CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 14281/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31096/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TORINO n. 1721/2020 depositata il05/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino accolse l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] all’ordinanza ingiunzione del Prefetto della stessa città, che gli aveva intimato il pagamento dell’importo di € 3.097, nonché la sanzione del divieto di emettere assegni per 48 mesi. A seguito di rituale impugnazione dell’autorità amministrativa, il Tribunale di Torino accolse il gravame. Il giudice di appello – premessa la ritualità della costituzione della Prefettura in primo grado, mediante tempestivo invio all’indirizzo PEC del Giudice di pace di Torino della comparsa di costituzione e degli atti allegati -ha affermato che il provvedimento sanzionatorio sarebbe risultato tempestivo, giacché il termine prescrizionale sarebbe stato interrotto dalla contestazione della violazione e che l’ordinanza si sarebbe correttamente fondata sul fatto che l’emissione di un assegno a scopo di garanzia sarebbe stato contrario a norme imperative, determinando altresì la sanzione accessoria obbligatoria. Contro la predetta sentenza (n. 1721/2020) ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA],sulla scorta di tre motivi. E’ rimasta intimata la Prefettura di Torino. Non ha svolto attività difensiva il Ministero dell’Interno. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 57, 58, 319 c.p.c., 36, 74 e 75 disp. att. c.p.c., 6 comma 6° D. Lgs. n. 150/2011, 16 bis comma 6° D. Lgs. n, 179/2012, in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Nella specie, non sarebbe stata ammissibile l’equiparazione delle modalità di deposito degli atti costitutivi a mezzo PEC con quelle della spedizione del plico a mezzo posta. Di conseguenza, il mancato inserimento dei documenti di parte nel fascicolo d’ufficio avrebbe dovuto riverberarsi sulla parte interessata. 2) Con il secondo mezzo, il Pedone si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 409, 416, 421, 437 c.p.c., 2 e 7 D. Lgs. n. 150/2011, ex art. 360 n. 3 c.p.c., considerato che il giudice di appello avrebbe finito per ammettere nuove prove, in violazione dei principi riguardanti le preclusioni processuali, e dunque consentire anche l’introduzione di nuove domande. 3) Il terzo rilievo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 204 commi 1 e 1 bis D. Lgs. n. 285/1982, 18 e 28 l. n. 689/81 e 2 l. n. 241/1990. Il Tribunale avrebbe erroneamente calcolato i termini di prescrizione, giacché l’ordinanza-ingiunzione avrebbe dovuto essere emessa entro novanta giorni dalla ricezione delle osservazioni del trasgressore e notificata entro cinque anni dalla violazione. Il primo motivo è infondato. 4) L’utilizzo da parte della Prefettura di Torino del sistema PEC per l’inoltro degli atti relativi alla costituzione in giudizio avanti il Giudice di pace di Torino doveva senz’altro reputarsi consentito, trattandosi nella specie di un’opposizione ad ordinanza-ingiunzione, ossia di una delle ipotesi speciali (insieme al giudizio di cassazione ed aquello tributario) in deroga al principio generale che considera un deposito non cartaceo dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge (Sez. 6-2, n. 1027 del 17 gennaio 2017; Sez. U., n.5160 del 4 marzo 2009). 4.a) Tale orientamento è, del resto, speculare al principio enunciato da questa Corte, secondo cui la notificazione delle ordinanze- ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 può avvenire direttamente da parte della P.A. a mezzo di posta elettronica certificata, rappresentando una modalità idonea a garantire al destinatario la conoscibilità dell'atto e la finalit à della notificazione, senza che possa farsi riferimento alla necessità del rispetto anche delle formalità di cui alla legge n. 53 del 1994, che attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati(Sez. 6-2, n. 28829 del 16 dicembre 2020). 4.b) Il secondo motivo presuppone l’accoglimento del primo, giacché il problema della novità dei documenti si pone solo rispetto ad atti che non avevano fatto parte del primo giudizio. Una volta accertato l’errore commesso dal primo giudice nel dichiarare la contumacia della Prefettura, è evidente che il Tribunale avesse il dovere di esaminare il contenuto del fascicolo di parte resistente. La doglianza resta perciò assorbita dal rigetto della prima censura. 5) L’ultimo motivo è inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c. Il procedimento preordinato alla irrogazione di sanzioni amministrative sfugge all'ambito di applicazione della l. n. 241 del 1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla l. n. 689 del 1981 (Sez. 2, n. 31239 del 3 novembre 2021). Nella valutazione del periodo prescrizionale, la sentenza impugnata si è dunque uniformata ad un principio consolidato di questa Suprema Corte, senza che il ricorrente abbia offerto elementi per mutare indirizzo. Al rigetto del ricorso non con segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in mancanza di attività difensiva avversaria. La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo un