono anche tamponi dello stesso, ma poi non ne effettuarono l’analisi (quarto mo- tivo); c) la circostanza che, d’altra parte, l’incarico conferito successivamente ai nuovi consulenti (R.I.S.) aveva lo stesso identico oggetto del precedente e l’orologio venne da questi ul- timi esaminato e analizzato (con il positivo riscontro delle tracce biologiche dell’assassino), senza che fosse intervenuto alcun provvedimento di sequestro (quinto motivo). Come già chiarito, si tratta di motivi connessi, sul piano logico e giuridico,come tali da esaminare congiuntamente. Essi sono tutti fondati. 3.1 S i p remett e, in diritto, che il sequestro probatorio di cui all’art. 253 c.p.p. costituisce una misura cautelare il cui scopo è impedire la possibile dispersione delle prove: non si tratta, invece, contrariamente a quanto affermato nella sentenza im- pugnata, di un provvedimento necessario per acquisire le cose pertinenti al reato sulle quali possono essere reperite prove della colpevolezza dell’indagato e sulle quali possono essere svolte le indagini dei consulenti tecnici del pubblico ministero. Già sotto tale aspetto, la decisione risulta, quindi, viziata. 3.2Tanto premess o , è peraltro opportuno chiarire che la rela- tiva questione di diritto (processuale penale), in realtà, non ri- levadirettamente ai fini dell’esito del presente ricorso. Infatti, ciò che è rilevante ai fini della eventuale responsabilità civile dei consulenti del pubblico ministero convenuti nel pre- sente giudizio è esclusivamente l’oggetto dell’incarico loro con- ferito. Non spetta certo ai consulenti tecnici porre (e risolvere) que- stioni processuali relative alla regolare acquisizione di determi- nati reperti nel corso delle indagini, ma esclusivamente analiz- zare i reperti che il pubblico ministero li abbia incaricatidi ana- lizzare. Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 12 di 17 Sotto questo aspetto, quindi, risulta assorbente di ogni altra questioneil rilievo per cui l’argomentazione espressa dalla corte d’appello in ordine alla necessità del sequestro, ai fini della re- sponsabilità dei consulenti, deveconsiderarsi del tutto inconfe- rente sul piano logico-giuridico: la corte non avrebbe affatto dovuto valutare se era avvenuta regolarmente, sotto il profilo processuale, l’acquisizione dell’orologio tra i reperti disponibili ai fini delle indagini, pur senza il suo formale sequestro (seque- stro che, d’altra parte, avrebbe sempre potuto essere disposto anche successivamente, se necessario), ma esclusivamente se ai consulenti fosse stato dato l’incarico di ricercare le tracce biologiche degli indagati esaminando tutti i reperti disponibili, ovvero solo quelli già oggetto di sequestro probatorio. 3.3 Per completezza, è in ogni caso opportuno osservare che l’ampiezza dell’ambito dell’incarico affidato ai consulenti conve- nuti, diretto a ricercare tracce biologiche degli indagati su tutti i reperti disponibili (tra i quali l’orologioindossato dalla vittima, spontaneamente consegnato agli inquirenti dai familiari), par- rebbe in realtà già potersi desumere dal fatto incontestato che lo stesso G.I.P. aveva disposto la riapertura delle indagini, tra l’altro proprio sul rilievo chenon si era mai proceduto all’esame di tale orologio, nonché dal fatto che quest’ultimo era tra i re- perti messi a disposizione dei predetti consulenti (che ne ave- vano anche tratto tamponi) e successivamente esso risulta es- sere stato analizzato dai nuovi consulenti, sulla base del mede- simo mandato fornito ai primi, senza che nelle more fosse in- tervenuto alcun sequestro probatorio. 