CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16091/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enerale dello Stato.-resistente-avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 519/2023 depositata il15/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Nel 2022 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pacedi Bari avverso l’ordinanza di sospensione provvisoria della patente di gui-da per la durata di diciotto mesi, emessa dal Prefetto di Bari ai sensidell’art. 223 del codice della strada e notificata il 27/06/2022. Il provve-dimento traeva origine dalla condotta tenuta dall’opponente il [OSCURATO:DATA_NASCITA]Numero registro generale 10183/2023Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 16091/2026Data pubblicazione 25/05/2026sulla strada statale 96, in direzione di Altamura: alla guida di un furgone,dopo aver urtato un autocarro fermo fuori dalla carreggiata per avaria,cagionando lesioni al conducente, si era allontanato senza prestare soc-corso, venendo identificato soltanto dopo essere stato inseguito e fermatoda un terzo.[OSCURATO:PERSONA] di pace, nella ritenuta contumacia della Prefettura, accoglieval’opposizione e annullava l’ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello. Il Tribunale di Bari ha accolto il gra-vame con la sentenza in epigrafe, rigettando l’opposizione.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinque motivi, illustratida memoria. [OSCURATO:PERSONA] di Bari deposita atto di costituzione. Con lamemoria il ricorrente produce la sentenza del Tribunale di Bari di non luo-go a procedere nei suoi confronti, in ordine ai medesimi fatti, per i reati dicui all’art. 189 co. 6 e 7 del codice della strada, rispettivamente perché ilfatto non costituisce reato e perché il fatto non sussiste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Il primo e il secondo motivo, che investono la medesima questioneprocessuale — la validità della costituzione in giudizio della Prefettura di-nanzi al Giudice di pace a mezzo PEC — possono essere trattati congiun-tamente.Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 16 e 16-bis deld.l. n. 179 del 2012, sulla irrituale ed inammissibile costituzione della Pre-fettura di Bari nel giudizio di primo grado. Si censura la sentenza in epi-grafe nella parte in cui ha ritenuto valida la costituzione della Prefetturamediante invio della comparsa di risposta a mezzo PEC, sul presupposto —erroneamente riferito all’art. 16-bis co. 10 del d.l. n. 179 del 2012 — chel’ufficio del Giudice di pace fosse abilitato all’operatività telematica per ef-fetto del decreto ministeriale del 10/12/2019.Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 319 c.p.c. incombinato con gli artt. 16 e 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, sulla irritualeNumero registro generale 10183/2023Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 16091/2026Data pubblicazione 25/05/2026ed inammissibile costituzione della Prefettura di Bari nel giudizio di primogrado. Si deduce che la costituzione in giudizio doveva avvenire mediantedeposito della comparsa di risposta in cancelleria ai sensi dell’art. 319c.p.c. e che, a causa della costituzione telematica, la comparsa e la docu-mentazione della Prefettura non sono state inserite nel fascicolo d’ufficio,con conseguente impossibilità per il ricorrente di prendere posizione sullacomparsa avversaria e di chiedere i mezzi istruttori ritenuti opportuni.I due motivi sono rigettati.La costituzione della Prefettura dinanzi al Giudice di pace di Bari è vali-da, né sussiste quindi violazione dell’art. 319 c.p.c. Infatti, nel procedi-mento di opposizione che si svolge dinanzi al giudice di pace è ammissibilel’uso della posta elettronica certificata per l’invio degli atti relativi alla co-stituzione della pubblica amministrazione, come è stato recentementeconfermato da Cass. 14281/2023.2. - Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt. 353 e 354co. 1 c.p.c. Si censura il rigetto della richiesta subordinata di rimessionedella causa al primo giudice sul presupposto che la mancata formazionedel fascicolo d’ufficio e il mancato inserimento della comparsa e del fasci-colo di parte della Prefettura abbiano determinato una violazione del con-traddittorio tale da imporre la rimessione al primo giudice.Il motivo è rigettato.Le ipotesi di rimessione al primo giudice sono tassative. La mancataformazione del fascicolo d’ufficio per l’asserita irregolarità della costituzio-ne di una parte non configura alcuna fra le ipotesi contemplate dagli artt.353 e 354 co. 1 c.p.c.3. - Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 189 co. 1 e 6c.d.s. Si censura la sentenza in epigrafe nella parte in cui, sulla base delleindagini della polizia locale di Altamura, ha ritenuto sussistenti gli elementidell’omissione di soccorso. Il ricorrente contrappone alla ricostruzione ac-colta dal Tribunale una propria versione dei fatti, secondo la quale, dopoNumero registro generale 10183/2023Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 16091/2026Data pubblicazione 25/05/2026l’impatto, si sarebbe fermato alla prima piazzola di sosta, sarebbe tornatoa piedi sul luogo del sinistro, avrebbe scambiato le generalità con il con-ducente dell’altro veicolo e raggiunto un accordo per il risarcimento.Il motivo è rigettato.Il provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida pre-visto dall’art. 223 del codice della strada, adottato in relazione a un’ipotesidi reato per la quale la legge prevede la sanzione amministrativa accesso-ria della sospensione della patente — categoria nella quale rientral’omissione di soccorso —, ha natura di misura provvisoria di polizia a con-tenuto cautelare. Esso costituisce atto dovuto, la cui discrezionalità è cir-coscritta alla durata della misura, e da cui esula ogni valutazionesull’elemento soggettivo del reato: al Prefetto è rimesso il solo accerta-mento che la violazione contestata rientri fra i reati per i quali quella san-zione è prevista. La misura è preventiva e del tutto indipendente rispettoall’accertamento della responsabilità penale dell’utente della strada (cfr.Cass. 27559/2014, ma anche 8466/2006, 18617/2006).Pertanto, la censura non può essere accolta. Essa muove dall’assuntoche la legittimità del provvedimento prefettizio dipenda dall’accertamentopieno dell’omissione di soccorso nei suoi elementi costitutivi, mentre ilprovvedimento di sospensione provvisoria ne prescinde. È superfluo ag-giungere che è quindi irrilevante la sentenza penale del Tribunale di Bariprodotta dal ricorrente con la memoria. Sotto altro profilo, il motivo si ri-solve nella contrapposizione, alla ricostruzione del fatto operata dal giudi-ce di merito sulla base delle indagini della polizia locale di Altamura, diuna diversa lettura delle medesime risultanze: a un accertamento di fattosorretto da motivazione coerente il ricorrente oppone il proprio apprezza-mento, che non vale quindi a incrinarlo.4. - Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 218 co. 2c.d.s. in combinato con art. 21-octies co. 1 della l. n. 241 del 1990. Si la-menta la tardività della notifica dell’ordinanza. Il ricorrente sostiene che ilNumero registro generale 10183/2023Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 16091/2026Data pubblicazione 25/05/2026procedimento di sospensione della patente doveva concludersi con la noti-fica dell’ordinanza entro trenta giorni e che la tardività rende l’atto annul-labile ai sensi dell’art. 21-octies co. 1 della l. n. 241 del 1990.Il motivo è rigettato.La sentenza in epigrafe ha accertato che l’ordinanza è stata emessa il09/03/2022 — vale a dire circa un mese e mezzo dalla ricezione del rap-porto di polizia, avvenuta il 18/01/2022 — ed ha ritenuto tale intervalloragionevole: la valutazione è congruamente motivata e coerente conl’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che esclude la perento-rietà dei termini per la sospensione cautelare ai sensi dell’art. 223 ed esi-ge soltanto la ragionevolezza dell’intervallo (cfr. fra le meno remote Cass.2425/2025). Quanto alla censura di tardività della notificazione, avvenutail 27/06/2022, nessun termine perentorio è previsto per la notifica delprovvedimento. Il richiamo all’art. 21-octies co. 1 della l. n. 241 del 1990non giova al ricorrente, in quanto presuppone una violazione di legge che,per le ragioni esposte, non sussiste.5. - Il ricorso è rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di legittimità, non avendo la Prefettura di Bari svolto attività di-fensiva sostanziale in questa sede.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera dellaparte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorsoa titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen-to, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione ci-vile, il 20/05/2026.Il PresidenteNumero registro generale 10183/2023Numero sezionale 1360/2026Numero di raccolta generale 16091/2026Data pubblicazione 25/05/2026Antonio Scarpa