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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 novembre 2024

Cassazione n. 30538/2024

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/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2963/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA via [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BRINDISI i n n . 4/2021 depositat o il 18/12/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa L’Agenzia delle entrate ha proposto reclamo avverso il provvedimento col quale il Tribunale di Brindisi, recependo le indicazioni dell’OCC in ordine al ricalcolo delle percentuali di voto e alla fattibilità del piano, ha omologato una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti avanzata, nell’anno 2021,da [OSCURATO:PERSONA].

Per la parte che interessa , la proposta aveva previsto , quanto al credito erariale certificato,il pagamento in 140 rate mensili ( 11 anni e 8 mesi)di una percentuale del 15% per la quota in privilegio e del 7% per la quota in chirografo, così da determinare, a fronte di un debito di 526.551,86 EUR, la prospettiva di soddisfacimento dell’erario per complessivi 76.882,92 EUR nell’arco temporale considerato, per un valore diogni singola rata pari a 549,16EUR, oltre interessi.

L’adito tribunale ha respinto il reclamo, così specificamente motivando: -la censura diretta a far valere la responsabilità del proponente nell’insorgenza dell’indebitamento era da considerare infondata, perché il presupposto di meritevolezza non valeal di fuori del piano del consumatore, mentre l’asserita esistenza di atti di frodeha valenza solo infraprocedimentale, e dunque rende irrilevantequanto avvenuto nella vicenda che ha portato all’accertamento del credito; - la censura tesa a sostenere che il ricorrente avesse fatto ricorso in epoca infraquinquennale ad altra procedura analoga era da considerare infondata, essendo stata definita, quella procedura,con archiviazione per rinuncia; -le censur e tes e a far valere (i) l’errata modalità di calcolo dei voti espressi (dovendosi tener contro del votodell’ente impositore, e non dell’esattore), (ii) il mancato aggiornamento del debito tributario, (iii) la convenienza dell’alternativa liquidatoriacollegata alla sostanziale errata stima (per difetto) del patrimonio liquidabile erano da considerare parimenti infondate , per l’assorbente ragione che, se anche si fosse tenuto conto dei voti validamente espressi nel senso indicato dalla reclamante, e se anche si fosse appurato -in base a ciò - un aggravamento della situazione debitoria, comunque l’acco r do si sarebbe dovuto omologare perché più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria; difatti la somma promessa ai creditori (345.822,40 EUR) era risultata superiore al valore del patrimonio liquidabile riferito a eventuali vendite coattive senza ribasso (273.487,50 EUR), con conseguente irrilevanza del mancato voto favorevole riferito a qualsiasi montante di debito erariale.

Avverso il provvedimento l’amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione in cinquemotivi.

L’intimato ha replicato con controricorso e memoria.

Ragioni della decisione I.– Col primo mezzo la ricorrente denunzia la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 11, primo comma, della l. n. 3 del 2012, per avere il tribunale erroneamente superato la contestazione dell’Ufficio in merito alla mancata considerazione del proprio voto sfavorevole mercé il rilievo che anche nel caso in cui si fosse tenuto conto integralmente deivoti espressi dall’Erario e fosse stato effettuato l’aggiornamento del debito tributario, con conseguente aggravamento della situazionedebitoria del contribuente , si sarebbe dovuto applicare l’art.12, comma 3-quater, della l. cit., che prevede l’omologazione da parte del tribunale anche in caso di mancataadesione dell’amministrazione.

Il motivo èinfondato.

Al netto della sintesi, la tesi della ricorrente concretizza una doglianza di stampo procedimentale.

Si dice: essendo la modalità di voto stabilita dall’art. 11, primo comma, della l. n. 3 del 2012, ed essendo stato espresso il voto in dissenso dall’Agenzia delle entrate quale titolare del credito erariale, la circostanza che il voto costì espresso non siastato considerato nel computo delle maggioranze, sull’errata tesi che il voto spettasse invece all’Agenzia di riscossione, avrebbe determinato una sorta di “omissione di una fase del giudizio di merito” ai fini della successiva possibile omologazione dell’accordo.

