CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 14163/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], ADER - AGENZIADELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi2026Direttori pro tempore, rappresentati e difesi ope legis1578dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrenti –avverso la sentenza n. 1555/2021 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 21/12/2021 R.G.N. 963/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del26/03/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14673/2022Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 14163/20261. La Corte di appello di Milano con la sentenza indicata inepigrafe, in accoglimento del gravame incidentale proposto daAgenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] (ADER), in riformadella sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile ilricorso per tardività della proposta opposizione.2. La Corte territoriale ha rilevato che la cartella dipagamento n. 11720140012963676000, oggetto di causa,seguita dall’intimazione di pagamento n.11720169001698205000, era stata notificata, pacificamente, il13/01/2015 mentre il ricorso in opposizione è stato depositatoil 19/04/2016, con conseguente decorrenza del termineperentorio di 40 giorni, di cui all'articolo 24 d.lgs. 46/99. Quantoal merito ha evidenziato che i vizi dedotti, concernentil’iscrizione a ruolo sottesa all’emissione della cartella, e non giàla fase successiva del recupero coattivo (tanto da consentire laqualificazione dell’impugnazione quale opposizioneall’esecuzione ex art. 615 c.p.c.), erano del tutto infondati,perché riconducibili ad un accertamento, contenuto nellasentenza, divenuta cosa giudicata perché non impugnata e,quindi, in quanto titolo “definitivo”, suscettibile di iscrizione perl’intero importo.3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi;hanno resistito con controricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] delLavoro di Varese e ADER.4.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza neitermini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.Ragioni della decisioneNumero registro generale 14673/20221.Con il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] CastiglionNi umero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 14163/2026deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 d.lgs. nDa.t a pubblicazione 14/05/202646/99 in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. Secondol’assunto del ricorrente la sentenza sarebbe viziata per erroneaapplicazione della disposizione in tema di decadenza, essendostata proposta un’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.– sottratta al termine di impugnativa decadenziale – e non giàun’opposizione relativa al merito della pretesa (soggetta altermine decadenziale di cui all’art. 24 del d.lgs. 46/99).2.Con il secondo motivo l’istante deduce la violazione e/ ofalsa applicazione dell’art. 615 c.p.c. in relazione all’art. 360, co.1 n. 3 c.p.c., laddove la sentenza avrebbe escluso lacontestazione della legittimità della iscrizione nel “ruolostraordinario”, ex art. 15 bis d.p.r. 602/73, tra le censureazionabili ai sensi dell’art. 615 c.p.c.3. I primi due motivi possono essere esaminaticongiuntamente perché tra loro connessi e devono ritenersiinammissibili per difetto di specificità e, comunque, nel meritoinfondati.Come recentemente ribadito da questa Corte (Cass. n.17790/2024), il principio di specificità del ricorso percassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve esseremesso nelle condizioni di comprendere l'oggetto dellacontroversia ed il contenuto delle censure senza doverscrutinare autonomamente gli atti di causa, deve esseremodulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteridi sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale deglicontemperare il fine legittimo di semplificare l'attività delgiudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza delNumero registro generale 14673/2022diritto e la corretta amministrazione della giustiziaN, umero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 14163/2026salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il dirittDoat a pubblicazione 14/05/2026di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale danon inciderne la stessa sostanza (Cass. n. 8117/2022); ilrequisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.consiste in un’esposizione che deve garantire a questa Corte diavere una chiara e completa cognizione non solo del fattosostanziale che ha originato la controversia, ma anche del fattoprocessuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suopossesso, compresa la sentenza impugnata (Cass., Sez. U. 28novembre 2018, n. 30754, che richiama Cass. n. 21396/2018);ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una sintesifunzionale alla piena valutazione dei motivi in base alla solalettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte (che non ètenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in qualiparti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovieffettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documentiprodotti sui quali il ricorso si fonda, la testuale riproduzione deiquali in tutto o in parte è invece richiesta quando la sentenza ècensurata per non averne tenuto conto (Cass. n. 24340/2018).[OSCURATO:PERSONA] osserva come tali principi non siano stati del tuttorispettati avendo parte ricorrente in particolare omesso laintegrale trascrizione del ricorso di primo grado alla base dellacensura concernente la relativa qualificazione .3.1. Quanto ai profili concernenti il merito della vicenda,osserva il Collegio come la ricostruzione compiuta dall’istantesia del tutto infondata. Le censure concernenti l’intimazione dipagamento e la cartella sottesa, attengono al profilo dellalegittimità dell’iscrizione a ruolo e, in particolare nel ruolostraordinario (ex art. 15 bis d.P.R. 602 del 1973) delle sommecontenute nella cartella di pagamento, già accertate con titolopassato in giudicato. L’istante, ritenendo che le contestNauzmieoron rie gistro generale 14673/2022Numero sezionale 1578/2026concernenti l’iscrizione a ruolo attengano alla fase sucNcuemsersoi dvi ara ccolta generale 14163/2026del recupero coattivo del credito, qualifica l’azione propostDoat a pubblicazione 14/05/2026quale opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.3.2. Questa Corte, in ordine ai profili differenziali delladisciplina normativa delle riscossioni delineata dal d.lgs. n. 46del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30,comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010,dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, haaffermato, con orientamento ormai consolidato (Cass. n.18256/2020), che essa consente al debitore dei premi ocontributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati neitermini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza diaccertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi diopposizione (cfr. Cass. n. 16425/2019; n. 6704/2016; n.594/2016; n. 24215/2009; in materia di riscossione di sanzioniamministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793/2010; n. 6119/2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti almerito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorniquaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti algiudice del lavoro; b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per lamancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fattiestintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo(quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte delcontribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni,sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzionenon sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovverodavanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata(art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.cN.)um; erco )re gistro generale 14673/2022Numero sezionale 1578/2026opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.pNu.mc.e ron dei ral ccolta generale 14163/2026termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titoDloat a pubblicazione 14/05/2026esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento diesecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titoloovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica dellastessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, daincardinare anche in questo caso davanti al giudicedell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzionesia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art.617 c.p.c. primo comma).3.3 Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cuiall'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzionerecuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella dipagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi delcredito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto delladisciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quantoal rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.3.4. Nel caso di specie al di là del nomen iuris attribuito dallaparte al mezzo di impugnazione, circostanza del tuttoinconferente, per come pacifico, il vizio dedotto concerne non ilrecupero coattivo, e quindi il profilo propriamente esecutivo, mala fase antecedente dell’iscrizione a ruolo; correttamentepertanto la sentenza di secondo grado lo ha configurato qualevizio concernente il merito della pretesa e, quindi, azionabile neltermine decadenziale perentorio dei quaranta giorni, dallanotifica della cartella di pagamento, nella specie pacificamentedecorsi, con conseguente declaratoria di inammissibilità delladomanda (cfr. Cass. 33797/2019; 17978/2008; 21365/2010).4.Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazioneNu mee/ro o re gistro generale 14673/2022Numero sezionale 1578/2026falsa applicazione dell’art. 15 bis d.p.r. 602/73 e art. 20Nu mde.rolg dsi r.a ccolta generale 14163/202646/99 in relazione in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.cD.a,t a pubblicazione 14/05/2026perché la Corte, pur dichiarando l’inammissibilità del ricorso,avrebbe delibato nel merito.4.1. Il motivo è inammissibile.Questa Corte ha, recentemente ribadito che, èinammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo diricorso che censuri un'argomentazione della sentenzaimpugnata svolta "ad abundantiam", e pertanto non costituenteuna "ratio decidendi" della medesima. Infatti, un'affermazionesiffatta, contenuta nella sentenza di appello, che non abbiaspiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendoimproduttiva di effetti giuridici non può essere oggetto di ricorsoper cassazione, per difetto di interesse (Cass. n. 8755/2018,conf. Cass. n. 18429/2022).4.2 Rileva il Collegio che la pronuncia della Corte di appelloè stata di inammissibilità e l’argomentazione, sul merito, è statasvolta ad abundantiam e, non costituendo la ratio decidendi allabase della domanda, sussiste un difetto di interesse adimpugnare tale profilo, come peraltro evidenziato anche dalleparti controricorrenti.5.Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.6.La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segueil criterio della soccombenza, con liquidazione come indispositivo.7.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processualeper il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n.4315/2020). P.Q.MNumero sezionale 1578/2026La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrNeunmteero dai ral ccolta generale 14163/2026pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida iDnat a pubblicazione 14/05/2026€ 8.000,00 oltre spese prenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del 26 marzo2026.La PresidenteAntonella Pagetta