CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 luglio 2019
Cassazione n. 17930/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 32746-2019 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3715/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/07/2019 R.G.N. 155/213; [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.32746/2019 CC06/06/2024 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2024 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'appello di Napoli ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede e, per l'effetto, ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], segretario comunale, nei confronti del Ministero dell’Interno per il pagamento dei diritti di segreteria, pari a € 22.609,10, che non le erano stati corrisposti dal 2.1.2002 al 1.3.2009, periodo nel quale era stata utilizzata presso la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] e poi presso la [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia Autonoma per l’Albo dei [OSCURATO:PERSONA] (AGES); 2. la Corte territoriale riteneva che le somme de quibusspettavano alla Bianco in forza di transazione inter partesdel 7.12.2007, atto non suscettibile di essere revocato in autotutela da AGES-Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei [OSCURATO:PERSONA] e Provinciali; osservava, “in ogni caso”, che qualora il segretario comunale “utilizzato” presso l’Agenzia provenisse dalla titolarità di una sede di segreteria (come nel caso di specie in cui la Bianco era titolare del Comune di Vallemaio sino al 15.11.2001 ed era poi transitata alla SSPAL e ad AGES), ad esso spettasse, ai sensi dell’art. 48-bis del C.C.N.L. 16 maggio 2001 di settore, la retribuzione comprensiva dei diritti di segreteria quali precedentemente percepiti presso l’ente di destinazione;3. il Ministero ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un quattro motivi, cui ha resistito la Bianco con controricorso assistito da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primomezzo deduce, ex art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1363 c.c. e degli artt. 37, co. 1 e 48 bisCCNL di settore del 16.5.2001, per avere la Corte territoriale interpretato erroneamente l’art. 48 bis cit., in modo estensivo e avulso dal tenore letterale e dal quadro normativo di riferimento che subordina sempre la percezione dei diritti di segreteria all’effettivo svolgimento dell’attività di ufficiale rogante da parte del segretario comunale; 2. con il secondo si denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1363 c.c. e dell’art. 19 co. 1-7 d.P.R. n. 465/1997 e dell’art. 43 co. 1 CCNL di settore del 16.5.2001; l’errore in cui era incorsa la Corte di merito si evinceva dal quadro normativo richiamato, atteso che l’art. 43 CCNL non contemplava i diritti di segreteria tra le voci stipendiali da corrispondere al segretario comunale in disponibilità nonché impiegato in regime di “utilizzo” presso AGES; 3. con il terzomotivo il Ministero si deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1972 c.c., dell’art. 97 co. 4 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 41 della legge n. 312/1980 e dell’art. 10 d.l. n. 90/2014, conv. in legge n. 114/2014, tutti in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., e si afferma la nullità dell’accordo transattivo tra le parti del 7.12.2007 per contrarietà a norme imperative in particolare rinvenibili negli artt. 2, 7, 8, 45 e 48 d.lgs. n. 165/2001; 4. con il quarto, ed ultimo, motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 48 bis CCNL di settore del 16.5.2001, dell’art.45 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1 co. 458 della legge n. 147/2013, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte distrettuale trascurato di considerare che il riconoscimento del diritto in questione comportava una manifesta disparità di trattamento tra segretari comunali in regime di utilizzo, giacchè la Bianco beneficiava di un incremento stipendiale senza aver espletato l’attività di Ufficiale rogante ed a prescindere da quanto eventualmente dovuto, a tale titolo, nell’ultima sede di servizio; 5. vannopreliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa della controricorrente; quella fondata sulla mancata produzione e localizzazione del CCNL di categoria è priva di pregio, essendo principio risalente (già a partire da Cass., Sez. U, n. 21558/2009; v. altresì Cass., Sez. L, n. 6958/2014 e Cass., Sez. L, n. 12869/2023) quello secondo cui icontratti collettivi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, stante la loro specificità in virtù del particolare procedimento formativo che li caratterizza, del loro regime dipubblicità e della sottoposizione a controllo contabile, non richiedono l’assolvimento dell'onere diproduzione ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4; quanto alla mancata produzione del verbale di conciliazione, avente ad oggetto il