L’assunto non può essere condiviso.

Èvero che, ai fini dell’art. 11 della l. n. 3 del 2012, il diritto di voto spetta sempre al titolare del credito, ovvero al soggetto che, avendo la piena disponibilità del relativo diritto, può decidere della convenienza di una proposta che ne preveda il pagamento non integrale o dilazionato; ed è indubbio che l’Agenzia della riscossione non è tale, non è cioè il soggetto titolare del credito, avendo semplicemente il compito di curarnel’esazione.In altre parole, titolare del credito resta l’ente impositore e l’agente della riscossione non ne può disporre (v.

Cass. Sez. 1 n. 35976-22).

Ma anche a sorvolare sulla considerazione che ciò niente toglie al fatto che l’Agenzia delle entrate-Riscossione possa esprimere il consenso o il dissenso a una proposta di ristrutturazione del debito quale nunciusdell’ente impositore, ovvero in funzione di tramite tra questi e il professionista OCC (v.

Cass. Sez. 1 n. 13877-23), resta il fatto che, seppure viziata sotto il profilo della modalità di espressione del voto e del conseguente calcolo delle maggioranze, non può affermarsi che –nel caso concreto - la “fase” corrispondente del procedimento sia mancata del tutto.L’art. 11, primo comma, della l. n. 3 del 2012 – evocato dalla ricorrente - stabilisce che “ i creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1.

In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata”.

La stessa ricorrente sostiene di aver fatto pervenire la dichiarazione di dissenso.

La circostanza che non se ne sia tenuto conto, per un errore sulla legittimazione al voto,non è equiparabile al mancato svolgimento della fase procedimentale.Non si può confondere l’eventuale erroneità della verifica del voto, fermo il meccanismo del silenzio-assenso, con la questione relativa alla violazione del procedimentoper omissione di una fase.

II. –Col secondo mezzo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, commi 1 e 3-quater, della l. n. 3 del 2012.

Lamenta che all’esito del computo delle maggioranze da parte dell’OCC non le sia stata inviata la relazione in ordine al raggiungimento della percentuale necessaria per l’approvazione dell’accordo, con allegazione del testo; tale circostanza sarebbe stata evidenziata – a suo dire - n ell’atto di reclamo .

Denunzia quindi che per effetto dell’omissione le sia stato impedito di sollevare contestazioni e di ottenere una conseguente attestazione definitiva di fattibilità del piano, a fronte invece dell’avvenuta omologazione de plano da parte del tribunale.

Il motivo èinammissibile.È dedotto un error in iudicando , per violazione d ell’art. 12 della l. n. 3 del 2012.

Ma un simile errore presuppone che il giudice di merito abbia preso in esame la questione prospettatagli e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto.

Viceversa, nel decreto impugnato la questione indicata dalla ricorrente non appare trattata affatto.

La stessa dunque, in questa sede, avrebbe potuto essere dedottasolo come omissione di pronuncia sul motivo di opposizione, che , in prospettiva di autosufficienza, si dice essere stato ulteriormente sollevato rispetto a quelli che si rinvengono dalla motivazione del provvedimento.

III. – Col terzo mezzo la ricorrente deduce la v iolazione o falsa applicazione degli artt.8, primo comma, e 12-ter, secondo comma, della l. n. 3 del 2012.

Divide la censura in due parti : da un lato , assume che la mancata considerazione del debito tributario certificato, nel contesto della posizione sfavorevole all’accordo, comportava l’inammissibilità della proposta– la quale deve indicare tutti i creditori, compresi quelli per i quali è previsto il pagamento integrale, e fornire una rappresentazione veritiera dell’intera situazione debitoria dell’istante; dall’altro, s ostiene che dalla relazione di attestazione dell’OCC era emersa l’avvenuta presentazione di una precedente istanza per la composizione della crisi da sovraindebitamento nell’anno 2017 –cosa che il tribunale avrebbe valutato limitandosi a prendere atto dell’archiviazione per rinuncia, senza spiegare le ragioni dell’irrilevanza e senza valutare le ragioni della rinuncia stessa.

