CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 maggio 2022
Cassazione n. 14673/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25090/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] legalmente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Suprema Corte di Cassazione; - ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] presso la quale è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; - controricorrente- avverso la sentenza n. 3219/2016 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 26.4.2016, N.R.G. 435/2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.2.2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25090/2016 Numero sezionale 516/2022 Numero di raccolta generale 14673/2022 Data pubblicazione 09/05/2022 1. la Corte d'Appello di Napoli ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l'effetto, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], segretario comunale, nei confronti del Ministero dell’Interno per il pagamento dei diritti di segreteria, che non gli erano stati corrisposti dal 23 febbraio 2004 al 25 settembre 2006, periodo nel quale egli era stato utilizzato presso l’Agenzia Autonoma per l’Albo dei [OSCURATO:PERSONA]; la Corte territoriale riteneva che solo qualora il segretario comunale provenisse dalla titolarità di una sede di segreteria, ad esso spettasse, ai sensi dell’art. 48-bis del C.C.N.L. 16 maggio 2011 di settore, la retribuzione comprensiva dei diritti di segreteria quali precedentemente percepito presso l’ente di destinazione, mentre tale diritto non sussisteva per i segretari, come il ricorrente, che provenivano dal collocamento in disponibilità, tale voce non essendo prevista dall’art. 43 del medesimo C.C.N.L. rispetto al trattamento spettante; 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo, cui ha resistito il Ministero con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico articolato motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 48-bis del CCNL di segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, degli artt. 1362 e 1363 c.c., dell’art. 1 L. 465/1997, dell’art. 17, co. 72, L. 127/1997 ed infine degli artt. 3 e 36 della Costituzione; F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25090/2016 Numero sezionale 516/2022 egli argomenta in ordine alla funzione di salvaguardia reNumero di raccolta generale 14673/2022Data pubblicazione 09/05/2022tributiva dei diritti di segreteria precedentemente percepiti e rileva come l’art. 17, co. 72, cit. preveda la spettanza dei predetti diritti a carico degli enti presso i quali il segretario in disponibilità venga applicato come supplente o reggente, ma anche a carico dell’Agenzia, quando egli sia utilizzato per esigenze della stessa o della [OSCURATO:PERSONA] della P.A. locale; l’unica possibile distinzione, aggiunge il ricorrente, sarebbe quella tra segretari in disponibilità non utilizzati e segretari in disponibilità utilizzati presso altre sedi e presso l’Agenzia; infine, era incongruo, secondo il Moschella, il richiamo della Corte di merito ad un precedente della S.C. in forza del quale ai segretari in disponibilità dell’Agenzia non spetterebbe la “retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate” goduta presso l’ente locale di provenienza, se non quando essi fossero in concreto utilizzati dall’Agenzia stessa, come in realtà era nel suo caso; 2. il motivo è infondato; 2.1 questa S.C. (Cass. 5 novembre 2021, n. 32232) ha recentemente ritenuto che il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali, utilizzati presso l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo nazionale o presso la Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, non include i diritti di segreteria; tale arresto, qui condiviso e cui si deve dare continuità, si basa sul rilievo per cui il rinvio dell’art. 48-bis del C.C.N.L., nel regolare i diritti del segretario in disponibilità, a percepire le voci retributive di cui all’art. 37, co., 1, del medesimo C.C.N.L., tra cui i diritti di segreteria, va inteso nel senso che tali diritti spettano in ragione dell’esercizio delle attività cui sono riconnessi; F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25090/2016 Numero sezionale 516/2022 come precisato dal citato precedente, infatti, «la normativa di leggeNumero di raccolta generale 14673/2022Data pubblicazione 09/05/2022 (in particolare L. 127/1997, art. 17, comma 68, trasfuso nel d.lgs. 267/2000, art. 97, co. 4 e, ora, d.l. 90/2014, convertito con legge n. 14/2014, non applicabile ratione temporis ai fatti di causa, art. 10, co. 2, n.d.r.) che le parti hanno implicitamente assunto come presupposta, prevede l'attribuzione al segretario comunale e provinciale di una quota dei proventi per i diritti di segreteria riscossi e trattenuti annualmente dalla amministrazione di appartenenza. Il diritto al compenso è dunque correlato all'effettivo esercizio della funzione presso l'ente locale ed alla riscossione dei diritti da parte di quest'ultimo», anche perché, altrimenti, «la quantificazione dei diritti di segreteria spettanti al segretario sarebbe, inoltre, priva della stessa base di computo»; osservandosi altresì, nel citato precedente, che l’art. 48-bis «neppure si esprime in termine di “conservazione” del trattamento economico in godimento», ma fissa quanto «compete» al segretario in disponibilità, rimandando così «piuttosto, all' effettivo ricorrere dei presupposti in presenza dei quali le varie voci del trattamento economico maturano», mentre «ove le parti collettive avessero voluto assicurare» il mantenimento, lo avrebbero dovuto fare espressamente, regolando anche «i criteri per la sua quantificazione; trattandosi di compensi variabili, nell'an e nel quantum»; 2.2 tali considerazioni sono del tutto assorbenti di ogni altro argomento e consentono, così rettificata in diritto la motivazione della Corte di merito, di affermare che al segretario comunale in regime di disponibilità presso l’Agenzia competono i diritti di segreteria solo nei casi in cui egli sia utilizzato come segretario supplente o reggente presso enti locali, ma non, per insussistenza del presupposto fondante lo speciale emolumento, nei diversi casi in cui egli sia utilizzato in altri compiti, come quelli, di cui al caso di F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25090/2016 Numero sezionale 516/2022 specie, riguardanti attività dell'Agenzia stessa o quelli di incarichi Numero di raccolta generale 14673/2022Data pubblicazione 09/05/2022 presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, come anche per quelli di espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano, con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio (art. 101, co. 2, d. lgs. 267/2001); 3. per decidere sulle spese è necessario preliminarmente apprezzare l’eccezione di inammissibilità del controricorso sollevata con la memoria finale dal ricorrente principale; l’eccezione si fonda sul fatto che la notificazione del controricorso è avvenuta, perfezionandosi come da relativa cartolina in atti, presso il difensore del Moschella in appello, diverso dal difensore che ha poi proposto ricorso per cassazione; si tratta di notificazione nulla e non inesistente, secondo i principi dettati da Cass., S.U., 20 luglio 2016, n. 14916, proprio per il fatto di avere portato comunque ad una consegna, seppure presso destinatario non corretto, «come tale sanabile, con efficacia "ex tunc", o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.» (così, sempre Cass. S.U. cit.); nel caso di specie, la sanatoria ex tunc deriva dalla conoscenza che la parte ricorrente dimostra di aver maturato rispetto a quella notificazione depositando memoria con cui essa ha preso posizione proprio su quel punto specifico; trattandosi di processo iniziato con la notifica del ricorso per cassazione, in data 26-28 ottobre 2016 (con notifica anch’essa nulla perché eseguita presso l’Avvocatura distrettuale di Napoli, ma anch’essa sanata con effetto ex tunc per la proposizione di F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25090/2016 controricorso da parte dell’Avvocatura Generale), va intanto Numero sezionale 516/2022Numero di raccolta generale 14673/2022 richiamato il principio per cui «in tema di rito camerale di Data pubblicazione 09/05/2022 legittimità di cui all’art. 1-bis della l. n. 197 del 2016, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. n. 168 del 2016, applicabile, ai sensi del comma 2 della stessa norma, anche ai ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione per i quali non sia stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in camera di consiglio, alle parti costituitesi tardivamente nei corrispondenti giudizi deve essere riconosciuto il diritto di depositare memorie scritte, nel termine di cui all’art. 380-bis 1 c.p.c., al fine di evitare disparità di trattamento rispetto ai processi trattati in pubblica udienza ed in attuazione del principio costituzionale del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost. oltre che dell’art. 6 CEDU» (Cass.27 febbraio 2017, n. 4906, poi Cass. 7 settembre 2018, n. 21798); è poi evidente come non si possa trattare in modo deteriore il caso della sanatoria della nullità della notifica rispetto a quello, contemplato nei citati precedenti, della tardività di essa ed anzi, l’effetto ex tunc sana l’intera attività difensiva svolta dal Ministero, sicché si giustifica la regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 25090/2016 Numero sezionale 516/2022 Numero di raccolta generale 14673/2022Data pubblicazione 09/05/2022 Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : S E C C H I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 8 2 5 9 c a b e 7 2 9 f 6 b 3 7 0 6 d d b 9 6 e 6 f f 7 1 0 c - F i r m a t o