3.4In definitiva, quindi, la decisione impugnata, sotto l’aspetto in esame, senz’altro non è conforme a diritto e va cassata, af- finché si proceda,in sede di rinvio, ad una nuova valutazione della eventuale responsabilità dei consulenti convenuti, sulla base dei corretti presupposti di fatto e di dirittofin qui indicati, segnatamente sulla base della esatta individuazione dell’ambito Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 13 di 17 oggettivo dell’incarico ad essi affidato dal pubblico ministero, onde stabilire se tale incarico sia stato svolto in modo corretto e completo: e ciò a prescindere dalle questioni di rito proces- suale penale, rispetto alle quali i consulenti stessi, di fronte ad uno specifico incarico conferito dell’autorità giudiziaria, restano di regola estranei, non avendo certamente titolo per sindacare l’estensione e la regolarità del proprio mandato (e potendo, al più, chiedere chiarimenti alpubblico ministero, in caso di dubbi sulla esatta individuazione dei limitidi detto mandato). 4.Con il sestomotivo si denunzia « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art. 360, comma l, n. 5 cpc». Con il settimomotivo si denunzia « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art. 360, comma l, n. 5 cpc». Con l’ottavo motivo si denunzia « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art. 360, comma l, n. 5 cpc». Con il nono motivo si denunzia « omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le partiin relazione all’art. 360, comma l, n. 5 cpc». 4.1 In primo luogo, si rileva che i motivi di ricorso in esame potrebbero addirittura ritenersi logicamente assorbiti in virtù dell’accoglimento dei precedenti, considerando che il solo esame dell’orologio sarebbe stato presumibilmente sufficiente, anche da solo, ad impedirel’evento dannoso, cioè la necessità di rinnovare le indagini tecnichealla ricerca di tracce biologiche dell’indagato. In ogni caso, anche in questo caso si tratta di motivi connessi, sul piano logico e giuridico, come tali valutabili congiunta- mente, che risultano tutti fondati. 4.2 I ricorrent i sostengono che la corte d’appello avrebbe omesso di esaminare, sul punto relativo alla valutazione delle Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 14 di 17 modalitàdell’esame tecnico del lenzuolo con cui era stata stran- golata la vittima, fatti controversi e decisivi, quali: a) la circostanza che i R.I.S. erano stati successivamente inca- ricati quali meri consulenti tecnici scientifici del pubblico mini- stero, sulla base di un mandato identico a quello conferito ai convenuti e non erano state loro affatto delegate indagini, quali organi di polizia giudiziaria; b) la circostanza che la ferita al gomito dell’indagato, risalente all’epoca dell’omicidio, era in realtà già nota, risultando dagli atti delle indagini svolte anni prima (segnatamente: dall’inter- rogatorio dell’indagato e dalle consulenze svolte sulla sua per- sona) e non era affatto emersa da successive intercettazioni telefoniche, che, in ogni caso, erano state effettuate anch’esse anni addietro, al tempo delle prime indagini, mentre la loro tra- duzione in italiano era stata effettuata solo successivamente allo svolgimento delle indagini dei R.I.S.; c) la circostanza che, in definitiva, gli elementi che secondo la corte d’appello avrebbero consentito ai R.I.S. di indirizzare le proprie indagini su una parte circoscritta del lenzuolo erano già noti anche ai convenuti, quando fu loro conferito l’incarico. 4.3Effettivamente, la corte d’appello non risulta avere consi- derato adeguatamente le circostanze di fatto indicate dai ricor- renti. 4.3.1In primo luogo, pare pacifico – in effetti neanche gli stessi controricorrenti lo contestano specificamente – che ai R . I . S . venne conferito il medesimo incarico di consulenza già loro con- ferito, enon una vera e propria delega di indagini. Dunque, i R.I.S.vennero incaricati di rinnovare le operazioni di consulenza già svolte, evidentemente in modo non ritenuto soddisfacente,dai convenuti. Di conseguenza, sul piano logico, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui gli esiti differenti di tali inda- gini possano essere derivati dalla natura di organi investigativi Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 15 di 17 degli stessi R.I.S., denota, quanto meno , l’omesso esame di tale circostanza di fatto. 