Nella prima parte il motivo è inammissibile, perché di nuovo si concretizza nella deduzione di una questione giuridica della quale non v’è traccia nella motivazione del decreto.

Fermo l’onere di autosufficienza, l’omessa considerazione della stessa avrebbe potuto essere dedotta solo come omissione di pronuncia.

Nella seconda parte invece il motivo è manifestamente infondato.

L’art. 7 della l. n. 3 del 2012stabilisce la proposta “non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:(..) b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo”.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il termine preclusivo opera nella sola ipotesi che il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura(Cass. Sez. 1 n. 30534-18, Cass. Sez. 1 n. 27301-22).

Opera cioè in rapporto al beneficio conseguito.

Va affermato il consequenziale principio per cui esaurisce l’onere di motivazione il giudice del merito che escluda l’operare dell’effetto preclusivo dinanzi a una procedurainfraquinquennale priva di effetto,in quanto archiviata a seguito di rinuncia del debitore.

IV. –Il quarto e il quinto motivo possono essere esaminati unitariamente.

Nel quarto l’amministrazione denunzia la violazione degli artt. 7, secondo comma, lett. d-quater, e 9, comma 3-bis.1, lett. a), della l. n. 3 del 2012, perché il tribunale avrebbe ritenuto l’ inapplicabilità al caso del requisito di meritevolezza con la motivazione che non si era dinanzi a un piano del consumatore, senza tuttavia valutare l’eventualità di atti lesivi posti in essere dal contribuente, ovvero la diligenza impiegata nell’assumere le proprie obbligazioni.

Col quinto lamenta la violazione dell’art. 132 cod. proc civ. per avere il tribunale deciso in proposito con motivazione solo apparente.

I motivi sono fondatiper la ragione che segue.

V. - In sede di reclamo l’ufficio aveva svolto questa tesi: il contribuente ha tenuto nel tempo una condotta caratterizzata da “reiterata violazione degli obblighi tributari”, sia in rapporto agli accertamenti divenuti definitivi, sia in rapporto al mancato pagamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate a partire dall’anno 2006; l’inadempimento è avvenuto sistematicamente e anche per somme esigue; ciò nonostante il contribuente ha acquistato un immobile assieme al figlio ( privo di reddito ) , così ulteriormente indebitandosi; dunque si è venuto a trovare in una condizione di sovraindebitameno per causa a lui stesso imputabile; in questa prospettiva la capacità reddituale attestata dall’OCC non potrebbe giustificare l’affermata fattibilità del piano, volta che il sovraindebitato haassunto anche altri impegni verso la moglie,dalla quale è separato, e visto che pure l’OCC ha enumerato, tra le situazioni non preventivabili incidenti sulla fattibilità, l’eventuale inasprimento delle relazioni tra il debitore e l’ex-coniuge.

VI. – Se ne desume che la questione prospettata dall’amministrazione reclamante non riguardava il profilo della meritevolezza in sé , ma le ragioni dell’indebitamento in associazione con la prospettiva di fattibilità del piano.Tutto questo ben si evince dal ricorso in prospettiva di autosufficienza, essendo stati riportati i tratti salienti degli atti del procedimento.

VII. - Ora, il tribunale ha fornito la seguente risposta: “ per espressa disposizione di legge”, la sussistenza del presupposto di meritevolezza è escluso “per il caso in cui la proposta abbia ad oggetto (come nel caso sottoposto) un accordo ex art. 7 L. 3/2012 (“la proposta non èammissibile quando il debitore, anche consumatore:…((d-ter)limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode))”; mentre “il successivo comma d - quater ” – “ ( … limitatamente all’accordo di composizione dellacrisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori)” – ha “ valenza esclusivamente infraprocedimentale, con sostanziale irrilevanza delle vicende che hanno portato all’accertamentodel maggior debito erariale accertato”.

Dopodiché ha reso la decisione finale in base alla semplice constatazione di convenienza del piano a fronte dell’alternativa liquidatoria.

VIII. -La motivazione non è pertinente e sottende un errore di diritto.

La valutazione del comportamento del debitore è presente in tutte le procedure di composizione della crisi, indipendentemente da quanto prevede l’art. 7 in ordine alle ragioni di inammissibilità della proposta.

Per l’accordo di composizione la rilevanza della condotta pregressa del debitore si desume dall’art. 9, comma 3 - bis .1 , della l. n. 3 del 2012 (qui applicabile ratione temporis).

Questa norma espressamente ha stabilito che “alla domanda di accordo di composizione della crisi”deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC comprendente - ex aliis - (a) “ l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni” nonché (b) “l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”; (c) “ l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori”;(d) “la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”, oltre alla “convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria”.

La previsione non avrebbe alcun senso se, come assume il tribunale, le cause dell’indebitamento fossero irrilevanti.Diversamente da quanto affermatonel provvedimento, è rimessa al giudice la valutazione dei profili anzidetti in rapporto alle risultanze della relazione dell’OCC.

Cosa, d’altronde,logica, perché coessenziale allo stesso giudizio di fattibilità .

Codesto- espresso all’attualità a fronte delle contestazioni sulla sos t enibilità del piano - non può non tener conto di come il debitore sia giunto alla condizione di sovraindebitato.

Questa Corte ha in tal senso condivisibilmente affermato che nella composizione della crisi da sovraindebitamento l'omologazione del piano presuppone che esso sia idoneo ad assolvere concretamente la sua funzione causale(v.

Cass. Sez. 1 n. 28013 - 22) .

Che il principio sia stato affermato in un caso nel quale si discuteva del piano del consumatore non vuol dire affatto che sitratti di verifica limitata solo a esso, perché l’assolvimento della funzione causale implica un giudizio prognostico che è inciso anche daun vaglio di affidabilità del proponente, al quale non è affatto estraneo ciò che emerge dalla relazione dell’OCC a proposito delle cause del suo indebitamento.

IX. – Ne segue che il ricorso va accolto in relazione ai menzionati due ultimi motivi.

Il decreto va cassata in relazione a essi e la causa rinviata al medesimo tribunale che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame uniformandosi ai principi esposti.

Il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m.

La Corte accoglie il quarto e il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo e i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2963/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA via [OSCURATO:PERSONA], 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BRINDISI i n n . 4/2021 depositat o il 18/12/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa L’Agenzia delle entrate ha proposto reclamo avverso il provvedimento col quale il Tribunale di Brindisi, recependo le indicazioni dell’OCC in ordine al ricalcolo delle percentuali di voto e alla fattibilità del piano, ha omologato una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti avanzata, nell’anno 2021,da [OSCURATO:PERSONA]. Per la parte che interessa , la proposta aveva previsto , quanto al credito erariale certificato,il pagamento in 140 rate mensili ( 11 anni e 8 mesi)di una percentuale del 15% per la quota in privilegio e del 7% per la quota in chirografo, così da determinare, a fronte di un debito di 526.551,86 EUR, la prospettiva di soddisfacimento dell’erario per complessivi 76.882,92 EUR nell’arco temporale considerato, per un valore diogni singola rata pari a 549,16EUR, oltre interessi. L’adito tribunale ha respinto il reclamo, così specificamente motivando: -la censura diretta a far valere la responsabilità del proponente nell’insorgenza dell’indebitamento era da considerare infondata, perché il presupposto di meritevolezza non valeal di fuori del piano del consumatore, mentre l’asserita esistenza di atti di frodeha valenza solo infraprocedimentale, e dunque rende irrilevantequanto avvenuto nella vicenda che ha portato all’accertamento del credito; - la censura tesa a sostenere che il ricorrente avesse fatto ricorso in epoca infraquinquennale ad altra procedura analoga era da considerare infondata, essendo stata definita, quella procedura,con archiviazione per rinuncia; -le censur e tes e a far valere (i) l’errata modalità di calcolo dei voti espressi (dovendosi tener contro del votodell’ente impositore, e non dell’esattore), (ii) il mancato aggiornamento del debito tributario, (iii) la convenienza dell’alternativa liquidatoriacollegata alla sostanziale errata stima (per difetto) del patrimonio liquidabile erano da considerare parimenti infondate , per l’assorbente ragione che, se anche si fosse tenuto conto dei voti validamente espressi nel senso indicato dalla reclamante, e se anche si fosse appurato -in base a ciò - un aggravamento della situazione debitoria, comunque l’acco r do si sarebbe dovuto omologare perché più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria; difatti la somma promessa ai creditori (345.822,40 EUR) era risultata superiore al valore del patrimonio liquidabile riferito a eventuali vendite coattive senza ribasso (273.487,50 EUR), con conseguente irrilevanza del mancato voto favorevole riferito a qualsiasi montante di debito erariale. Avverso il provvedimento l’amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione in cinquemotivi. L’intimato ha replicato con controricorso e memoria. Ragioni della decisione I.– Col primo mezzo la ricorrente denunzia la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 11, primo comma, della l. n. 3 del 2012, per avere il tribunale erroneamente superato la contestazione dell’Ufficio in merito alla mancata considerazione del proprio voto sfavorevole mercé il rilievo che anche nel caso in cui si fosse tenuto conto integralmente deivoti espressi dall’Erario e fosse stato effettuato l’aggiornamento del debito tributario, con conseguente aggravamento della situazionedebitoria del contribuente , si sarebbe dovuto applicare l’art.12, comma 3-quater, della l. cit., che prevede l’omologazione da parte del tribunale anche in caso di mancataadesione dell’amministrazione. Il motivo èinfondato. Al netto della sintesi, la tesi della ricorrente concretizza una doglianza di stampo procedimentale. Si dice: essendo la modalità di voto stabilita dall’art. 11, primo comma, della l. n. 3 del 2012, ed essendo stato espresso il voto in dissenso dall’Agenzia delle entrate quale titolare del credito erariale, la circostanza che il voto costì espresso non siastato considerato nel computo delle maggioranze, sull’errata tesi che il voto spettasse invece all’Agenzia di riscossione, avrebbe determinato una sorta di “omissione di una fase del giudizio di merito” ai fini della successiva possibile omologazione dell’accordo. L’assunto non può essere condiviso. Èvero che, ai fini dell’art. 11 della l. n. 3 del 2012, il diritto di voto spetta sempre al titolare del credito, ovvero al soggetto che, avendo la piena disponibilità del relativo diritto, può decidere della convenienza di una proposta che ne preveda il pagamento non integrale o dilazionato; ed è indubbio che l’Agenzia della riscossione non è tale, non è cioè il soggetto titolare del credito, avendo semplicemente il compito di curarnel’esazione.In altre parole, titolare del credito resta l’ente impositore e l’agente della riscossione non ne può disporre (v. Cass. Sez. 1 n. 35976-22). Ma anche a sorvolare sulla considerazione che