CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 giugno 2024
Cassazione n. 17790/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 20476-2019 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.20476/2019 CC06/06/2024 avverso la sentenza n. 6679/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI depositata il 15/01/2019 R.G.N. 7479/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d'appello di Napoli ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l'effetto, ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], segretario comunale, nei confronti del Ministero dell’Interno per il pagamento dei diritti di segreteria, pari a € 19.018,87, che non gli erano stati corrisposti dal febbraio al dicembre 2010, periodo nel quale egli era stato utilizzato presso l’Agenzia Autonoma per l’Albo dei [OSCURATO:PERSONA]; 2. la Corte territoriale riteneva che le somme de quibusspettavano all’Orrico in forza di transazione inter partesdel 7.12.2007, atto non suscettibile di essere revocato in autotutela da AGES ‒ Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei [OSCURATO:PERSONA] e Provinciali; osservava, “in ogni caso”, che qualora il segretario comunale “utilizzato” presso l’Agenzia provenisse dalla titolarità di una sede di segreteria ‒ come nel caso di specie, in cui Orrico era titolare nel Comune di Lettere sino al 23.5.2002 e poi transitato ad AGES ‒, ad esso spettasse, ai sensi dell’art. 48bis del C.C.N.L. 16 maggio 2001 di settore, la retribuzione comprensiva dei diritti di segreteria, quali precedentemente percepiti presso l’ente di destinazione;2. il Ministero ha proposto ricorsoper cassazione sulla base di cinque motivi, cui ha resistito Orrico con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo di ricorso il Ministero assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c., dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per non essersi avveduta la Corte territoriale che l’intera vicenda era stata già fatta oggetto di altro giudizio, identico per parti, petitum e causa petendi , e definito con sentenza recante n. 3808 del 20.5.2016 della Corte d’appello di Napoli, divenuta cosa giudicata; 2. con il secondo mezzo deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1363 c.c. e degli artt. 37, co. 1 e 48 bis CCNL di settore del 16.5.2001, per avere la Corte territoriale interpretato erroneamente l’art. 48 bis, cit., in modo estensivo e avulso dal tenore letterale e dal quadro normativo di riferimento che subordinava sempre la percezione dei diritti di segreteria all’effettivo svolgimento dell’attività di ufficiale rogante da parte del segretario comunale; 3. con il terzomotivo si denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1363 c.c. e dell’art. 19 co. 1-7 d.P.R. n. 465/1997 e dell’art. 43 co. 1 CCNL di settore del 16.5.2001; l’errore in cui era incorsa la Corte di merito si evinceva dal quadro normativo richiamato, atteso che l’art. 43 CCNL non contemplava i diritti di segreteria tra le voci stipendiali da corrispondere al segretario comunale in disponibilità nonché impiegato in regime di “utilizzo” presso AGES; 4. con il quartomotivo il Ministero deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1972 c.c., dell’art. 97 co. 4 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 41 della legge n. 312/1980 e dell’art. 10 d.l. n. 90/2014, conv. in legge n. 114/2014, tutti in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e si afferma la nullità dell’accordo transattivo tra le parti del 7.12.2007 per contrarietà a norme imperative in particolare rinvenibili negli artt. 2, 7, 8, 45 e 48 d.lgs. n. 165/2001; 5. con il quinto, ed ultimo, motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 48 bis CCNL di settore del 16.5.2001, dell’art. 45 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1 co. 458 della legge n. 147/2013, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte distrettuale trascurato di considerare che il riconoscimento del diritto in questione comportava una manifesta disparità di trattamento tra segretari comunali in regime di utilizzo, giacché l’Orrico beneficiava di un incremento stipendiale senza aver espletato l’attività di Ufficiale rogante ed a prescindere da quanto eventualmente dovuto, a tale titolo, nell’ultima sede di servizio; 6. vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa dell’Orrico; quella fondata sulla mancata produzione e localizzazione del CCNL di categoria è priva di pregio, essendo principio risalente (già a partire da Cass., Sez. U, n. 21558/2009; v. altresì Cass., Sez. L, n. 6958/2014 e, da ultimo,Cass., Sez. L, n. 12869/2023) quello secondo cui icontratti collettivi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, stante la loro specificità in virtù del particolare procedimento formativo che li caratterizza, del loro regime dipubblicità e della sottoposizione a controllo contabile, non richiedono l’assolvimento dell'onere diproduzione ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4;l’ulteriore eccezione di inammissibilità in relazione alla violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per difetto del requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa, è da disattendere; il principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l'oggetto della controversia ed il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa, deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. n. 8117/2022); il requisito di cui all’art.366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. consiste in un’esposizione che deve garantire a questa Corte di avere una chiara e completa cognizione non solo del fatto sostanziale che ha originato la controversia, ma anche del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la sentenza impugnata (Cass., Sez. U. 28 novembre 2018, n. 30754, che richiama Cass. n. 21396/2018); ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una sintesi funzionale alla piena valutazione dei motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la testuale riproduzione dei quali in tutto o in parte è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass.n.24340/2018); rileva il Collegio che il ricorso è stato redatto nel rispetto di tali principi, in quanto ha chiarito l’oggetto della pretesa ed ha svolto la narrativa della vicenda processuale senza riprodurre il testo integrale degli atti