CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11603/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
x lege dall’Avvocatura Generale dello Stato([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - PEC: [OSCURATO:EMAIL]), presso i cuiuffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12.- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:EMAIL]) ed elettivamente domiciliato presso ilsuo studio in Milano, piazza Sant’Ambrogio n. 1, giusta procura in atti.- controricorrente -avverso la sentenza n. 1888/2025 della Corte d’Appello di Milano, pubblicatail 25 giugno 2025;Numero registro generale 15666/2025Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 11603/2026Data pubblicazione 28/04/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/4/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano - decidendo sulreclamo proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] - ha rigettato il reclamo e conseguentemente confermato la sentenzacosì impugnata.2. Con la pronuncia n. 22/2025, pubblicata in data 11.03.2025, il [OSCURATO:PERSONA], su ricorso dello stesso debitore, aveva infatti dichiarato l’aperturadella liquidazione controllata di [OSCURATO:PERSONA].3. Con il proposto reclamo l’Agenzia delle Entrate lamentava la mancatavalutazione da parte del Tribunale delle cause dell’indebitamento e delladiligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni, sottolineando in propositoche il cd. Correttivo ter al CCII aveva modificato l’art. 269, co. 2, CCII e avevaprevisto che la relazione redatta dall’OCC - oltre ad esporre una valutazionesulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredodella domanda e a illustrare la situazione economico-patrimoniale efinanziaria del debitore - dovesse anche indicare le cause dell’indebitamentoe la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni.3. La Corte di appello, nel rigettare il reclamo, ha evidenziato che: (i) laliquidazione controllata è la procedura liquidatoria prevista per il debitore cheabbia le caratteristiche per essere ammesso alle procedure disovraindebitamento (cioè, impresa minore, professionista o consumatore) eche per tali soggetti la liquidazione controllata costituisce la proceduraanaloga alla liquidazione giudiziale delle imprese commerciali; (ii) in coerenzacon questa ratio non è stato previsto alcun prerequisito di meritevolezza,inteso in ogni sua ampia accezione, affinché il debitore possa essere ammessoalla procedura; (ii) la modifica dell’art. 269, comma 2, CCII, operata dal d.lgs.136/2024 non aveva peraltro innovato la disposizione normativa, nel sensoauspicato dall’Agenzia delle Entrate; (iii) non era infatti stata introdotta unacondizione soggettiva ostativa analoga a quella prevista dall’art. 69 CCII perNumero registro generale 15666/2025Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 11603/2026Data pubblicazione 28/04/2026la ristrutturazione dei debiti del consumatore; (iv) doveva pertanto ritenersiche la mancanza di diligenza rilevasse non sulla domanda di apertura, macome una sorta di prognosi negativa (e solo) sull’assenza dei requisiti perconseguire l’esdebitazione, da ciò conseguendo che correttamente le causedel sovraindebitamento non erano state prese in considerazione dal tribunalein quanto la diligenza del debitore non rappresenta una condizione di accessoalla procedura della liquidazione controllata.4. La sentenza, pubblicata il 25 giugno 2025, è stata impugnata dallaAGENZIA DELLE ENTRATE con ricorso per cassazione, affidato ad un unicomotivo, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.La Procura generale ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha chiestoil rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo ed unico motivo l’ente ricorrente lamenta violazione e falsaapplicazione degli artt. 268, 269, 270 del d.lgs. 14/2019, nonché dell’art. 4del d.lgs. 14/2019 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sul rilievoche la Corte territoriale aveva ritenuto che il giudizio di ammissibilità dellaprocedura di liquidazione controllata non richieda alcuna valutazione di tenoresoggettivo in ordine alle cause dell’indebitamento e alla diligenza del debitorenell’assumere le obbligazioni.1.1 Si evidenzia