riconoscimento dei diritti di segreteria, le ragioni di diritto sulla ricostruzione del quadro normativo e contrattuale in materia e l’esclusione della spettanza dell’emolumento, assorbono ogni questione sull’esegesi dall’atto di conciliazione che (fatto incontestato) quei diritti di segreteria ha inteso attribuire; parimenti destituit e di fondamento sono le ulter iori eccezioni di d’inammissibilità facenti leva sulla (asserita) mancata specifica impugnazione delle plurime rationes decidendi della sentenza impugnata, atteso che il ricorso per cassazione censura tanto i passaggi argomentativi legati alla conciliazione (e agli atti ad essa prodromici) quanto quelli che riconnettono la debenza degli emolumenti alla disciplina contrattuale, nella lettura datane dalla Corte d’appello; 6. i motivi, fra loro intimamente connessi,possono essere esaminati congiuntamente; 6.1 essi sono fondati; 6.2sul tema della spettanza o meno della voce “diritti di segreteria” ai segretari utilizzati presso l’AGES o la S.S.P.A.L., questa Corte si è pronunciata in senso ostativo, escludendo il diritto in base ad una puntuale ricostruzione sistematica della normativa e della contrattazione collettiva; in particolare, Cass. Sez. L, 05/11/2021, n. 32232, ha affermato il principio di diritto, cui in questa sede va data continuità, secondo cui «In tema di impiego pubblico privatizzato, il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali, utilizzati presso l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo nazionale o presso la Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, non include i diritti di segreteria, atteso che le parti sociali, nel prevedere all’art. 48 bis del c.c.n.l. del 16 maggio 2001, che in tale ipotesi spetta il trattamento in godimento alla data del provvedimento di utilizzo, previsto dall’art. 37, comma 1, dello stesso c.c.n.l., hanno avuto come presupposto la disciplina legale statale, la quale correla l’erogazione dei diritti di segreteria in favore dei segretari all’effettivo esercizio della funzione presso l’ente locale ed alla riscossione dei diritti da parte di quest’ultimo»; 6.3 tali considerazioni sono del tutto assorbenti di ogni altro argomento e consentono, contrariamentea quanto affermato dalla Corte partenopea, di ritenere che al segretario comunale in regime di disponibilità presso l’Agenzia competono i diritti di segreteria solo nei casi in cui egli sia utilizzato come segretario supplente o reggente presso enti locali, ma non, per insussistenza del presupposto fondante lo speciale emolumento, nei diversi casi in cui egli sia utilizzato in altri compiti, come quelli, di cui al caso di specie, riguardanti attività dell'Agenzia stessa o quelli di incarichi presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, come anche per quelli di espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano (Cass. n. 14673/2022), con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio (art. 101,co. 2, d. lgs. 267/2001); in base tale ultimo precedente, cui ritiene il Collegio di dare continuità ed alla cui motivazione si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., l’emolumento già in contestazione ed oggetto della conciliazione intervenuta fra le parti non spetta ai segretari utilizzati, come la Bianco, presso la Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, sì da giustificare anche la censura articolata con il terzo motivo di ricorso, perché il riconoscimento ‒ sia pure attraverso una conciliazione ‒ di un trattamento economico non dovuto conduce ad una nullità per contrasto con norma imperativa; in tal sensosi è già espressa la giurisprudenza di legittimità , la quale ha affermato il principio così massimato: «In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva, sicché non è sufficiente a tale scopo un atto deliberativo della P.A. ma occorre, a pena di nullità, la conformità di tale atto alla contrattazione collettiva» ( Cass. , Sez. L, 18/08/2020, n. 17226; conf. Cass., Sez. L, 29.5.2023, n. 14890); negli stessi termini, vedi Cass. , Sez. L, 04/05/2021, n. 11645, secondo cui: «In tema di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, l’attribuzione dei trattamenti economici è riservata alla contrattazione collettiva ‒ preordinata al perseguimento di una pluralità di obiettivi di rilievo costituzionale, non riducibili a quello della razionale distribuzione delle risorse finanziarie‒, sicché non è sufficiente, a tal fine, l’adozione di un atto deliberativo negoziale da parte della P.A., il quale, anche nell’ipotesi in cui sia rispettoso dei vincoli finanziari, deve considerarsi nullo ove non conforme alla suddetta contrattazione»; 7. per le ragioni tutte suesposte, il ricorso va ‒ conclusivamente ‒ accoltoe la sentenza impugnata dev’essere conseguentemente cassata , con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui si demanda altresì la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per