del giudizio di merito; l’inserimento di alcuni stralci dei medesimi è stato effettuato nell’ambito di una sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata; 7. il primomotivo di ricorso è inammissibile; è assorbente, infatti, l’applicazione del principio di diritto, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte e ribadito da successive pronunce conformi, secondo cui, qualora il giudicato esterno si sia formato antecedentemente o nel corso del giudizio di appello e non sia stato eccepito in quella sede dalla parte interessata, la sentenza che abbia pronunciato in difformità rispetto a quel giudicato è impugnabile ai sensi dell’art. 395, comma 1 n. 5, cod. proc. civ., secondo cui «le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione (…) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione», e non è dunque esperibile,rispetto ad essa, il ricorso per cassazione, consentito invece solo qualora il giudice del merito abbia pronunciato sull’eccezione di giudicato oppure nei casi in cui quest’ultimo si sia formato dopo la decisione (Cass., S.U., n. 21493 del 20/10/2010, in particolare al punto 2.1; Cass., Sez. 2, n. 155 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass., Sez. 5, n. 22506 del 04/11/2015; Cass., Sez. 5, n. 22177 del 03/11/2016; Cass., Sez. 5, n. 13987 del 23/05/2019; Cass., Sez. 5, n. 28733 del 04/10/2022); nella specie, il giudicato sul quale il ricorrente fa leva risale ad epoca (anno 2016) antecedente alla definizione, in data 15.1.2019, della fase di gravame e la relativa eccezione di giudicato esterno non era stata formulata ‒ come si evince dalla lettura della sentenza impugnata ‒ in quella sede; sicché il motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile (v., in una fattispecie sostanzialmente analoga, da ultimo, Cass., Sez. L, n. 9561 del 07/04/2023, al punto 10 della motivazione, nonché Cass., Sez. U, n. 19129 del 06/07/2023, in particolare al punto 19 della motivazione),e ciò a parte ogni altra considerazione sul rispetto degli oneri formali di specificità imposti, a pena di inammissibilità, per la valida proposizione nel giudizio di cassazione della censura di violazione del giudicato esterno, oneri qui non assolti, giacché la parte ricorrente non ha trascritto, neanche nei passaggi salienti, il contenuto della sentenza sul quale si fonda la eccezione di giudicato né gli atti di causa attraverso i quali la questione era stata portata all'esame del giudice dell'appello; 8. i restanti motivi, fra loro intimamente connessi possono essere esaminati congiuntamente; essi sono fondati; 8.1 sul tema della spettanza o meno della voce “diritti di segreteria” ai segretari utilizzati presso l’AGES o la S.S.P.A.L., questa Corte si è pronunciata in senso ostativo, escludendo il diritto in base ad una puntuale ricostruzione sistematica della normativa e della contrattazione collettiva (Cass. Sez. L, 05/11/2021, n. 32232, secondo cui «In tema di impiego pubblico privatizzato, il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali, utilizzati presso l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo nazionale o presso la Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, non include i diritti di segreteria, atteso che le parti sociali, nel prevedere all’art. 48 bis del c.c.n.l. del 16 maggio 2001, che in tale ipotesi spetta il trattamento in godimento alla data del provvedimento di utilizzo, previsto dall’art. 37, comma 1, dello stesso c.c.n.l., hanno avuto come presupposto la disciplina legale statale, la quale correla l’erogazione dei diritti di segreteria in favore dei segretari all’effettivo esercizio della funzione presso l’ente locale ed alla riscossione dei diritti da parte di quest’ultimo»); 8.2 tali considerazioni sono del tutto assorbenti di ogni altro argomento e consentono, contrariamento a quanto affermato dalla Corte partenopea, di ritenere che al segretario comunale in regime di disponibilità presso l’Agenzia competono i diritti di segreteria solo nei casi in cui egli sia utilizzato come segretario supplente o reggente presso enti locali, ma non, per insussistenza del presupposto fondante lo speciale emolumento, nei diversi casi in cui egli sia utilizzato in altri compiti, come quelli, di cui al caso di specie, riguardanti attività dell'Agenzia stessa o quelli di incarichi presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, come anche per quelli di espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano ( così Cass. n. 14673/2022), con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio (art. 101, co. 2, d. lgs. 267/2001); 8.3 in base tale ultimo precedente, cui ritiene il Collegio di dare continuità ed alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., l’emolumento già in contestazione ed oggetto della conciliazione intervenuta fra le parti non spetta ai segretari utilizzati presso la Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, come l’Orrico, sì da giustificare anche la censura articolata con il quarto motivo di ricorso, perché il riconoscimento - sia pure attraverso una conciliazione - di un trattamento economico non dovuto conduce ad una nullità per contrasto con norma imperativa (in tal senso, Cass. Sez. L, 29.5.2023, n. 14890 e Cass. Sez. L, 18/08/2020, n. 17226, la quale ultima ha affermato il principio così massimato: «In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva, sicché non è sufficiente a tale scopo un atto deliberativo della P.A. ma occorre, a pena di nullità, la conformità di tale atto alla contrattazione collettiva»; in senso conforme, Cass.,Sez. L, 04/05/2021, n. 11645, secondo cui: «In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva (preordinata al perseguimento di una pluralità di obiettivi di rilievo costituzionale, non riducibili a quello della razionale distribuzione delle risorse finanziarie), sicché non è sufficiente, a tal fine, l’adozione di un atto deliberativo negoziale da parte della P.A., il quale, anche nell’ipotesi in cui sia rispettoso dei vincoli finanziari, deve considerarsi nullo ove non conforme alla suddetta contrattazione»; 9. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui si demanda altresì la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie ilsecondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso , dichiara inammissibile il primo, cassala sentenza impugnata in relazio