da parte della ricorrente che con il d.lgs. n. 136 del 2024,l’art. 269 CCII è stato novellato, stabilendo che la relazione indichi – altresì –“le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitorenell'assumere le obbligazioni”. Sarebbe, dunque, evidente che il legislatoreabbia manifestato la volontà di ancorare l’apertura della liquidazione allapresenza della relazione dell’OCC e, parimenti, lo stesso legislatore esiga chetale relazione si pronunci, a partire dal 2024, in ordine ai due profili soprarichiamati.2. Il ricorso va accolto.2.1 Va infatti ricordato che l’art. 270 comma 1° CCII dispone che il Tribunaledichiara con sentenza l’apertura della liquidazione controllata “verificati ipresupposti di cui agli artt. 268 e 269” e l’art. 269, comma secondo, prevedeche “al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall’OCC, cheNumero registro generale 15666/2025Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 11603/2026Data pubblicazione 28/04/2026esponga una valutazione sulla completezza e l’attendibilità delladocumentazione depositata a corredo della domanda e che illustri lasituazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore”.A ciò deve essere aggiunto - per quanto qui rileva - che la norma da ultimocitata è stata ulteriormente modificata dall’art. 41 del D.lgs. 13 settembre2024 n. 136 (con disposizione entrata in vigore in data 28 settembre 2024 edunque applicabile ratione temporis anche al caso di specie), avendo inseritoil legislatore del correttivo, al secondo comma sopra ricordato, anchel’ulteriore lemma, per il quale “La relazione indica le cause dell’indebitamentoe la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni e contienel’attestazione di cui all’art. 268, comma 3, quarto periodo”.Ne consegue che, secondo la lettera delle norme da ultimo citate, la relazionedell’OCC, con le sue necessarie caratteristiche di completezza ed attendibilitàin relazione alla documentazione depositata, richieste dall’art. 269 CCII,costituisce, con evidenza, un presupposto di ammissibilità della procedura diliquidazione controllata (come nella specie, chiesta dal debitore), il cuiaccertamento è stato dal legislatore demandato al giudice nella fase discrutinio di ammissibilità della domanda di accesso alla procedura stessa(così, anche Cass. n. 28576/2025). Nell’arresto da ultimo citato è stato altresìprecisato, con affermazione che qui si condivide e si ripete, che tale scrutiniointegra “… un controllo che non ha soltanto natura formale, di verifica dellamera esistenza della predetta relazione, a prescindere dal suo contenuto”,avendo il giudice invece “il compito di controllare la corretta predisposizionedella relazione sotto il profilo della completezza e attendibilità dei dati in essaindicati, elementi che sono essenziali ai fini dell’accertamento dei requisitisoggettivi… e del requisito oggettivo di cui all’art. 268 comma 2 CCII perl’assoggettamento del debitore alla procedura, oltre che per fornire aicreditori informazioni utili sulla consistenza del patrimonio del debitore e sulleeffettive prospettive di riparto dello stesso e quindi di soddisfacimento deicreditori”.Deve essere qui evidenziato che tali informazioni sono funzionali non solo allaredazione del programma di liquidazione ex art. 272 CCII, ma anche alleNumero registro generale 15666/2025Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 11603/2026Data pubblicazione 28/04/2026azioni, previste dall’art. 274, volte a conseguire la disponibilità dei benicompresi nel patrimonio.Occorre dunque concludere nel senso che il controllo demandato al tribunaleha natura “sostanziale”, non essendo finalizzato ad una verifica solo formaledi regolarità dell'andamento della procedura, ma funzionale alla concretarealizzazione dei suoi scopi, e ciò proprio secondo il paradigma di giudizio dicd. legalità sostanziale.È necessario infatti ricordare che, in termini non dissimili, questa Corte si ègià espressa quando è stata chiamata a pronunciarsi sulla natura del controlloche è demandato al giudice sulla relazione dell’attestatore nella procedura diconcordato preventivo (così, sempre Cass. 28576/2025, cit. supra). Sulpunto, è stato enunciato il principio secondo cui “è compito precipuo delgiudice garantire il rispetto della legalità nello svolgimento della proceduraconcorsuale, e in questa prospettiva spetta a lui esercitare sulla relazione delprofessionista attestatore un controllo specifico, concernente la congruità ela logicità della motivazione e il profilo del collegamento effettivo fra i datiriscontrati e il conseguente giudizio“(cfr. Cass. n. 5825/2018; conf. Cass. S.U.n. 1521/2013, Cass. n. 13083/13, Cass. n. 11423/14; vedi anche piùrecentemente: Cass. n. 3640/2025).Tale interpretazione risulta peraltro omogenea a quella già espressa daquesta Corte di legittimità - quanto al perimetro di cognizione e di interventointerdittivo del tribunale, in sede di giudizio di ammissibilità della propostanegoziale di soluzione dell’insolvenza e del sovraindebitamento - in relazionead altri istituti sempre disciplinati dal nuovo CCII e cioè a dirsi per ilconcordato minore (v. Cass. n. 28574/2025) e per il concordato semplificato(Cass. n. 31641/2025).Sul punto va precisato che se è pur vero che nella procedura di liquidazionecontrollata la verifica che il tribunale svolge sulla completezza e attendibilitàdella relazione dell’OCC non è finalizzata in senso stretto, come nelconcordato preventivo, all’espressione di un consenso informato dei creditorisulla proposta, e nella prospettiva dell’esercizio del diritto di voto, risultainnegabile tuttavia che la stessa risponde, comunque, ad un’istituzionaleesigenza di trasparenza informativa, allo scopo non solo di assicurare aiNumero registro generale 15666/2025Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 11603/2026Data pubblicazione 28/04/2026creditori la puntuale conoscenza dell’effettiva consistenza dell'attivo destinatoal soddisfacimento dei crediti, ma di consentire anche al liquidatore di poterutilmente esercitare quelle azioni finalizzate all’incremento del patrimonio sucui i creditori possono soddisfarsi (Cass. 28576/2025, cit. supra).Corre tuttavia l’obbligo di sottolineare che l’indicazione nella relazionedell’OCC delle cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitorenell’assumere le obbligazioni, per come introdotta, più di recente, dal sopraricordato art. 41 del D.lgs. n. 136/2024 nell’art. 269, secondo comma, CCII,non ha inteso introdurre un requisito soggettivo di meritevolezza per l’accessoalla liquidazione controllata, analogamente a quanto previsto dall’art. 69 CCIIper l’istituto della ristrutturazione dei debiti del consumatore. Nondimenoperò tale indicazione deve essere presente, in termini di chiarezza ecompletezza espositiva, nella relazione dell’OCC quale indispensabilerequisito informativo necessario per il vaglio di ammissibilità della domandadi accesso volontario alla procedura della liquidazione controllata, per leragioni già sopra ampliamente illustrate.Ne consegue che se, per un verso, risulta corretta l’affermazione contenutanella sentenza qui impugnata laddove la Corte territoriale ha evidenziato cheil legislatore non ha previsto alcun prerequisito di meritevolezza in sensostretto affinché il debitore possa essere ammesso alla procedura dellaliquidazione controllata; per altro verso, erra la medesima sentenza nellaparte in cui ha affermato, allo stesso tempo, che la modifica dell’art. 269,comma 2, CCII, operata dal d.lgs. 136/2024, non avrebbe determinato alcuneffetto innovativo della precedente norma, e ciò nel senso invece soprachiarito di “ampliare” il contenuto degli obblighi informativi della relazionedell’OCC anche al profilo soggettivo dell’indicazione delle “causedell’indebitamento” e della “diligenza impiegata dal debitore nell’assumere leobbligazioni”.Del resto, non può neanche essere dimenticato che, già sotto l’egidaapplicativa della l. n. 3/2012, era stato affermato dalla giurisprudenza diquesta Corte che, “in fase di omologazione, la valutazione del comportamentodel debitore deve essere compiuta in tutte le procedure di composizione dellacrisi, indipendentemente da quanto prevede l'art. 7 della l. n. 3/2012 inNumero registro generale 15666/2025Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 11603/2026Data pubblicazione 28/04/2026ordine alle ragioni di inammissibilità della proposta, come si desume dal fattoche anche per l'accordo di composizione della crisi la relazioneparticolareggiata dell'OCC fa riferimento sotto più profili al contegnosoggettivo tenuto dal debitore; tale conclusione però non si traduce in unaverifica di meritevolezza che nell'accordo non è contemplata espressamente,bensì in una valutazione prognostica della funzione causale della procedura,nel cui ambito non si può non tener conto di come il debitore sia giunto allacondizione di sovraindebitato e, quindi, del giudizio sull'affidabilità delproponente” (Cass. n. 30538/2024).Come sopra evidenziato, la chiarezza, completezza e complessivacorredo della domanda del debitore e sulla situazione economico-patrimonialee finanziaria dello stesso rappresentano (come l’attestazione di cui all’art.268, comma 3, quarto periodo) un presupposto di ammissibilità per l’accessoalla predetta procedura.Ne consegue che - sulla base delle osservazioni sopra riportate - non vi èragione contraddizione rispetto a quanto già affermato da questa Corte inaltro precedente arresto secondo cui “L'ammissione del sovraindebitato allaprocedura di liquidazione controllata […] non può essere negata sulla basedi un giudizio di non meritevolezza soggettiva, fondato su circostanzeindizianti la negligenza o l'imprudenza del debitore nella causazione delproprio sovraindebitamento, le quali potranno eventualmente avere rilievonella successiva fase di esdebitazione, ai sensi dell'art. 280 del d.lgs. n. 14del 2019” (così, verbatim, Cass. Sez. 1, 31/07/2025, n. 22074). E ciò inquanto la modifica dell’art. 269, secondo comma, CCII, con l’ulterioreprescritta indicazione – a corredo della domanda del debitore - delle causedell’indebitamento e della diligenza nell’assunzione dell’obbligazione, lungidall’introdurre un prerequisito soggettivo di meritevolezza ostativo all’accessoalla procedura, costituisce invece il contenuto di un ulteriore obbligoinformativo che deve essere presente nella relazione illustrativa dell’OCC, apena di inammissibilità della predetta domanda.Risulta dunque evidente che la Corte distrettuale confonde i due piani delragionamento che invece devono essere tenuti ben distinti: da un lato, cioè,Numero registro generale 15666/2025Numero sezionale 1721/2026Numero di raccolta generale 11603/2026Data pubblicazione 28/04/2026il profilo della meritevolezza quale condizione soggettiva di accesso (nonrichiesta) e, dall’altro, il contenuto dell’obbligo informativo della relazionedell’OCC riguardo all’indicazione delle cause del sovraindebitamento e dellastessa diligenza nell’assumere le obbligazioni, quali positivamente impostedall’art. 269, comma 2, CCII, e richiamate, in difetto, quali requisiti diinammissibilità - ove non oggetto di ricognizione dell’OCC - dall’art.270,CCII.Va dunque espresso il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 269,secondo comma, CCII, così come modificato dall’art. 41 del D.lgs. 13settembre 2024 n. 136 (cd. Correttivo ter), in allegato alla domanda diaccesso alla liquidazione controllata, l’indicazione nella relazione redattadall’OCC delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata daldebitore nell’assumere le obbligazioni, pur non integrando queste elementisostanziali di meritevolezza soggettiva per l’ammissione del debitore che lorichieda alla predetta procedura (requisito non imposto dal codice della crisi),deve necessariamente risultare, secondo caratteri di chiarezza, completezzae attendibilità complessiva, integrando tale corredo documentale unpresupposto di ammissibilità della procedura, la verifica della cui sussistenzaè affidata al giudice di merito ai sensi dell'art. 270 CCII, trattandosi direquisito volto non solo ad assicurare ai creditori la puntuale conoscenza delleeffettive cause del sovraindebitamento, ma anche a consentire al liquidatoredi poter utilmente esercitare le azioni finalizzate all'incremento del patrimoniosu cui i creditori possono soddisfarsi”.Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio allaCorte di appello per la rilettura della vicenda processuale in esame alla lucedei principi sopra affermati. P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appellodi Milano anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, il 14 aprile 2026Il PresidenteMassimo Ferro