4.3.2Inoltre, risulta altrettanto pacifico , in fatto: a) che le intercettazioni telefoniche da cui emergevano gravi indizi nei confronti di quello che poi risulterà essere l’assassino (il quale aveva contattato telefonicamente un potenziale ricet- tatore dei gioielli sottratti alla vittima in occasione dell’omicidio) erano state effettuate nel corso delle indagini svolte nell’imme- diatezza dei fatti; b) che tali intercettazioni (per le conversazioni in lingua stra- niera) furono tradotte in italiano solo successivamente, dopo lo svolgimento dell’incarico da parte dei R.I.S.; c) che la ferita al gomito dell’assassino era già nota (emergendo dal suo primo interrogatorio) e, comunque, che essa di certo non era emersadalle intercettazioni telefoniche, nel periodo di tempo tra l’incarico conferito ai convenuti e quello conferito ai R.I.S.. Di conseguenza, l’affermazione della corte territoriale secondo cui questi ultimidisponevano di maggiori elementi utili ad indi- rizzare le indagini scientifiche loro commissionate sconta anch’essa la mancata considerazione di fatti decisiv i e contro- versi. Icontroricorrenti sostengono che, in realtà, le traduzioni delle intercettazioni erano già state rese note ai R.I.S.in via ufficiosa mentre svolgevano il loro incarico, ma ciò non è documentato in alcun modo, né risulta che tale questione venne in qualche modo postanel corso del giudizio di merito, trattandosi, quindi, eventualmentedi una questione nuova di fatto, non valutabile nella presente sede. 4.3.3 Più radic almente , comunque, deve ritenersi addirittura assorbente di ogni altra questione la considerazione che, ai fini della presente controversia, non è rilevante se i R.I.S. abbiano regolarmente svolto il loro incarico, con riguardo all’esame del Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 16 di 17 lenzuolo, e se tale incarico sia risultato più o meno agevole e, tanto meno, può considerarsi decisivo il confronto tra l’attività svolta dai R.I.S. e quella svolta dai convenuti. La corte d’appello avrebbe,infatti, dovuto esclusivamente va- lutare: a) se i consulenti convenuti avessero svolto in modo diligente l’incarico ad essi conferito, con riguardo all’esame del lenzuolo, accertando, cioè, se –sul piano scientifico e della diligenza do- vuta nell’adempimento della prestazione –le analisi effettuate a campione per la ricerca delle tracce biologiche esistenti su detto lenzuolo fossero sufficienti come numero e se i campioni da esaminare fossero stati individuati e prelevati in modo cor- retto dallo stesso lenzuolo (anche con riguardo alla loro posi- zione), sul piano della tecnica professionale, in considerazione degli elementi disponibili (in questo modo accertando o esclu- dendo una condotta colposa dei medesimi consulenti sulpiano professionale); b) laddove vi fossero state negligenze, se le analisi compiute correttamente avrebbero, con sufficiente grado di probabilità (cioè, in base al criterio di accertamento del nesso causale cd. del “più probabile che non”), determinato il risultato del positivo riscontro delle tracce biologiche dell’omicida sul lenzuolo ed im- pedito l’evento dannoso, cioè la necessità di ripetere tali inda- gini (in questo modo accertando, o negando, il nesso di causa tra condotta colposa o, comunque, inadempiente, ed evento dannoso). 4.3.4Dunque, anche sotto l’ aspetto in esame la decisione im- pugnata risulta carente, con riguardo al corretto e completo esame dei fatti decisivi e controversi e/o alla coerenza logica dell’argomentazione. 5. Sulla base di tutto quanto sin qui esposto, il ricorso va senz’altro accolto, affinché i fatti effettivamente decisivi, ai fini dell’eventuale affermazione della responsabilità dei consulenti Ric. n. 1976/2021 –Sez. 3 – A d. 15 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 17 di 17 convenuti (vale a dire la loro condotta colposa ed il nesso di cau
Sentenza Cassazione n. 03917/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris