CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14679/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FrancescaMichielan e [OSCURATO:PERSONA]- ricorrente -controrappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -Numero registro generale 7259/2024Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 14679/2026Data pubblicazione 18/05/2026avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 22/2024,depositata l’8 gennaio 2024 e notificata il 9 gennaio 2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] – cooperativa sociale a r.l. (che inprosieguo mutò la propria denominazione come in epigrafe) convenneinnanzi al Tribunale di Venezia la [OSCURATO:PERSONA] onlus,dolendosi dell’illegittimo recesso di questa dal contratto di appalto delservizio di accoglienza anziani non autosufficienti concluso fra le partiil 2 maggio 2000, in prossimità della scadenza e, quindi, con effettoimpeditivo del rinnovo previsto dal regolamento pattizio.Espose, al riguardo, che la scelta della committente non era statapreceduta dall’invio della disdetta prevista contrattualmente e,comunque, era stata esercitata in violazione dell’obbligo di buonafede, essendo intervenuta dopo che la Fondazione aveva assicurato ilrinnovo contrattuale alla scadenza, richiedendole l’attivitàorganizzativa e l’aumento di personale necessari per l’apertura di unanuova ala nella struttura residenziale. Quindi, unitamente alladeclaratoria dell’illegittimo recesso, l’attrice chiese la condanna dellaLa convenuta si costituì, spiegando domanda riconvenzionalevolta al risarcimento dei danni che affermò esserle derivati dellacondotta dell’attrice, della quale invocò anche la responsabilità perlite temeraria.Il Tribunale respinse entrambe le domande, con sentenza poiconfermata dalla Corte d’appello di Venezia, adita con gravame dellaCooperativa.Numero registro generale 7259/2024Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 14679/2026Data pubblicazione 18/05/20262. La sentenza d’appello fu cassata dalla Cassazione conl’ordinanza n. 10265 del 2022. Venne accolta la censura con la qualela Cooperativa aveva denunziato violazione dell’art. 112 c.p.c., conconseguente nullità della sentenza, per non essersi la Corteterritoriale pronunciata sul motivo d’appello inerente alla violazione,da parte della Fondazione, del legittimo affidamento della Cooperativasul rinnovo del rapporto. Osservò la Corte che, al riguardo, i giudicid’appello si erano limitati a richiamare due pagine della sentenza diprimo grado che, tuttavia, concernevano un profilo affatto diversodella controversia; né poteva sostenersi che fosse stata resa, sulpunto, una statuizione implicita.3. Riassunto il giudizio da parte dalla Cooperativa, l’appello funuovamente respinto con la sentenza indicata in epigrafe.La Corte territoriale rilevò, in particolare, che dalle provedocumentali era emerso che le parti avevano interloquito circa ilpossibile rinnovo del contratto dopo la scadenza, prevista per maggio2006; però la Fondazione aveva poi accettato le proposte diintegrazione dei servizi della Cooperativa, rese necessarie dallacostruzione di una nuova ala della struttura di accoglienza, solo finoalla scadenza del contratto in corso. Sul rinnovo, pertanto, le partinon erano andate oltre a una semplice manifestazione di intenti,subordinata alla valutazione degli impegni assunti dalla Cooperativae alla risoluzione di alcune vertenze sindacali che la interessavano.Altri documenti, poi, davano contezza del fatto che quegli impegninon erano stati rispettati, nonostante i ripetuti solleciti dellaavrebbe potuto pregiudicare il rinnovo del contratto; era statadimostrata, infine, l’esistenza di ulteriori segnalazioni relative asuccessive condotte negligenti addebitabili alla Cooperativa.Numero registro generale 7259/2024Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 14679/2026Data pubblicazione 18/05/2026Così complessivamente valutato il quadro probatorio, la Corted’appello ritenne che non fosse stato leso il legittimo affidamentodell’appaltatrice nel rinnovo del contratto.4. Avverso tale sentenza la Cooperativa ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi e la Fondazione ha resistito concontroricorso.Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito della quale la Corte ha riservato ildeposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato «violazione e falsa applicazionedell’art. 1375 c.c., in relazione al n. 3 dell’art. 360 I co. c.c. nonchéviolazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione al n. 3dell’art. 360 I co. c.c.».[OSCURATO:PERSONA] assume che la Corte d’appello non avrebbe«eseguito il necessario giudizio sulla violazione del principio di buonafede con modalità ed i tempi tale da evitare di sacrificareingiustificatamente» i suoi interessi, in particolare trascurando diaccertare se, per le sue modalità di esercizio, la disdetta fosse«avvenuta nel rispetto del principio di buona fede», vale a dire con«modalità […] esercitate in maniera proporzionata e/o giustificata trail beneficio del titolare del diritto ed il sacrificio cui è soggetta lacontroparte». Inoltre, i giudici d’appello avrebbero erroneamenteapplicato il principio affermato da questa Corte con la nota sentenzan. 13533 del 2001, resa a Sezioni Unite, in quanto concernente ledomande (di esatto adempimento o di risoluzione) conseguentiall’altrui inadempimento, e quindi fattispecie diverse dalla presente,nella quale era stato chiesto l’accertamento dell’illegittimo recesso.Numero registro generale 7259/2024Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 14679/2026Data pubblicazione 18/05/20261.1. Il nucleo della censura è rappresentato dalla denunzia di unerrore della Corte d’appello, la quale non avrebbe adeguatamentevalutato le modalità, emerse dall’istruttoria, con le quali la Fondazionesi era determinata a non rinnovare il contratto, in relazione alladedotta violazione del principio di buona fede.Secondo la ricorrente, inoltre, siffatto errore valutativo sarebbedipeso dall’applicazione della regola probatoria concernente il diversotema dell’inadempimento, in relazione al quale – come costantementeaffermato dalla Suprema Corte – il creditore deve soltanto provare lafonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione dellacircostanza dell'inadempimento della controparte, mentre grava suldebitore convenuto l’onere della prova del fatto estintivo dell'altruipretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.Sotto il primo profilo, va rilevato che, ove una parte lamenti lalesione del suo affidamento sul rinnovo del contratto, viene in rilievola lesione del diritto soggettivo all’autodeterminazione nelle scelte checomportano impegno di risorse, al riparo da ingerenze illecite o dacomportamenti scorretti altrui, la cui protezione si realizza mediantel’imposizione di reciproci doveri di comportamento, ispirati a buonafede (così, seppur con decisione resa in tema di riparto di giurisdizioneper il caso in cui l’affidamento attenga a un rapporto fra privato ep.a., si veda Cass. sez. U, 25/9/2025, n. 26080).In questo senso, la valutazione della condotta doverosa delleparti, alla stregua dei canoni di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.,costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito enon sindacabile in questa sede se correttamente motivato (Cass.25/9/2023, n. 27262; Cass., 16/11/2021, n. 34510; Cass.29/9/2011, n. 19879).Numero registro generale 7259/2024Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 14679/2026Data pubblicazione 18/05/2026Nell’ambito dell’indagine condotta sul punto, la sentenzaimpugnata ha svolto un accertamento sui fatti dedotti dalle parti asostegno delle rispettive tesi difensive, esaminando nel dettaglio lerisultanze dell’istruttoria, alcune delle quali ha ritenuto maggiormentepersuasive; sulla base di tale accertamento, ha ricostruito i fatti chehanno condotto al mancato rinnovo del contratto, escludendo che,sulla base degli stessi, la Cooperativa potesse lamentare una lesionedel proprio legittimo affidamento.Di tale ricostruzione la ricorrente sollecita in questa sede unarevisione, proponendo una diversa rilettura delle prove acquisite; ciòche, consistendo nella rivalutazione di un apprezzamento riservato algiudice di merito, sfugge all’oggetto proprio del giudizio di legittimità.Nel profilo in esame, dunque, la censura non supera il vaglio diammissibilità.La stessa è poi infondata nella parte in cui ha ad oggetto la regoladi riparto dell’onere probatorio applicata dal giudice a quo.Il richiamo al principio affermato da questa Corte con la notasentenza n. 13533/2001 è valso infatti ai giudici di appello adaffermare che, a monte della decisione della Fondazione di nonproseguire il rapporto con la Cooperativa, vi era la sussistenza di variecondotte inadempienti che questa aveva posto in essere durante lavigenza dello stesso; e anzi, la committente, con la richiamata«manifestazione di intenti» raggiunta all’esito di incontri conl’appaltatrice, aveva subordinato all’emendamento di tali condotte lasua determinazione al rinnovo. Rinnovo che non aveva poi avutoluogo, proprio a causa della persistenza della Cooperativa nelcomportamento inadempiente.In questi termini, la sentenza impugnata ha dunquerappresentato la situazione cristallizzatasi all’esito di apposite riunioniNumero registro generale 7259/2024Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 14679/2026Data pubblicazione 18/05/2026tra le parti, in base alla quale le parti erano consapevoli che il rinnovodel contratto era «subordinat[o] all’osservanza dei propri impegni daparte della Cooperativa» (pag. 12). In tale specifica ottica (pagg. 13-14), ha evidenziato l’esistenza di ripetuti solleciti rivolti dalla(derivante da rivendicazioni dei dipendenti della Cooperativa percarenze organizzative e mancato versamento di emolumenti previstidalla contrattazione collettiva […]), dando avviso che la mancatarisoluzione del problema avrebbe potuto “pregiudicare il rinnovo delcontratto”», nonché, ancora, «a risolvere la vertenza sindacale ancorain atto, segnalando che perdurava un clima di malcontento tra ilpersonale della Cooperativa […] da cui derivavano “fughe con ricercadi nuovi posti di lavoro»; inoltre, ha messo in luce la contestazione di«carenze nel servizio di sorveglianza e controllo e nel servizio dipulizia», di «continuo turn over di personale, che creava malcontentonegli ospiti e “perdita di prestigio e professionalità”», di «carenzenell’attività di manutenzione, nel servizio di sicurezza, oltre chenell’osservanza di obblighi contrattuali e di legge», di «una scarsamancata apertura dei cancelli in orario di visita».È in relazione a tali circostanze che, dunque, la Corte d’appello hafatto applicazione della regola probatoria contestata dalla ricorrente;regola il cui richiamo è invece pertinente, in quanto afferisce allaprova dell’adempimento, ancorché rilevi, in questa sede, al fine digiustificare la scelta del mancato rinnovo da parte della committentee non nella prospettiva dell’adozione di uno dei rimedi previsti dall’art.1453 c.c.Il primo motivo va dunque complessivamente disatteso.Numero registro generale 7259/2024Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 14679/2026Data pubblicazione 18/05/20262. Con il secondo motivo, denunziando l’omesso esame di un fattodecisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti e laviolazione dell’art. 1453 c.c., la ricorrente censura la sentenzaimpugnata assumendo che la Corte territoriale non avrebbe«esaminato un fatto decisivo» nell’eseguire «la valutazione delprincipio di buona fede nella disdetta del contratto stipulato fra leparti».I giudici d’appello avrebbero trascurato, in particolare, l’esamedella documentazione concernente gli impegni che essa avrebbedovuto rispettare in vista del possibile rinnovo, quali fra tutti larisoluzione della vertenza sindacale; attività nel cui ambito ladel rispetto di tali impegni, che invece non aveva avuto luogo.2.1. Il motivo è infondato.Quanto al vizio di cui all’art. 360, comma primo, num. 5), c.p.c.,la circostanza della quale la ricorrente lamenta l’omesso esameconsiste in realtà in un documento – la comunicazione rivoltale dallaampiamente preso in considerazione, anzi annoverandola fra le proveritenute decisive ai fini dell’affermata legittimità del mancato rinnovo(sentenza impugnata, pag. 12).Per il restante profilo, il motivo appare volto a rimettere indiscussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento infatto operato dalla Corte d’appello, tratto dall’analisi delle prove e insé coerente; questione che, ancora una volta, non è ammissibile inquesta sede, ancorché veicolata dalla denunzia di una violazione dilegge.3. Il ricorso va pertanto rigettato.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.Numero registro generale 7259/2024Numero sezionale 1167/2026Numero di raccolta generale 14679/2026Data pubblicazione 18/05/2026In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 10.000,00 per compensi ed €200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15% e oneri accessoriex lege.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Suprema Corte di cassazione, il 6 maggio 2026.La PresidenteLinalisa Cavallino