ciò niente toglie al fatto che l’Agenzia delle entrate-Riscossione possa esprimere il consenso o il dissenso a una proposta di ristrutturazione del debito quale nunciusdell’ente impositore, ovvero in funzione di tramite tra questi e il professionista OCC (v. Cass. Sez. 1 n. 13877-23), resta il fatto che, seppure viziata sotto il profilo della modalità di espressione del voto e del conseguente calcolo delle maggioranze, non può affermarsi che –nel caso concreto - la “fase” corrispondente del procedimento sia mancata del tutto.L’art. 11, primo comma, della l. n. 3 del 2012 – evocato dalla ricorrente - stabilisce che “ i creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata”. La stessa ricorrente sostiene di aver fatto pervenire la dichiarazione di dissenso. La circostanza che non se ne sia tenuto conto, per un errore sulla legittimazione al voto,non è equiparabile al mancato svolgimento della fase procedimentale.Non si può confondere l’eventuale erroneità della verifica del voto, fermo il meccanismo del silenzio-assenso, con la questione relativa alla violazione del procedimentoper omissione di una fase. II. –Col secondo mezzo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, commi 1 e 3-quater, della l. n. 3 del 2012. Lamenta che all’esito del computo delle maggioranze da parte dell’OCC non le sia stata inviata la relazione in ordine al raggiungimento della percentuale necessaria per l’approvazione dell’accordo, con allegazione del testo; tale circostanza sarebbe stata evidenziata – a suo dire - n ell’atto di reclamo . Denunzia quindi che per effetto dell’omissione le sia stato impedito di sollevare contestazioni e di ottenere una conseguente attestazione definitiva di fattibilità del piano, a fronte invece dell’avvenuta omologazione de plano da parte del tribunale. Il motivo èinammissibile.È dedotto un error in iudicando , per violazione d ell’art. 12 della l. n. 3 del 2012. Ma un simile errore presuppone che il giudice di merito abbia preso in esame la questione prospettatagli e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto. Viceversa, nel decreto impugnato la questione indicata dalla ricorrente non appare trattata affatto. La stessa dunque, in questa sede, avrebbe potuto essere dedottasolo come omissione di pronuncia sul motivo di opposizione, che , in prospettiva di autosufficienza, si dice essere stato ulteriormente sollevato rispetto a quelli che si rinvengono dalla motivazione del provvedimento. III. – Col terzo mezzo la ricorrente deduce la v iolazione o falsa applicazione degli artt.8, primo comma, e 12-ter, secondo comma, della l. n. 3 del 2012. Divide la censura in due parti : da un lato , assume che la mancata considerazione del debito tributario certificato, nel contesto della posizione sfavorevole all’accordo, comportava l’inammissibilità della proposta– la quale deve indicare tutti i creditori, compresi quelli per i quali è previsto il pagamento integrale, e fornire una rappresentazione veritiera dell’intera situazione debitoria dell’istante; dall’altro, s ostiene che dalla relazione di attestazione dell’OCC era emersa l’avvenuta presentazione di una precedente istanza per la composizione della crisi da sovraindebitamento nell’anno 2017 –cosa che il tribunale avrebbe valutato limitandosi a prendere atto dell’archiviazione per rinuncia, senza spiegare le ragioni dell’irrilevanza e senza valutare le ragioni della rinuncia stessa. Nella prima parte il motivo è inammissibile, perché di nuovo si concretizza nella deduzione di una questione giuridica della quale non v’è traccia nella motivazione del decreto. Fermo l’onere di autosufficienza, l’omessa considerazione della stessa avrebbe potuto essere dedotta solo come omissione di pronuncia. Nella seconda parte invece il motivo è manifestamente infondato. L’art. 7 della l. n. 3 del 2012stabilisce la proposta “non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:(..) b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo”. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il termine preclusivo opera nella sola ipotesi che il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura(Cass. Sez. 1 n. 30534-18, Cass. Sez. 1 n. 27301-22). Opera cioè in rapporto al beneficio conseguito. Va affermato il consequenziale principio per cui esaurisce l’onere di motivazione il giudice del merito che escluda l’operare dell’effetto preclusivo dinanzi a una procedurainfraquinquennale priva di effetto,in quanto archiviata a seguito di rinuncia del debitore. IV. –Il quarto e il quinto motivo possono essere esaminati unitariamente. Nel quarto l’amministrazione denunzia la violazione degli artt. 7, secondo comma, lett. d-quater, e 9, comma 3-bis.1, lett. a), della l. n. 3 del 2012, perché il tribunale avrebbe ritenuto l’ inapplicabilità al caso del requisito di meritevolezza con la motivazione che non si era dinanzi a un piano del consumatore, senza tuttavia valutare l’eventualità di atti lesivi posti in essere dal contribuente, ovvero la diligenza impiegata nell’assumere le proprie obbligazioni. Col quinto lamenta la violazione dell’art. 132 cod. proc civ. per avere il tribunale deciso in proposito con motivazione solo apparente. I motivi sono fondatiper la ragione che segue. V. - In sede di reclamo l’ufficio aveva svolto questa tesi: il contribuente ha tenuto nel tempo una condotta caratterizzata da “reiterata violazione degli obblighi tributari”, sia in rapporto agli accertamenti divenuti definitivi, sia in rapporto al mancato pagamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate a partire dall’anno 2006; l’inadempimento è avvenuto sistematicamente e anche per somme esigue; ciò nonostante il contribuente ha acquistato un immobile assieme al figlio ( privo di reddito ) , così ulteriormente indebitandosi; dunque si è venuto a trovare in una condizione di sovraindebitameno per causa a lui stesso imputabile; in questa prospettiva la capacità reddituale attestata dall’OCC non potrebbe giustificare l’affermata fattibilità del piano, volta che il sovraindebitato haassunto anche altri impegni verso la moglie,dalla quale è separato, e visto che pure l’OCC ha enumerato, tra le situazioni non preventivabili incidenti sulla fattibilità, l’eventuale inasprimento delle relazioni tra il debitore e l’ex-coniuge. VI. – Se ne desume che la questione prospettata dall’amministrazione reclamante non riguardava il profilo della meritevolezza in sé , ma le ragioni dell’indebitamento in associazione con la prospettiva di fattibilità del piano.Tutto questo ben si evince dal ricorso in prospettiva di autosufficienza, essendo stati riportati i tratti salienti degli atti del procedimento. VII. - Ora, il tribunale ha fornito la seguente risposta: “ per espressa disposizione di legge”, la sussistenza del presupposto di meritevolezza è escluso “per il caso in cui la proposta abbia ad oggetto (come nel caso sottoposto) un accordo ex art. 7 L. 3/2012 (“la proposta non èammissibile quando il debitore, anche consumatore:…((d-ter)limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode))”; mentre “il successivo comma d - quater ” – “ ( … limitatamente all’accordo di composizione dellacrisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori)” – ha “ valenza esclusivamente infraprocedimentale, con sostanziale irrilevanza delle vicende che hanno portato all’accertamentodel maggior debito erariale accertato”. Dopodiché ha reso la decisione finale in base alla semplice constatazione di convenienza del piano a fronte dell’alternativa liquidatoria. VIII. -La motivazione non è pertinente e sottende un errore di diritto. La valutazione del comportamento del debitore è presente in tutte le procedure di composizione della crisi, indipendentemente da quanto prevede l’art. 7 in ordine alle ragioni di inammissibilità della proposta. Per l’accordo di composizione la rilevanza della condotta pregressa del debitore si desume dall’art. 9, comma 3 - bis .1 , della l. n. 3 del 2012 (qui applicabile ratione temporis). Questa norma espressamente ha stabilito che “alla domanda di accordo di composizione della crisi”deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC comprendente - ex aliis - (a) “ l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni” nonché (b) “l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”; (c) “ l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori”;(d) “la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”, oltre alla “convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria”. La previsione non avrebbe alcun senso se, come assume il tribunale, le cause dell’indebitamento fossero irrilevanti.Diversamente da quanto affermatonel provvedimento, è rimessa al giudice la valutazione dei profili anzidetti in rapporto alle risultanze della relazione dell’OCC. Cosa, d’altronde,logica, perché coessenziale allo stesso giudizio di fattibilità . Codesto- espresso all’attualità a fronte delle contestazioni sulla sos t enibilità del piano - non può non tener conto di come il debitore sia giunto alla condizione di sovraindebitato. Questa Corte ha in tal senso condivisibilmente affermato che nella composizione della crisi da sovraindebitamento l'omologazione del piano presuppone che esso sia idoneo ad assolvere concretamente la sua funzione causale(v. Cass. Sez. 1 n. 28013 - 22) . Che il principio sia stato affermato in un caso nel quale si discuteva del piano del consumatore non vuol dire affatto che sitratti di verifica limitata solo a esso, perché l’assolvimento della funzione causale implica un giudizio prognostico che è inciso anche daun vaglio di affidabilità del proponente, al quale non è affatto estraneo ciò che emerge dalla relazione dell’OCC a proposito delle cause del suo indebitamento. IX. – Ne segue che il ricorso va accolto in relazione ai menzionati due ultimi motivi. Il decreto va cassata in relazione a essi e la causa rinviata al medesimo tribunale che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame uniformandosi ai principi esposti. Il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q.m. La Corte accoglie il quarto e il quinto motivo di ricorso, rigetta il primo e i
Decreto Cassazione n. 30538/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris